CASS
Ordinanza 13 dicembre 2022
Ordinanza 13 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 13/12/2022, n. 36495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36495 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 6822-2022 proposto da: CA RA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RA DE LUCA;
- ricorrente -
contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; Civile Ord. Sez. U Num. 36495 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 13/12/2022 Ric. 2022 n. 06822 sez. SU - ud. 06-12-2022 -2-
- controricorrente -
nonché contro PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 321/2021 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - ROMA, depositata il 01/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in accoglimento della domanda del Procuratore regionale contabile, ha condannato ES AR, funzionario in servizio presso l’Azienda Sanitaria di Como, ora A.T.S. Brianza, al pagamento, in favore di detta Azienda, dell’importo di € 44200,00, a titolo di risarcimento del danno all’immagine arrecato all’amministrazione di appartenenza, a seguito della sentenza del Tribunale di Lecco del 26 ottobre 2016, di applicazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione a una pluralità di illeciti configuranti i reati di concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. L’appello del AR è stato rigettato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza del 1 settembre 2021, che ha osservato che non contrasta con l’art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu l’instaurazione di un giudizio per l’accertamento della responsabilità avente natura risarcitoria e, quindi, diversa da quella penale, avente natura punitiva, ancorché i fatti materiali posti a fondamento dei due giudizi siano gli stessi;
ha inoltre osservato che era infondata sia la doglianza secondo cui la sentenza penale succitata abbia assicurato il Ric. 2022 n. 06822 sez. SU - ud. 06-12-2022 -3- soddisfacimento dello stesso bene della vita costituente oggetto del giudizio di danno erariale sia la pretesa di defalcare l’ammontare della confisca (per l’importo di € 22110,00), diversa essendo la natura della confisca, prevista dagli artt. 240 e 322-ter c.p., rispetto a quella propria del risarcimento del danno all’immagine, con la conseguenza che non si era verificata alcuna duplicazione di giudizi e di condanne. Avverso questa sentenza il AR ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Procuratore generale della Corte dei conti. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, rubricato per «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e, segnatamente, violazione della legge delega del 1989, art. 6 par.2 della Cedu, nonché dei principi fissati da codesta Suprema Corte in materia di non equiparabilità della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna», con cui lamenta che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio secondo il quale la sentenza di patteggiamento non sarebbe equiparabile alla (né configurabile come) sentenza di condanna nel giudizio risarcitorio e che, quindi, la condanna per danno erariale non potrebbe essere fondata sulla sentenza di patteggiamento;
inoltre, si duole che il giudicato penale di condanna avrebbe dovuto precludere la successiva azione risarcitoria in sede contabile. Il AR ha dedotto unicamente violazioni di legge, in relazione alle disposizioni riguardanti l’efficacia nei giudizi risarcitori della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), la violazione del ne bis in idem e l’asserita duplicazione delle sanzioni a causa del concorso della confisca disposta dal giudice penale e del giudizio di risarcimento del danno all’immagine dinanzi al giudice contabile. E’ noto che il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo Ric. 2022 n. 06822 sez. SU - ud. 06-12-2022 -4- di giurisdizione (art. 111, comma 8, Cost. e 177 cod. giust. cont.) e non si estende alle violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (ex plurimis, SU n. 15573 del 2021), quali sono quelle denunciate dal ricorrente, il quale non ha dedotto alcuna questione attinente al piano della giurisdizione, in termini sia relativi (per difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore di altro giudice) sia assoluti (per eccesso o diniego di tutela o arretramento nell’esercizio del potere giurisdizionale). In particolare, è stata esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c. avverso le decisioni della Corte dei conti per violazione del “ne bis in idem”, risolvendosi tale vizio in un errore “in iudicando” sui limiti interni della giurisdizione (cfr. Cass. SU n. 31107 del 2017); avverso le decisioni della stessa Corte che, ai fini del giudizio di responsabilità per danno erariale, traggano elementi confermativi della responsabilità dalla sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., atteso che essa, pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili e amministrativi, costituisce pur sempre un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito e, sebbene priva di efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, implica tuttavia l’insussistenza di elementi idonei a legittimare l’assoluzione dell’imputato e, quindi, può essere valutata dal giudice contabile al pari degli altri elementi di giudizio (cfr. Cass. SU n. 5756 del 2012); né eccede i limiti esterni della giurisdizione erariale e, di conseguenza, non è impugnabile con ricorso per cassazione, la pronuncia della Corte dei conti che, interpretando i limiti normativi posti alla risarcibilità del danno all’immagine di enti pubblici con riferimento ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A. accertati con sentenza passata in giudicato, abbia ritenuto integrata la fattispecie di danno erariale in seguito alla irrevocabilità della sentenza Ric. 2022 n. 06822 sez. SU - ud. 06-12-2022 -5- di patteggiamento pronunciata a carico di un funzionario pubblico (cfr. Cass. SU n. 1409 del 2018). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere alla regolamentazione delle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata parte privata e della natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (ex plurimis, Cass. SU n. 5589 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 6 dicembre 2022
- ricorrente -
contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; Civile Ord. Sez. U Num. 36495 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 13/12/2022 Ric. 2022 n. 06822 sez. SU - ud. 06-12-2022 -2-
- controricorrente -
nonché contro PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 321/2021 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO - ROMA, depositata il 01/09/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, in accoglimento della domanda del Procuratore regionale contabile, ha condannato ES AR, funzionario in servizio presso l’Azienda Sanitaria di Como, ora A.T.S. Brianza, al pagamento, in favore di detta Azienda, dell’importo di € 44200,00, a titolo di risarcimento del danno all’immagine arrecato all’amministrazione di appartenenza, a seguito della sentenza del Tribunale di Lecco del 26 ottobre 2016, di applicazione della pena di anni tre e mesi sei di reclusione, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in relazione a una pluralità di illeciti configuranti i reati di concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. L’appello del AR è stato rigettato dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza del 1 settembre 2021, che ha osservato che non contrasta con l’art. 4 del Protocollo n. 7 della Cedu l’instaurazione di un giudizio per l’accertamento della responsabilità avente natura risarcitoria e, quindi, diversa da quella penale, avente natura punitiva, ancorché i fatti materiali posti a fondamento dei due giudizi siano gli stessi;
ha inoltre osservato che era infondata sia la doglianza secondo cui la sentenza penale succitata abbia assicurato il Ric. 2022 n. 06822 sez. SU - ud. 06-12-2022 -3- soddisfacimento dello stesso bene della vita costituente oggetto del giudizio di danno erariale sia la pretesa di defalcare l’ammontare della confisca (per l’importo di € 22110,00), diversa essendo la natura della confisca, prevista dagli artt. 240 e 322-ter c.p., rispetto a quella propria del risarcimento del danno all’immagine, con la conseguenza che non si era verificata alcuna duplicazione di giudizi e di condanne. Avverso questa sentenza il AR ha proposto ricorso per cassazione, resistito dal Procuratore generale della Corte dei conti. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione, rubricato per «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e, segnatamente, violazione della legge delega del 1989, art. 6 par.2 della Cedu, nonché dei principi fissati da codesta Suprema Corte in materia di non equiparabilità della sentenza di patteggiamento a una pronuncia di condanna», con cui lamenta che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio secondo il quale la sentenza di patteggiamento non sarebbe equiparabile alla (né configurabile come) sentenza di condanna nel giudizio risarcitorio e che, quindi, la condanna per danno erariale non potrebbe essere fondata sulla sentenza di patteggiamento;
inoltre, si duole che il giudicato penale di condanna avrebbe dovuto precludere la successiva azione risarcitoria in sede contabile. Il AR ha dedotto unicamente violazioni di legge, in relazione alle disposizioni riguardanti l’efficacia nei giudizi risarcitori della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), la violazione del ne bis in idem e l’asserita duplicazione delle sanzioni a causa del concorso della confisca disposta dal giudice penale e del giudizio di risarcimento del danno all’immagine dinanzi al giudice contabile. E’ noto che il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo Ric. 2022 n. 06822 sez. SU - ud. 06-12-2022 -4- di giurisdizione (art. 111, comma 8, Cost. e 177 cod. giust. cont.) e non si estende alle violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (ex plurimis, SU n. 15573 del 2021), quali sono quelle denunciate dal ricorrente, il quale non ha dedotto alcuna questione attinente al piano della giurisdizione, in termini sia relativi (per difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore di altro giudice) sia assoluti (per eccesso o diniego di tutela o arretramento nell’esercizio del potere giurisdizionale). In particolare, è stata esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 362 c.p.c. avverso le decisioni della Corte dei conti per violazione del “ne bis in idem”, risolvendosi tale vizio in un errore “in iudicando” sui limiti interni della giurisdizione (cfr. Cass. SU n. 31107 del 2017); avverso le decisioni della stessa Corte che, ai fini del giudizio di responsabilità per danno erariale, traggano elementi confermativi della responsabilità dalla sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., atteso che essa, pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili e amministrativi, costituisce pur sempre un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito e, sebbene priva di efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, implica tuttavia l’insussistenza di elementi idonei a legittimare l’assoluzione dell’imputato e, quindi, può essere valutata dal giudice contabile al pari degli altri elementi di giudizio (cfr. Cass. SU n. 5756 del 2012); né eccede i limiti esterni della giurisdizione erariale e, di conseguenza, non è impugnabile con ricorso per cassazione, la pronuncia della Corte dei conti che, interpretando i limiti normativi posti alla risarcibilità del danno all’immagine di enti pubblici con riferimento ai soli fatti costituenti delitti contro la P.A. accertati con sentenza passata in giudicato, abbia ritenuto integrata la fattispecie di danno erariale in seguito alla irrevocabilità della sentenza Ric. 2022 n. 06822 sez. SU - ud. 06-12-2022 -5- di patteggiamento pronunciata a carico di un funzionario pubblico (cfr. Cass. SU n. 1409 del 2018). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, non dovendosi provvedere alla regolamentazione delle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata parte privata e della natura di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (ex plurimis, Cass. SU n. 5589 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Roma, 6 dicembre 2022