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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/10/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (udienza di riferimento 26 settembre 2025) pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.193/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Alessandrini e Luca Alessandrini ed elettivamente domiciliato in
Roma alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabrizio Fioravanti e dall' Avv.
UM IA ed elett.te domiciliata in Avellino alla via Stradone n. 10, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premettendo di aver lavorato come consulente finanziario in virtù di un contratto di agenzia a favore della resistente a far data dallo 05.10.1998 e sino allo 05.07.2021, data delle dimissioni, ne ha chiesto la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per
€#104.147,44# (centoquattromilacentoquarantasette,44), dell'indennità suppletiva di clientela per €#93.232,51# (novantatremiladucentotrentadue,51), dell'indennità meritocratica per €#76.006,25# (settantaseimilasei,25), ovvero, in subordine, della indennità ex art.1751 c.c. per €#169.238,76#
(centosessantanovemiladuecentotrentotto,76), del FIRR, del bonus annuale 2020 e
1 triennale LTIP per la complessiva somma di €#48.893#
(quarantottomilaottocentonovantatre); chiede, altresì, la restituzione della somma di €#25.576,14# (venticinquemilacinquecentosettantasei,14) per quanto sarebbe stato stornato a titolo di rivalsa, l'importo di €#21.921,74#
(ventunomilanovecentoventuno,74) per provvigioni stornate sulla scorta delle note di credito del 21.05.2021 e di €#15.000# (quindicimila) per ulteriori provvigioni maturate e non corrisposte nei mesi di giugno e luglio 2021, oltre al risarcimento del danno. Parte resistente si è costituita proponendo domanda riconvenzionale.
2) La vicenda trae origine da una verifica svolta dalla datrice sull'attività svolta dal ricorrente a seguito di “analisi ed approfondimenti successivi ad una segnalazione della DC Compliance Regolamentare Corporate e Investment
Banking di Intesa San Paolo inviata alla in data 15.02.2021, e riguardante CP_2 operazioni sospette di “insider trading” sulle azioni ordinarie ER ME eseguite dal e da alcuni clienti della a lui assegnati in portafoglio. Pt_1 CP_3
All'esito di tale verifica, e sulla base della Relazione di Audit del 31.03.2021, si accertava che: “Sulla base delle verifiche esperite, si evidenzia come il Consulente
Finanziario abbia disatteso il disposto normativo di cui all'art. 158, Parte_1 comma 1, del Nuovo Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n.
20307 del 15/02/2018, per l'intensa operatività in titoli posta in essere nel periodo gennaio – marzo 2021, peraltro in utilizzo di un affidamento concesso dalla sulle azioni ordinarie ER ME (società quotata all'AIM Italia) CP_3 riferibile a clientela allo stesso assegnata in portafoglio, in alcuni casi anticipando la diffusione di notizie “price sensitive”, nonché in specifico contrasto con l'art. 6, comma 2, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo (agosto 2020), in ordine all'esecuzione di ricorrenti operazioni di compravendita del citato titolo nella stessa giornata”.
Nello specifico, alla luce delle notizie “price sensitive” riscontrate nel periodo gennaio-marzo 2021, la aveva riscontrato un'anomala operatività di CP_3 compravendita sulle azioni ordinarie della ER ME nel periodo dello 01 gennaio al 22 marzo 2021 eseguita tramite il canale Internet dal Consulente finanziario stesso per numero 44 operazioni compiute da parte del fratello dello stesso ricorrente e da n.7 clienti a lui assegnati in portafoglio, anche in orari relativamente ravvicinati.
2 La Banca segnalava, poi, che il aveva eseguito “nel periodo tra il 15 marzo Pt_1
2021 e il 19 marzo 2021, acquisti sul warrant della già citata società ER
ME S.p.A. per complessive 5.000 unità e per un controvalore pari a 17.889,56 euro” e che aveva sottoscritto per la prima volta titoli della suddetta società in sede di collocamento, “in n. 3000 azioni ordinarie con abbinati n.
3.000 warrant in occasione dell'ammissione della stessa alle quotazioni sull'AIM Italia avvenuta il
3 agosto 2018”.
Con missiva a mezzo mail del 26.03.2021 il ricorrente ha dichiarato con riferimento all'operatività dei titoli ER ME nel periodo gennaio-marzo
2021 che “gli stessi titoli erano stati oggetto di svariati articoli di stampa… che mettevano in risalto una potenziale crescita per il 2021…”, precisando che:
“Sicuramente, preso dall'entusiasmo del successo di questa rinomata società locale…ho effettuato diverse operazioni senza rendermi conto dell'intensità di queste ultime. Per quanto concerne l'acquisto di tali titoli da parte di altri clienti… dichiaro che essi hanno operato, per piccoli importi, autonomamente in piena autodeterminazione attraverso l'online dei propri terminali…”.
Con comunicazione dello 03.06.2021 la Banca comunicava al il Pt_1 provvedimento disciplinare di sospensione per un periodo di tre settimane, dallo
07.06.2021 al 27.06.2021, adottato “all'esito del procedimento svolto dall'Audit interno della Società, nell'ambito del quale Lei è stato ascoltato… è emersa la violazione da parte Sua del disposto normativo dell'art. 158, comma 1, del
Regolamento Intermediari n. 20307/2018 per l'anomala operatività in CP_2 titoli da Lei posta in essere, nel periodo gennaio-marzo 2021, in relazione alla compravendita di azioni ordinarie della società ER ME S.p.A., in alcuni casi prima della diffusione di notizie c.d. “price sensitive” riguardanti la società riferibile a clienti a Lei assegnati, e in altri, in violazione dell'art. 6, comma 2 – alinea 1° e 4°, comma 3 – alinea 1°, del Codice Interno di Comportamento di
Gruppo, concentrando l'operatività di acquisto/vendita di azioni e warrant della stessa ER ME S.p.A. nell'ambito della medesima giornata. Quanto sopra è stato peraltro da Lei sostanzialmente confermato con Sua mail del 26/03/2021 inviata agli auditors a margine della richiamata conferenza via Skype. In considerazione di ciò, Le comunichiamo inoltre che ha provveduto ad CP_1 escluderLa dal sistema incentivante di cui al Regolamento di Incentivazione 2021
e dal sistema incentivante pluriennale c.d. “Long Term Incentive Plan” (LTIP)…”
3 Con lettera dello 09.06.2021 il ricorrente contestava il provvedimento di sospensione.
La Banca provvedeva, dunque, con missiva a mezzo Pec del 21 giugno 2021 alla trasmissione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti finanziari (OCF) del provvedimento adottato nei confronti del Pt_1
Il Comitato di vigilanza dell'OCF all'esito del procedimento sanzionatorio n.
