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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/10/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA
Composta dai seguenti magistrati:
dott.Marcello Castiglione -Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 227/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
in via Giulio Bottari 6/2, rappresentata e difesa dall'Avv.Claudio Orlandi del Foro di
La Spezia che la rappresenta e difende per mandato in atti
- RICORRENTE
C o n t r o residente a [...]1; Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “FA ISTANZA a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, affinché per la sentenza emessa dal Regno del Marocco Autorità Giudiziaria Corte di Appello di Casablanca, Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, Sezione degli Affari
Famigliari, n. 4347 del 7.5.2024, Pratica n. 1626-2444/24, venga emesso provvedimento di riconoscimento con contestuale esecutività, con ogni effetto di legge.
Ragioni in fatto e in diritto
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente affermava di avere contratto matrimonio il16.08.2006 in Marocco con Dall'unione matrimoniale erano CP_1
nati quattro figli: il 7.9.2015, il Persona_1 Persona_2
7.10.2008, il 19.10.2010 e il Persona_3 Persona_4
26.11.2013. In data 7.5.2024, il Tribunale Sociale di Prima Istanza di Casablanca, in udienza pubblica, definitivamente pronunciando, aveva pronunciato il divorzio della ricorrente dal marito convenuto in Parte_1 Controparte_1
modoirrevocabile e definitivo per discordia. In detto provvedimento era stato disposto a carico del convenuto il pagamento del complessivo Controparte_1
importo mensile di: 500 DH - DI MA - mensile, pari a 50 euro, per ogni figlio quale mantenimento;
150 DH – DI MA - mensile, pari a 15 euro, per ogni figlio per la custodia;
1500 DH - DI MA - mensile, pari ad €.
150,00 a titolo di alloggio per i figli, per un totale di 4.100 DH – Controparte_2
- mensili, equivalenti ad €. 410,00 mensili. La ricorrente conviveva unitamente ai quattro figli minori alla Spezia, come da stato di famiglia che produceva in giudizio.
non aveva mai corrisposto alcunché alla ricorrente per le causali CP_1
indicate.
Era interesse della signora agire esecutivamente per il recupero delle Parte_1
somme dovute da er il mantenimento della famiglia. Pertanto, era CP_1
necessario procedere al riconoscimento della sentenza straniera con relativa istanza di esecutività ex art. 67 L. 218/95. Osservava che la sentenza straniera era stata emessa da giudice avente giurisdizione, nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del diritto di difesa e non è contraria ai principi di ordine pubblico. Tutto quanto sopra premesso la ricorrente chiedeva pertanto che questa Corte di
Appello, accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della sentenza straniera, volesse provvedere in tal senso dichiarandola esecutiva nel territorio italiano.
Osservava che la sentenza non produceva effetti contrari all'ordine pubblico ed era stata emessa nel pieno rispetto dei diritti delle parti che avevano, peraltro, adito congiuntamente l'autorità giudiziaria straniera competente;
Il processo si era svolto nell'osservanza delle solennità determinate dalle leggi territoriali, nel rispetto della competenza del Giudicante e la sentenza, così come regolarmente corretta, era passata in giudicato.
La Corte, accertata la rituale notifica del ricorso ad non costituito in CP_1
giudizio, osserva quanto segue:
L'art. 64 L.218/95 prevede il riconoscimento della sentenza straniera in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono i requisiti di cui al citato articolo e, quindi, quando la sentenza è stata pronunciata da un giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, sono stati salvaguardati i diritti di difesa e la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si sono costituite regolarmente in giudizio o
è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia in conformità alla legge del luogo in cui è svolto il giudizio;
la sentenza è passata in giudicato (secondo le regole dell'ordinamento di provenienza); inoltre, la sentenza non deve essere in contrasto con altra contraria pronunciata da un giudice italiano, non deve esserci pendenza di un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, il processo straniero deve essere iniziato prima e la pronuncia non deve contenere elementi di contrarietà tra gli effetti della sentenza straniera e l'ordine pubblico.
