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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 28/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
sezione civile composta dai seguenti Magistrati:
Dott.sa Claudia Matteini Presidente
Dott.Claudio Baglioni Consigliere
Dott.Enrico Cerulli Giudice relatore
§ § §
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 425/2022 del ruolo generale promossa da:
PE TA
Appellante
(Avv.Olgantonietta Ciminati)
Contro
CP_1
Appellata
(Avv.Daniele Silvetti)
PE TA si rivolgeva al Giudice di Pace di Perugia spiegando opposizione all'atto di precetto ad essa notificato dall' per un credito derivante dalla CP_1
sentenza n.541/2017 del Tribunale di Perugia. Il Giudice adito, in accoglimento all'eccezione di parte convenuta, dichiarava la propria incompetenza in favore del
Tribunale cui rimetteva la controversia. Parte attrice lamentava che con l'atto di precetto opposto venivano ingiustamente domandati il rimborso forfettario delle spese di lite e la refusione di quelle afferenti la registrazione della pronuncia. Concludeva quindi per la declaratoria di incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace e nel merito la nullità/annullabilità dell'atto di precetto in quanto contenente somme non dovute
(€.742,36). Ritualmente costituita l' contestava integralmente la domanda CP_1
chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Perugia con la sentenza qui gravata respingeva l'opposizione e confermava la piena validità dell'atto di precetto in contestazione.
Si duole di detta pronuncia la PE TA che interpone il presente appello con le seguenti motivazioni:
1-Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto rilevando l'incompetenza del
Tribunale in quanto in caso di opposizione all'esecuzione non ancora iniziata, a norma dell'art 615 cpc, la competenza appartiene al giudice che sarebbe competente per valore in base all'ammontare dell'intero credito per ci si procede e poiché l'importo precettato ammonta ad €.4.024,49 la controversia è di competenza del Giudice di Pace.
2-Errata o falsa motivazione. Parte appellante sottolinea come non dovuto l'importo precettato di €.384,75 riferito alle spese generali che il giudice non ha liquidato in dispositivo in quanto non domandate da parte vittoriosa.
3-Omessa motivazione. L'atto di precetto in contestazione contiene la domanda riferita alla refusione delle spese di registrazione della sentenza ma tali importi non risultano corrisposti all'erario.
pag. 2/5 Insiste pertanto nell'eccezione di incompetenza e nella domanda di nullità e/o annullabilità del precetto opposto quanto all'importo di €.742,36 ed il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Resiste al gravame l' rilevando l'infondatezza delle motivazioni di CP_1
gravame e chiede la condanna alle spese di lite del grado.
Parte appellante ha correttamente adempiuto ai dettami afferenti l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado;
nonché le indicazioni delle circostanze da cui deriva la violazione, donde la sua ammissibilità.
Le motivazioni d'appello appaiono parzialmente fondate.
1-Sulla questione di competenza. Premesso che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili (anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti), incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti. Nel caso che ci occupa le censure mosse all'atto di precetto opposto appaiono inequivocabilmente circoscritte al quantum della pretesa poiché relative. al conteggio delle spese forfettarie e di registrazione della sentenza appare di tutta evidenza che l'opposizione posta in essere dalla stessa è quella relativa agli atti esecutivi ex art.617 cpc – come correttamente valutata dal Tribunale. Il ricorso pertanto avrebbe dovuto essere incardinato avanti il Giudice dell'Esecuzione, la cui area di competenza esclusiva spetta in maniera inderogabile al Tribunale ex art.9 comma 2° cpc quale titolare di competenza funzionale. Non condivisibile la tesi offerta da parte appellante laddove rileva che il Giudice competente è determinato secondo le regole degli artt.17 e 27 cpc, fissate dalla legge in via esclusiva ed inderogabile, perché se l'assunto può essere condivisibile per il solo art. 27 cpc, che fissa la competenza per territorio con specifico riferimento alle cause di opposizione all'esecuzione e quindi, rispetto ad esse, individua un foro operante in via esclusiva, lo stesso non può dirsi per l'art. 17 cpc. Questo infatti si limita ad individuare i parametri in base a cui stabilire il valore delle cause di opposizione all'esecuzione, senza pretese di inderogabilità: resta pag. 3/5 dunque assorbente e dominante il criterio della materia, che individua la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale.
2-Sulle contestazioni riferite al pagamento delle spese generali.La contestazione non ha pregio atteso che la sentenza di riferimenti riporta in dispositivo la seguente dicitura “ condanna della signora PE alle spese di lite, per € 2.430,00, come da motivazione”, operando così un esplicito richiamo di specifica alla motivazione ove si legge: “le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €
2.430 oltre alle spese generali, in misura di legge, Iva e Cpa”. Peraltro l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale rileva il rimborso forfetario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, che spetta automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Ord.Cass.13693/2018).
3-Sulle contestazioni alla domanda di refusione delle spese di registrazione.
Dall'esame degli atti si rileva che al momento della notificazione dell'atto di precetti in contestazione l'imposta di registro della sentenza cui si riferiva l'intimazione, non era stata pagata, quindi non poteva essere validamente precettato il relativo importo.
Pertanto in adesione alla contestazione, l'importo di €.217,50 deve essere detratto da quello precettato di €.4.024,49 (salvo l'eventuale riaddebito in quanto onere assolto con diritto di rivalsa).
Ogni ulteriore rilievo è assorbito sulla scorta del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno e, in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre domande Cass.11547/2013).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio si pongono per i ¾ a carico di PE
TA stante l'entità della soccombenza, mentre si compensa tra le parti il restante ¼.
Dette spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nei valori medi pag. 4/5 professionali ridotte par assenza di questioni in fatto e diritto, opportunamente valutati il pregio dell'attività, la natura e difficoltà della prestazione professionale.
PQM
Accoglie parzialmente l'appello e riforma della pronuncia gravata.
Dichiara che l'importo di cui all'atto di precetto opposto deve essere ridotto ad
€.3.806,99.
Condanna l'Appellante a rifondere a parte Appellata le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano: -per il primo grado per competenze professionali in
€.1.339,80 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e CA come per legge;
per il secondo grado per competenze professionali in €.1.530,37 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e
CA come per legge;
Così deciso in Perugia il 21/1/2025
Il Presidente
Dott.sa Claudia Matteini
Il Giudice relatore
Dott. Enrico Cerulli
pag. 5/5