Art. 38.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della, domanda.
Fanno eccezione:
1) i benefici previsti dall'art. 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1 gennaio 1961;
2) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande, rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961;
3) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 34) a decorrere dal 1 gennaio 1961 nella misura seguente:
per gli invalidi di cui alla lettera a), lire 96.000 annue;
per gli invalidi di cui alla lettera b), lire 72.000 annue per gli invalidi di cui alla lettera c), lire 48.000 annue;
per gli invalidi di cui alla lettera d), lire 36.000.
A decorrere dal 1 luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'art. 33.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della, domanda.
Fanno eccezione:
1) i benefici previsti dall'art. 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1 gennaio 1961;
2) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande, rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961;
3) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 34) a decorrere dal 1 gennaio 1961 nella misura seguente:
per gli invalidi di cui alla lettera a), lire 96.000 annue;
per gli invalidi di cui alla lettera b), lire 72.000 annue per gli invalidi di cui alla lettera c), lire 48.000 annue;
per gli invalidi di cui alla lettera d), lire 36.000.
A decorrere dal 1 luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'art. 33.