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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/05/2024, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 850/2024 R.G.
TRA
con Avv. Maria Valentina Ricca Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa e Dott. Gaetano Controparte_2
Bonofiglio resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.3.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 avere svolto supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021, deduceva di non aver percepito in tale annualità la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001.
Lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario e concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare il diritto del docente di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa la Retribuzione Professionale Docenti;
- Per l'effetto condannare il , in p.M.p.t., a pagare al ricorrente , la Controparte_1 somma corrispondente alla RPD per tutti i periodi ut supra indicati e da calcolarsi secondo i parametri menzionati, oltre interessi e rivalutazione fino al
1 soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo disponenda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria [..]”.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 7.5.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 dispone “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Premesso che è documentato lo svolgimento delle supplenze brevi indicate in ricorso (anni scolastico 2020/2021, cfr. all. fasc. ricorrente e stato matricolare Orga in fasc. ), la questione oggetto del presente giudizio – ossia il riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 – è stata affrontata e decisa in senso affermativo dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non
2 discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez.
Lav. Ordinanza 27 luglio 2018, n. 20015).
La Corte di legittimità è giunta all'affermazione di detto principio di diritto dopo aver evidenziato che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che […] fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (anni scolastico 2020/2021) ed il essere condannato al pagamento di Controparte_1 quanto dovuto a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2020/2021 e condanna il
3 al pagamento di quanto dovuto a tale Controparte_1 titolo oltre interessi dalla debenza al saldo;
condanna il
[...]
al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 parte ricorrente che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Cosenza, 7 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
4
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 850/2024 R.G.
TRA
con Avv. Maria Valentina Ricca Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con Dott.ssa e Dott. Gaetano Controparte_2
Bonofiglio resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.3.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 avere svolto supplenze brevi nell'anno scolastico 2020/2021, deduceva di non aver percepito in tale annualità la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001.
Lamentava la violazione del principio di non discriminazione tra personale docente in ruolo e quello precario e concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare il diritto del docente di percepire per tutti i periodi di supplenza ut indicati in narrativa la Retribuzione Professionale Docenti;
- Per l'effetto condannare il , in p.M.p.t., a pagare al ricorrente , la Controparte_1 somma corrispondente alla RPD per tutti i periodi ut supra indicati e da calcolarsi secondo i parametri menzionati, oltre interessi e rivalutazione fino al
1 soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma da accertarsi in corso di causa, a mezzo disponenda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria [..]”.
Il si costituiva in giudizio contestando il Controparte_1 ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Fissata l'udienza del 7.5.2024 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – ed istruita documentalmente, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 dispone “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Premesso che è documentato lo svolgimento delle supplenze brevi indicate in ricorso (anni scolastico 2020/2021, cfr. all. fasc. ricorrente e stato matricolare Orga in fasc. ), la questione oggetto del presente giudizio – ossia il riconoscimento, in caso di supplenze brevi (o servizi brevi), del diritto alla retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 – è stata affrontata e decisa in senso affermativo dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non
2 discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. Sez.
Lav. Ordinanza 27 luglio 2018, n. 20015).
La Corte di legittimità è giunta all'affermazione di detto principio di diritto dopo aver evidenziato che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo e dopo aver richiamato il contenuto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che […] fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.
Sulla base di tale indirizzo interpretativo, la domanda deve quindi accogliersi con la declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte come documentate in questa sede (anni scolastico 2020/2021) ed il essere condannato al pagamento di Controparte_1 quanto dovuto a tale titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001 per le supplenze brevi svolte nell'anno scolastico 2020/2021 e condanna il
3 al pagamento di quanto dovuto a tale Controparte_1 titolo oltre interessi dalla debenza al saldo;
condanna il
[...]
al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 parte ricorrente che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi.
Così deciso in Cosenza, 7 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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