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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7463 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, cui è stato riunito il giudizio rubricato al n. 341/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1
c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi, dall'Avv. Carlo Amoruso giusta delega in atti appellanti nel giudizio 306/2024
E
1. Controparte_1 C.F._5 2. Controparte_2 C.F._6
3. Email_1 C.F._7
4. Controparte_3 C.F._8
5. Controparte_4 C.F._9
6. Controparte_5 C.F._10
7. Controparte_6 C.F._11
8. Controparte_7 C.F._12
9. Controparte_8 C.F._13
10. Controparte_9 C.F._14
11. Ema_2 Controparte_10 C.F._15
12. Controparte_11 C.F._16
13. OR ON C.F._17
14. Controparte_12 C.F._18
15. CP_13 C.F._19
16. CP_14 C.F._20
17. CP_15 C.F._21
18. Controparte_16 C.F._22
19. UV EL C.F._23
20. Controparte_17 C.F._24
21. Controparte_18 C.F._25
22. Email_3 C.F._26
23. Controparte_19 C.F._27
24. CP_20 C.F._28 25. Controparte_21 C.F._29
26. CP_22 C.F._30
27. Controparte_23 C.F._31
28. (CF ) e (CF Parte_5 C.F._32 Parte_6
) in qualità di eredi del dr. (CF C.F._33 Persona_1
), deceduto il 14/12/2020, C.F._34
rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella per procura in atti appellanti nel giudizio 341/2024
E
(C.F. ), in persona del Controparte_24 P.IVA_1 CP_25
pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
[...]
appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9310/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 9 giugno 2023.
CONCLUSIONI
Per gli appellanti nel giudizio 306/24: “Voglia l'On. Le Corte di Appello di Roma, adversa et contrariis reiecta, previo accertamento della falsa applicazione della materia comunitaria in favore di parte appellante e della illegittima applicazione della normativa sulla prescrizione del diritto, in riforma della sentenza n. 9310/2023emessa dal Tribunale di Roma, accogliere le conclusioni formulate già nel giudizio di primo grado edi n questa sede integralmente reiterate.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”;
Per gli appellanti nel giudizio riunito: “Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della affinchè chiarisca: “se alla stregua del diritto dell'Unione, CP_26
un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione esperibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda” : in via principale, in conformità con quanto indicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenze del
25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (procedimento C-371/97):
a) accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, per lo effetto, condannare la Controparte_24
al pagamento della somma di Euro 11.103,82, per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
b) accertare e dichiarare che gli odierni appellanti vantano il diritto di vedere riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate in premessa e condannare la
[...]
al risarcimento del danno per il mancato paritario riconoscimento del titolo suddetto, Controparte_24
nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c. sempre oltre il maggior danno ex art. 1224, secondo comma c.c. ed interessi legali.
In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto degli appellanti di ricevere la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno di durata del corso di specializzazione svolto, in applicazione dell'art. 11 della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, e, per lo effetto, condannare la al pagamento della suddetta Controparte_24
somma o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., conseguente alla mancata disponibilità delle somme, il tutto oltre agli interessi maturati e maturandi;
In via alternativa, condannare la al risarcimento dei danni subiti dagli Controparte_24
odierni appellanti per l'omesso recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie richiamate in premessa, consistenti nella mancata corresponsione delle somme previste a titolo di borsa di studio, oltreché nella mancata attribuzione dei punteggi superiori nel conseguimento del titolo;
danni che per l'omessa corresponsione della borsa di studio si determinano nella somma di Euro 11.103,82, per ogni anno di corso di specializzazione,
o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
per quanto riguarda l'omessa attribuzione dei punteggi, nella misura da determinarsi ex art. 1226 c.c.. Il tutto, oltre il maggior danno ex art. 1224 c.c., secondo comma c.c. ed interessi di legge. In via istruttoria, ammettere le deduzioni istruttorie già richieste in primo grado. Con vittoria delle spese del doppio grado in favore del legale antistatario”; Per la : “si conclude per il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma Controparte_24
integrale della sentenza di primo grado, anche in ordine alle spese di lite;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del grado anche per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, ed in solido tra le parti ex art. 97 cpc stante la comunanza di interessi, stante la palese contrarietà dell'atto di appello, alla data della sua notifica del
12.1.2024, alla più che consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in materia. Si chiede, altresì, il risarcimento del danno da lite temeraria, in solido ed in favore dell'Amministrazione appellata, della somma determinarsi in via equitativa e che, in via prudenziale, si quantifica in € 5.000,00 per ciascuno dei medici appellanti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I dottori , ed hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
impugnato la sentenza n. 9310/2023 emessa dal Tribunale di Roma in data 9 giugno 2023, con la quale erano state rigettate le loro domande di condanna della Controparte_24
al pagamento della adeguata retribuzione dovuta nel periodo di formazione specialistica
[...]
