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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
TR SI GN, Presidente
MAZZARACO EUSTACHIO, OR
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2060/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250015452391000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 07/10/2025 fascicolo processuale R.G.R. n.2060/2025, l'avv. Ricorrente_1, difeso in proprio, impugnava cartella di pagamento N.01420250015452391000 notificata il 10/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Euro 30.420,94, in riferimento all'importo di Euro 19.515,06 indicato nell'atto impugnato con la seguente dicitura (Controllo Modello Unico/ Redditi anno 2008), per sanzioni ed interessi delle imposte non versate.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Nullità della cartella opposta per adesione alla rottamazione ter-quater.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate -Ufficio legale, entrambi si costituivano un giudizio, l'Ader nelle controdeduzioni depositate dichiarava la decadenza dall'agevolazione della rottamazione ter-quater, motivando il ritardato pagamento della prima rata , invece l'ADE insisteva nella legittimità della cartella impugnata,per le ragioni che trattasi esclusivamente interessi e sanzioni per omesso versamento delle imposte IRPEF-IVA ed ADDIZIONALI
COMUNALI E REGIONALI ai sensi dell'art.36-bis ed art.54 in seguito alla liquidazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2009, periodo d'imposta anno 2008.
All'esito della odierna pubblica udienza, il Collegio sentite le parti presenti, trattiene la causa e decide come dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e merita di essere accolto.
Nei fatti, il contribuente aderiva alla rottamazione ter-quater in merito alla cartella , con iscrizione a ruolo esclusivamente della quota capitale, delle imposte IVA-IRPEF-ADDIZIONALI COMUNALI e REGIONALI, derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi periodo d'imposta anno 2008 del ricorrente, effettuata ai sensi dell'art.36/bis ed art.54, le relative sanzioni in merito erano state annullate con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Bari.
Successivamente l'Agenzia delle Entrate-Bari con ricorso in Cassazione ed relativo accoglimento, ripristinava le relative sanzioni, di conseguenza l'Ufficio Finanziario notificava ulteriore cartella di pagamento di euro 19.515,06, oggetto del presente ricorso.
Premesso ciò, il Collegio, prende atto della normativa sulla rottamazione ter e quater citata dal ricorrente, che recita testualmente "L'art.1, commi da 231 e 252, della legge 197/2022 ha introdotto la Rottamazione quater dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni dal gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
L'accesso alla misura agevolativa prevede, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate stabilite in cui è stato dilazionato il pagamento superiore a cinque giorni, la Rottamazione -quater risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute".
L'Ader contesta il tardivo versamento della prima rata di pagamento e di conseguenza la decadenza delle agevolazione della rottamazione quater.
Il ricorrente ha depositato nel fascicolo processuale il relativo pagamento della rata effettuata con un ritardo inferiore dei cinque giorni e quindi secondo le disposizione di legge nei termini di legge.
Inoltre la normativa in merito all'abolizione delle sanzioni in caso di rottamazione della cartella è chiara e non desta dubbi in merito, infatti la cartella in contestazione anche se notificata successivamente alla domanda di adesione alla rottamazione dovuto al ricorso in Cassazione da parte dell'Ufficio Finanziario è collegata nel merito alle sanzioni delle stesse imposte rottamate, quindi a tutti gli effetti è illegittima in merito alla normativa menzionata.
Per questi motivi
il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio dovuto alla complessità della materia da contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari così decide:
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Cosi deciso in Bari, addì 22/01/2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
TR SI GN, Presidente
MAZZARACO EUSTACHIO, OR
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2060/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420250015452391000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 07/10/2025 fascicolo processuale R.G.R. n.2060/2025, l'avv. Ricorrente_1, difeso in proprio, impugnava cartella di pagamento N.01420250015452391000 notificata il 10/06/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Euro 30.420,94, in riferimento all'importo di Euro 19.515,06 indicato nell'atto impugnato con la seguente dicitura (Controllo Modello Unico/ Redditi anno 2008), per sanzioni ed interessi delle imposte non versate.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Nullità della cartella opposta per adesione alla rottamazione ter-quater.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed all'Agenzia delle Entrate -Ufficio legale, entrambi si costituivano un giudizio, l'Ader nelle controdeduzioni depositate dichiarava la decadenza dall'agevolazione della rottamazione ter-quater, motivando il ritardato pagamento della prima rata , invece l'ADE insisteva nella legittimità della cartella impugnata,per le ragioni che trattasi esclusivamente interessi e sanzioni per omesso versamento delle imposte IRPEF-IVA ed ADDIZIONALI
COMUNALI E REGIONALI ai sensi dell'art.36-bis ed art.54 in seguito alla liquidazione della dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2009, periodo d'imposta anno 2008.
All'esito della odierna pubblica udienza, il Collegio sentite le parti presenti, trattiene la causa e decide come dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato e merita di essere accolto.
Nei fatti, il contribuente aderiva alla rottamazione ter-quater in merito alla cartella , con iscrizione a ruolo esclusivamente della quota capitale, delle imposte IVA-IRPEF-ADDIZIONALI COMUNALI e REGIONALI, derivante dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi periodo d'imposta anno 2008 del ricorrente, effettuata ai sensi dell'art.36/bis ed art.54, le relative sanzioni in merito erano state annullate con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado di Bari.
Successivamente l'Agenzia delle Entrate-Bari con ricorso in Cassazione ed relativo accoglimento, ripristinava le relative sanzioni, di conseguenza l'Ufficio Finanziario notificava ulteriore cartella di pagamento di euro 19.515,06, oggetto del presente ricorso.
Premesso ciò, il Collegio, prende atto della normativa sulla rottamazione ter e quater citata dal ricorrente, che recita testualmente "L'art.1, commi da 231 e 252, della legge 197/2022 ha introdotto la Rottamazione quater dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni dal gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
L'accesso alla misura agevolativa prevede, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate stabilite in cui è stato dilazionato il pagamento superiore a cinque giorni, la Rottamazione -quater risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute".
L'Ader contesta il tardivo versamento della prima rata di pagamento e di conseguenza la decadenza delle agevolazione della rottamazione quater.
Il ricorrente ha depositato nel fascicolo processuale il relativo pagamento della rata effettuata con un ritardo inferiore dei cinque giorni e quindi secondo le disposizione di legge nei termini di legge.
Inoltre la normativa in merito all'abolizione delle sanzioni in caso di rottamazione della cartella è chiara e non desta dubbi in merito, infatti la cartella in contestazione anche se notificata successivamente alla domanda di adesione alla rottamazione dovuto al ricorso in Cassazione da parte dell'Ufficio Finanziario è collegata nel merito alle sanzioni delle stesse imposte rottamate, quindi a tutti gli effetti è illegittima in merito alla normativa menzionata.
Per questi motivi
il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Sussistono i motivi per la compensazione delle spese di giudizio dovuto alla complessità della materia da contendere.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari così decide:
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Cosi deciso in Bari, addì 22/01/2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE