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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/12/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5464/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv.ti Giovanni Liguori Parte_1
e CI SA, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Rossella Del CP_1
Sarto, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.24, il ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere dipendente dell a tempo indeterminato (matr. 3383), con mansioni di Parte_2 infermiere presso l'ospedale civile di Scafati, sin da giugno 2004; tali mansioni venivano esercitate su tre turni: dalle 8,00 alle 14,10, o dalle 14,00 alle 20,10 oppure dalle 20,00 alle ore 08,10 del giorno successivo;
intorno alle ore 08,00 del 14.03.23, si stava recando al lavoro alla guida del ciclomotore della sorella (tg. Pt_3
ET20739), avendo in precedenza ed invano tentato di servirsi del trasporto ferroviario della “Circumvesuviana” (stazione di Boscoreale) per raggiungere la propria sede lavorativa di Scafati;
durante il tragitto per l'ospedale, tra Pompei e Scafati, nelle prossimità della via Tre Ponti (direzione Scafati), in prossimità del civico n. 98/100, il veniva investito da un “autocarro” (tg. AA487C) che, senza alcuna Pt_1 segnalazione, nello svoltare a sinistra in una proprietà privata, impattava il ciclomotore a destra, determinando la violenta caduta al suolo del ricorrente che riportava forti dolori al polso dx, alle caviglie, al torace e al rachide cervicale e lombare;
era soccorso da un'autombulanza del Servizio di emergenza sanitaria (118) ed accompagnato al presidio ospedaliero di Sarno ove gli venivano prestate le cure del caso, e dimesso con prognosi di 7 gg. ; l' informato dell'accaduto dal CP_1 nosocomio, nella stessa data, rilasciava il “primo” certificato di infortunio accertando un'inabilità assoluta fino al 20.03.2023 per trauma caviglia sx, polso dx e torace;
in data 21.03.23 veniva visitato dal sanitario che emetteva prognosi fino al CP_1
03.04.23, prorogata ancora fino al 13.04.23; con nota del 6.4.23 l' – Sede
CP_1 territoriale di C/mare di Stabia – in relazione all'infortunio denunciatogli comunicò che “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio si è verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso non era necessario”; avverso tale decisione in data 14.04.23 il , a mezzo del patronato sociale sede di Pompei, proponeva Pt_1 CP_2 opposizione avverso il provvedimento negativo senza ricevere risposta. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti
CP_1 conclusioni, previo espletamento di CTU medico legale: “ dichiarare l'infortunio occorso al il 14.03.23 è da reputarsi infortunio lavorativo ad ogni effetto e Pt_1 conseguenza di legge e che in conseguenza dell'infortunio ha subito una riduzione della propria integrità psico-fisica valutabile nella misura del 7%, o quella diversa di giustizia;
- condannare, per l'effetto, l' al pagamento in favore del ricorrente
CP_1 del relativo indennizzo, corrispondente alla valutazione richiesta, o a quella diversa, da accertarsi a mezzo CTU, con decorrenza ed interessi come per legge;
- condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da
CP_1 attribuirsi, con specifica clausola, all'avv. CI SA, quale antistatario” Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando l'inammissibilità e
CP_1
l'infondatezza della domanda, ha chiesto il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000, è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva, è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000 e va qualificata come “infortunio in itinere”. Si ricorda , a riguardo, che “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”. Esclusa la ricorrenza del “rischio elettivo”, nel merito, il c.t.u. nominato da questo Tribunale, all'esito della valutazione della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “..disturbo doloroso della SA sinistra da sofferenza legamentosa del PAA (strumentalmente oggettivata) e clinicamente rilevata in esito a trauma distorsivo complicato da frattura intraspongiosa dell'apice del malleolo mediale. Pertanto, ne scaturisce complessivamente un tasso d'invalidità permanente non inferiore al 3% (tre per cento)”. In ragione della percentuale di menomazione all'integrità psicofisica il ricorrente non ha diritto ad alcun indennizzo per danno biologico. Le argomentazioni del consulente, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise. Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e delle differenti conclusioni espresse in sede di consulenza di parte che possono aver ragionevolmente indotto parte ricorrente alla lite, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16.12.24
Il Giudice del lavoro
dott.ssa SA Molè
Il Giudice del lavoro, dott.ssa SA Molè, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 5464/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv.ti Giovanni Liguori Parte_1
e CI SA, come in atti
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Rossella Del CP_1
Sarto, giusta procura generale alle liti, come in atti
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.09.24, il ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere dipendente dell a tempo indeterminato (matr. 3383), con mansioni di Parte_2 infermiere presso l'ospedale civile di Scafati, sin da giugno 2004; tali mansioni venivano esercitate su tre turni: dalle 8,00 alle 14,10, o dalle 14,00 alle 20,10 oppure dalle 20,00 alle ore 08,10 del giorno successivo;
intorno alle ore 08,00 del 14.03.23, si stava recando al lavoro alla guida del ciclomotore della sorella (tg. Pt_3
ET20739), avendo in precedenza ed invano tentato di servirsi del trasporto ferroviario della “Circumvesuviana” (stazione di Boscoreale) per raggiungere la propria sede lavorativa di Scafati;
durante il tragitto per l'ospedale, tra Pompei e Scafati, nelle prossimità della via Tre Ponti (direzione Scafati), in prossimità del civico n. 98/100, il veniva investito da un “autocarro” (tg. AA487C) che, senza alcuna Pt_1 segnalazione, nello svoltare a sinistra in una proprietà privata, impattava il ciclomotore a destra, determinando la violenta caduta al suolo del ricorrente che riportava forti dolori al polso dx, alle caviglie, al torace e al rachide cervicale e lombare;
era soccorso da un'autombulanza del Servizio di emergenza sanitaria (118) ed accompagnato al presidio ospedaliero di Sarno ove gli venivano prestate le cure del caso, e dimesso con prognosi di 7 gg. ; l' informato dell'accaduto dal CP_1 nosocomio, nella stessa data, rilasciava il “primo” certificato di infortunio accertando un'inabilità assoluta fino al 20.03.2023 per trauma caviglia sx, polso dx e torace;
in data 21.03.23 veniva visitato dal sanitario che emetteva prognosi fino al CP_1
03.04.23, prorogata ancora fino al 13.04.23; con nota del 6.4.23 l' – Sede
CP_1 territoriale di C/mare di Stabia – in relazione all'infortunio denunciatogli comunicò che “non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio si è verificato a bordo di un mezzo privato il cui uso non era necessario”; avverso tale decisione in data 14.04.23 il , a mezzo del patronato sociale sede di Pompei, proponeva Pt_1 CP_2 opposizione avverso il provvedimento negativo senza ricevere risposta. Su tali premesse, ha convenuto in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti
CP_1 conclusioni, previo espletamento di CTU medico legale: “ dichiarare l'infortunio occorso al il 14.03.23 è da reputarsi infortunio lavorativo ad ogni effetto e Pt_1 conseguenza di legge e che in conseguenza dell'infortunio ha subito una riduzione della propria integrità psico-fisica valutabile nella misura del 7%, o quella diversa di giustizia;
- condannare, per l'effetto, l' al pagamento in favore del ricorrente
CP_1 del relativo indennizzo, corrispondente alla valutazione richiesta, o a quella diversa, da accertarsi a mezzo CTU, con decorrenza ed interessi come per legge;
- condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio da
CP_1 attribuirsi, con specifica clausola, all'avv. CI SA, quale antistatario” Si è costituito in giudizio l' che, rappresentando l'inammissibilità e
CP_1
l'infondatezza della domanda, ha chiesto il rigetto del ricorso. Acquisita la documentazione prodotta, disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000, è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva, è dovuto invece: a) un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero b) una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D. L.vo 38/2000). La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000 e va qualificata come “infortunio in itinere”. Si ricorda , a riguardo, che “in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per infortunio "in itinere", ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 38 del 2000, va inteso qualsiasi infortunio verificatosi lungo il percorso da casa al luogo di lavoro, dovendosi dare rilevanza ad ogni esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento”. Esclusa la ricorrenza del “rischio elettivo”, nel merito, il c.t.u. nominato da questo Tribunale, all'esito della valutazione della documentazione medica in atti e dell'esame obiettivo, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “..disturbo doloroso della SA sinistra da sofferenza legamentosa del PAA (strumentalmente oggettivata) e clinicamente rilevata in esito a trauma distorsivo complicato da frattura intraspongiosa dell'apice del malleolo mediale. Pertanto, ne scaturisce complessivamente un tasso d'invalidità permanente non inferiore al 3% (tre per cento)”. In ragione della percentuale di menomazione all'integrità psicofisica il ricorrente non ha diritto ad alcun indennizzo per danno biologico. Le argomentazioni del consulente, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise. Tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate e delle differenti conclusioni espresse in sede di consulenza di parte che possono aver ragionevolmente indotto parte ricorrente alla lite, sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, così provvede:
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 16.12.24
Il Giudice del lavoro
dott.ssa SA Molè