o in alternativa al risarcimento dei danni per l'omesso tempestivo recepimento delle direttive europee in materia di borsa di studio in favore dei medici specializzandi.
Con il primo motivo gli appellanti hanno addotto l'erroneità dell'impugnata pronuncia nella parte in cui erano stati ritenuti prescritti i crediti risarcitori dagli stessi vantati;
a tal fine hanno evidenziato come per un verso dovesse essere esclusa l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla normativa sopravvenuta e per altro si dovesse ritenere che, a fronte del perdurante inadempimento del legislatore nazionale, il termine di prescrizione
(decennale) non fosse mai iniziato a decorrere.
Con il secondo motivo d'appello hanno lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla domanda afferente al risarcimento dei danni ulteriori lamentati all'atto dell'introduzione del giudizio ovvero quelli da perdita di chance derivati dall'omessa attribuzione del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito, il che si poneva in violazione del divieto di discriminazione.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato il capo di pronuncia relativo alla condanna alle spese, che a loro avviso avrebbero dovuto essere compensate. Su tali presupposti gli appellanti hanno richiesto, se del caso previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, l'accoglimento delle loro originarie domande;
in subordine hanno richiesto la riforma della pronuncia di primo grado in punto spese di lite.
La si è costituita in giudizio resistendo all'appello, di cui ha chiesto il Controparte_24
rigetto.
Nelle more, con separato atto d'appello, i dottori ed altri hanno impugnato la medesima CP_1
pronuncia resa dal Tribunale di Roma.
Nel secondo giudizio, rubricato al n. 341/2024 R.G., gli appellanti hanno proposto censure analoghe a quelle oggetto del primo gravame, sia con riguardo alla ritenuta erroneità dell'applicazione del termine quinquennale di cui alla l. 183/2011, sia in relazione alle considerazioni svolte in ordine alla decorrenza del termine ordinario di prescrizione, che, ad avviso degli appellanti, sarebbe al più iniziato a maturare dall'anno 2011 o dall'anno 2007.
Gli appellanti hanno dunque concluso per l'accoglimento delle loro originarie domande.
Anche nel secondo giudizio si è costituita la , la quale ha concluso per Controparte_24
il rigetto del gravame.
A seguito della riunione dei due giudizi, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 3 dicembre 2025.
Gli appelli riuniti non sono suscettibili di accoglimento.
Con riguardo alle questioni, comuni ad entrambi i gruppi di appellanti, relative all'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione o comunque all'asserito mancato decorso del termine decennale, si osserva, in termini dirimenti, come all'atto dell'introduzione del giudizio (maggio
2021) fosse pacificamente decorso anche il termine decennale di prescrizione, iniziato a maturare nell'anno 1999 e spirato nell'anno 2009, in assenza di alcun atto interruttivo.
Ritiene invero questa Corte di condividere l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione con riguardo ai medici iscritti a corsi di specializzazione ante '91, di recente ribadito da Cass. n. 16452/2019, secondo cui: “a) «in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla
Corte di giustizia dell'Unione europea, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità - dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell'ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell'ambito della ripartizione di cui all'art. 1173 c. c. - va inquadrata nella figura della responsabilità "contrattuale", in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., bensì dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicché il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, Rv. 617336; tra le molte successive conformi: Sez. 3, Sentenza n. 10814 del 17/05/2011, Rv. 617339; Sez. 3, Sentenza n. 17350 del 18/08/2011, Rv. 619123; Sez. 3, Sentenza
n. 1917 del 09/02/2012, Rv. 621204; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013, Rv. 628541;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184)”;
b) «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE
e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello
Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea;
nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11» (in questi termini, Cass., 19.6.2019, n. 16452).