L'art. 67 della legge 218/1995 prevede inoltre che chiunque abbia interesse all'esecuzione della sentenza straniera potrà chiedere, alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita, l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. A ciò si aggiunga che la Corte deve valutare che la decisione impugnata non contrasti con i principi dell'ordine pubblico (internazionale ed interno).
Nello specifico si tratta di una sentenza di scioglimento del matrimonio per divorzio.
La sentenza di cui viene chiesto il riconoscimento in Italia è stata pronunciata dalla competente Autorità Giudiziaria del Regno del Marocco ad istanza della ricorrente, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge territoriale, il processo si è svolto nel contraddittorio delle parti e la sentenza è passata in giudicato.
E' stata, altresì, rilasciata dal Regno del Marocco regolare apostille - n. 233040805241
– in data 7 maggio 2024.
Non esiste altra sentenza pronunciata da un Giudice italiano passata in giudicato, né pende un processo nanti un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nel caso di specie sussistano tutti i requisiti richiesti dagli 66 e 67 L. 218/95 per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera.
Il ricorso merita pertanto accoglimento e deve, per l'effetto, riconoscersi l'efficacia, in
Italia, della sentenza di divorzio tra i coniugi ed Parte_1 CP_1
emessa dal Regno del Marocco Autorità Giudiziaria Corte di Appello di
[...]
Casablanca, Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, Sezione degli Affari Famigliari,
n. 4347 del 7.5.2024, Pratica n. 1626-2444/24.
Nulla si ritiene di dover decidere sulle spese stante la non costituzione del convenuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento del ricorso di accerta e dichiara l'assenza di motivi Parte_1
di diniego al riconoscimento in Italia della decisione emessa dal Regno del Marocco
Autorità Giudiziaria Corte di Appello di Casablanca, Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, Sezione degli Affari Famigliari, n. 4347 del 7.5.2024, Pratica n. 1626-
2444/24.
Nulla sulle spese.
Genova, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA
Composta dai seguenti magistrati:
dott.Marcello Castiglione -Presidente rel.
Dott.Franco Davini - Consigliere
dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 227/2024 R.G. promosso da:
nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
in via Giulio Bottari 6/2, rappresentata e difesa dall'Avv.Claudio Orlandi del Foro di
La Spezia che la rappresenta e difende per mandato in atti
- RICORRENTE
C o n t r o residente a [...]1; Controparte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: “FA ISTANZA a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, affinché per la sentenza emessa dal Regno del Marocco Autorità Giudiziaria Corte di Appello di Casablanca, Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, Sezione degli Affari
Famigliari, n. 4347 del 7.5.2024, Pratica n. 1626-2444/24, venga emesso provvedimento di riconoscimento con contestuale esecutività, con ogni effetto di legge.
Ragioni in fatto e in diritto
Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente affermava di avere contratto matrimonio il16.08.2006 in Marocco con Dall'unione matrimoniale erano CP_1
nati quattro figli: il 7.9.2015, il Persona_1 Persona_2
7.10.2008, il 19.10.2010 e il Persona_3 Persona_4
26.11.2013. In data 7.5.2024, il Tribunale Sociale di Prima Istanza di Casablanca, in udienza pubblica, definitivamente pronunciando, aveva pronunciato il divorzio della ricorrente dal marito convenuto in Parte_1 Controparte_1
modoirrevocabile e definitivo per discordia. In detto provvedimento era stato disposto a carico del convenuto il pagamento del complessivo Controparte_1
importo mensile di: 500 DH - DI MA - mensile, pari a 50 euro, per ogni figlio quale mantenimento;
150 DH – DI MA - mensile, pari a 15 euro, per ogni figlio per la custodia;
1500 DH - DI MA - mensile, pari ad €.
150,00 a titolo di alloggio per i figli, per un totale di 4.100 DH – Controparte_2
- mensili, equivalenti ad €. 410,00 mensili. La ricorrente conviveva unitamente ai quattro figli minori alla Spezia, come da stato di famiglia che produceva in giudizio.
non aveva mai corrisposto alcunché alla ricorrente per le causali CP_1
indicate.
Era interesse della signora agire esecutivamente per il recupero delle Parte_1
somme dovute da er il mantenimento della famiglia. Pertanto, era CP_1
necessario procedere al riconoscimento della sentenza straniera con relativa istanza di esecutività ex art. 67 L. 218/95. Osservava che la sentenza straniera era stata emessa da giudice avente giurisdizione, nel contraddittorio delle parti e nel rispetto del diritto di difesa e non è contraria ai principi di ordine pubblico. Tutto quanto sopra premesso la ricorrente chiedeva pertanto che questa Corte di
Appello, accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento della sentenza straniera, volesse provvedere in tal senso dichiarandola esecutiva nel territorio italiano.
Osservava che la sentenza non produceva effetti contrari all'ordine pubblico ed era stata emessa nel pieno rispetto dei diritti delle parti che avevano, peraltro, adito congiuntamente l'autorità giudiziaria straniera competente;
Il processo si era svolto nell'osservanza delle solennità determinate dalle leggi territoriali, nel rispetto della competenza del Giudicante e la sentenza, così come regolarmente corretta, era passata in giudicato.
La Corte, accertata la rituale notifica del ricorso ad non costituito in CP_1
giudizio, osserva quanto segue:
L'art. 64 L.218/95 prevede il riconoscimento della sentenza straniera in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando sussistono i requisiti di cui al citato articolo e, quindi, quando la sentenza è stata pronunciata da un giudice che avrebbe potuto conoscere la causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, sono stati salvaguardati i diritti di difesa e la regolare instaurazione del contraddittorio, le parti si sono costituite regolarmente in giudizio o
è stata pronunciata la dichiarazione di contumacia in conformità alla legge del luogo in cui è svolto il giudizio;
la sentenza è passata in giudicato (secondo le regole dell'ordinamento di provenienza); inoltre, la sentenza non deve essere in contrasto con altra contraria pronunciata da un giudice italiano, non deve esserci pendenza di un processo davanti ad un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, il processo straniero deve essere iniziato prima e la pronuncia non deve contenere elementi di contrarietà tra gli effetti della sentenza straniera e l'ordine pubblico.
L'art. 67 della legge 218/1995 prevede inoltre che chiunque abbia interesse all'esecuzione della sentenza straniera potrà chiedere, alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza dovrà essere eseguita, l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. A ciò si aggiunga che la Corte deve valutare che la decisione impugnata non contrasti con i principi dell'ordine pubblico (internazionale ed interno).
Nello specifico si tratta di una sentenza di scioglimento del matrimonio per divorzio.
La sentenza di cui viene chiesto il riconoscimento in Italia è stata pronunciata dalla competente Autorità Giudiziaria del Regno del Marocco ad istanza della ricorrente, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge territoriale, il processo si è svolto nel contraddittorio delle parti e la sentenza è passata in giudicato.
E' stata, altresì, rilasciata dal Regno del Marocco regolare apostille - n. 233040805241
– in data 7 maggio 2024.
Non esiste altra sentenza pronunciata da un Giudice italiano passata in giudicato, né pende un processo nanti un Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che nel caso di specie sussistano tutti i requisiti richiesti dagli 66 e 67 L. 218/95 per il riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera.
Il ricorso merita pertanto accoglimento e deve, per l'effetto, riconoscersi l'efficacia, in
Italia, della sentenza di divorzio tra i coniugi ed Parte_1 CP_1
emessa dal Regno del Marocco Autorità Giudiziaria Corte di Appello di
[...]
Casablanca, Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, Sezione degli Affari Famigliari,
n. 4347 del 7.5.2024, Pratica n. 1626-2444/24.
Nulla si ritiene di dover decidere sulle spese stante la non costituzione del convenuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
In accoglimento del ricorso di accerta e dichiara l'assenza di motivi Parte_1
di diniego al riconoscimento in Italia della decisione emessa dal Regno del Marocco
Autorità Giudiziaria Corte di Appello di Casablanca, Tribunale di Prima Istanza di Casablanca, Sezione degli Affari Famigliari, n. 4347 del 7.5.2024, Pratica n. 1626-
2444/24.
Nulla sulle spese.
Genova, 23 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE