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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n 877/2025
N. R.G. registro generale appello lavoro 563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. GI IA Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. MA Di OL Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 317 del
3 12 2024 del Tribunale di Monza iscritta al n. r.g. 563/2025 estensore Giudice Dr.ssa Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 30 ottobre 2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. COMITO DAMIANO elettivamente domiciliato Roma Viale Parioli
63 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. pagina 1 di 9 ZA DI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MENTANA
8A 22100 COMO presso il difensore
APPELLATO
(C.F. (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ,
(C.F. ), (C.F. , con C.F._5 CP_6 C.F._6
il patrocinio dell'avv. BOSCAGLIA IGNAZIO elettivamente domiciliatI in VIALE DELLE OROBIE, 25 24050 SPIRANO presso il difensore
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per IN VIA PRINCIPALE: “in riforma della Parte_2
sentenza impugnata,accogliere lo spiegato appello, e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dai Sigg.ri.
[...]
, e CP_4 CP_2 CP_3 CP_6 CP_5
ricorrenti inprimo grado, perché totalmente infondate Parte_3
in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum, oltre che non provate, con condanna degli stessi e dell'Avv. Claudio Mazza, dichiaratosi antistatario, alla restituzione degli importi corrisposti nelle more del presente giudizio in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza di primo grado”,conseguentemente condannare il sig. a restituire alla resistente l'importo di € CP_5
24.226,85, il sig. l'importo di €22.976,43, il sig. CP_6
l'importo di € 14.622,44, il sig. l'importo CP_3 CP_2
di € 25.427,59, il sig. l'importo di € 22.390,28 ed il CP_4
sig. l'importo di € 7.473,73, e/o le diverse o maggiori CP_1
somme che dovessero emergere, per quanto indicato nel ricorso e nel precedente grado di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA disporre la compensazione tra quanto dovuto eventualmente ai lavoratori e quanto pagina 2 di 9 corrisposto dalla ricorrente sotto la voce varie e soggette assorbibili prima e indennità varie dopo, anche alla luce dei calcoli elaborati dal CTU, con ogni conseguente statuizione.IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA dato atto del pagamento delle somme riconosciute con la sentenza parziale accertare e dichiarare che agli importi riconosciuti con la sentenza impugnata devono essere detratte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza parziale. -Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre oneri di legge.
CP_1 PER in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso RG n. 563/2025 proposto da
[...]
per violazione dei requisiti di specificità e Parte_1
chiarezza di cui all'art. 434 cod. proc. civ.; nel merito: rigettare integralmente, per i motivi dedotti nella presente memoria, il ricorso RG n. 563/2025 proposto da con Parte_1
vittoria di spese, diritti e onorari.
Controparte_4 PER ed altri IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente l'appello di e confermare Parte_1
la sentenza di primo grado in tutte le sue parti;
IN VIA INCIDENTALE, accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione del lavoro straordinario, e conseguentemente
Dichiarare che ai lavoratori spetta il riconoscimento di un'ora di lavoro straordinario per ogni turno lavorativo, anziché i soli 30 minuti riconosciuti in primo grado;
. Condannare Parte_1
al pagamento delle maggiori differenze retributive derivanti
[...]
dal riconoscimento di un'ora di straordinario per turno anziché 30 minuti, da quantificarsi secondo i parametri indicati nella relazione del CTU depositata in primo grado (Tabella B a pagina 10) pertanto al sig. € 49.873,97, al sig. € 51.810,54, CP_4 CP_2
pagina 3 di 9 al sig. € 27.000,00, al sig. € 53.217,21 e CP_3 CP_5
€ 51.281,36, o quella diversa maggiore o minore somma CP_6
accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle maggiori somme riconosciute;
Condannare
[...]
al pagamento del TFR maturato sulle maggiori Parte_1
differenze retributive riconosciute;
Condannare Parte_1
al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di
[...]
giudizio; Dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.;
MOTIVI IN FATTO
La vicenda processuale del primo grado di giudizio si è articolata come segue.
Gli appellati, dipendenti di in qualità di conducenti di Parte_1
autobus addetti al servizio di trasporto Stazione di Milano Centrale
/Aeroporto di Orio al Serio, hanno adito il Tribunale chiedendo la c condanna della Società alla corresponsione di buoni pasto, indennità di turni avvicendati ex art 43 CCNL di riferimento, indennità per lavoro domenicale e differenze retributive per lavoro straordinario.
Esperita prova orale, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande con sentenza non definitiva n. 317 pronunciata in data 4 4 2024. Con tale atto ha dichiarato il diritto dei lavoratori al pagamento dell'indennità ex art. 43 CCNL citato, di quanto dovuto per lavoro straordinario e per buoni pasto. Tale ultima voce è stata direttamente quantificata in sentenza, e la Società è stata condannata al versamento della relativa somma. Per quanto attiene alle altre voci, invece, il Tribunale ha disposto CTU per la loro quantificazione. Rigettate le altre domande.
La quantificazione è appunto avvenuta con la sentenza impugnata nel presente giudizio n. 317/2024.
pagina 4 di 9 Non è stata invece impugnata la precedente sentenza non definitiva, per la quale invero non era stata formulata nemmeno riserva di appello.
Uno dei lavoratori si è costituito difendendo la sentenza.
Gli altri hanno dispiegato appello incidentale contro il capo della sentenza oggetto dell'appello principale con cui viene conteggiato quanto dovuto per lavoro straordinario, per errore di calcolo del
Giudice, che, secondo quanto sostenuto, avrebbe dovuto calcolare il dovuto su un arco temporale di 60 minuti e non di 30.
La questione della mancata impugnativa della sentenza non definitiva
è stata sottoposta alle parti all'udienza del 9 ottobre 2025,fissata per la discussione. Le parti hanno chiesto fissarsi nuova udienza di discussione per precisare le reciproche posizioni .
All'udienza del 30 ottobre 2025, cui la causa è stata rinviata per discussione , la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla difesa di CP_7
Appare evidente che l'appello risponde formalmente ai requisiti di cui all'art 434 cpc,il quale, come è pacifico, non richiede formule sacramentali e nemmeno una particolare “ scansione” della sentenza impugnata. E' sufficiente che vengano indicate con sufficiente chiarezza i capi della sentenza che si intendono contestare e i motivi della contestazione.
Ciò nondimeno, l'appello principale, e di conseguenza quello incidentale , devono essere dichiarati inammissibili per diversa ragione.
pagina 5 di 9 L'impugnativa si basa, sostanzialmente, sul malgoverno delle prove orali e sulla errata lettura delle turnazioni. L'appellante contesta che le dichiarazioni dei testi sullo straordinario siano state generiche ed in alcuni punti contraddittorie, che i turni in realtà non erano organizzati in avvicendamento ma si conformavano ai piani volo degli scali aerei, e quindi che l'art. 43 CCNL non era applicabile, nonché l'attendibilità di alcuni testimoni, che comunque i lavoratori erano stati completamente ed adeguatamente retribuiti mediante l'erogazione in busta paga di “ voci “ definite riassorbibili,non meglio qualificate.
Si tratta delle stesse argomentazioni difensive respinte dalla sentenza non definitiva e non impugnata. Le prove , orali e documentali, contestate, sono state assunte nella fase del giudizio che ha portato all'emissione della sentenza non definitiva, che, sulla loro scorta, ha accertato la sussistenza dei diritti rivendicati dai lavoratori.
Le conclusioni formulate dall'appellante sono chiare: accertare l'infondatezza delle domande proposte dai lavoratori in primo grado;
in via subordinata disporre la compensazione tra quanto eventualmente dovuto e le “ vari voci assorbibili” della busta paga. L'ulteriore domanda ancora subordinata è pressochè pleonastica: l'appellante chiede , in sostanza, che, nell'ipotesi di rigetto dell'appello, vengano considerate tutte quelle somme già erogate in esecuzione della sentenza impugnata.
La fondatezza delle domande che si chiede di rigettare , però, era già stata riconosciuta ed affermata con la sentenza non impugnata.
Si legge infatti a pag 11 della sentenza non definitiva che il
Giudice, dopo lettura del Contratto Collettivo di riferimento e della documentazione in atti, ha rilevato come i turni che i dipendenti dovevano osservare coprivano arco temporale di 10 ore ed erano stabiliti in maniera che ciascuno una settimana lavorasse al pagina 6 di 9 pomeriggio, e in quella successiva al mattino. Ha quindi ravvisato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 43 CCNL e dichiarato il diritto dei lavoratori alla relativa indennità, disponendo che “ la resistente va quindi condannata al pagamento di tale indennità”.
Il fatto che la quantificazione della condanna sia stata rimessa a
CTU e appunto quantificata con la decisione definitiva oggetto di appello nulla toglie al rilievo per cui il diritto era stato già accertato con provvedimento giudiziale, ora passato in giudicato.
Il fatto che le medesime considerazioni siano poi ripetute nella motivazione della sentenza definitiva impugnata ( pag 5) a nulla rileva.
L'esercizio del potere richiesto all'Autorità giudiziaria si era già perfezionato e compiuto con la prima sentenza, quella non definitiva, infatti richiamata proprio a pag. 5, e non può considerarsi rimesso in discussione appunto in ragione del richiamo contenuto nella motivazione dell'atto impugnato.
La sentenza si considera passata in giudicato quando contro la stessa non è più soggetta ad appello, a ricorso per Cassazione, a revocazione nei casi di cui ai nn 4 e dell'art. 395 cpc.(art 324 cpc)
Una volta passata in giudicato, gli accertamenti ivi contenuti non sono più contestabili ai sensi dell'art. 2909 cc.
Analoga conclusione per quanto riguarda la voce lavoro straordinario.
E' la sentenza n. 317/2024 ( pag 6 e ss) ad analizzare la domanda , in relazione alle risultanze istruttorie, e a ritenerla fondata.
Per quanto riguarda poi la domanda di compensazione, la sentenza definitiva ( pag 8) richiama quanto già statuito nella parziale, in cui si era esclusa la prova che le voci “ varie e assorbibili” fossero da considerare comprensive delle somme rivendicate dai lavoratori per difetto, tra l'altro, di prova da parte del datore di pagina 7 di 9 lavoro che ne era oberato;
conclusione ribadita nella sentenza definitiva.
D'altro canto, l'appello non formula censure contro l'operato del CTU
, nemmeno con riguardo alla domanda relativa alla compensazione ed alla quantificazione in genere. Non propone conteggi diversi o formule diverse, non contesta in alcun modo la consulenza.
In conclusione: nonostante la ripetizione di alcuni passi della sentenza non definitiva da parte di quella definitiva, non vi è dubbio che la decisione sull'an che si chiede di rivedere e riformulare è contenuta nella prima,passata in giudicato.
Ne deriva l'inammissibilità dell'appello principale e quindi, ex art. 334 cpc, di quello incidentale. Deve peraltro osservarsi che anche l'appello incidentale era stato proposto contro la sentenza definitiva e che le contestazioni non riguardano tanto l'operato del
CTU, quanto la decisione del primo Giudice di disporre la consulenza sul conteggio dei 30 minuti di straordinario, contenuta nella sentenza parziale. Né risultano, sul punto, contestazioni in sede di consulenza.
Le spese seguono la soccombenza effettiva e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa , secondo i criteri di cui al dm 147/2022, in euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge in favore di . Si precisa che nel dispositivo CP_1
l'appellato è stato erroneamente indicato come “ Zezine “ Jamal per mero errore di trascrizione e che, al posto di “ Zezine”, deve leggersi Zizine. Per quanto riguarda gli altri appellati costituiti con unico difensore, alla somma di euro 3.500,00 deve aggiungersi la maggiorazione percentuale prevista dal DM citato , nella misura del
20% per ciascuno appellato e quindi pari a euro 1.750,00
PQM
pagina 8 di 9 Dichiara l'inammissibilità degli appelli , principale e incidentale, proposti contro la sentenza del Tribunale di Monza n 907/2024 .
Condanna alla refusione delle spese del grado in favore Parte_1
degli appellati, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge in favore di , ed in euro 5.250,00 CP_7
complessivi per gli appellanti incidentali
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico dell'appellante e degli appellanti incidentali
Milano 30 ottobre 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
MA Di OL GI IA
pagina 9 di 9
N. R.G. registro generale appello lavoro 563/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. GI IA Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. MA Di OL Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 317 del
3 12 2024 del Tribunale di Monza iscritta al n. r.g. 563/2025 estensore Giudice Dr.ssa Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 30 ottobre 2025 promossa da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. COMITO DAMIANO elettivamente domiciliato Roma Viale Parioli
63 presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
CP_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. pagina 1 di 9 ZA DI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MENTANA
8A 22100 COMO presso il difensore
APPELLATO
(C.F. (C.F. CP_2 C.F._2 CP_3
C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
(C.F. ,
(C.F. ), (C.F. , con C.F._5 CP_6 C.F._6
il patrocinio dell'avv. BOSCAGLIA IGNAZIO elettivamente domiciliatI in VIALE DELLE OROBIE, 25 24050 SPIRANO presso il difensore
APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI
I procuratori delle parti così formulavano le seguenti
CONCLUSIONI
Per IN VIA PRINCIPALE: “in riforma della Parte_2
sentenza impugnata,accogliere lo spiegato appello, e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate dai Sigg.ri.
[...]
, e CP_4 CP_2 CP_3 CP_6 CP_5
ricorrenti inprimo grado, perché totalmente infondate Parte_3
in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum, oltre che non provate, con condanna degli stessi e dell'Avv. Claudio Mazza, dichiaratosi antistatario, alla restituzione degli importi corrisposti nelle more del presente giudizio in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza di primo grado”,conseguentemente condannare il sig. a restituire alla resistente l'importo di € CP_5
24.226,85, il sig. l'importo di €22.976,43, il sig. CP_6
l'importo di € 14.622,44, il sig. l'importo CP_3 CP_2
di € 25.427,59, il sig. l'importo di € 22.390,28 ed il CP_4
sig. l'importo di € 7.473,73, e/o le diverse o maggiori CP_1
somme che dovessero emergere, per quanto indicato nel ricorso e nel precedente grado di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA disporre la compensazione tra quanto dovuto eventualmente ai lavoratori e quanto pagina 2 di 9 corrisposto dalla ricorrente sotto la voce varie e soggette assorbibili prima e indennità varie dopo, anche alla luce dei calcoli elaborati dal CTU, con ogni conseguente statuizione.IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA dato atto del pagamento delle somme riconosciute con la sentenza parziale accertare e dichiarare che agli importi riconosciuti con la sentenza impugnata devono essere detratte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza parziale. -Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio oltre oneri di legge.
CP_1 PER in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso RG n. 563/2025 proposto da
[...]
per violazione dei requisiti di specificità e Parte_1
chiarezza di cui all'art. 434 cod. proc. civ.; nel merito: rigettare integralmente, per i motivi dedotti nella presente memoria, il ricorso RG n. 563/2025 proposto da con Parte_1
vittoria di spese, diritti e onorari.
Controparte_4 PER ed altri IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente l'appello di e confermare Parte_1
la sentenza di primo grado in tutte le sue parti;
IN VIA INCIDENTALE, accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte relativa alla quantificazione del lavoro straordinario, e conseguentemente
Dichiarare che ai lavoratori spetta il riconoscimento di un'ora di lavoro straordinario per ogni turno lavorativo, anziché i soli 30 minuti riconosciuti in primo grado;
. Condannare Parte_1
al pagamento delle maggiori differenze retributive derivanti
[...]
dal riconoscimento di un'ora di straordinario per turno anziché 30 minuti, da quantificarsi secondo i parametri indicati nella relazione del CTU depositata in primo grado (Tabella B a pagina 10) pertanto al sig. € 49.873,97, al sig. € 51.810,54, CP_4 CP_2
pagina 3 di 9 al sig. € 27.000,00, al sig. € 53.217,21 e CP_3 CP_5
€ 51.281,36, o quella diversa maggiore o minore somma CP_6
accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulle maggiori somme riconosciute;
Condannare
[...]
al pagamento del TFR maturato sulle maggiori Parte_1
differenze retributive riconosciute;
Condannare Parte_1
al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di
[...]
giudizio; Dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.;
MOTIVI IN FATTO
La vicenda processuale del primo grado di giudizio si è articolata come segue.
Gli appellati, dipendenti di in qualità di conducenti di Parte_1
autobus addetti al servizio di trasporto Stazione di Milano Centrale
/Aeroporto di Orio al Serio, hanno adito il Tribunale chiedendo la c condanna della Società alla corresponsione di buoni pasto, indennità di turni avvicendati ex art 43 CCNL di riferimento, indennità per lavoro domenicale e differenze retributive per lavoro straordinario.
Esperita prova orale, il Tribunale ha parzialmente accolto le domande con sentenza non definitiva n. 317 pronunciata in data 4 4 2024. Con tale atto ha dichiarato il diritto dei lavoratori al pagamento dell'indennità ex art. 43 CCNL citato, di quanto dovuto per lavoro straordinario e per buoni pasto. Tale ultima voce è stata direttamente quantificata in sentenza, e la Società è stata condannata al versamento della relativa somma. Per quanto attiene alle altre voci, invece, il Tribunale ha disposto CTU per la loro quantificazione. Rigettate le altre domande.
La quantificazione è appunto avvenuta con la sentenza impugnata nel presente giudizio n. 317/2024.
pagina 4 di 9 Non è stata invece impugnata la precedente sentenza non definitiva, per la quale invero non era stata formulata nemmeno riserva di appello.
Uno dei lavoratori si è costituito difendendo la sentenza.
Gli altri hanno dispiegato appello incidentale contro il capo della sentenza oggetto dell'appello principale con cui viene conteggiato quanto dovuto per lavoro straordinario, per errore di calcolo del
Giudice, che, secondo quanto sostenuto, avrebbe dovuto calcolare il dovuto su un arco temporale di 60 minuti e non di 30.
La questione della mancata impugnativa della sentenza non definitiva
è stata sottoposta alle parti all'udienza del 9 ottobre 2025,fissata per la discussione. Le parti hanno chiesto fissarsi nuova udienza di discussione per precisare le reciproche posizioni .
All'udienza del 30 ottobre 2025, cui la causa è stata rinviata per discussione , la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla difesa di CP_7
Appare evidente che l'appello risponde formalmente ai requisiti di cui all'art 434 cpc,il quale, come è pacifico, non richiede formule sacramentali e nemmeno una particolare “ scansione” della sentenza impugnata. E' sufficiente che vengano indicate con sufficiente chiarezza i capi della sentenza che si intendono contestare e i motivi della contestazione.
Ciò nondimeno, l'appello principale, e di conseguenza quello incidentale , devono essere dichiarati inammissibili per diversa ragione.
pagina 5 di 9 L'impugnativa si basa, sostanzialmente, sul malgoverno delle prove orali e sulla errata lettura delle turnazioni. L'appellante contesta che le dichiarazioni dei testi sullo straordinario siano state generiche ed in alcuni punti contraddittorie, che i turni in realtà non erano organizzati in avvicendamento ma si conformavano ai piani volo degli scali aerei, e quindi che l'art. 43 CCNL non era applicabile, nonché l'attendibilità di alcuni testimoni, che comunque i lavoratori erano stati completamente ed adeguatamente retribuiti mediante l'erogazione in busta paga di “ voci “ definite riassorbibili,non meglio qualificate.
Si tratta delle stesse argomentazioni difensive respinte dalla sentenza non definitiva e non impugnata. Le prove , orali e documentali, contestate, sono state assunte nella fase del giudizio che ha portato all'emissione della sentenza non definitiva, che, sulla loro scorta, ha accertato la sussistenza dei diritti rivendicati dai lavoratori.
Le conclusioni formulate dall'appellante sono chiare: accertare l'infondatezza delle domande proposte dai lavoratori in primo grado;
in via subordinata disporre la compensazione tra quanto eventualmente dovuto e le “ vari voci assorbibili” della busta paga. L'ulteriore domanda ancora subordinata è pressochè pleonastica: l'appellante chiede , in sostanza, che, nell'ipotesi di rigetto dell'appello, vengano considerate tutte quelle somme già erogate in esecuzione della sentenza impugnata.
La fondatezza delle domande che si chiede di rigettare , però, era già stata riconosciuta ed affermata con la sentenza non impugnata.
Si legge infatti a pag 11 della sentenza non definitiva che il
Giudice, dopo lettura del Contratto Collettivo di riferimento e della documentazione in atti, ha rilevato come i turni che i dipendenti dovevano osservare coprivano arco temporale di 10 ore ed erano stabiliti in maniera che ciascuno una settimana lavorasse al pagina 6 di 9 pomeriggio, e in quella successiva al mattino. Ha quindi ravvisato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 43 CCNL e dichiarato il diritto dei lavoratori alla relativa indennità, disponendo che “ la resistente va quindi condannata al pagamento di tale indennità”.
Il fatto che la quantificazione della condanna sia stata rimessa a
CTU e appunto quantificata con la decisione definitiva oggetto di appello nulla toglie al rilievo per cui il diritto era stato già accertato con provvedimento giudiziale, ora passato in giudicato.
Il fatto che le medesime considerazioni siano poi ripetute nella motivazione della sentenza definitiva impugnata ( pag 5) a nulla rileva.
L'esercizio del potere richiesto all'Autorità giudiziaria si era già perfezionato e compiuto con la prima sentenza, quella non definitiva, infatti richiamata proprio a pag. 5, e non può considerarsi rimesso in discussione appunto in ragione del richiamo contenuto nella motivazione dell'atto impugnato.
La sentenza si considera passata in giudicato quando contro la stessa non è più soggetta ad appello, a ricorso per Cassazione, a revocazione nei casi di cui ai nn 4 e dell'art. 395 cpc.(art 324 cpc)
Una volta passata in giudicato, gli accertamenti ivi contenuti non sono più contestabili ai sensi dell'art. 2909 cc.
Analoga conclusione per quanto riguarda la voce lavoro straordinario.
E' la sentenza n. 317/2024 ( pag 6 e ss) ad analizzare la domanda , in relazione alle risultanze istruttorie, e a ritenerla fondata.
Per quanto riguarda poi la domanda di compensazione, la sentenza definitiva ( pag 8) richiama quanto già statuito nella parziale, in cui si era esclusa la prova che le voci “ varie e assorbibili” fossero da considerare comprensive delle somme rivendicate dai lavoratori per difetto, tra l'altro, di prova da parte del datore di pagina 7 di 9 lavoro che ne era oberato;
conclusione ribadita nella sentenza definitiva.
D'altro canto, l'appello non formula censure contro l'operato del CTU
, nemmeno con riguardo alla domanda relativa alla compensazione ed alla quantificazione in genere. Non propone conteggi diversi o formule diverse, non contesta in alcun modo la consulenza.
In conclusione: nonostante la ripetizione di alcuni passi della sentenza non definitiva da parte di quella definitiva, non vi è dubbio che la decisione sull'an che si chiede di rivedere e riformulare è contenuta nella prima,passata in giudicato.
Ne deriva l'inammissibilità dell'appello principale e quindi, ex art. 334 cpc, di quello incidentale. Deve peraltro osservarsi che anche l'appello incidentale era stato proposto contro la sentenza definitiva e che le contestazioni non riguardano tanto l'operato del
CTU, quanto la decisione del primo Giudice di disporre la consulenza sul conteggio dei 30 minuti di straordinario, contenuta nella sentenza parziale. Né risultano, sul punto, contestazioni in sede di consulenza.
Le spese seguono la soccombenza effettiva e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa , secondo i criteri di cui al dm 147/2022, in euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge in favore di . Si precisa che nel dispositivo CP_1
l'appellato è stato erroneamente indicato come “ Zezine “ Jamal per mero errore di trascrizione e che, al posto di “ Zezine”, deve leggersi Zizine. Per quanto riguarda gli altri appellati costituiti con unico difensore, alla somma di euro 3.500,00 deve aggiungersi la maggiorazione percentuale prevista dal DM citato , nella misura del
20% per ciascuno appellato e quindi pari a euro 1.750,00
PQM
pagina 8 di 9 Dichiara l'inammissibilità degli appelli , principale e incidentale, proposti contro la sentenza del Tribunale di Monza n 907/2024 .
Condanna alla refusione delle spese del grado in favore Parte_1
degli appellati, che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge in favore di , ed in euro 5.250,00 CP_7
complessivi per gli appellanti incidentali
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13 del DPR 115/2002 e successive modifiche a carico dell'appellante e degli appellanti incidentali
Milano 30 ottobre 2025
Il Ga Relatore Il Presidente
MA Di OL GI IA
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