Tale orientamento non può essere messo in discussione dall'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 9101/2022, che ha rimesso una causa analoga alla trattazione in pubblica udienza, ritenendo opportuna una rivalutazione della questione della prescrizione. La Corte, difatti, con sentenza n. 28130/2022 ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c., ribadendo che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data del 27.10.1999.
Sono poi intervenute anche ulteriori pronunce che hanno ribadito i principi enunciati dalla sentenza sopra riportata n. 16452/2019, e segnatamente Cass., n. 18640/2022 e Cass., SS.UU.,
n. 17619/2022.
Con tale ultima pronuncia, la S.C. si è in questi termini espressa:
-“Da ultimo, con Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n.
18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018, Cass.
n. 13758 del 2018, questa Corte ha ribadito infatti il principio, già affermato da Cass. n. 10813,
10814,10815, 10816 e 17688 del 2011, Cass. n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, secondo il quale "a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato í necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11";
- “Non inducono a diverse conclusioni i richiami alla giurisprudenza sovranazionale... La soluzione adottata non contrasta con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione. Come osservato dal Procuratore generale, dalla giurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad un tribunale deve essere sì "concreto ed effettivo" ( c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018 ) ed offrire alla Pt_7
persona "una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti"
(Bellet c.Francia, cit.; c. Portogallo, 10.4.2003; c. Bulgaria, 16.7.2013). La Cedu ha Per_2 Per_3 però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto Persona_4
c. Spagna, 15.10.2003), sottolineando la necessità per i tribunali nell'applicare le norme procedurali di evitare sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge
( ad altri c. Turchia, 30.4.2017). In relazione in particolare ai termini di prescrizione, la Cedu, Per_5
proprio nel precedente richiamato dalla memoria dei controricorrenti e altri c. Spagna, Controparte_27
30.4.2000) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare ipotizzabile nel caso di specie la possibilità di una violazione dell'articolo 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 9147 del 17 Aprile 2009), e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano e che la prescrizione dopo l'iniziale interruzione ha ripreso a decorrere ed è maturata a causa della mancata attivazione davanti al giudice amministrativo e della tardiva proposizione della domanda davanti al giudice ordinario.
Proprio nell'ottica di evitare che la complessità del sistema possa ridondare a pregiudizio di chi intenda agire a tutela dei propri diritti, si colloca la rilevanza conferita, ai fini della interruzione con effetto sospensivo permanente del termine di prescrizione, al giudizio amministrativo intrapreso dai controricorrenti nel 2000, al fine di evitare che la pluralità delle giurisdizioni possa apparire la manifestazione di una irragionevole previsione o costruzione giuridica atta ad ostacolare l'introduzione di una azione giudiziale ed il suo esame nel merito. Neppure alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia che si è occupata del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C452/09, Iaia
e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, emerge un potenziale contrasto tra la soluzione Persona_6
adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria, specie considerando che, come osservato dal Procuratore generale, la prescrizione si è compiuta per inazione dei controricorrenti, successiva ad una iniziale tempestiva attivazione del rimedio impugnatorio davanti ai giudici amministrativi”. Né in senso contrario all'orientamento qui prospettato soccorrono la decisione resa in data
3.3.2022 dalla Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-590/20 e la precedente decisione della medesima Corte del 24.1.2018, con le quali è stata trattata una diversa questione, ossia se anche i medici iscritti prima del 1982 avessero diritto alla adeguata remunerazione;
sulla base delle considerazioni sopra esposte relative all'epoca dell'acquisita consapevolezza dell'inesatto adempimento della normativa comunitaria, non muta la decorrenza della prescrizione anche per i medici iscritti prima del 1982.
Non condivisibile è infine la tesi alternativa prospettata dall'appellante, secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere in considerazione della natura permanente dell'illecito.
Tale assunto è invero contrario sia al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, come sopra illustrato, sia al principio generale, avallato anche dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 24.3.2009 (C445-2006), secondo cui il termine di prescrizione di un'azione risarcitoria nei confronti di uno Stato, basata sulla carente trasposizione di una direttiva, può decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi sono emersi, anche in data antecedente alla corretta trasposizione della direttiva stessa.
Per l'effetto, il fatto che il legislatore interno avesse la facoltà di dare corso al completo recepimento della direttiva (almeno sino alla data della sua abrogazione) non consente di escludere, nelle more, la decorrenza del termine di prescrizione del diritto, già pienamente esercitabile nonostante la non definitività dell'inadempimento.
Tanto premesso, confermata la data del 27.10.1999 quale dies a quo del decorso della prescrizione, la pretesa risarcitoria fondata sull'inadempimento o sul tardivo adempimento dello Stato Italiano alle direttive comunitarie è effettivamente prescritta, non risultando alcun atto interruttivo del decorso della prescrizione anteriore al mese di ottobre 2009.
L'estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento dello Stato all'obbligo di recepimento delle direttive comunitarie impedisce il riconoscimento di qualsivoglia pretesa di danno collegata alla suddetta causale, compreso il pregiudizio da perdita di chance lamentato da alcuni degli appellanti. L'appello in punto spese, proposto dai soli dr. , ed , deve Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
essere infine disatteso.
Non sussisteva infatti alcuna ragione in forza della quale le spese del giudizio di primo grado, introdotto nell'anno 2021, quando la giurisprudenza della S.C. era oramai consolidata sull'argomento, potessero essere compensate.
In contrario non soccorre il riferimento alla richiamata ordinanza interlocutoria n. 9101/2022, posto che l'interinale valutazione in quella sede svolta, in via per definizione sommaria, è stata superata dalla citata pronuncia 28130/2022, che ha escluso il carattere di novità delle argomentazioni svolte dai ricorrenti ed escluso la possibilità di ravvisare alcuna ragione tale da indurre ad un ripensamento con riguardo all'orientamento oramai ampiamente consolidato sul punto nella giurisprudenza di legittimità.
Deve infine darsi atto dell'irrilevanza del riferimento, formulato in sede di scritti conclusivi dagli appellanti nel giudizio n. 341/2025, all'art. 3 della legge n. 91/2025 (Delega al Governo per il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024), con il quale è stato istituito « un tavolo tecnico a fini ricognitivi » avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, resa nella causa C-590/20.
Ebbene, fermo che la suddetta pronuncia della Corte di Giustizia ha come detto un oggetto diverso dal tema della prescrizione, non si può che prendere atto del fatto che la richiamata previsione normativa non contenga alcuna concreta disposizione in tesi innovativa nella materia di cui si disquisisce, bensì appunto preveda il mero svolgimento di un'attività “ricognitiva”, dal cui esito, secondo quanto ivi espressamente previsto, sono stati tra l'altro espressamente esclusi
“nuovi oneri per la finanza pubblica”.
A fronte di tali considerazioni, la disposizione di legge è priva di alcun effetto rispetto all'odierna controversia.
Alla luce delle considerazioni che precedono gli appelli riuniti devono essere integralmente rigettati.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. A fronte della palese infondatezza dell'appello, con il quale è stata reiterata la questione relativa al dies a quo del termine di prescrizione, oramai da tempo risolta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per la condanna degli appellanti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
A tale proposito si richiama, tra le altre, l'ordinanza 17902/2019 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -
, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza”.
In applicazione di tali principi, si ritiene che gli appellanti nel giudizio n. 306/24 debbano essere condannati, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma di euro
2.000,00 pro capite.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio 2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 306/2024 R.G., al quale è stato riunito l'appello di cui al n. 341/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
1) rigetta gli appelli riuniti;
2) condanna gli appellanti nel giudizio n. 306/2024 alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della che liquida in complessivi euro Controparte_24
8.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
3) condanna gli appellanti nel giudizio 341/2024 alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della che liquida in complessivi euro Controparte_24
36.400,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
3) visto l'art. 96, terzo comma, c.p.c. condanna gli appellanti al pagamento di una somma pari ad euro 2.000,00 pro capite;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Elena Gelato Dott. Diego Rosario Antonio Pinto