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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6804/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6804/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SERGI FEDERICA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TESTA ROSANNA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 11.07.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in RIVOLI il Parte_1 CP_1
11/12/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 01/04/2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti ex art 473 bis 69 cpc.
Si costituiva nel procedimento cautelare non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 formulando le proprie difese.
Con decreto del 16.06.2025 il Giudice, rilevato che le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo congiunto, fissava udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano ad ogni richiesta alimentare e/o assegno di mantenimento reciproco;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito ogni pendenza economica o reciproca pretesa connessa o nascente dal matrimonio medesimo, con specifica esclusione delle reciproche richieste e/o pretese, ivi anche in punto economico, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nei procedimenti penali attualmente in corso ove le parti sono reciprocamente indagati e persone offese;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. pagina 2 di 3 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Serafina Aceto Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6804/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SERGI FEDERICA che lo Parte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. TESTA ROSANNA che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 11.07.2025.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in RIVOLI il Parte_1 CP_1
11/12/2021.
Dal matrimonio non sono nati figli. pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 01/04/2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti ex art 473 bis 69 cpc.
Si costituiva nel procedimento cautelare non opponendosi alla domanda di separazione, CP_1 formulando le proprie difese.
Con decreto del 16.06.2025 il Giudice, rilevato che le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo congiunto, fissava udienza per la precisazione congiunta delle conclusioni mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separatamente nel rispetto reciproco e liberi da ogni obbligo legato al rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che i coniugi rinunciano ad ogni richiesta alimentare e/o assegno di mantenimento reciproco;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra e di aver definito ogni pendenza economica o reciproca pretesa connessa o nascente dal matrimonio medesimo, con specifica esclusione delle reciproche richieste e/o pretese, ivi anche in punto economico, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nei procedimenti penali attualmente in corso ove le parti sono reciprocamente indagati e persone offese;
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. pagina 2 di 3 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 05/09/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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