Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott. Nicolò Crascì Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 122/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...], (C.F. ), entrambi residenti in [...]C.F._2
(CT), Via Etnea n. 459, e nato a [...], il [...], (C.F. Parte_3
), residente in [...] tutti elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati in Catania, presso lo studio dell'Avv. Davide Preziosi (C.F. ), sito in C.F._4
Catania, via Conte Ruggero n. 81, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLANTI nei confronti di
con sede in Tremestieri Controparte_1
Etneo (CT), via Etnea 459, (c.f. ), in persona del legale rappresentante signor P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Napoli n.116, presso lo studio degli avvocati Francesca
[...]
Consiglio (cod. fisc. ) ed Alberto Vella (cod. fisc. ), CodiceFiscale_5 CodiceFiscale_6
che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 11.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
1
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.5.2016, i coniugi e Parte_1 [...]
nonché hanno esposto che: Pt_2 Parte_3
- con sentenza n. 1559/1998, il Tribunale di Catania disponeva il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932
c.c., di un appartamento e di un garage in favore dei coniugi nonché di una bottega Controparte_3
ed un garage in favore di in esecuzione dei contratti preliminari conclusi con Parte_3
Siciliana Costruzioni ed Appalti di NO AN IN & C. s.n.c., previo pagamento del residuo prezzo determinato in euro 19.831,94 per l'appartamento ed euro 2.582,28 per il garage da parte dei coniugi nonché euro 18.075,99 per la bottega ed il garage da Controparte_3 Parte_3
- la predetta sentenza condannava la società Siciliana Costruzioni Controparte_1
al risarcimento dei danni da ritardata consegna;
[...]
- la Corte di Appello di Catania, con la sentenza n. 415/2001, riduceva ad euro 11.646,10 la somma da corrispondere da parte dei coniugi ed euro 17.043,08 l'importo a carico di Controparte_3 Pt_3
confermando per il resto la sentenza di primo grado;
[...]
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15376/2005, confermava la sentenza emessa dalla Corte di
Appello;
- nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 374/1991 R.G.E. venivano venduti l'appartamento promesso in vendita ai coniugi ed il garage promesso in vendita al Controparte_3
Pt_3
Tutto ciò premesso, gli attori hanno avanzato domanda di determinazione del quantum risarcitorio loro spettante dalla previa Controparte_1
compensazione delle somme dovute a titolo di saldo prezzo, segnatamente chiedendo di:
“1) accertare e dichiarare che il quantum risarcitorio dovuto dalla Controparte_1
agli odierni ricorrenti, ad oggi pari ad € 12.386,28 oltre interessi
[...] successivi, per i coniugi – ed è pari a € 16.787,19, per il sig. oltre Parte_1 Pt_2 Pt_3
interessi successivi.
2) Conseguentemente, compensare detti crediti con la corrispondente quota dei debiti scaturenti dal saldo prezzo dovuto e, quindi, emettere sentenza che faccia luogo alla quietanza non rilasciata dalla
al fine di autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari a Controparte_1
provvedere alla trascrizione della sentenza di cui sopra, limitatamente al locale garage di cui al Foglio
1, Part. 606, sub. 32, Categ. C6, Cl. 8, mq 14, R.C. € 63,63, sito in Tremestieri Etneo, Via Etnea n. 459, in favore dei coniugi e , e al locale bottega di cui al Foglio 1, Parte_1 Parte_2
2 Part. 606, sub 7, piano terra, Cat. C1, cl. 5, mq 28, R.C. € 549,51, sito in Tremestieri Etneo, Via Etnea
n. 459, in favore del sig. Parte_3
3) In via subordinata, per la non temuta ipotesi che l'Ill.mo Giudice non ritenga di dover compensare, in tutto o in parte, i crediti vantati con le somme dovute a saldo prezzo, determinare l'importo e le modalità di pagamento del saldo prezzo, al fine di provvedere al trasferimento della proprietà dei beni.
4) In ogni caso ordinare alla di consegnare il locale garage ai sigg.ri Controparte_1 [...]
– stante che lo stesso non è stato ancora consegnato. Pt_1 Pt_2
5) Con condanna al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”
Con comparsa di risposta depositata il 14.10.2016 si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo, con riguardo ai coniugi Controparte_1 CP_4
l'inammissibilità della domanda avendo questi agito per la risoluzione dei contratti preliminari in
[...]
altro procedimento iscritto al n. 7019/2011 R.G., definito con sentenza n. 4563/2014 di rigetto delle domande;
la società ha, inoltre, eccepito che il garage sarebbe stato venduto in sede esecutiva e che rispetto al credito da ritardata consegna sarebbe stato depositato atto di intervento nella procedura esecutiva.
Con riguardo al convenuto la società ha dedotto che il predetto si trovava nel possesso Parte_3
della bottega sin dal 1989 e che in relazione al garage, venduto nel 2010, era stata presentata domanda di intervento nella procedura esecutiva.
Nel corso del giudizio è stato disposto il mutamento del rito e, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti sono state invitate a precisare le conclusioni.
Posta la causa in decisione, la stessa è stata rimessa sul ruolo con ordinanza del 22.8.2021, avendo il giudice invitato le parti ad interloquire in ordine all'oggetto ed all'incidenza della transazione conclusa tra le parti nel 2008. Le parti hanno depositato copia della transazione e all'udienza cartolare del
30.11.2022 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione in atti, con assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive.
Con sentenza n. 2667/2023 pubblicata il 21.06.2023, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nel giudizio iscritto al n. 8845/2016 R.G., ha rigettato le domande attoree e compensato tra le parti le spese di lite.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
per le ragioni di cui si dirà nel prosieguo.
[...]
Si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza.
3 All'udienza di discussione ex art. 350 bis c.p.c. del 11.02.2025 la causa è stata posta in decisione, all'esito delle note difensive conclusionali depositate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di appello si lamenta: “Erronea valutazione della produzione documentale in atti”.
In particolare, la difesa degli appellanti ritiene che il primo giudice abbia erroneamente affermato che la regolamentazione dei rapporti economici tra le parti sia rimessa all'atto di transazione sottoscritto in data 14.07.2008.
Secondo l'assunto difensivo, la predetta transazione avrebbe carattere non novativo, sarebbe divenuta inefficace “ipso iure” in virtù dell'inadempimento delle condizioni ivi previste e della sopravvenuta impossibilità di adempiere alla vendita e alla consegna di alcuni dei beni immobili ai promissari acquirenti poiché, nelle more, venduti in sede esecutiva.
Il motivo non è fondato.
Premesso che la valutazione della natura della transazione costituisce apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (in tal senso Cass. Sez. II n. 6821 del
07/03/2023; Cass. Sez. I - Ordinanza n. 12367 del 18/05/2018; Cass. Sez. II, n. 11632 del 13/05/2010;
Cass. Sez. Lav., n. 13717 del 14/06/2006), è stato, altresì, affermato dalla prevalente giurisprudenza che:
“l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21371 del 06/10/2020 - Rv. 659246 - 01; Cass.
Sez.
1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15444 del
14/07/2011 - Rv. 618562 - 01).
In materia di transazione novativa, è necessario che l'accordo raggiunto dalle parti disciplini per intero il nuovo rapporto negoziale, ricorrendo altrimenti una novazione conservativa, perché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche, risultando elementi essenziali di tale contratto, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come
4 mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. Sez.
1 - Ordinanza
n. 7194 del 13/03/2019 - Rv. 653632 - 02; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 23064 del 11/11/2016 - Rv. 642407
- 01).
La conclusione cui è, conseguentemente, pervenuta la Corte d'appello - e cioè che, per effetto dell'assenza di un carattere novativo immediato della transazione e del mancato verificarsi della condizione in quest'ultima espressamente prevista, risultavano ancora azionabili i rimedi connessi all'originario contratto - si presenta parimenti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, essendo stato già affermato il principio per cui nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c., sancisce, l'irrisolubilità della transazione (Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 24377 del 16/11/2006 - Rv. 593325 - 01).
Come correttamente ritenuto dal Tribunale, aldilà della natura novativa o conservativa della transazione stipulata, nel caso in esame, all'espresso fine di “evitare la prosecuzione delle liti… e di definire transattivamente ogni questione tra di loro insorta” (pagg. 2 e 3), con l'accordo del 14.07.2008 le parti hanno inteso regolamentare diversamente i loro rapporti, tenendo conto delle pronunce già emesse e divenute definitive.
D'altra parte, "nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere
l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, l'irrisolubilità della transazione" (Cass. 24377/2006; Cass. 1690/2006). Non v'è dubbio, allora che, trattandosi di transazione non novativa -circostanza, come si è detto, non contestata qui- la sua perdita di efficacia (quale che ne sia la ragione) fa rivivere il rapporto originario.
