Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3247 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 4692/21 RG, avente ad oggetto
“Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
1012/21, pubblicata l'8 Aprile 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Marzo 2025, all'esito dell'udienza di conclusioni dell'11 Marzo 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 9 Giugno 2025), e pendente:
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rapp.ta e difesa (giusta procura in atti), dall'avv. Maurizio Gallicola ( , con il quale è C.F._1 elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(già ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in CP_1 Controparte_2 atti) dagli avv.ti Carlo Boursier Niutta ( e Patrizio Maria Raimondi C.F._2
( ), con i quali è elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi di PEC: C.F._3
1
Email_3
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'11 Marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 19 Maggio 2017 nei confronti di , l'istituto di credito CP_1 [...]
chiedeva che la convenuta fosse Parte_1 Parte_1 Parte_1 CP_1 Part condannata al risarcimento dei danni, subìti dalla medesima nel periodo compreso tra i giorni 2 e 6
Dicembre 2014.
, quale gestore della linea telefonica nazionale, nonché quale committente della società CE srl, CP_1 non aveva adottato le misure necessarie, finalizzate ad evitare che, durante i lavori di scavo e posa in opera della fibra, eseguiti in Santa Maria Capua Vetere nei pressi della filiale del suddetto istituto di credito, venisse tranciato un cavo della rete telefonica.
Tale tranciamento aveva determinato l'interruzione e la disattivazione improvvisa di tutti i servizi informatici e meccanici, collegati alla linea telefonica di quella filiale (tra cui lo sportello Bancomat).
A causa dell'interruzione della linea, aveva patito un danno emergente per euro Parte_1
5.695,20 (spese necessarie per la sostituzione dei macchinari non più idonei), nonché per ulteriori euro
12.381,35 (spese necessarie per la dislocazione del personale dipendente presso altre sedi).
In definitiva la banca attrice formulava le seguenti conclusioni:
Accogliersi la domanda e, per l'effetto, accertarsi la responsabilità di per i fatti esposti in Controparte_2 narrativa;
di conseguenza, condannarsi al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in CP_2 Par favore della medesima delle seguenti somme:
euro 6.280,60 a titolo di spesa sostenuta per l'acquisto di nuovi macchinari;
euro 12.381,35, a titolo di spesa sostenuta per le trasferte dei dipendenti;
per un totale di euro 18.662,15, oltre interessi legali e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta (già ), chiedendo di rigettarsi la domanda. CP_1 Controparte_2
Nel corso del primo grado, all'udienza del 9 Luglio 2018, venivano sentiti i testi e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1012/21, pubblicata l'8 Aprile 2021.
Il G.M. ha rigettato la domanda attorea;
altresì ha condannato la attrice al pagamento delle spese del Pt_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 2.738,00 per compenso professionale, oltre accessori come per
Legge.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto non provata la causa dell'evento dannoso, né la riferibilità dell'evento medesimo alla convenuta.
2 In ogni caso, il G.M. ha ritenuto non raggiunta la prova del danno patito.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la banca attrice, a mezzo della citazione notificata in data
8 Novembre 2021 nei confronti di . CP_1
In particolare, ad avviso della banca, il primo Giudice non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze probatorie, e la loro idoneità (al fine di ritenere provata la prospettazione attorea, sia in ordine all'an debeatur, che con riferimento al quantum).
Pertanto, la banca appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di accogliersi la domanda risarcitoria già proposta in primo grado (nella misura di euro 18.662,15); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
Sotto il profilo istruttorio chiede – nell'ipotesi in cui la Corte non dovesse ritenere Parte_1 sufficienti le prove acquisite in primo grado – di ammettersi le ulteriori prove orali, non ammesse dal primo giudicante.
A mezzo della comparsa depositata il 21 Marzo 2022, si è costituita l'appellata , chiedendo di CP_1 rigettarsi il gravame.
Con i depositi telematici del 14 Febbraio 2023 e del 15 Maggio 2023, le parti hanno depositato le rispettive procure ad litem;
in tal modo, sono stati sanati i difetti di jus postulandi, che erano stati evidenziati dalla
Corte nell'ordinanza del 13 Febbraio 2023.
Quindi, giusta ordinanza comunicata il 18 Marzo 2025 – all'esito dell'udienza dell'11 Marzo 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ad avviso del Collegio, a giusta ragione la banca impugnante si duole di una inadeguata interpretazione delle emergenze istruttorie del primo grado.
In primis, non possono trascurarsi le risultanze dell'espletata prova per testi.
In particolare, il teste attoreo ha reso analitiche dichiarazioni, sulle circostanze articolate Testimone_1 Part dalla nella seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, nonché nell'atto di citazione.
Il teste ha confermato come – a seguito del tranciamento del cavo verificatosi il 2 Dicembre 2014 – la filiale di Santa Maria Capua Vetere della abbia patito l'interruzione Controparte_3 dei servizi, dal 2 al 9 Dicembre 2014. Il tranciamento del cavo si è verificato nel corso di un'attività, finalizzata alla posa di un nuovo cavo telefonico.
Si trattava di lavori autorizzati dal Comune di Santa Maria Capua Vetere.
Vi è stato un danno ai sistemi informatico e meccanico, danno determinante anche la chiusura dello sportello Bancomat, dal 2 al 6 Dicembre 2014.
Il disservizio fu dovuto al tranciamento di un cavo, nel corso di lavori di “fibra”, effettuati dalla ditta CE srl su incarico di , nel Comune di Santa Maria Capua Vetere. CP_2
Il teste ha confermato come abbia riportato danni l'impianto elettrico delle porte di ingresso della Tes_1 filiale.
3 Infine, il teste ha confermato come le fatture di vari fornitori – prodotte dalla banca attrice – rispecchino i Part costi sostenuti dalla a seguito del sinistro del 2 Dicembre 2014.
Le inequivoche dichiarazioni del teste sono riscontrate dalla documentazione prodotta in prime Tes_1 cure dalla banca attrice (documentazione proveniente dal Comune di Santa Maria Capua Vetere, e parimenti trascurata dal primo giudicante).
Di pregnante rilievo è l'attestazione del Comune di Santa Maria Capua Vetere-Settore Tecnico, del 25
Novembre 2014. In tale documento si dava atto di come , in data 7 Maggio 2014, avesse CP_2 denunciato l'inizio di attività, inerente alla posa di un cavo telefonico.
Il provvedimento del 25.11.2014 veniva emesso all'esito di un iter amministrativo, caratterizzato dal parere favorevole della Polizia Municipale in data 3 Ottobre 2014, nonché caratterizzato dalla relazione istruttoria del 30 Settembre 2014 del Settore Tecnico.
Ebbene, nella relazione istruttoria si dava atto di come i previsti lavori di scavo, nelle zone di Via Consiglio
d'Europa, Viale Europa e Via Giovanni Paolo Primo del Comune di Santa Maria Capua Vetere, sarebbero stati effettuati dalla società CE srl, su incarico di . CP_2
Quindi, risulta confermato per tabulas quanto sostenuto dalla banca attrice nella citazione di primo grado, nonché riferito dal teste : vale a dire che il tranciamento del cavo, patito da Tes_1 Parte_1
in data 2 Dicembre 2014, si verificò allorquando nell'attività di posa del cavo telefonico era
[...] impegnata la società CE srl, su incarico di . CP_1
Ergo, non può dubitarsi della fondatezza della domanda risarcitoria, per quel che concerne l'an debeatur.
Pertanto, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, deve essere accolta la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'attrice nei confronti di , Parte_1 CP_1
a titolo di responsabilità extra-contrattuale.
Né può trascurarsi come , fin dal primo grado, in sostanza non abbia contestato la circostanza CP_2 del tranciamento del cavo.
Sotto il profilo del quantum debeatur, sono in atti le fatture emesse dai fornitori di Parte_1
(fatture cui ha fatto riferimento il teste , nel senso che ha pienamente confermato le spese Tes_1 sostenute).
Orbene, senz'altro va riconosciuto l'importo di euro 585,60 (comprensivi di IVA), di cui alla fattura emessa dalla “Open Office srl” in data 22 Dicembre 2014 (spesa per acquisto di stampante Olivetti).
Altresì è di pregnante rilievo la fattura emessa dalla ditta Easywork srl, protocollata il 15 Dicembre 2014, per euro 5.075,20 (comprensivi di IVA). Dal documento risulta l'acquisto di quattro computer e quattro scanner.
Appunto, non va trascurato come dal sinistro del 2 Dicembre 2014 siano derivati danni ai sistemi informatico e meccanico della filiale in oggetto (in particolare andò fuori uso lo sportello Bancomat).
Per giunta, è d'uopo evidenziare come le due fatture di acquisto testè esaminate siano di poco successive all'evento del 2 Dicembre 2014 (ad ulteriore riscontro della fondatezza della prospettazione attorea).
La banca attrice ha anche prodotto una fattura, emessa dalla società , esercente Parte_3 vigilanza privata.
4 Ad avviso del Collegio, non può riconoscersi l'importo corrispondente a tale fattura, trattandosi di una voce di spesa (a carico di ) non richiamata nell'atto introduttivo del primo grado (in cui Parte_1 si faceva esclusivo riferimento ai danni al sistema informatico ed al sistema meccanico della filiale).
Nella citazione di primo grado, la banca ha anche accennato alle spese per il trasferimento dei dipendenti;
anche in questo caso, siamo dinanzi ad una posta risarcitoria sfornita di prova, e che quindi non può essere riconosciuta.
In definitiva, a titolo di risarcimento danni, è d'uopo riconoscere la somma complessiva di euro 5.660,80
(appunto, euro 585,60 + euro 5.075,20).
Dunque, siamo dinanzi ad un accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, considerato che, a titolo di risarcimento danni, si liquida l'importo di euro 5.660,80 (anziché la cifra richiesta di euro
18.662,15).
Sull'importo di euro 5.660,80 debbono essere calcolati gli accessori. Sul punto, si impongono le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., Sez. Un., 17.02.1995 n. 1712).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare l'odierna appellata al CP_1 Part pagamento, in favore dell'appellante degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (2 Dicembre 2014 – data del sinistro, consistito nel tranciamento del cavo, tale da determinare la disattivazione dei sistemi informatico e meccanico della filiale della banca attrice), sull'importo di euro 5.660,80, importo che deve essere devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 2 Dicembre 2014 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. 03.12.1999 n.
13470).
Dunque, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, si addiviene al parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta in prime cure da
[...]
, a mezzo della citazione notificata il 19 Maggio 2017. Parte_1
Appunto, siamo dinanzi ad un parziale accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese del doppio grado.
5 Sulle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello (e la conseguente riforma della pronuncia di primo grado) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
Ebbene le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'odierna appellata;
di conseguenza esse vengono poste a carico di quest'ultima. CP_1
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Il valore della causa va rapportato all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento danni, pari ad euro
5.660,80; pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale inerente ad entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, nell'ambito dello scaglione di riferimento (considerato che l'importo di euro
5.660,80 è attestato verso i minimi dello scaglione medesimo).
Quindi, a titolo di compensi professionali si liquidano, in favore dell'attrice , i Parte_1 seguenti importi:
euro 2.540,00 per il primo grado;
euro 2.906,00 per il presente grado.
Con riferimento al presente grado, nulla quaestio per il riconoscimento del compenso relativo anche alla fase istruttoria. Infatti il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Nulla si riconosce a titolo di esborsi del primo grado (in particolare, non è documentato il versamento del contributo unificato, inerente al primo grado).
Parimenti, nulla si liquida a titolo di esborsi del presente grado. Significativamente la cancelleria, in data 18
Novembre 2021, ha depositato in telematico sollecito, indirizzato alla banca odierna appellante, al versamento del contributo unificato. Ebbene, non risulta che tale sollecito sia stato riscontrato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1012/21, pubblicata l'8 Aprile 2021, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di prime cure, ed in parziale accoglimento della domanda proposta in primo grado da , Parte_1
A1) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 5.660,80
[...]
(cinquemilaseicentosessanta/80), oltre interessi legali dal 2 Dicembre 2014 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 2
6 Dicembre 2014 – quale momento del sinistro – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 2 Dicembre 2014 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado in favore di Controparte_2 [...]
– spese che liquida, quanto al primo grado, in euro Parte_1
2.540,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %.
Così deciso, nella camera di consiglio del 20 Giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
7