Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12947/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12947 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
con gli avv.ti Marco Petrocelli, Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Fabio Ponis e Alessandro Petrocelli.
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Roberto Pessi, Controparte_1
Giuseppe Sigillò Massara e Raffaele Fabozzi.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, gli attori hanno evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“A) accertare e dichiarare che i superminimi individuali di cui fruiscono i ricorrenti non sono riassorbibili negli aumenti o adeguamenti dei minimi salariali fissati dalla contrattazione collettiva nazionale;
B) condannare pertanto al ripristino, in busta paga, del superminimo in godimento sino al Controparte_2 dicembre 2017; con riferimento alla ricorrente condannare la società a incrementare il suo superminimo individuale Pt_6 in misura pari alla somma illegittimamente riassorbita dal gennaio 2018;
C) condannare alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dai superminimi Controparte_2 individuali dei ricorrenti dall'1.1.2018 al 31.10.2024, pari ai seguenti importi:
- uro 5.190,60 Parte_1
- Euro 5.190,60 Parte_2
- uro 4.220,00 Parte_3
1
- uro 5.819,38 Parte_5
- Euro 5.190,60 Parte_6
- uro 5.819,38 Parte_7
- uro 4.433,10 Parte_8 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come per legge”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
Con atto depositato il 28.2.2025 la parte ha rinunciato agli atti del giudizio. La Parte_2 convenuta ha accettato la rinuncia e il processo è stato dichiarato estinto limitatamente alla posizione di
Parte_2
***
1. Le domande degli attori devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
2. La questione oggetto del presente giudizio, nei suoi aspetti fattuali e di diritto, è stata già esaminata da questo Tribunale nella sentenza n. 1098/2021 (poi confermata da App. Milano n. 146/2022), che si ritiene di condividere e le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
3. In particolare, nella menzionata pronuncia è stato evidenziato:
“… non è contestato in causa che tutti i ricorrenti fruiscano del trattamento economico denominato superminimo.
Come risultante dalle dettagliate tabelle inserite nel ricorso, ognuno di loro, fin dalla assegnazione del medesimo superminimo, mai ha subito alcuna decurtazione in occasione degli aumenti tabellari o per il passaggio a un livello superiore di inquadramento.
Anzi, alcuni dei ricorrenti, nel corso degli anni, hanno visto crescere l'importo del proprio superminimo grazie a nuove assegnazioni, da parte della convenuta, di ulteriori somme a detto titolo.
Tale situazione è proseguita fino a febbraio 2018, quando ogni ricorrente, in corrispondenza di un aumento della retribuzione tabellare, si è visto decurtare il superminimo di un importo uguale all'aumento ricevuto. Parte Non solo. A luglio 2018, quando ha erogato per la prima volta in busta l sulla base di un accordo CP_2 sindacale firmato in data 23.11.2017, i ricorrenti si sono visti decurtare dal superminimo un importo esattamente uguale Parte alla somma derivante dall'aumento retributivo e dall'importo dell
Così delineata la fattispecie, previo rilievo della pacifica infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso con riferimento all' , si osserva che, per quanto attiene alla censura di mancato assolvimento dell'onere di allegazione e Pt_9 prova da parte dei ricorrenti, risultano invece prodotte in causa, per tutti loro, le lettere di assegnazione del superminimo e/o i contratti di assunzione e/o le sole buste paga, documenti da cui si evince, per ciascuno la titolarità del superminimo.
Con specifico riferimento alle buste paga, seppur riferita ai criteri di formazione dello stato passivo in ambito fallimentare, va richiamata la recente pronuncia di legittimità n. 13781/2020 la quale, confermando il solco interpretativo già tracciato da Cass. Civ. n. 18169/2019, ha ribadito che tali documenti, emessi e rilasciati dal datore di lavoro, hanno
2 piena efficacia probatoria.
Si rammenta che il superminimo costituisce una parte accessoria della retribuzione erogata a favore del lavoratore quale aumento retributivo che va ad aggiungersi ai minimi tabellari individuati dal contratto collettivo.
Si tratta di un elemento che può essere stabilito dai contratti collettivi aziendali oppure erogato ad personam, ovvero stabilito dai contratti individuali, in considerazione di particolari meriti o capacità del singolo lavoratore, o per effetto della trattativa sulla retribuzione da ritenersi congrua a prescindere dai minimi tabellari, od anche per ragioni di opportunità aziendale.
Le somme corrisposte a titolo di superminimo costituiscono elemento base della retribuzione.
Nel caso di specie è pacifico in causa che il superminimo è stato riconosciuto unilateralmente dal datore di lavoro, non risultando individuato e riconosciuto dal contratto collettivo, e tacitamente accettato dai lavoratori.