A questa conclusione non può obiettarsi che la risoluzione della transazione, facendo rivivere il rapporto originario, incide sull'accertamento processuale in corso - che ha ad oggetto proprio il rapporto originario - in modo che venga compromessa la certezza del diritto.
5 Va osservato che il piano processuale e quello sostanziale vanno mantenuti al riguardo distinti: la reviviscenza del contratto originario comporta una modifica del rapporto tra le parti, altro essendo
l'accertamento e l'apprezzamento processuale di tale rapporto” (v. Cass. Sez. III, 08/01/2024, n. 645).
Il primo giudice, sul punto, ha correttamente affermato che: “sebbene le parti abbiano previsto in contratto la natura non novativa della transazione, è pacifico che la scrittura privata in questione costituisca una nuova regolamentazione pattizia dei rapporti tra le parti finalizzata ad evitare le controversie. Ne consegue che, in disparte la natura novativa o meno della transazione, la nuova fonte pattizia dei rapporti delle parti è rappresentata dalla transazione del 14.7.2008.
La circostanza poi che le parti avessero previsto l'inefficacia della transazione nell'ipotesi in cui uno dei contraenti contravvenisse ad una delle obbligazioni in essa determinate non assume rilevanza. Ed infatti, il nuovo assetto pattizio determinato dalla transazione avrebbe dovuto indurre la parte attrice a porre a fondamento della domanda, quale fatto costitutivo, l'inattuazione della transazione non novativa, essendogli preclusa, in mancanza di una pronuncia risolutoria della transazione, la possibilità di porre a fondamento della domanda i provvedimenti giudiziari precedenti alla transazione”.
Il Tribunale ha proseguito, specificando che: “a dimostrazione della perdurante efficacia della transazione, va evidenziato come il Tribunale di Catania, con sentenza n. 4563/2014 (passata in giudicato), abbia rigettato la domanda di risoluzione (anche) della transazione proposta dai coniugi
[...]
. CP_3
Non è stata, invero, pronunciata alcuna risoluzione e/o inefficacia della detta transazione nel presente giudizio poiché nessuna delle parti ne ha fatto richiesta, pur prospettando vicende sopravvenute idonee ad alterare l'assetto pattizio concordato tra le parti (la vendita in sede di esecuzione forzata di alcuni degli immobili oggetto degli originari preliminari di vendita), tali da giustificare una eventuale risoluzione della transazione.
Le domande proposte dagli attori/appellanti, qualificate dal primo giudice, come “domande di accertamento del quantum risarcitorio dovuto dalla società Controparte_1 in virtù dei titoli esecutivi resi inter partes”, (la richiamata sentenza del
[...]
Tribunale di Catania, parzialmente modificata dalla Corte di Appello e quest'ultima confermata in
Cassazione), non possono, pertanto, trovare accoglimento, perché si finirebbe per regolare le rispettive obbligazioni secondo quanto disposto dalle sentenze emesse tra le parti, ignorando l'attuale efficacia e vigenza del successivo e ampio accordo transattivo stipulato dalle parti stesse.
Ogni ulteriore argomento difensivo inerente al carattere non novativo della transazione, come già dedotto, non rileva ai fini della decisione.
6 L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata merita piena conferma.
Le eccezioni riconvenzionali di compensazione, aventi ad oggetto pretesi danni da occupazione di alcuni degli immobili di cui agli originari contratti preliminari e alla transazione stipulati fra le parti e riproposte in appello dalla difesa di Controparte_1
come pure le connesse istanze istruttorie (prova testimoniale) e di CTU, rimangono assorbite in
[...] ragione del totale rigetto dell'impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia in ragione delle singole domande di accertamento dei rispettivi crediti risarcitori avanzate dagli attori (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), nel rispetto degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell'art. 5 comma 1 del D.M. 55/2014, nonché della non complessa attività difensiva svolta nel presente giudizio di appello, applicando i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1 [...]
e nei confronti di Pt_2 Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2667/2023 pubblicata il 21.06.2023 ed emessa dal Giudice
[...]
monocratico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania nel giudizio iscritto al n. 8845/2016
R.G.
Condanna , e in solido, alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese di lite del Controparte_1
presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 2.906,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 956,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il giudizio di appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 20.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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