Versione
21 dicembre 1961
21 dicembre 1961
Art. 38.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della, domanda.
Fanno eccezione:
1) i benefici previsti dall'art. 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1 gennaio 1961;
2) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande, rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961;
3) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 34) a decorrere dal 1 gennaio 1961 nella misura seguente:
per gli invalidi di cui alla lettera a), lire 96.000 annue;
per gli invalidi di cui alla lettera b), lire 72.000 annue per gli invalidi di cui alla lettera c), lire 48.000 annue;
per gli invalidi di cui alla lettera d), lire 36.000.
A decorrere dal 1 luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'art. 33.
I benefici accordati con la presente legge sono concessi su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della, domanda.
Fanno eccezione:
1) i benefici previsti dall'art. 2 che vengono concessi di ufficio con decorrenza dal 1 gennaio 1961;
2) i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande, rese ammissibili dal combinato disposto dei precedenti articoli 24, 25 e 26 i quali non potranno avere decorrenza anteriore al 1 luglio 1961;
3) i benefici derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 che vengono concessi d'ufficio (salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 34) a decorrere dal 1 gennaio 1961 nella misura seguente:
per gli invalidi di cui alla lettera a), lire 96.000 annue;
per gli invalidi di cui alla lettera b), lire 72.000 annue per gli invalidi di cui alla lettera c), lire 48.000 annue;
per gli invalidi di cui alla lettera d), lire 36.000.
A decorrere dal 1 luglio 1962, gli assegni integrativi verranno corrisposti nell'intero importo previsto dall'art. 33.
Giurisprudenza • 6
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 04/06/2014, n. 381Provvedimento: […] Nel gravame si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38 della legge n. 1240 del 1961, osservando in sintesi che: la domanda, intempestiva ai sensi dell'art. 108 della legge n. 648 del 1950, era stata resa ammissibile dalla modifica di tale articolo recata dall'art. 25 della legge n. 1240 del 1961; senonchè, ai sensi dell'art. 38 della stessa legge 1240/1961, i trattamenti di pensione concessi a seguito delle domande rese ammissibili dall'art. 25, non possono avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1961; come rilevato nel provvedimento emesso ai sensi dell'art. 40, […]Leggi di più...
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