In presenza di superminimo individuale, le parti possono, con successivo accordo, prevederne la riduzione o l'eliminazione, non rientrando tra le disposizioni inderogabili di legge o dei contratti collettivi;
peraltro, ferma restando la diversa questione dell'assorbimento, di cui si dirà oltre, il superminimo individuale non può essere ridotto da un successivo accordo collettivo, di qualunque livello, né tanto meno dal datore di lavoro con atto unilaterale;
viceversa, il superminimo collettivo può essere modificato in senso peggiorativo dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro (cfr. art. 2077 c.c.).
Si concorda con l'assunto per cui può considerarsi esistente nell'ordinamento un generale principio di assorbimento del superminimo nel trattamento migliorativo derivante da un aumento dei minimi retributivi disposti da un nuovo contratto collettivo o determinato dal passaggio del lavoratore ad una categoria superiore, salvo che vi sia una contraria previsione espressa da parte della contrattazione collettiva o che le parti dell'accordo abbiano attribuito a quella voce retributiva la natura di superminimo “non assorbibile”, o comunque di compenso strettamente connesso a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte.
Non viene inoltre assorbito dal superminimo lo scatto di anzianità di servizio e quei compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (in tal senso: Cass. 16 agosto 1993, n. 8711; Cass. 9 luglio 2004, n. 12788; Cass. 18 luglio 2008, n. 2008, Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643; Cass. 27 marzo 2013, n. 7685; Cass. 29 agosto 2012, n.
14689).
Grava sui ricorrenti la dimostrazione della natura particolare del compenso o comunque delle ragioni che determinano il mantenimento del superminimo (ex multis: Cass. 8 agosto 2012, n. 14689; Cass. 3 dicembre 2015, n. 24643).
Sotto tale profilo, si reputa che la documentazione attorea versata in causa sia idonea a provare non solo l'assegnazione del superminimo ai ricorrenti ma anche il mancato assorbimento dello stesso in un ampio arco di tempo (in taluni casi, anche per 18 anni), a partire dalla prima assegnazione.
Tale pacifica circostanza, a parere di chi scrive, dimostra la volontà della società, sino all'Accordo del 2017, di non voler procedere – nonostante i vari rinnovi contrattuali e i relativi incrementi retributivi - ad alcuna decurtazione di tale voce e di volere sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento.
Trattasi di un comportamento più che concludente, come riconosciuto anche da svariate pronunce e recenti della Corte
3 d'Appello di Milano (n. 1986/2018; n, 1610/2018; n. 966/2018)”.
4. Del resto, ha pure puntualizzato la Corte che “Con un orientamento costante, si è affermato che la prova della volontà delle parti di sottrarre il superminimo al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore ovvero dai rinnovi contrattuali – assorbimento cui è soggetto in via generale, con l'eccezione dei casi in cui la contrattazione collettiva disponga diversamente ovvero, appunto, le parti abbiano diversamente convenuto – è a carico del lavoratore, ma ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale emolumento deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del relativo patto, tra cui può assumere valore dirimente la protrazione nel tempo della condotta aziendale di sottrazione del superminimo agli aumenti tabellari fissati dal contratto collettivo (cfr. tra le più recenti: Cass. (ord.) 10 novembre 2021 n.33209 ;Cass. (ord.) 10 novembre 2021 n.33058;
Cass. (ord.) 27 luglio 2020 n.15967; Cass. (ord.) 5 giugno 2020 n.10779).
Nel caso di specie, come rilevato correttamente dal primo giudice, la circostanza dimostrata dai lavoratori odierni appellati che il superminimo loro attribuito dalla datrice di lavoro fosse rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti, nel corso dei rispettivi rapporti di lavoro, in occasione dei molteplici rinnovi contrattuali succedutisi - pur in presenza di difficoltà economiche aziendali ben prima del 2017/2018, come allegato dalla difesa dei lavoratori e non contestato - consente di ritenere ricostruibile la volontà negoziale nel senso dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo”.
5. Come poi ricordato in un'altra pronuncia di questo Tribunale (sent. 1956/2022), che il comportamento tenuto dall'azienda sia rilevante ai fini di ricostruire la volontà delle parti nel senso di attribuire o escludere l'assorbibilità al superminimo, è principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, in tema di cd. superminimo (consistente nella eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari che sia stata individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore) ha ripetutamente affermato che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a categoria superiore, ove le parti non abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva non disponga altrimenti, l'emolumento in questione è di norma soggetto al principio dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore (cfr. ex plurimis Cass. nn. 8498/99, 2984/98, 2058/96), restando a carico del lavoratore l'onere di fornire la prova della sussistenza del titolo che autorizzi il mantenimento del compenso ed escluda l'assorbimento (Cass. n. 2984/98), con l'ulteriore precisazione che, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo (Cass. nn. 1899/94, 14689/18).
Volontà di cui, nel caso in esame, vi sono sufficienti allegazioni e prove documentali e da cui deve inferirsi l'esclusione dell'assorbibilità del superminimo.
6. Con riferimento all'ERS, nella sentenza n. 1098/2021 il Tribunale ha condivisibilmente affermato:
“Venendo ora all' per effetto dell'accordo ponte del novembre 2017, ne è stata riconosciuta l'erogazione con Pt_9 decorrenza dal luglio 2018 e con valore parametrato al livello di inquadramento di ciascun ricorrente.
Sempre dalla stessa data, l'accordo in questione ha previsto altresì l'erogazione di un nuovo aumento retributivo del
4 minimo tabellare, anch'esso riparametrato, nel suo ammontare, al livello di inquadramento contrattuale del lavoratore.
Come si evince dalle buste paga e dai prospetti di ogni ricorrente, con la busta paga di luglio la convenuta ha apportato Parte una decurtazione del superminimo di importo pari alla somma tra l'aumento contrattuale e l Sul punto, l'accordo del 23 novembre 2017 così prevede: «ERS Con decorrenza 11 luglio 2018 è riconosciuto un Elemento Retributivo
Separato riparametrato nella misura di cui alla tabella che segue (…) Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi».
L'E.R.S., quindi, non incide, a differenza del superminimo individuale, sul calcolo del TFR, sebbene quantificato comprendendovi tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di origine legale e/o contrattuale. Tale differente incidenza dell'ERS, rispetto al superminimo, sul TFR rende i due emolumenti non comparabili e non equivalenti. Di conseguenza il superminimo, oltre che per le ragioni anzidette relative alla sua natura “non assorbibile” Parte non può essere vanificato per effetto della corresponsione dell' proprio per la incomparabilità dei due emolumenti.
Invero, l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pari alla somma corrisposta a titolo di E.R.S. finisce per causare una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori, stante la diversa incidenza del superminimo rispetto all'E.R.S. che già include gli istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del TFR, con la conseguenza che i lavoratori subiscono, in tal modo, un pregiudizio nel computo e nel riconoscimento degli istituti diretti ed indiretti nonché nella determinazione del TFR.
Nel caso di specie, a fronte di un superminimo assorbibile individuale, le parti sociali hanno introdotto, con l'accordo ponte del 23 novembre 2017, un elemento aggiuntivo della retribuzione, avente carattere speciale e separato dagli aumenti dei minimi contrattuali riconosciuti dal gennaio 2018 (a fronte di un CCNL scaduto nel 2014) e fatte salve le successive determinazioni da parte del nuovo CCNL in fase di rinnovo”.
Sulla stessa linea, la Corte di Appello ha rimarcato:
“Quanto, infine, alla questione relativa al c.d. ERS, basti osservare, oltre a quanto già argomentato in generale in ordine alla non assorbibilità dei superminimi di cui si discute, che tale elemento retributivo non incide sulla base di calcolo del
T.F.R. e risulta, perciò, non comparabile con il superminimo, laddove determina un pregiudizio nel calcolo del trattamento di fine rapporto”.
7. Va poi disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta.
Infatti, deve osservarsi che, con la l. n. 92/2012, sono state introdotte alcune ipotesi di tutela meramente indennitaria anche per il caso di licenziamento illegittimo intimato da aziende rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 18 St. Lav., instaurando pertanto un regime di stabilità attenuata che non sembra giustificare più il decorso dei termini prescrizionali durante il rapporto di lavoro.
Come già stabilito da questo Tribunale, tale normativa “non appare idonea ad assicurare la stabilità e continuità del rapporto di lavoro la quale sola per la giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 63 del
1966) consente il venir meno del metus del lavoratore e l'effettiva possibilità di fare valere il proprio diritto” (cfr. Trib.
Milano, Sez. Lav., n. 3324/2016).
5 Detto orientamento è stato espresso pure dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 379/2019
(recentemente confermata dalla stessa Corte con sent. n. 966/2020), che ha affermato quanto segue:
“Si osserva in diritto che, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato, la distinzione tra rapporti soggetti a tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale, riveste, anche nelle più recenti pronunce della Cassazione (cfr. Sez. L - Ordinanza n. 22172 del 22/09/2017; Sez. L, Sentenza n. 4351 del 22/02/2018;
Sez. L Sentenza n. 19729 del 25/07/2018) un'importanza centrale. Infatti la decorrenza della prescrizione dal momento dell'insorgenza del diritto del lavoratore viene affermata dal Supremo Collegio con esclusivo riferimento ai rapporti assistiti dal diritto alla reintegrazione in caso di licenziamento illegittimo. La ragione è nota. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione c.d. di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato (senza possibilità di recuperare il posto di lavoro perduto), a non esercitare il proprio diritto.
Non appare superfluo, sul punto, ricordare l'assetto normativo, determinato dalle pronunce della Corte Costituzionale n.
63/1966 e n. 174/1972, in forza del quale la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, salvo che per i rapporti caratterizzati da c.d. "stabilità reale", ossia ai quali, in considerazione del requisito dimensionale, è applicabile l'art. 18 legge 300/1970. Con la prima delle citate pronunce, la Corte ha ritenuto che, in un rapporto non dotato della resistenza che caratterizzava invece il rapporto di pubblico impiego, il timore del recesso (cioè del licenziamento), spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare ad una parte dei diritti.
Secondo la Corte "In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti;
dimodoché la rinuncia, quando è fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione".
E' stata quindi considerata determinante la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento;
cosicché la prescrizione, decorrendo durante il rapporto di lavoro, produce proprio quell'effetto che l'art. 36 ha inteso precludere vietando qualunque tipo di rinuncia anche quella che, in particolari situazioni, può essere implicita nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione.
Con la sentenza n. 174/1972 la Corte Cost. ha poi ritenuto che, in caso di applicabilità dell'art. 18 St. Lav. si ha, come nel pubblico impiego, una vera stabilità; ha infatti al riguardo precisato che "una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare", situazione di completa reintegrazione che non può essere ravvisata in tutti i casi (come quelli di applicazione della legge 604/1966) "per i quali le disposizioni sulla giusta causa non trovano applicazione;
sicché per essi deve rimanere fermo il principio che vieta di far decorrere il termine di decadenza per le impugnative in materia di crediti da lavoro dipendente nel periodo di durata del rapporto, dovendosi il medesimo spostare alla fine di questo".
La successiva giurisprudenza di legittimità si è adeguata, riscontrando il requisito della stabilità del posto di lavoro tutte le volte in cui, sul piano sostanziale, la disciplina del rapporto subordini il licenziamento a circostanze obiettive e
6 predeterminate e, sul piano della tutela dei diritti, affidi al giudice il sindacato su tali circostante con la facoltà di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo (Cass., S.U., 12.4.1976, n. 1268; Cass., 19.8,2011, n. 17399).
Rimozione che, secondo la Cassazione, non può esaurirsi nella previsione di un risarcimento del danno ma deve concretizzarsi nell'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (Cass., 23.6.2003, n. 9968; Cass.,
20.6.1997, n. 5494; Cass., 13.9.1997, n. 9137).
Il quadro normativo, rispetto alle citate pronunce della Consulta, è radicalmente mutato a seguito dell'entrata in vigore della legge 92/2012, che ha riformato l'art. 18 L. 300/70, approntando un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata, riservata ad ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria.
Il testo attualmente vigente dell'art. 18 L. n. 300 del 1970, a differenza di quello originario, prevede infatti la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale.
È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.
A supporto di questa soluzione va richiamato, altresì, l'orientamento giurisprudenziale che valorizza l'effettiva condizione del prestatore di lavoro subordinato, precisando che la decorrenza o meno della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro vada verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione all'effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili (Cass. sez.un. 4942/12; Cass. 10.4.2000 n. 4520; nello stesso senso, ex plurimis, Cass. 23.1.2009 n. 1717; Cass.
4.6.2014 n. 12553).
Il Collegio, alla stregua di tali consolidati e condivisibili principi, ritiene che, a seguito delle modifiche apportate dalla L.
n. 92 del 2012 all'art. 18 L. n. 300 del 1970, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 novellato, come nella presente fattispecie”.
Si tratta di argomentazioni alle quali il Tribunale intende dare continuità.
Pertanto, in relazione a diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della l. n. 92/2012
(18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (ossia a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità in costanza di rapporto avrebbe potuto trovare condizionamenti stante la vigenza della nuova disciplina, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Pertanto, nel caso in esame, essendo il rapporto degli attori ancora in corso, non può dirsi verificata alcuna estinzione per prescrizione.
8. Per tutte queste ragioni, si deve accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi,
7 degli assorbimenti della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla convenuta e, di conseguenza, condannare la convenuta alla ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a dicembre 2017 nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- accerta e dichiara l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla convenuta;
- condanna la convenuta alla ricostituzione, in favore degli attori, della predetta voce
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a dicembre 2017 e al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme, oltre interessi legali dal dovuto al saldo:
• Euro 5.190,60 Parte_1
• uro 4.220,00 Parte_3
• Euro 5.190,60 Parte_4
• Euro 5.819,38 Parte_5
• Euro 5.190,60 Parte_6
• Euro 5.819,38 Parte_7
• Euro 4.433,10 Parte_8
- condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 259,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 04.03.2025
Il giudice
Franco Caroleo
8