Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1225 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Alfonso Niccoli) Parte_1
appellante
E
(avv. Valentina Lanzillotta) Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Mansioni superiori.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Il tribunale di Paola, adito da con ricorso del 16.12.2020, Controparte_1
le ha riconosciuto il differenziale retributivo che le spetta per aver svolto, sin dal
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Bs. Ha quindi condannato l' alle cui Parte_1 dipendenze la ricorrente lavora nell'ospedale di Cetraro, a corrisponderle l'importo di
18.041,43 euro, oltre accessori di legge e spese di lite.
2. L'azienda sanitaria impugna la sentenza per i motivi di seguito riassunti ed esaminati.
3. Nella resistenza dell'appellata che chiede il rigetto dell'impugnazione assumendola infondata, il Collegio ha trattato nelle forme cartolari l'udienza di discussione e, acquisite le note di entrambe le parti, decide con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello è infondato.
5. Con il primo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale, sotto un primo profilo, di aver desunto la prova dello svolgimento di mansioni superiori, da parte della ricorrente, dalle testimonianze dei suoi colleghi di lavoro che, invece, avrebbe dovuto ritenere inattendibili perché gli stessi hanno proposto cause analoghe e sono quindi interessati ad una definizione positiva del contenzioso che li accomuna.
5.1. Il rilievo va disatteso perché la circostanza su cui si fonda è, di per sé sola, inidonea a minare la credibilità dei testimoni escussi1, che deve invece essere vagliata alla stregua dei contenuti intrinseci delle loro dichiarazioni e degli elementi di riscontro estrinseco2. E, nella specie, le precise, costanti e convergenti dichiarazioni dei testimoni in merito alle concrete mansioni svolte dalla ricorrente – già correttamente valorizzate dal tribunale – consentono di apprezzarne l'intrinseca attendibilità che, inoltre, trova
Pag. 2 di 7 estrinseco conforto nelle certificazioni di servizio, provenienti dai dirigenti medici dei reparti ospedalieri dove la ricorrente ha lavorato, i cui contenuti e la cui provenienza l'appellante non contesta e non smentisce.
5.2. Del resto, diversamente opinando si finirebbe per attribuire una aprioristica patente di inattendibilità ad una categoria di soggetti (i colleghi di lavoro che abbiano proposto cause analoghe) dei quali si sancirebbe, di fatto, l'incapacità a testimoniare, in contrasto con le prescrizioni dell'art. 246 c.c.3.
6. Con lo stesso primo motivo di gravame, sotto un secondo profilo,
l'appellante sostiene che comunque le testimonianze raccolte, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non offrano la prova dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate dalla ricorrente.
6.1. Ciò in quanto: a) i compiti che i testimoni hanno descritto appartengono anche agli ausiliari specializzati della categoria A, in cui la ricorrente è formalmente inquadrata;
b) l'elemento qualificante delle mansioni superiori proprie della categoria
Bs “è il coordinamento di altri” lavoratori “con assunzione diretta di responsabilità del loro operato”, che nella specie difetta.
6.2. Il rilievo è infondato in entrambe le sue articolazioni, perché:
a) dalle testimonianze e dagli anzidetti certificati di servizio si evince l'abituale adibizione della ricorrente a compiti (quali la cura dell'igiene del paziente e la sua alimentazione, di cui hanno riferito i testimoni, e l'aiuto ai pazienti non autosufficienti nelle loro attività quotidiane nonché il supporto nell'assunzione delle terapie orali,
Pag. 3 di 7 attestati da quei certificati di servizio) che palesemente integrano attività assistenziali di
“intervento igienico sanitario e di carattere sociale” che, nel contesto ospedaliero di riferimento, sono riservate, per l'appunto, agli operatori sociosanitari4 e invece precluse agli ausiliari5;
b) tra i compiti che connotano la professionalità degli operatori sociosanitari, siccome delineata dalla disciplina collettiva applicabile, non si rivengono quelli di coordinamento di cui l'appellante denuncia la mancanza nel caso in esame. A tal fine è decisivo constatare che l'art. 4, c. 1, del CCNL integrativo del 20.9.2001, che istituisce
“il profilo dell'operatore socio sanitario” e lo inserisce “nella categoria B, livello economico Bs”, rimanda per la sua identificazione all'allegata declaratoria6, la quale prevede che egli debba svolgere la sua attività “su indicazione … degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale ed in collaborazione con gli altri operatori”, senza quindi affidargli incombenze di coordinamento. Poco è a dirsi sulla prevalenza delle definizioni degli specifici profili professionali, rispetto alle generali declaratorie delle categorie contrattuali, nell'operazione di individuazione della 4 In base all'art. 1, c. 2, dell'accordo tra il ministro della sanità, il ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome pubblicato sulla GU n. 91 del 19.4.2001: “L'operatore socio-sanitario è
l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”. 5 Secondo la declaratoria del CCNL di comparto l'ausiliario specializzato: “Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa … L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
Pag. 4 di 7 qualifica a cui ricondurre, nel singolo caso concreto, le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore7.
7. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante addebita al tribunale di aver violato l'art. 28 del CCNL del 7.4.1999 che, per il riconoscimento delle mansioni superiori, contempla specifici requisiti (quali la vacanza di posto in organico e l'atto formale di conferimento delle mansioni) che nella specie non sono state provate.
7.1. Il motivo è infondato perché è contraddetto dal consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 52, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001, il diritto alla retribuzione propria della qualifica superiore di cui il dipendente ha svolto le mansioni non può essere condizionato dalle previsioni del contratto collettivo8.
7.2. È dunque ultroneo rilevare che, nella specie, l'adibizione della ricorrente a compiti di operatrice sociosanitaria si è resa di fatto necessaria, in base alle ridette attestazioni di servizio, per supplire alla carenza delle corrispondenti figure professionali.
7.3. Non è invece superfluo rimarcare il dato, documentato e non contestato, che la ricorrente è in possesso, sin dal 30.7.2013, dell'abilitazione richiesta per svolgere i relativi compiti, la cui mancanza avrebbe reso illecita la sua prestazione e, ai sensi dell'art. 2126, c. 1, c.c., immeritevole di essere retribuita. 7 Cass. n. 27430/2005: “In sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove”.
Pag. 5 di 7 8. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “mancata prova della prevalenza delle mansioni superiori” svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo.
8.1. Il motivo è infondato alla luce delle risultanze istruttorie che il tribunale ha valutato in termini condivisibili.
8.2. La prevalenza dell'impiego della ricorrente in compiti di assistenza e accudimento dei degenti ospedalieri emerge, invero: a) dalle testimonianze escusse che, sotto il profilo quantitativo, accentuano, tra i compiti da lei svolti, proprio quelli che, per come si è detto, sono riservati agli operatori sociosanitari;
b) dalle certificazioni di servizio prodotte che, anche sotto il profilo qualitativo, rimarcano (evidenziandone il
“significato fortemente operativo”) la sua solerte “dedizione” a quegli stessi compiti a cui è stata “frequentemente” costretta dalla mancanza, nei reparti in cui ha operato, delle figure professionali che avrebbero dovuto svolgerli.
8.3. Del resto, l'appellante non ha smentito questa eloquente circostanza indiziaria, giacché non ha indicato, per contraddirla, chi e quanti fossero gli operatori sociosanitari presenti in quei reparti e non ha provato che la ricorrente si limitasse
(nell'esecuzione di compiti meramente ausiliari) a coadiuvarli e non già a supplire alla loro mancanza, come invece è emerso dall'istruttoria svolta.
9. Ne consegue il rigetto dell'appello.
10. Le spese del grado, distratte a favore della richiedente procuratrice, seguono la soccombenza e si liquidano in base alle tariffe vigenti, avuto riguardo al valore del credito riconosciuto all'appellata.
11. Stante l'esito dell'appello, ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
, con ricorso depositato il 15.12.2023, Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 525/23, pubblicata in data 30.10.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
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2. Condanna l' appellante a rifondere all'appellata le spese del Parte_1
grado che distrae in favore del suo difensore e liquida in 3.000 euro, oltre rimborsi ed accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 24/02/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Rosario Murgida dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. n. 9652/2003: “L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è quello giuridico, personale, concreto, che comporta la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in un giudizio, sicché la circostanza che penda una diversa, anche se analoga, controversia tra un teste e una delle parti in causa non vale a determinare la sussistenza di un interesse del teste nella causa nella quale deve deporre, mentre la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità del teste involgono un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito”. 2 Cass. n. 3448/1973: “… in sede di merito, deve spiegarsi particolare cautela nell'attribuire patenti di attendibilità o inattendibilità apoditticamente … ed aver cura di fondare l'apprezzamento su una valutazione che tenga conto della verosimiglianza delle circostanze affermate e del riscontro che queste possono trovare o meno nelle deposizioni di altri testi e in genere nelle risultanze probatorie”. 3 Cass. n. 16529/2004: “La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sè, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano "legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante" ed ha sul punto cassato la decisione impugnata)”. 6 Che così recita: “Operatore sociosanitario - Svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione - ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. 8 Cass. n. 18808/2013: In materia di pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n.
165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore - e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.”. Conf. Cass. n. 2102/2019.