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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/11/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.2511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada UC Presidente rel.
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/03/1979, residente in [...]/22 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paolo Fiorucci (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paolo Fiorucci (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con ricorso e decreto notificati al PM
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 04/10/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili/immobili e alla definizione di tutte le questioni patrimoniali ed in particolare:
- l'autovettura Citroen tg. EV682VJ modello DS3 risulta intestata alla Sig.ra Pt_2
resta nella piena disponibilità della stessa che potrà disporne come meglio
[...]
ritiene, senza che il Sig. possa vantare sulla stessa alcun diritto e pertanto Pt_1 accettando, con la sottoscrizione del presente ricorso, la detta condizione;
2) i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno e pertanto non sarà dovuto nessun assegno a titolo di mantenimento tra coniugi nelle rispettive qualità, come da documentazione allegata (Doc. 005, 006);
3) la già casa coniugale sita in Genova alla Via Aurelio Robino 55F/22 resterà nella disponibilità del Sig. , compreso l'arredamento ivi esistente, Parte_1 graveranno sul medesimo tutte le spese di tasse ed oneri (ad esempio, tra le altre, le utenze già volturate e intestate al Sig. e/o a di lui delegato, le Parte_1 spese di amministrazione ordinaria, ecc.), il cui contratto di locazione risulta a sè intestato (Doc. 007);
4) la Sig.ra risulta proprietaria di altro immobile sito in Genova alla Parte_2
Via al Poligono di Quezzi 7C (Doc. 008) a fronte di compravendita i cui proventi derivano da denari e sostanze appartenenti esclusivamente alla famiglia della ricorrente (parte materna), ed i figli minori, e andranno a Per_1 Per_2
risiedere presso il detto immobile unitamente alla madre secondo il regime economico e di frequentazione che verrà indicato infra;
5) vengono concordate e suddivise al 50% le spese straordinarie, di salute, assistenza, svago, studio e quant'altro tra il padre e la madre dei minori, con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 adesione al documento di orientamento di sezione del 15.9.2016, come sottoposto e alla conoscenza di entrambi;
6) i coniugi concordano sul regime dell'affidamento condiviso dei minori Per_2
e con la collocazione paritetica degli stessi, ma con la residenza Per_1 concordemente stabilita presso l'abitazione della madre in Genova alla Via al
Poligono di Quezzi 7C (cfr. Doc. 003 e 004);
7) Quanto al mantenimento dei minori:
Visto il regime di sostanziale pariteticità, il Sig. non è onerato di alcun Pt_1 contributo economico diretto a favore dei minori, lascia alla Sig.ra Parte_2
l'intera quota dell'assegno unico previsto per i minori a favore della stessa, nella sua qualità, come da accordi tra le parti;
8) Quanto al diritto di visita dei minori:
Visto il regime di sostanziale pariteticità, i coniugi sono già concordi nella turnazione come prevista nell'allegato piano genitoriale (Doc. 009) e ad ogni modo secondo le modalità che verranno stabilite dall'Ill.mo Organo Giudicante e/o comunque secondo i seguenti criteri: lunedì e martedì sino al mercoledì prima della scuola presso un genitore, mercoledì e giovedì sino al venerdì mattina presso l'altro con i medesimi orari in forma alternata in base ai rispettivi week end, e/o comunque previ accordi degli stessi genitori nell'interesse dei minori, i fine settimana alternati (dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina), nelle festività con il criterio dell'alternanza, nel periodo natalizio 7 giorni anche non consecutivi e nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi, e/o comunque previ gli accordi che vorranno intercorrere tra genitori via whatsapp e/o mail.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 641, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada UC
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada UC Presidente rel.
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/03/1979, residente in [...]/22 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Paolo Fiorucci (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paolo Fiorucci (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con ricorso e decreto notificati al PM
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 04/10/2008 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione di tutti i beni mobili/immobili e alla definizione di tutte le questioni patrimoniali ed in particolare:
- l'autovettura Citroen tg. EV682VJ modello DS3 risulta intestata alla Sig.ra Pt_2
resta nella piena disponibilità della stessa che potrà disporne come meglio
[...]
ritiene, senza che il Sig. possa vantare sulla stessa alcun diritto e pertanto Pt_1 accettando, con la sottoscrizione del presente ricorso, la detta condizione;
2) i coniugi sono titolari di redditi propri in quanto convenientemente impiegati in attività lavorative corrispondenti alle aspirazioni ed alle capacità di ciascuno e pertanto non sarà dovuto nessun assegno a titolo di mantenimento tra coniugi nelle rispettive qualità, come da documentazione allegata (Doc. 005, 006);
3) la già casa coniugale sita in Genova alla Via Aurelio Robino 55F/22 resterà nella disponibilità del Sig. , compreso l'arredamento ivi esistente, Parte_1 graveranno sul medesimo tutte le spese di tasse ed oneri (ad esempio, tra le altre, le utenze già volturate e intestate al Sig. e/o a di lui delegato, le Parte_1 spese di amministrazione ordinaria, ecc.), il cui contratto di locazione risulta a sè intestato (Doc. 007);
4) la Sig.ra risulta proprietaria di altro immobile sito in Genova alla Parte_2
Via al Poligono di Quezzi 7C (Doc. 008) a fronte di compravendita i cui proventi derivano da denari e sostanze appartenenti esclusivamente alla famiglia della ricorrente (parte materna), ed i figli minori, e andranno a Per_1 Per_2
risiedere presso il detto immobile unitamente alla madre secondo il regime economico e di frequentazione che verrà indicato infra;
5) vengono concordate e suddivise al 50% le spese straordinarie, di salute, assistenza, svago, studio e quant'altro tra il padre e la madre dei minori, con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 adesione al documento di orientamento di sezione del 15.9.2016, come sottoposto e alla conoscenza di entrambi;
6) i coniugi concordano sul regime dell'affidamento condiviso dei minori Per_2
e con la collocazione paritetica degli stessi, ma con la residenza Per_1 concordemente stabilita presso l'abitazione della madre in Genova alla Via al
Poligono di Quezzi 7C (cfr. Doc. 003 e 004);
7) Quanto al mantenimento dei minori:
Visto il regime di sostanziale pariteticità, il Sig. non è onerato di alcun Pt_1 contributo economico diretto a favore dei minori, lascia alla Sig.ra Parte_2
l'intera quota dell'assegno unico previsto per i minori a favore della stessa, nella sua qualità, come da accordi tra le parti;
8) Quanto al diritto di visita dei minori:
Visto il regime di sostanziale pariteticità, i coniugi sono già concordi nella turnazione come prevista nell'allegato piano genitoriale (Doc. 009) e ad ogni modo secondo le modalità che verranno stabilite dall'Ill.mo Organo Giudicante e/o comunque secondo i seguenti criteri: lunedì e martedì sino al mercoledì prima della scuola presso un genitore, mercoledì e giovedì sino al venerdì mattina presso l'altro con i medesimi orari in forma alternata in base ai rispettivi week end, e/o comunque previ accordi degli stessi genitori nell'interesse dei minori, i fine settimana alternati (dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina), nelle festività con il criterio dell'alternanza, nel periodo natalizio 7 giorni anche non consecutivi e nel periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi, e/o comunque previ gli accordi che vorranno intercorrere tra genitori via whatsapp e/o mail.
Le spese della presente procedura sono compensate tra le parti.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2008, Numero 641, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 14/11/2025
La Presidente est.
Dott.ssa Ada UC
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5