TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/08/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2226/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]10,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed CP_1 C.F._2 ivi residente in [...]10,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Barbara Zucca (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 14/09/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_2
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
il Sig. si è allontanato dalla Pt_1
casa coniugale con il consenso della moglie il giorno 24-05-2024, trasferendosi in via provvisoria nell'immobile di proprietà del nonno materno, e si impegna a spostare quanto
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 prima la propria residenza anagrafica.
2) La casa, già residenza coniugale, sita in Genova, Via Tortona 22/10, intestata alla moglie, resterà ad essa assegnata con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
la Sig.ra CP_1
si impegna a volturare a proprio nome le utenze di luce e gas.
3) I coniugi danno atto di aver già diviso i rispettivi beni ed effetti personali. Pers
4) Le decisioni relative ai due cani della coppia, di anni undici (di proprietà del marito) e di anni dieci (di proprietà della moglie), verranno prese di comune Per_2 accordo tra i coniugi i quali si faranno carico in misura paritaria delle spese relative al cibo, agli accessori, ai farmaci e alle cure veterinarie dei due cani;
il coniuge che le avesse anticipate avrà diritto al rimborso del 50%, previa esibizione della relativa ricevuta di spesa.
5) Sin tanto che il Sig. non avrà rinvenuto una propria sistemazione abitativa, i cani Pt_1
resteranno a vivere nella casa già residenza coniugale e il Sig. potrà andare a Pt_1 trovarli e/o portarli a fare una passeggiata liberamente, ma comunque almeno due volte alla settimana, previo avviso alla moglie, da darsi il giorno precedente, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi.
6) Quando il Sig. avrà trovato una propria sistemazione abitativa con uno spazio Pt_1
congruo per i cani (giardino o almeno balcone), potrà tenerli con sé due settimane consecutive, in alternanza con la moglie, la quale avrà gli stessi diritti di visita riportati al punto che precede, con le stesse modalità.
7) Quando i cani trascorreranno due settimane alternate con ciascuno dei coniugi, questi provvederanno direttamente a pagare il vitto dei cani nel periodo di permanenza degli animali presso di sé.
8) Il Sig. rinuncia a chiedere alla Sig.ra il trasferimento in proprio favore Pt_1 CP_1
della quota di un mezzo dell'immobile sito in Genova, Via Tortona 22/10, secondo quanto previsto nel negozio fiduciario stipulato dai coniugi in data 1-03-2021.
9) A titolo di corrispettivo per tale rinuncia, la Sig.ra si impegna a versare, in CP_1 favore del Sig. la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), la cui corresponsione Pt_1 avverrà all'atto della vendita dell'anzidetto immobile. In ogni caso, la corresponsione della somma di euro 20.000,00, in favore del Sig. dovrà avvenire entro e non oltre cinque Pt_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 anni dal 24-05-2024.
10) La Sig.ra riconosce in favore del Sig. il diritto di prelazione nell'acquisto CP_1 Pt_1 dell'immobile di Via Tortona 22/10; nel caso in cui l'immobile venisse acquistato dal Sig.
egli avrà diritto ad una riduzione del prezzo pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00). Pt_1
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia domanda di mantenimento e/o assegno divorzile.
12) Con il perfetto adempimento delle condizioni tutte sopra riportate, i coniugi si danno atto di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra sotto il profilo patrimoniale ed economico.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2019, Numero 243, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 01/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]10,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], ed CP_1 C.F._2 ivi residente in [...]10,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Barbara Zucca (C.F.
, che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 14/09/2019 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_2
le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
il Sig. si è allontanato dalla Pt_1
casa coniugale con il consenso della moglie il giorno 24-05-2024, trasferendosi in via provvisoria nell'immobile di proprietà del nonno materno, e si impegna a spostare quanto
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 prima la propria residenza anagrafica.
2) La casa, già residenza coniugale, sita in Genova, Via Tortona 22/10, intestata alla moglie, resterà ad essa assegnata con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti;
la Sig.ra CP_1
si impegna a volturare a proprio nome le utenze di luce e gas.
3) I coniugi danno atto di aver già diviso i rispettivi beni ed effetti personali. Pers
4) Le decisioni relative ai due cani della coppia, di anni undici (di proprietà del marito) e di anni dieci (di proprietà della moglie), verranno prese di comune Per_2 accordo tra i coniugi i quali si faranno carico in misura paritaria delle spese relative al cibo, agli accessori, ai farmaci e alle cure veterinarie dei due cani;
il coniuge che le avesse anticipate avrà diritto al rimborso del 50%, previa esibizione della relativa ricevuta di spesa.
5) Sin tanto che il Sig. non avrà rinvenuto una propria sistemazione abitativa, i cani Pt_1
resteranno a vivere nella casa già residenza coniugale e il Sig. potrà andare a Pt_1 trovarli e/o portarli a fare una passeggiata liberamente, ma comunque almeno due volte alla settimana, previo avviso alla moglie, da darsi il giorno precedente, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi.
6) Quando il Sig. avrà trovato una propria sistemazione abitativa con uno spazio Pt_1
congruo per i cani (giardino o almeno balcone), potrà tenerli con sé due settimane consecutive, in alternanza con la moglie, la quale avrà gli stessi diritti di visita riportati al punto che precede, con le stesse modalità.
7) Quando i cani trascorreranno due settimane alternate con ciascuno dei coniugi, questi provvederanno direttamente a pagare il vitto dei cani nel periodo di permanenza degli animali presso di sé.
8) Il Sig. rinuncia a chiedere alla Sig.ra il trasferimento in proprio favore Pt_1 CP_1
della quota di un mezzo dell'immobile sito in Genova, Via Tortona 22/10, secondo quanto previsto nel negozio fiduciario stipulato dai coniugi in data 1-03-2021.
9) A titolo di corrispettivo per tale rinuncia, la Sig.ra si impegna a versare, in CP_1 favore del Sig. la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), la cui corresponsione Pt_1 avverrà all'atto della vendita dell'anzidetto immobile. In ogni caso, la corresponsione della somma di euro 20.000,00, in favore del Sig. dovrà avvenire entro e non oltre cinque Pt_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 anni dal 24-05-2024.
10) La Sig.ra riconosce in favore del Sig. il diritto di prelazione nell'acquisto CP_1 Pt_1 dell'immobile di Via Tortona 22/10; nel caso in cui l'immobile venisse acquistato dal Sig.
egli avrà diritto ad una riduzione del prezzo pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00). Pt_1
11) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia domanda di mantenimento e/o assegno divorzile.
12) Con il perfetto adempimento delle condizioni tutte sopra riportate, i coniugi si danno atto di non avere nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra sotto il profilo patrimoniale ed economico.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2019, Numero 243, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 01/08/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4