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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 46/25 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 5720/23 R.G (ATP) e vertente TRA
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
NA L'Arco;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal funzionario Domenico CP_1
D'GE (ATPO) e dall'Avv. Itala De Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.01.25 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 5720/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU abbia sostanzialmente sottostimato il quadro patologico dell'istante. Lamenta la mancata indicazione del codice tabellare applicato per la valutazione della psoriasi, affermando il carattere erroneo e riduttivo del criterio adoperato dal CTU e lamenta la gravità della patologia psichiatrica, in relazione alla quale allega anche certificazioni di formazione successiva attestanti un aggravamento. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo del ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente e nello stesso si dà conto di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente. In particolare, il Dott. Per_1 rileva che “il quadro morboso accertato alla signora determina (applicando il calcolo Parte_1 secondo la formula a scalare di Balthazard) una invalidità pari al 68% (SESSANTOTTO PER CENTO) a decorrere dall'epoca della visita medico-legale e cioè dal mese di Maggio 2024”. Il giudizio in questione è fondato sull'applicazione delle seguenti percentuali invalidanti:
- Psoriasi meno del 10%;
- Schizofrenia 50% per analogia con “disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale”;
- Ipoacusia bilaterale 36%. L'elaborato peritale è, dunque, completo e motivato. Le doglianze contenute nel ricorso in opposizione non sono condivisibili. In particolare, quanto alla patologia psichiatrica, essa appare correttamente valutata alla stregua delle certificazioni depositate. Né la documentazione prodotta in fase di opposizione pare determinare un aggravamento tale da comportare un incremento della percentuale invalidante già raggiunta, ed utile a raggiungere il richiesto 74%. Quanto alla patologia dermatologica, la ricorrente richiama le linee guida 2012 CP_1
(PSORIASI CON INTERESSAMENTO >20 % SUPERFICIE CUTANEA: ICD9-CM 969.1.4), richiedendo l'applicazione di un range valutativo del 41-50%. La tesi non persuade. La parte più copiosa della documentazione sanitaria in atti, infatti, certifica “psoriasi affettiva”, trattata con farmaci antipsicotici ed antiepilettici. Appare, allora, pienamente congrua e condivisibile la valutazione operata dal CTU, trattandosi di patologia che è strettamente connessa con quella psichiatrica, di cui costituisce una manifestazione. Del resto, anche la commissione medica non aveva autonomamente e correttamente valutato la patologia con una percentuale autonoma, considerandola espressione della più grave patologia psichiatrica. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
nata a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1
NA L'Arco;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal funzionario Domenico CP_1
D'GE (ATPO) e dall'Avv. Itala De Benedictis;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.01.25 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 5720/23, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU abbia sostanzialmente sottostimato il quadro patologico dell'istante. Lamenta la mancata indicazione del codice tabellare applicato per la valutazione della psoriasi, affermando il carattere erroneo e riduttivo del criterio adoperato dal CTU e lamenta la gravità della patologia psichiatrica, in relazione alla quale allega anche certificazioni di formazione successiva attestanti un aggravamento. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo del ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente e nello stesso si dà conto di tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente. In particolare, il Dott. Per_1 rileva che “il quadro morboso accertato alla signora determina (applicando il calcolo Parte_1 secondo la formula a scalare di Balthazard) una invalidità pari al 68% (SESSANTOTTO PER CENTO) a decorrere dall'epoca della visita medico-legale e cioè dal mese di Maggio 2024”. Il giudizio in questione è fondato sull'applicazione delle seguenti percentuali invalidanti:
- Psoriasi meno del 10%;
- Schizofrenia 50% per analogia con “disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale”;
- Ipoacusia bilaterale 36%. L'elaborato peritale è, dunque, completo e motivato. Le doglianze contenute nel ricorso in opposizione non sono condivisibili. In particolare, quanto alla patologia psichiatrica, essa appare correttamente valutata alla stregua delle certificazioni depositate. Né la documentazione prodotta in fase di opposizione pare determinare un aggravamento tale da comportare un incremento della percentuale invalidante già raggiunta, ed utile a raggiungere il richiesto 74%. Quanto alla patologia dermatologica, la ricorrente richiama le linee guida 2012 CP_1
(PSORIASI CON INTERESSAMENTO >20 % SUPERFICIE CUTANEA: ICD9-CM 969.1.4), richiedendo l'applicazione di un range valutativo del 41-50%. La tesi non persuade. La parte più copiosa della documentazione sanitaria in atti, infatti, certifica “psoriasi affettiva”, trattata con farmaci antipsicotici ed antiepilettici. Appare, allora, pienamente congrua e condivisibile la valutazione operata dal CTU, trattandosi di patologia che è strettamente connessa con quella psichiatrica, di cui costituisce una manifestazione. Del resto, anche la commissione medica non aveva autonomamente e correttamente valutato la patologia con una percentuale autonoma, considerandola espressione della più grave patologia psichiatrica. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla per le spese, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli