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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 33/2025 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, viale Cadorna n. 32 presso lo studio dell'Avv.
CE AZ che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n. 1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 dicembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/01/2025 formulava Parte_1 opposizione avverso l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo CP_2 all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della prestazione invocata (indennità di accompagnamento), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione. Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della prestazione invocata
(indennità di accompagnamento), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che la ricorrente è affetta da “Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitro-tricuspidalica in attuale stato di buon compenso farmacologico ed emodinamico;
Artrosi polidistrettuale a grave incidenza funzionale;
Vasculopatia cerebrale senile con disturbo depressivo e deterioramento cognitivo, in soggetto di 85 anni necessitante di supervisione ed assistenza continua”.
Il consulente ha, quindi, concluso che la ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetta può essere considerata invalida civile nella misura del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dall'1 aprile 2025.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata (indennità di accompagnamento) a far data dall'1 aprile 2025. Le spese vanno interamente compensate, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa.
A tale ultimo riguardo non merita condivisione il rilievo della ricorrente contenuto nelle note depositate il 2 dicembre 2025.
Ed invero non può ritenersi che l' abbia frapposto un divieto CP_1 ingiustificato alla richiesta di concessione dell'indennità di accompagnamento, in quanto nel corso del giudizio è emerso che in effetti, al momento della visita effettuata in sede amministrativa, la ricorrente non aveva le condizioni sanitari per il riconoscimento della prestazione.
La sussistenza del requisito è emersa solo successivamente, ovvero a far data dall'1 aprile 2025, e dunque a partire da un momento successivo tanto al deposito del ricorso per a.t.p. quanto al ricorso di merito.
Si tratta di circostanza che giustifica la compensazione integrale delle spese, avuto riguardo all'orientamento di recente ribadito dalla Corte di Cassazione, secondo cui “l'accoglimento della pretesa, limitato nella durata, con fissazione della decorrenza del beneficio in data posteriore alla decorrenza della domanda, rappresenta ragione idonea a sorreggere la compensazione delle spese (Cass., 29 gennaio 2019, n.
2366; Cass., 17 luglio 2017, n. 17653)” (Cass. n. 14577/2025).
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che sussiste in capo a il requisito sanitario Parte_1 utile al conseguimento della prestazione invocata (indennità di accompagnamento) a decorrere dall'1 aprile 2025; compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 05/12/2025. Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino