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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1532/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RC VINCENZO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3967 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1077/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.03.2024 la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Rappresentante_1 (CF_Rappresentante_1), con sede in Roma, (P.IVA_1), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 ( CF_Difensore_1) in Roma, Indirizzo_1, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Nominativo_1 (C.F. CF_1), giusta procura depositata in atti indicando per le comunicazioni l'indirizzo p. e.c.:Email_1 e Email_3, presentava ricorso
contro
Roma Capitale (P.IVA_2), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, p.e.c.: Email_2 avverso l'avviso di accertamento - N. 3967, prot. n. QB/2023/504879 del 11/09/2023, notificato all'Ricorrente_1 s.r.l. a mezzo p.e.c. il 11/12/2023, relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC)-TASI, periodo d'imposta anno 2019, riferito, tra gli altri, al seguente immobile sito in Roma alla Indirizzo_2 P. T-S1 – Foglio particella”.
La ricorrente eccepiva con unica doglianza la non debenza delle somme richieste per un immobile inserito all'interno dell'atto impugnato in quanto l'immobile oggetto dell'atto impugnato non era di sua proprietà bensì risulta intestato alla società Ricorrente_1 SRL con sede in Roma (RM) codice fiscale P.IVA_3 e non alla società Ricorrente_1 S.R.L., con sede in Roma (RM), codice fiscale P.IVA_4.
Tale circostanza è comprovata anche dalle visure catastali allegate.
Per questa ragione chiedeva a questa Corte la pronuncia di illegittimità dell'avviso ricevuto e per gli effetti dichiarare il suo parziale annullamento in subordine il ricalcolo dell'effettiva imposta da pagare. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del proprio difensore.
Si costituiva in data 17.11.2024 Roma Capitale in persona del Direttore della I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni dott. Nominativo_2, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 546/92, come modificato con legge n. 88 del 31/05/2005, giusta Ordinanza del Sindaco n. 49 del 09 aprile 2025, delibere di Giunta Comunale
n. 130 del 25/2/2000 domiciliato per la carica in Roma, Indirizzo_3, p.e.c.: dre.contenzioso@pec. comune.roma.it
Parte resistente eccepiva che la ricorrente lamentava unico gravame la richiesta di illegittima pretesa della
Tasi per uno degli immobili elencati nell'atto impugnato e per questo ne chiedeva il suo annullamento.
Parte resistente fatte le dovute ulteriori verifiche confermava quanto asserito da parte ricorrente ovvero che l'immobile de quo non era di proprietà della Ricorrente_1 S.R.L., con sede in Roma (RM), codice fiscale P.IVA_4 ma della Ricorrente_1 codice fiscale P.IVA_3. Pertanto, prestava acquiescenza affinché questa Corte potesse accogliere parzialmente il ricorso nella parte inerente l'immobile non di sua proprietà, rigettare nel resto. Con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, sez. 16, in seduta Monocratica letti gli atti di giudizio ritiene di poter accogliere nel merito parzialmente il ricorso.
L'avviso di accertamento impugnato presentava un elenco di diversi immobili per i quali Roma Capitale ne chiedeva il pagamento della TASI omesso. Parte ricorrente non è risultata proprietaria dell'immobile oggetto del presente ricorso giusta visura e dichiarazione rese dallo stesso Ente impositore, ovvero che l'immobile è di proprietà della società Ricorrente_1 s.r.l. e non della Ricorrente_1 s.r.l..
Per questa ragione la Corte dichiara il ricorso parzialmente accolto nella parte inerente l'immobile non di proprietà della ricorrente demandando a Roma Capitale di ricalcolare l'importo esatto che andava corrisposto.
Conferma il pagamento per il resto.
Per le spese di lite ritiene ci siano i presupposti per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso per il solo immobile non di proprietà della ricorrente e demanda a
Roma Capitale di ricalcolare l'esatto importo da pagare per il resto degli immobili presenti nell'avviso impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Roma li, 05.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RC VINCENZO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4741/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3967 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1077/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 06.03.2024 la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Rappresentante_1 (CF_Rappresentante_1), con sede in Roma, (P.IVA_1), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Difensore_1 ( CF_Difensore_1) in Roma, Indirizzo_1, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Nominativo_1 (C.F. CF_1), giusta procura depositata in atti indicando per le comunicazioni l'indirizzo p. e.c.:Email_1 e Email_3, presentava ricorso
contro
Roma Capitale (P.IVA_2), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, p.e.c.: Email_2 avverso l'avviso di accertamento - N. 3967, prot. n. QB/2023/504879 del 11/09/2023, notificato all'Ricorrente_1 s.r.l. a mezzo p.e.c. il 11/12/2023, relativo all'Imposta Unica Comunale (IUC)-TASI, periodo d'imposta anno 2019, riferito, tra gli altri, al seguente immobile sito in Roma alla Indirizzo_2 P. T-S1 – Foglio particella”.
La ricorrente eccepiva con unica doglianza la non debenza delle somme richieste per un immobile inserito all'interno dell'atto impugnato in quanto l'immobile oggetto dell'atto impugnato non era di sua proprietà bensì risulta intestato alla società Ricorrente_1 SRL con sede in Roma (RM) codice fiscale P.IVA_3 e non alla società Ricorrente_1 S.R.L., con sede in Roma (RM), codice fiscale P.IVA_4.
Tale circostanza è comprovata anche dalle visure catastali allegate.
Per questa ragione chiedeva a questa Corte la pronuncia di illegittimità dell'avviso ricevuto e per gli effetti dichiarare il suo parziale annullamento in subordine il ricalcolo dell'effettiva imposta da pagare. Con vittoria di spese da distrarsi a favore del proprio difensore.
Si costituiva in data 17.11.2024 Roma Capitale in persona del Direttore della I Direzione Entrate Tributarie e Riscossioni dott. Nominativo_2, ai sensi dell'art. 11 co. 3 del D. Lgs. 546/92, come modificato con legge n. 88 del 31/05/2005, giusta Ordinanza del Sindaco n. 49 del 09 aprile 2025, delibere di Giunta Comunale
n. 130 del 25/2/2000 domiciliato per la carica in Roma, Indirizzo_3, p.e.c.: dre.contenzioso@pec. comune.roma.it
Parte resistente eccepiva che la ricorrente lamentava unico gravame la richiesta di illegittima pretesa della
Tasi per uno degli immobili elencati nell'atto impugnato e per questo ne chiedeva il suo annullamento.
Parte resistente fatte le dovute ulteriori verifiche confermava quanto asserito da parte ricorrente ovvero che l'immobile de quo non era di proprietà della Ricorrente_1 S.R.L., con sede in Roma (RM), codice fiscale P.IVA_4 ma della Ricorrente_1 codice fiscale P.IVA_3. Pertanto, prestava acquiescenza affinché questa Corte potesse accogliere parzialmente il ricorso nella parte inerente l'immobile non di sua proprietà, rigettare nel resto. Con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, sez. 16, in seduta Monocratica letti gli atti di giudizio ritiene di poter accogliere nel merito parzialmente il ricorso.
L'avviso di accertamento impugnato presentava un elenco di diversi immobili per i quali Roma Capitale ne chiedeva il pagamento della TASI omesso. Parte ricorrente non è risultata proprietaria dell'immobile oggetto del presente ricorso giusta visura e dichiarazione rese dallo stesso Ente impositore, ovvero che l'immobile è di proprietà della società Ricorrente_1 s.r.l. e non della Ricorrente_1 s.r.l..
Per questa ragione la Corte dichiara il ricorso parzialmente accolto nella parte inerente l'immobile non di proprietà della ricorrente demandando a Roma Capitale di ricalcolare l'importo esatto che andava corrisposto.
Conferma il pagamento per il resto.
Per le spese di lite ritiene ci siano i presupposti per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso per il solo immobile non di proprietà della ricorrente e demanda a
Roma Capitale di ricalcolare l'esatto importo da pagare per il resto degli immobili presenti nell'avviso impugnato. Compensa le spese.
Così deciso in Roma li, 05.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina