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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 11/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio M. Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 477 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma alla Via Rodolfo Grimaldi Casta n. 21 presso lo studio dell'avv. Stefano Montesi, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
– ricorrente – E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, non costituito C.F._2
– resistente contumace –
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso.
Conclusioni del resistente: nessuna. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Conclusioni del Pubblico Ministero: “visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La sig.ra ha proposto ricorso per la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario contratto il 7 marzo 1994 a Roma con il sig. e le conseguenti statuizioni economiche fra loro. Controparte_1
Al riguardo la ricorrente ha esposto che: (a) il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A, n. 758, anno
1994; (b) dall'unione dei coniugi non sono nati figli;
(c) i coniugi sono consensualmente separati per effetto del decreto di omologa emesso in data
13.4.2015 dal Tribunale di Tivoli, depositato il 5.5.2015; (d) non è mai intervenuta riconciliazione e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dalla legge;
(e) i coniugi sono economicamente autosufficienti e hanno già regolato ogni aspetto economico e patrimoniale fra loro in sede di separazione.
Il convenuto, ritualmente citato, è rimasto contumace.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 10 giugno 2025 la causa, non necessitando di alcuna istruttoria,
è stata trattenuta in decisione.
2.- Il collegio rileva che sussistono i presupposti di legge per disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione dei coniugi in forza di un valido titolo giuridico;
protrazione della separazione per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2022; manifesta inconciliabilità delle parti, quale si desume dalla proposizione del ricorso e dalla contumacia del convenuto.
Nessuna statuizione di carattere economico-patrimoniale deve essere assunta vuoi per l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, vuoi per la già intervenuta regolamentazione di ogni rapporto fra loro in sede di separazione, come affermato dalla ricorrente. pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di
Roma per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396 del 2000.
3.- Le spese processuali possono essere compensate fra le parti in ragione della natura della controversia.
P.Q.M.
il tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il Presidente estensore
(Francesco Oddi)
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