Articolo 13 della Legge 30 aprile 1962, n. 283
Articolo 12Articolo 12 ter
Versione
5 giugno 1962
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Versione
12 aprile 1963
Art. 13.

E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa ed in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualita' o genuinita' da chiunque rilasciati, nonche' disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualita' o le proprieta' nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.
((I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000))
Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.
Entrata in vigore il 12 aprile 1963
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