351199 con Delibera del 30 maggio 2022 adottava nei confronti del ricorrente un provvedimento di richiamo scritto ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), del
TUF per “la violazione relativa all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento
Intermediari “.
Con lettera dello 05 luglio 2021 il ricorrente si dimetteva con effetto immediato per giusta causa ponendo alla base del recesso un grave inadempimento da parte della nonché una violazione degli obblighi contrattuali e di collaborazione, CP_3 buona fede e lealtà.
3) Il ricorso principale va rigettato.
La violazione dei doveri di condotta, di lealtà e buona fede, posti a carico dell'agente ai sensi dell'art.1746 c.c., è suscettibile di integrare la giusta causa di recesso.
“Alla stregua dell'art. 1746 c.c., lo svolgimento di una attività autonoma, quale quella di agente, è caratterizzato da una relazione di collaborazione che non esclude la possibilità di istruzione e di controlli amministrativi e tecnici più o meno penetranti in relazione alla natura dell'attività ed all'interesse del preponente” (così Cass. n. 2267/1986).
Le previsioni di cui all'art. 2119 cc. operano anche per rapporto di agenzia, così come per il rapporto di lavoro subordinato.
Così Cass. 18140/2023: “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza,
4 secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. n. 29290/2019).
Nello stesso senso, Cass. n. 22246/2021 secondo cui: “La previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto… il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto (ex plurimis: Cass. 19/1/2018
n.1376).
Nella prospettazione attorea il comportamento tenuto dalla e l'adozione CP_3 della sanzione della sospensione avrebbero arrecato un forte disagio all'agente ed avrebbero reso più difficoltoso l'esercizio dell'attività lavorativa, ledendo il rapporto fiduciario sussistente tra le parti.
Orbene, al ricorrente siano state addebitate le violazioni di cui all'art.158 del
Regolamento Intermediari Consob n.2307/2018 a mente del quale “i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 139 e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico”, nonché dell'art.6 co.2 del
Codice Interno del Comportamento del Gruppo Bancario che, rivolgendosi “ai dipendenti, ai consulenti finanziari non dipendenti e agli agenti” prescrive il divieto di “porre in essere operazioni e/o strategie operative aventi caratteristiche altamente speculative e/o quelle che per entità o profilo di rischio possano compromettere la situazione patrimoniale/finanziaria del soggetto interessato,
5 quali ad esempio: effettuare operazioni di acquisto e vendita (o viceversa) della medesima divisa e/o i medesimi strumenti finanziari nella stessa giornata…”.
4) Nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge come il ricorrente abbia effettuato nel periodo tra 18.01.2021 ed il 17.03.2021 ben
44 operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, anche nella medesima giornata ed in un arco temporale ravvicinato, come nei giorni del
15.02.2021, 16.02.2021, 22.02.2021 e 15.03.2021.
Tali operazioni appaiono di tipo “altamente speculativo”, tenuto conto della modalità, della frequenza e dell'arco temporale in cui sono state effettuate.
Del resto, è lo stesso ricorrente che nel corpo della lettera di giustificazioni del
26.03.2021 conferma di aver perfezionato per sé medesimo diverse operazioni senza “rendersi conto dell'intensità”, e che, invece, per ciò che riguarda gli altri clienti a lui assegnati in portafoglio, questi avrebbero operato online ed in piena autonomia, per piccoli importi.
Né vale ad escludere la sussistenza della condotta addebitata al ricorrente il fatto che il Comitato di Vigilanza, concordando con quanto stabilito dall'Ufficio
Sanzioni Amministrative gli abbia irrogato, per i medesimi fatti, la sola sanzione del richiamo scritto ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a) del TUF, dal momento che un conto è il rapporto iure privatorum intercorrente tra consulente ed intermediario, espressione del potere direttivo del datore di lavoro, un altro è
l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza posta a presidio della tutela del mercato e di un interesse generale tutelabile erga omnes.
Di conseguenza, trattandosi di sanzioni produttive di effetti giuridici autonomi e distinti, non può ravvisarsi alcuna illegittima duplicazione sanzionatoria.
La dunque, ha operato legittimamente anche con riferimento alla sanzione CP_3 applicata, per cui il recesso operato dall'agente non appare addebitabile al comportamento della società e, pertanto, non è giustificato.
5) In mancanza di una giusta causa, nulla può essere corrisposto al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.10 AEC 2010 che prevede: “In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario… Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il
6 periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti… Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso…”.
L'assenza di giusta causa esclude che al ricorrente siano dovute altresì l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica.
Per la prima, l'art. 12 AEC 2010 capo II dispone: “Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o
Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o
Rappresentante, una indennità suppletiva di clientela”.
Per la seconda, il citato art.12 capo III prevede la corresponsione dell' indennità meritocratica “nel caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” fermo che l'indennità meritocratica non è dovuta se:
“l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”.
6) Ancora, l'assenza di una giusta causa di recesso esclude che il ricorrente possa vantare un diritto alla corresponsione dell'indennità di risoluzione prevista dall'art.1751 c.c., a mente del quale: “L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto…”
(comma 2).
7 7) Quanto alla domanda di pagamento del FIRR dell'Enasarco, parte ricorrente richiama il contenuto dell'Accordo integrativo del contratto di Agenzia stipulato tra le parti in data 16.02.1999 con il quale il ricorrente, aderendo alla previdenza integrativa, aveva autorizzato la Banca ad accantonare le somme da versare alla
Fondazione Enasarco.
Si tratta di una somma che è liquidata all'agente dalla Fondazione, nemmeno citata in giudizio, e non dalla Controparte_4
8) Va rigettata anche la domanda di pagamento del bonus annuale 2020 e del bonus triennale LTIP.
I Regolamenti di incentivazione Private Banker prodotti e riferiti alle annualità
2019 e 2020 prevedono un sistema di incentivazioni monetarie a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi da parte dell'agente.
Parte ricorrente non allega alcunché quanto al raggiungimento degli obiettivi e delle condizioni previsti dai Regolamenti, limitandosi soltanto a produrre la schermata di una mail inviatagli dal Manager che si atteggia più come un Pt_2 incentivo al lavoro corredato dai risultati fino a quel momento raggiunti, che come una formale comunicazione del raggiungimento degli obiettivi ai fini della liquidazione dei bonus.
9) Parte ricorrente rivendica, ancora, la somma di €#25.576,14# per quanto stornato a titolo di rivalsa e per quanto trattenuto dalla Banca in merito alle cessioni n.19894/19892 e n.15689/15691.
Con missiva del 23.08.2018 avente ad oggetto “cessione 15689/15691” il ricorrente quantifica l'importo da corrispondere a titolo di rivalsa, al netto delle rate di rivalsa già corrisposte, ed in caso di recesso per giusta causa operato dalla
Banca, in €#11.514,14# (undicimilacinquecentoquattordici,14)
Con la successiva missiva dello 01.01.2020 avente invece ad oggetto “cessione
19894/19892” il ricorrente quantifica l'importo dovuto a titolo di rivalsa in
€#9.995# (novemilanovencentonovantacinque).
Il Regolamento Indennità di Portafoglio del gennaio 2018 sottoscritto tra le parti, con riferimento al pagamento della rivalsa, prevede l'obbligo da parte del Private
Banker di corrispondere la rivalsa in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili.
Anche in tale parte, dunque, la domanda va rigettata.
10) Quanto all'importo rivendicato pari ad €#21.921,74# per provvigioni stornate con le note di credito del 21.05.2021 e per ulteriori €#15.000# per provvigioni
8 maturate e non pagate nei mesi di giugno e luglio 2021, parte ricorrente nulla allega circa i presupposti di fatto che possano legittimare le pretese economiche avanzate.
Pertanto, anche in tale parte, la domanda va rigettata.
11) È infondata anche la domanda di risarcimento per danno alla professionalità inteso come danno all'immagine professionale e danno per perdita di chance, in quanto è onere del lavoratore allegare e, dunque, provare di aver subito il danno lamentato.
In tema di riparto del relativo onore probatorio, Cass. n.25910/2023: “il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n.
7110/2023)”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non allega né prova di aver subito un rilevante pregiudizio in termini di professionalità, anche perché la perdita di chance per futuri lavori viene smentita dalla circostanza, documentata in atti, che già in data
06.07.2021, il ricorrente aveva iniziato un rapporto di collaborazione con un diverso Istituto di credito.
12) Venendo alle domande proposte in via riconvenzionale, la rivendica il CP_3 riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.10 sopra citato dell'AEC 2010.
Tenuto conto dell'insussistenza della giusta causa di recesso, in tale parte la domanda riconvenzionale va accolta.
Nel caso in esame, il contratto di agenzia stipulato tra la parti ha avuto durata dallo 05.10.1998 allo 05.07.2021, data delle dimissioni presentate dal ricorrente.
Considerato che il ricorrente ha operato in regime di monomandato, come affermato nel corpo dello stesso ricorso introduttivo, la misura del preavviso è di cinque mesi.
L'art.10 AEC 2010 prevede infatti che: “In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario”.
9 Il fatturato di riferimento è pacificamente, perché non contestato, pari ad
€#156.360,73# (centocinquantseimilatrecentosessanta,73), e, pertanto, va accertato e dichiarato che è tenuto a corrispondere alla parte Parte_1 resistente la somma di €#65.150,25# (sessantacinquemilacentocinquanta,26) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e sino all'effettivo soddisfo.
13) La Banca chiede, poi, la corresponsione della somma di €#264.376,36#, di cui
€#132.188,18# a titolo di ripetizione di quanto versato in anticipo al ricorrente a titolo di “Nuova Partnership Fideuram” con le fatture n.11 e 12 del 21.06.2018, e di €#132.188,18# a titolo di penale.
13) Quanto alla restituzione della somma anticipata a titolo di Nuova Partnership
Fideuram, la nel corpo della memoria di costituzione (pag.31) sostiene, CP_3 valorizzando alcune delle condizioni risolutive di cui alla Tabella A del citato
Regolamento, che : “Si sono infatti realizzate le condizioni risolutive previste dall'art. 3 del regolamento (tabella A) non avendo l'ex consulente ottemperato ad alcuno degli adempimenti previsti, tra cui quelli del mancato preavviso di 12 mesi per la comunicazione di recedere dal contratto, della mancata cancellazione dall'Albo entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto con la Banca e dell'impegno a non svolgere attività di concorrenza;
il ricorrente non ha neppure rispettato il patto di stabilità e l'impegno a non recedere dal rapporto di agenzia sino al
31.12.2022 ed ha invece, in aperta violazione degli impegni assunti, iniziato subito dopo il recesso un rapporto di collaborazione con società concorrente”.
Richiama, quindi, il contenuto della proposta contrattuale del 26.04.2018, accettata dalla in data 08.06.2018, in cui si legge che: “A fronte CP_3 dell'impegno da parte della a corrispondere l'anticipo di cui al precedente CP_3 art.2, il si impegna a non recedere dal rapporto di agenzia sino al Parte_3
31.12.2022. Qualora entro tale data dovesse intervenire formale comunicazione da parte del manifestante la volontà di recedere dal rapporto di Parte_3 agenzia…nel caso in cui dovesse ricorrere almeno una delle condizioni risolutive per la Partnership Fideuram di cui all'art. 3 – tabella A – del Regolamento
“Nuova Partnership Fideuram”, il sarà tenuto alla restituzione Parte_3 degli importi già percepiti a titolo di anticipo Partnership Fideuram oltre al pagamento di una penale pari agli importi già percepiti a titolo di anticipo, penale
10 ritenuta dalle Parti, che l'hanno negoziata, equa e congrua in relazione agli interessi perseguiti con il presente accordo delle stesse”.
Il Regolamento Nuova Partnership Fideuram all'art.2 dispone che la corresponsione della Nuova Partnership Fideuram avviene a titolo definitivo oppure a titolo di anticipo, su richiesta del PB, a condizione che (nel caso di anticipo del 100% della somma): in caso di cessazione del rapporto di agenzia non si sia verificata alcuna delle condizioni risolutive di cui al capitolo 3 Tabella A;
in costanza di rapporto non si sia verificata la condizione risolutiva prevista al punto
7 della Tabella del citato capitolo 3; la richiesta formale di anticipazione pervenga Co a entro il 31.12.2017.
Il citato articolo 2 al punto 2 prevede, altresì, che: “La corresponsione dell'anticipo del 100%... è condizionato alla sottoscrizione tra il PB richiedente e
BF di un accordo che prevede un patto di stabilità fino al 31.12.2022 e, in caso di mancato rispetto del suddetto patto, un patto di non concorrenza per i 24 mesi successivi…”. Al successivo punto 4 viene specificato che: “alla scadenza dell'accordo… in caso di cessazione del rapporto di agenzia prima della maturazione del diritto alla Nuova Partnership Fideuram… il PB che abbia percepito delle somme a titolo di anticipazione è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto maggiorato degli interessi legali”.
Tali clausole contrattuali, regolando l'assetto negoziale tra le parti, impongono, tra le altre condizioni, un divieto al consulente finanziario di svincolarsi dal contratto prima di una certa scadenza, con esclusione, quindi, per il solo consulente della facoltà di libero recesso prevista, di regola, in capo a ciascun contraente nei rapporti contrattuali di durata.
In un caso analogo, la Suprema Corte ha statuito che: “in tema di contratto di agenzia, l'art. 1750 c.c., comma 4, nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode al detto precetto (art. 1344 c.c.), il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso"(Cass. n.24478/2021; Cass.
n.24274/2006).
11 Ove strutturato in tal modo, il patto di stabilità rende notevolmente più gravosa, per il solo agente, la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo la sola indennità di preavviso, ed elude, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime in materia di recesso, limitando sensibilmente la facoltà di recesso della parte “debole” del rapporto (agente).
Tali considerazioni impongono il rigetto, in tale parte, della domanda riconvenzionale.
14) Va, infine, rigettata anche la domanda di restituzione avanzata da parte resistente a titolo di bonus pari ad €#8.262# ed €#9.107# sulla scorta del
Regolamento Incentivazione Rete anno 2019 e 2020, dal momento che, sul punto, parte resistente asserisce unicamente che la pretesa restituzione è fondata sul
“mancato avveramento delle condizioni per la maturazione del bonus”, senza fornire alcuna allegazione su quali siano le condizioni che presuppongono l'erogazione del bonus.
15) Parte resistente chiede, poi, la condanna del alla corresponsione Pt_1 dell'importo di €#388,32# a titolo di rivalsa, sulla scorta della cessione di portafoglio n.19894/19892 in relazione alla quale il ricorrente si era impegnato a corrispondere alla Banca, a titolo di rivalsa, l'importo di €#9.955# corrispondente al 75% del Valore Tecnico del Portafoglio clienti assistiti se, alla data del Cont 17.06.2021, la rilevata fosse stata inferiore al 30%.
Con missiva dello 07.07.2021 comunicava al ricorrente che, a seguito CP_1 delle verifiche effettuate, l'importo della rivalsa dovuta era pari ad €#388,32#, e che il pagamento di tale importo sarebbe stato eseguito con la fattura in pagamento nel mese di luglio 2021.
La circostanza è pacifica in quanto nessuna contestazione proviene da parte ricorrente né in atti si rinviene la fattura di pagamento relativa al mese di luglio
2021 con la quale, eventualmente, il avrebbe adempiuto a tale pretesa Pt_1 creditoria.
Pertanto, va condannato al pagamento della somma di Parte_1
€#388,32#(trecentottantotto,32) a titolo di rivalsa sulla scorta della cessione di portafoglio n.19894/19892, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e sino all'effettivo soddisfo.
16) Le spese di lite vanno integramente compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda e della soccombenza reciproca delle parti.
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PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.193/2023 R.G., proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Rigetta il ricorso principale;
2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Pt_1
al pagamento a favore di
[...] Controparte_1
della somma di €#65.150,25# (sessantacinquemilacentocinquanta,26) a
[...] titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e di €#388,32#(trecentottantotto,32), a titolo di rivalsa sulla scorta della cessione di portafoglio n.19894/19892, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta nel resto la domanda riconvenzionale;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 02 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (udienza di riferimento 26 settembre 2025) pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr.193/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marco Alessandrini e Luca Alessandrini ed elettivamente domiciliato in
Roma alla Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 55, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
E
( ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabrizio Fioravanti e dall' Avv.
UM IA ed elett.te domiciliata in Avellino alla via Stradone n. 10, giusta mandato come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe, premettendo di aver lavorato come consulente finanziario in virtù di un contratto di agenzia a favore della resistente a far data dallo 05.10.1998 e sino allo 05.07.2021, data delle dimissioni, ne ha chiesto la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per
€#104.147,44# (centoquattromilacentoquarantasette,44), dell'indennità suppletiva di clientela per €#93.232,51# (novantatremiladucentotrentadue,51), dell'indennità meritocratica per €#76.006,25# (settantaseimilasei,25), ovvero, in subordine, della indennità ex art.1751 c.c. per €#169.238,76#
(centosessantanovemiladuecentotrentotto,76), del FIRR, del bonus annuale 2020 e
1 triennale LTIP per la complessiva somma di €#48.893#
(quarantottomilaottocentonovantatre); chiede, altresì, la restituzione della somma di €#25.576,14# (venticinquemilacinquecentosettantasei,14) per quanto sarebbe stato stornato a titolo di rivalsa, l'importo di €#21.921,74#
(ventunomilanovecentoventuno,74) per provvigioni stornate sulla scorta delle note di credito del 21.05.2021 e di €#15.000# (quindicimila) per ulteriori provvigioni maturate e non corrisposte nei mesi di giugno e luglio 2021, oltre al risarcimento del danno. Parte resistente si è costituita proponendo domanda riconvenzionale.
2) La vicenda trae origine da una verifica svolta dalla datrice sull'attività svolta dal ricorrente a seguito di “analisi ed approfondimenti successivi ad una segnalazione della DC Compliance Regolamentare Corporate e Investment
Banking di Intesa San Paolo inviata alla in data 15.02.2021, e riguardante CP_2 operazioni sospette di “insider trading” sulle azioni ordinarie ER ME eseguite dal e da alcuni clienti della a lui assegnati in portafoglio. Pt_1 CP_3
All'esito di tale verifica, e sulla base della Relazione di Audit del 31.03.2021, si accertava che: “Sulla base delle verifiche esperite, si evidenzia come il Consulente
Finanziario abbia disatteso il disposto normativo di cui all'art. 158, Parte_1 comma 1, del Nuovo Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n.
20307 del 15/02/2018, per l'intensa operatività in titoli posta in essere nel periodo gennaio – marzo 2021, peraltro in utilizzo di un affidamento concesso dalla sulle azioni ordinarie ER ME (società quotata all'AIM Italia) CP_3 riferibile a clientela allo stesso assegnata in portafoglio, in alcuni casi anticipando la diffusione di notizie “price sensitive”, nonché in specifico contrasto con l'art. 6, comma 2, del Codice Interno di Comportamento di Gruppo (agosto 2020), in ordine all'esecuzione di ricorrenti operazioni di compravendita del citato titolo nella stessa giornata”.
Nello specifico, alla luce delle notizie “price sensitive” riscontrate nel periodo gennaio-marzo 2021, la aveva riscontrato un'anomala operatività di CP_3 compravendita sulle azioni ordinarie della ER ME nel periodo dello 01 gennaio al 22 marzo 2021 eseguita tramite il canale Internet dal Consulente finanziario stesso per numero 44 operazioni compiute da parte del fratello dello stesso ricorrente e da n.7 clienti a lui assegnati in portafoglio, anche in orari relativamente ravvicinati.
2 La Banca segnalava, poi, che il aveva eseguito “nel periodo tra il 15 marzo Pt_1
2021 e il 19 marzo 2021, acquisti sul warrant della già citata società ER
ME S.p.A. per complessive 5.000 unità e per un controvalore pari a 17.889,56 euro” e che aveva sottoscritto per la prima volta titoli della suddetta società in sede di collocamento, “in n. 3000 azioni ordinarie con abbinati n.
3.000 warrant in occasione dell'ammissione della stessa alle quotazioni sull'AIM Italia avvenuta il
3 agosto 2018”.
Con missiva a mezzo mail del 26.03.2021 il ricorrente ha dichiarato con riferimento all'operatività dei titoli ER ME nel periodo gennaio-marzo
2021 che “gli stessi titoli erano stati oggetto di svariati articoli di stampa… che mettevano in risalto una potenziale crescita per il 2021…”, precisando che:
“Sicuramente, preso dall'entusiasmo del successo di questa rinomata società locale…ho effettuato diverse operazioni senza rendermi conto dell'intensità di queste ultime. Per quanto concerne l'acquisto di tali titoli da parte di altri clienti… dichiaro che essi hanno operato, per piccoli importi, autonomamente in piena autodeterminazione attraverso l'online dei propri terminali…”.
Con comunicazione dello 03.06.2021 la Banca comunicava al il Pt_1 provvedimento disciplinare di sospensione per un periodo di tre settimane, dallo
07.06.2021 al 27.06.2021, adottato “all'esito del procedimento svolto dall'Audit interno della Società, nell'ambito del quale Lei è stato ascoltato… è emersa la violazione da parte Sua del disposto normativo dell'art. 158, comma 1, del
Regolamento Intermediari n. 20307/2018 per l'anomala operatività in CP_2 titoli da Lei posta in essere, nel periodo gennaio-marzo 2021, in relazione alla compravendita di azioni ordinarie della società ER ME S.p.A., in alcuni casi prima della diffusione di notizie c.d. “price sensitive” riguardanti la società riferibile a clienti a Lei assegnati, e in altri, in violazione dell'art. 6, comma 2 – alinea 1° e 4°, comma 3 – alinea 1°, del Codice Interno di Comportamento di
Gruppo, concentrando l'operatività di acquisto/vendita di azioni e warrant della stessa ER ME S.p.A. nell'ambito della medesima giornata. Quanto sopra è stato peraltro da Lei sostanzialmente confermato con Sua mail del 26/03/2021 inviata agli auditors a margine della richiamata conferenza via Skype. In considerazione di ciò, Le comunichiamo inoltre che ha provveduto ad CP_1 escluderLa dal sistema incentivante di cui al Regolamento di Incentivazione 2021
e dal sistema incentivante pluriennale c.d. “Long Term Incentive Plan” (LTIP)…”
3 Con lettera dello 09.06.2021 il ricorrente contestava il provvedimento di sospensione.
La Banca provvedeva, dunque, con missiva a mezzo Pec del 21 giugno 2021 alla trasmissione all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti finanziari (OCF) del provvedimento adottato nei confronti del Pt_1
Il Comitato di vigilanza dell'OCF all'esito del procedimento sanzionatorio n.
351199 con Delibera del 30 maggio 2022 adottava nei confronti del ricorrente un provvedimento di richiamo scritto ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), del
TUF per “la violazione relativa all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento
Intermediari “.
Con lettera dello 05 luglio 2021 il ricorrente si dimetteva con effetto immediato per giusta causa ponendo alla base del recesso un grave inadempimento da parte della nonché una violazione degli obblighi contrattuali e di collaborazione, CP_3 buona fede e lealtà.
3) Il ricorso principale va rigettato.
La violazione dei doveri di condotta, di lealtà e buona fede, posti a carico dell'agente ai sensi dell'art.1746 c.c., è suscettibile di integrare la giusta causa di recesso.
“Alla stregua dell'art. 1746 c.c., lo svolgimento di una attività autonoma, quale quella di agente, è caratterizzato da una relazione di collaborazione che non esclude la possibilità di istruzione e di controlli amministrativi e tecnici più o meno penetranti in relazione alla natura dell'attività ed all'interesse del preponente” (così Cass. n. 2267/1986).
Le previsioni di cui all'art. 2119 cc. operano anche per rapporto di agenzia, così come per il rapporto di lavoro subordinato.
Così Cass. 18140/2023: “L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1, c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest'ultimo ambito il rapporto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività per luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità aziendali - assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato, di tal che, ai fini della legittimità del recesso, è sufficiente un fatto di minore consistenza,
4 secondo una valutazione rimessa al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata (Cass. n. 29290/2019).
Nello stesso senso, Cass. n. 22246/2021 secondo cui: “La previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto… il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, “anche provvisoria”, del rapporto (ex plurimis: Cass. 19/1/2018
n.1376).
Nella prospettazione attorea il comportamento tenuto dalla e l'adozione CP_3 della sanzione della sospensione avrebbero arrecato un forte disagio all'agente ed avrebbero reso più difficoltoso l'esercizio dell'attività lavorativa, ledendo il rapporto fiduciario sussistente tra le parti.
Orbene, al ricorrente siano state addebitate le violazioni di cui all'art.158 del
Regolamento Intermediari Consob n.2307/2018 a mente del quale “i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività, ivi incluse le disposizioni adottate dall'Organismo ai sensi dell'articolo 139 e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico”, nonché dell'art.6 co.2 del
Codice Interno del Comportamento del Gruppo Bancario che, rivolgendosi “ai dipendenti, ai consulenti finanziari non dipendenti e agli agenti” prescrive il divieto di “porre in essere operazioni e/o strategie operative aventi caratteristiche altamente speculative e/o quelle che per entità o profilo di rischio possano compromettere la situazione patrimoniale/finanziaria del soggetto interessato,
5 quali ad esempio: effettuare operazioni di acquisto e vendita (o viceversa) della medesima divisa e/o i medesimi strumenti finanziari nella stessa giornata…”.
4) Nel caso in esame, dall'esame della documentazione versata in atti, emerge come il ricorrente abbia effettuato nel periodo tra 18.01.2021 ed il 17.03.2021 ben
44 operazioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, anche nella medesima giornata ed in un arco temporale ravvicinato, come nei giorni del
15.02.2021, 16.02.2021, 22.02.2021 e 15.03.2021.
Tali operazioni appaiono di tipo “altamente speculativo”, tenuto conto della modalità, della frequenza e dell'arco temporale in cui sono state effettuate.
Del resto, è lo stesso ricorrente che nel corpo della lettera di giustificazioni del
26.03.2021 conferma di aver perfezionato per sé medesimo diverse operazioni senza “rendersi conto dell'intensità”, e che, invece, per ciò che riguarda gli altri clienti a lui assegnati in portafoglio, questi avrebbero operato online ed in piena autonomia, per piccoli importi.
Né vale ad escludere la sussistenza della condotta addebitata al ricorrente il fatto che il Comitato di Vigilanza, concordando con quanto stabilito dall'Ufficio
Sanzioni Amministrative gli abbia irrogato, per i medesimi fatti, la sola sanzione del richiamo scritto ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a) del TUF, dal momento che un conto è il rapporto iure privatorum intercorrente tra consulente ed intermediario, espressione del potere direttivo del datore di lavoro, un altro è
l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza posta a presidio della tutela del mercato e di un interesse generale tutelabile erga omnes.
Di conseguenza, trattandosi di sanzioni produttive di effetti giuridici autonomi e distinti, non può ravvisarsi alcuna illegittima duplicazione sanzionatoria.
La dunque, ha operato legittimamente anche con riferimento alla sanzione CP_3 applicata, per cui il recesso operato dall'agente non appare addebitabile al comportamento della società e, pertanto, non è giustificato.
5) In mancanza di una giusta causa, nulla può essere corrisposto al ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.10 AEC 2010 che prevede: “In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario… Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del contratto intendendosi il
6 periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso. Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all'altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti… Ove più favorevole, la media retributiva per la determinazione dell'indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso…”.
L'assenza di giusta causa esclude che al ricorrente siano dovute altresì l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica.
Per la prima, l'art. 12 AEC 2010 capo II dispone: “Se il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'Agente o
Rappresentante, sarà corrisposta direttamente dalla ditta preponente all'Agente o
Rappresentante, una indennità suppletiva di clientela”.
Per la seconda, il citato art.12 capo III prevede la corresponsione dell' indennità meritocratica “nel caso in cui l'importo complessivo di indennità di risoluzione del rapporto ed indennità suppletiva di clientela sia inferiore al valore massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 1751 Codice Civile, e ricorrano le condizioni per cui l'agente al momento della cessazione del rapporto abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti” fermo che l'indennità meritocratica non è dovuta se:
“l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività”.
6) Ancora, l'assenza di una giusta causa di recesso esclude che il ricorrente possa vantare un diritto alla corresponsione dell'indennità di risoluzione prevista dall'art.1751 c.c., a mente del quale: “L'indennità non è dovuta: quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto…”
(comma 2).
7 7) Quanto alla domanda di pagamento del FIRR dell'Enasarco, parte ricorrente richiama il contenuto dell'Accordo integrativo del contratto di Agenzia stipulato tra le parti in data 16.02.1999 con il quale il ricorrente, aderendo alla previdenza integrativa, aveva autorizzato la Banca ad accantonare le somme da versare alla
Fondazione Enasarco.
Si tratta di una somma che è liquidata all'agente dalla Fondazione, nemmeno citata in giudizio, e non dalla Controparte_4
8) Va rigettata anche la domanda di pagamento del bonus annuale 2020 e del bonus triennale LTIP.
I Regolamenti di incentivazione Private Banker prodotti e riferiti alle annualità
2019 e 2020 prevedono un sistema di incentivazioni monetarie a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi da parte dell'agente.
Parte ricorrente non allega alcunché quanto al raggiungimento degli obiettivi e delle condizioni previsti dai Regolamenti, limitandosi soltanto a produrre la schermata di una mail inviatagli dal Manager che si atteggia più come un Pt_2 incentivo al lavoro corredato dai risultati fino a quel momento raggiunti, che come una formale comunicazione del raggiungimento degli obiettivi ai fini della liquidazione dei bonus.
9) Parte ricorrente rivendica, ancora, la somma di €#25.576,14# per quanto stornato a titolo di rivalsa e per quanto trattenuto dalla Banca in merito alle cessioni n.19894/19892 e n.15689/15691.
Con missiva del 23.08.2018 avente ad oggetto “cessione 15689/15691” il ricorrente quantifica l'importo da corrispondere a titolo di rivalsa, al netto delle rate di rivalsa già corrisposte, ed in caso di recesso per giusta causa operato dalla
Banca, in €#11.514,14# (undicimilacinquecentoquattordici,14)
Con la successiva missiva dello 01.01.2020 avente invece ad oggetto “cessione
19894/19892” il ricorrente quantifica l'importo dovuto a titolo di rivalsa in
€#9.995# (novemilanovencentonovantacinque).
Il Regolamento Indennità di Portafoglio del gennaio 2018 sottoscritto tra le parti, con riferimento al pagamento della rivalsa, prevede l'obbligo da parte del Private
Banker di corrispondere la rivalsa in un'unica soluzione, ovvero in rate mensili.
Anche in tale parte, dunque, la domanda va rigettata.
10) Quanto all'importo rivendicato pari ad €#21.921,74# per provvigioni stornate con le note di credito del 21.05.2021 e per ulteriori €#15.000# per provvigioni
8 maturate e non pagate nei mesi di giugno e luglio 2021, parte ricorrente nulla allega circa i presupposti di fatto che possano legittimare le pretese economiche avanzate.
Pertanto, anche in tale parte, la domanda va rigettata.
11) È infondata anche la domanda di risarcimento per danno alla professionalità inteso come danno all'immagine professionale e danno per perdita di chance, in quanto è onere del lavoratore allegare e, dunque, provare di aver subito il danno lamentato.
In tema di riparto del relativo onore probatorio, Cass. n.25910/2023: “il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n.
7110/2023)”.
Nel caso di specie, parte ricorrente non allega né prova di aver subito un rilevante pregiudizio in termini di professionalità, anche perché la perdita di chance per futuri lavori viene smentita dalla circostanza, documentata in atti, che già in data
06.07.2021, il ricorrente aveva iniziato un rapporto di collaborazione con un diverso Istituto di credito.
12) Venendo alle domande proposte in via riconvenzionale, la rivendica il CP_3 riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.10 sopra citato dell'AEC 2010.
Tenuto conto dell'insussistenza della giusta causa di recesso, in tale parte la domanda riconvenzionale va accolta.
Nel caso in esame, il contratto di agenzia stipulato tra la parti ha avuto durata dallo 05.10.1998 allo 05.07.2021, data delle dimissioni presentate dal ricorrente.
Considerato che il ricorrente ha operato in regime di monomandato, come affermato nel corpo dello stesso ricorso introduttivo, la misura del preavviso è di cinque mesi.
L'art.10 AEC 2010 prevede infatti che: “In caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a cinque mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a tre mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario”.
9 Il fatturato di riferimento è pacificamente, perché non contestato, pari ad
€#156.360,73# (centocinquantseimilatrecentosessanta,73), e, pertanto, va accertato e dichiarato che è tenuto a corrispondere alla parte Parte_1 resistente la somma di €#65.150,25# (sessantacinquemilacentocinquanta,26) a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e sino all'effettivo soddisfo.
13) La Banca chiede, poi, la corresponsione della somma di €#264.376,36#, di cui
€#132.188,18# a titolo di ripetizione di quanto versato in anticipo al ricorrente a titolo di “Nuova Partnership Fideuram” con le fatture n.11 e 12 del 21.06.2018, e di €#132.188,18# a titolo di penale.
13) Quanto alla restituzione della somma anticipata a titolo di Nuova Partnership
Fideuram, la nel corpo della memoria di costituzione (pag.31) sostiene, CP_3 valorizzando alcune delle condizioni risolutive di cui alla Tabella A del citato
Regolamento, che : “Si sono infatti realizzate le condizioni risolutive previste dall'art. 3 del regolamento (tabella A) non avendo l'ex consulente ottemperato ad alcuno degli adempimenti previsti, tra cui quelli del mancato preavviso di 12 mesi per la comunicazione di recedere dal contratto, della mancata cancellazione dall'Albo entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto con la Banca e dell'impegno a non svolgere attività di concorrenza;
il ricorrente non ha neppure rispettato il patto di stabilità e l'impegno a non recedere dal rapporto di agenzia sino al
31.12.2022 ed ha invece, in aperta violazione degli impegni assunti, iniziato subito dopo il recesso un rapporto di collaborazione con società concorrente”.
Richiama, quindi, il contenuto della proposta contrattuale del 26.04.2018, accettata dalla in data 08.06.2018, in cui si legge che: “A fronte CP_3 dell'impegno da parte della a corrispondere l'anticipo di cui al precedente CP_3 art.2, il si impegna a non recedere dal rapporto di agenzia sino al Parte_3
31.12.2022. Qualora entro tale data dovesse intervenire formale comunicazione da parte del manifestante la volontà di recedere dal rapporto di Parte_3 agenzia…nel caso in cui dovesse ricorrere almeno una delle condizioni risolutive per la Partnership Fideuram di cui all'art. 3 – tabella A – del Regolamento
“Nuova Partnership Fideuram”, il sarà tenuto alla restituzione Parte_3 degli importi già percepiti a titolo di anticipo Partnership Fideuram oltre al pagamento di una penale pari agli importi già percepiti a titolo di anticipo, penale
10 ritenuta dalle Parti, che l'hanno negoziata, equa e congrua in relazione agli interessi perseguiti con il presente accordo delle stesse”.
Il Regolamento Nuova Partnership Fideuram all'art.2 dispone che la corresponsione della Nuova Partnership Fideuram avviene a titolo definitivo oppure a titolo di anticipo, su richiesta del PB, a condizione che (nel caso di anticipo del 100% della somma): in caso di cessazione del rapporto di agenzia non si sia verificata alcuna delle condizioni risolutive di cui al capitolo 3 Tabella A;
in costanza di rapporto non si sia verificata la condizione risolutiva prevista al punto
7 della Tabella del citato capitolo 3; la richiesta formale di anticipazione pervenga Co a entro il 31.12.2017.
Il citato articolo 2 al punto 2 prevede, altresì, che: “La corresponsione dell'anticipo del 100%... è condizionato alla sottoscrizione tra il PB richiedente e
BF di un accordo che prevede un patto di stabilità fino al 31.12.2022 e, in caso di mancato rispetto del suddetto patto, un patto di non concorrenza per i 24 mesi successivi…”. Al successivo punto 4 viene specificato che: “alla scadenza dell'accordo… in caso di cessazione del rapporto di agenzia prima della maturazione del diritto alla Nuova Partnership Fideuram… il PB che abbia percepito delle somme a titolo di anticipazione è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto maggiorato degli interessi legali”.
Tali clausole contrattuali, regolando l'assetto negoziale tra le parti, impongono, tra le altre condizioni, un divieto al consulente finanziario di svincolarsi dal contratto prima di una certa scadenza, con esclusione, quindi, per il solo consulente della facoltà di libero recesso prevista, di regola, in capo a ciascun contraente nei rapporti contrattuali di durata.
In un caso analogo, la Suprema Corte ha statuito che: “in tema di contratto di agenzia, l'art. 1750 c.c., comma 4, nel porre la regola inderogabile secondo cui i termini di preavviso devono essere gli stessi per le due parti del rapporto, esprime un precetto materiale che vieta pattuizioni che alterino la parità delle parti in materia di recesso, con la conseguenza che è nullo per frode al detto precetto (art. 1344 c.c.), il patto che contempli, in aggiunta all'obbligo di pagare l'indennità di mancato preavviso, una clausola penale a carico del solo agente che si renda inadempiente all'obbligo di dare preavviso"(Cass. n.24478/2021; Cass.
n.24274/2006).
11 Ove strutturato in tal modo, il patto di stabilità rende notevolmente più gravosa, per il solo agente, la possibilità di liberarsi dal vincolo corrispondendo la sola indennità di preavviso, ed elude, per tale via, il principio imperativo della parità delle parti medesime in materia di recesso, limitando sensibilmente la facoltà di recesso della parte “debole” del rapporto (agente).
Tali considerazioni impongono il rigetto, in tale parte, della domanda riconvenzionale.
14) Va, infine, rigettata anche la domanda di restituzione avanzata da parte resistente a titolo di bonus pari ad €#8.262# ed €#9.107# sulla scorta del
Regolamento Incentivazione Rete anno 2019 e 2020, dal momento che, sul punto, parte resistente asserisce unicamente che la pretesa restituzione è fondata sul
“mancato avveramento delle condizioni per la maturazione del bonus”, senza fornire alcuna allegazione su quali siano le condizioni che presuppongono l'erogazione del bonus.
15) Parte resistente chiede, poi, la condanna del alla corresponsione Pt_1 dell'importo di €#388,32# a titolo di rivalsa, sulla scorta della cessione di portafoglio n.19894/19892 in relazione alla quale il ricorrente si era impegnato a corrispondere alla Banca, a titolo di rivalsa, l'importo di €#9.955# corrispondente al 75% del Valore Tecnico del Portafoglio clienti assistiti se, alla data del Cont 17.06.2021, la rilevata fosse stata inferiore al 30%.
Con missiva dello 07.07.2021 comunicava al ricorrente che, a seguito CP_1 delle verifiche effettuate, l'importo della rivalsa dovuta era pari ad €#388,32#, e che il pagamento di tale importo sarebbe stato eseguito con la fattura in pagamento nel mese di luglio 2021.
La circostanza è pacifica in quanto nessuna contestazione proviene da parte ricorrente né in atti si rinviene la fattura di pagamento relativa al mese di luglio
2021 con la quale, eventualmente, il avrebbe adempiuto a tale pretesa Pt_1 creditoria.
Pertanto, va condannato al pagamento della somma di Parte_1
€#388,32#(trecentottantotto,32) a titolo di rivalsa sulla scorta della cessione di portafoglio n.19894/19892, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata e sino all'effettivo soddisfo.
16) Le spese di lite vanno integramente compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda e della soccombenza reciproca delle parti.
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PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n.193/2023 R.G., proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1) Rigetta il ricorso principale;
2) In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Pt_1
al pagamento a favore di
[...] Controparte_1
della somma di €#65.150,25# (sessantacinquemilacentocinquanta,26) a
[...] titolo di indennità sostitutiva del preavviso, e di €#388,32#(trecentottantotto,32), a titolo di rivalsa sulla scorta della cessione di portafoglio n.19894/19892, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione e sino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta nel resto la domanda riconvenzionale;
4) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 02 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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