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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa NU BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3596/2023 R.G. promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 9 giugno 2023
da
in persona del legale rappresentante, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Leone Barison ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Padova, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTRICE OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1
dagli avv.ti Luisa Ippolita Ghedini e Cassandra Di Taranto ed elettivamente domiciliata presso lo studio delle stesse, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
Conclusioni
per l'attrice opponente: “A) IN VIA PRINCIPALE A.1) Accertato che l'opposta non ha fornito la prova dell'esistenza ed entità del credito e nemmeno la prova circa l'esatto adempimento delle prestazioni, dichiarare fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente e pertanto legittimo il rifiuto del saldo del prezzo riportato nelle fatture azionate.
A.2) Senza applicazione di interessi moratori giacché l'opposta non è mai stata costituita in mora per l'evidente incertezza ed illiquidità del credito azionato monitoriamente e sottoposto a plurime contestazioni.
A.3) Revocarsi il decreto ingiuntivo perché l'opposizione è in tutto o in parte fondata.
B) IN VIA RICONVENZIONALE:
B.1) Accertato che l'opposta ha abbandonato i cantieri di AR VI e senza completare le opere commissionate e senza giustificazioni Pt_2
fondate, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opposta per inadempimento grave al pagamento della somma di €.28.438,00 per maggiori costi relativi al cantiere di , ed €.2.690,00 per i maggiori costi del Pt_2
cantiere di AR VI, oltre ad €.11.000,00 per penali sul ritardo o la maggiore o minor somma che appaia di giustizia per aver abbandonato senza motivo i due cantieri ove la aveva iniziato i montaggi per conto della CP_1
ma non li ha completati, ciò sia per la violazione del dovere di Parte_1
buona fede contrattuale e dell'affidamento sia del dovere di risultato naturalmente connesso al contratto di appalto. Con compensazione giudiziale di ogni e qualsiasi ragione di credito dell'opposta.
C) IN VIA ISTRUTTORIA:
C.1) Viste le difese della convenuta opposta, la soluzione della questione relativa all'esecuzione o meno delle opere e dell'appalto ed i conseguenti costi va valutata sulla base della documentazione versata in atti da una C.T.U. da conferirsi ad un tecnico esperto del settore.
C.2) Considerato che le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili e che l'opponente non ha potuto, di fatto, difendersi provando, visto che le sue istanze istruttorie formulate a prova diretta ed inserite nella memoria ex art. 171 ter nr. 2 Cpc sono state tutte rigettate perché generiche ed implicanti giudizio ed i capitoli di prova orale di cui alla memoria ex art. 171 ter nr.3 Cpc
sono stati valutati tutti come generici e tardivi non essendo essi a prova contraria perché dovevano essere formulati nella memoria ex art.171 ter nr. 2
Cpc a prova diretta, si chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria del
13.12.2023 in parte qua e revoca della esclusione della prova contraria e comunque l'ammissione della prova contraria sui capitoli ex adverso ammessi,
essendo illegittime ed illogiche tali decisioni che ledono il diritto alla prova dell'opponente perché il Giudice può riformulare i capitoli di prova generici o valutativi e la prova contraria può essere diretta anche a provare fatti ostativi rispetto alla prova principale e non solo sentire altri testi sui medesimi capitoli ammessi a prova diretta.
Con riproposizione specifica, quindi e rivalutazione di tutti i mezzi istruttori indicati nelle memorie ex art.171 ter nr. 2 e nr 3 Cpc che si intendono qui capitolati, riscritti e riproposti con i testi ivi indicati.
D) IN OGNI CASO:
D.1) Spese di lite e compensi rifusi o compensazione totale o parziale delle spese di lite”;
per la convenuta opposta: “Nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto di Ingiunzione oggetto di causa e condannare parte attrice a pagare all'opposta, le somme nello stesso dedotte, oltre agli interessi fino al saldo, o comunque quella diversa o maggiore somma che emergerà in corso di causa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria: insiste nell'ammissione delle proprie istanze istruttorie articolate, a prova diretta e di replica, nella memoria ex art.171 ter n.2 cpc, e non ammesse, ribadendo l'opposizione all'ammissione delle istanze formulate da controparte per le ragioni già indicate nella propria memoria ex art171 ter n.3 cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato ha svolto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1273/2023 emesso dal Tribunale di
Padova con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 39.090,00,
oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che la società Parte_1
aveva eseguito, in rapporto di subappalto, delle opere edili in diversi CP_1
cantieri e che nel procedimento monitorio aveva azionato tre fatture a saldo in relazione ai cantieri di AR VI (Vi) e TE (Tn), eccependo,
anzitutto, la mancanza dei requisiti della certezza e della liquidità del credito,
per essere sorte delle contestazioni, donde l'inammissibilità del procedimento monitorio;
eccependo, inoltre, che le fatture sono documenti a formazione di parte e che le fatture in questione non riportano i termini contrattuali.
L'attrice opponente ha eccepito, altresì, il non esatto adempimento, avendo la società llegittimamente abbandonato i due cantieri di AR VI CP_1
e . Pt_2
L'attrice opponente ha, inoltre, dedotto la sussistenza di danni in ragione dell'ingiustificato abbandono del cantiere e consistenti in maggiori costi sostenuti (per il cantiere di ) e in pagamento di penali (per il cantiere di Pt_2
AR VI).
1.2 Nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto dell'opposizione. CP_1 La società convenuta ha dedotto che, contattata da , aveva Parte_1
predisposto un preventivo per il cantiere di AR VI ed un preventivo per il cantiere di , precisando che, trattandosi di due cantieri da gestire Pt_2
in contemporanea, l'accettazione dell'incarico era stata condizionata alla programmazione di inizio lavori e al rispetto delle tempistiche e che le problematiche insorte erano dipese dal ritardo nell'inizio dei lavori,
dall'eccessiva durata degli stessi e dagli spostamenti da un cantiere all'altro.
La società convenuta ha dedotto, altresì, che nessuna contestazione era mai stata sollevata durante l'esecuzione dei lavori;
che i conteggi erano stati approvati e che nessuna prova era stata offerta in ordine agli asseriti danni richiesti in via riconvenzionale.
1.3 Con provvedimento del 13 dicembre 2023 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1273/2023 per l'importo di € 36.400,00;
la causa è stata istruita documentalmente e mediante prova testimoniale
(udienza del 20 febbraio 2024) e passa ora in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe e rassegnate all'udienza del 27 maggio 2025.
L'opposizione non può essere accolta per le motivazioni di seguito esposte,
dandosi atto sin da ora che non ricorrono i presupposti per la modifica delle ordinanze (del 13.12.2023 e del 20.2.2024) con cui si è deciso sulle istanze istruttorie.
2.1 Vanno anzitutto esaminate le doglianze svolte dall'attrice opponente in ordine alla carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito di cui al procedimento monitorio, giacché, se è ben vero che la fattura costituisce un documento a formazione di parte, è altrettanto vero che, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c., il decreto ingiuntivo può essere emesso sulla base di fatture. Indubbiamente, nell'eventuale giudizio di opposizione l'attore in senso sostanziale è la parte che si assume creditrice e, come tale, su di essa grava l'onere di provare l'esistenza e la consistenza del preteso credito.
Ora, è documentalmente provato (docc. 3, 4, 5 e 6 di cui al fascicolo monitorio, allegato anche nel presente giudizio dalla convenuta opposta) e,
comunque, non è contestato che con ordini n. 5/PF del 10.3.2022 e n. 6/PF
del 16.3.2022 accettò i preventivi formulati da Parte_1 CP_1
rispettivamente, in data 21.2.2022, per un cantiere sito in AR VI,
ed in data 11.3.2022, per un cantiere sito in . In entrambi i casi la Pt_2
società avrebbe dovuto effettuare un lavoro di montaggio di elementi CP_1
prefabbricati con la previsione di un corrispettivo di € 46.500,00, per il cantiere di AR VI, e di € 20.500,00, per il cantiere di . Pt_2
Tali elementi sono di per sé idonei a dimostrare la stipulazione di accordi negoziali, accordi che, invero, non sono contestati dall'odierna opponente, la quale ha, per un verso, eccepito l'inadempimento della controparte e, per altro verso, ha svolto una domanda in via riconvenzionale.
Prima di affrontare le questioni del contestato inadempimento e della domanda riconvenzionale, mette conto osservare che la richiesta di preventivo dei lavori da effettuare per conto di fu inviata dall'ing. Parte_1
, qualificatosi come “Coordinatore cantieri industriali” nella e- CP_2
mail di richiesta del 4 marzo 2022 che riporta come dati di contatto quelli del
“gruppo Mengato” (doc. 2 attrice opponente), così come mette conto osservare che la conferma degli ordini, sempre in relazione alle lavorazioni da effettuare per conto della società , fu data dall'ing. Parte_1 CP_3
mediante lo scambio e-mail del 16 marzo 2022 (doc. 15 convenuta
[...]
opposta), in cui l'ing. si firma quale “Direttore stabilimento CP_3
prefabbricazione” nell'ambito di una comunicazione e-mail ove si fa espresso riferimento al “gruppo Mengato” ed in cui si indica quale CP_2
persona che avrebbe comunicato le date esatte del montaggio.
Ma se – come in effetti è - non vi è dubbio che le due e-mail sopra indicate costituiscono lo strumento mediante il quale la società ha, Parte_1
prima, richiesto dei preventivi per i cantieri in questione e ha, poi, confermato gli ordini, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto i citati ing. ed CP_3
ing. , operanti nell'ambito del “gruppo Mengato” potessero CP_2
interloquire anche per conto della società , il cui “inserimento” Parte_1
all'interno del “gruppo Mengato” non è oggetto di contestazione.
2.2 Sul presupposto di avere dato esecuzione agli accordi di cui agli ordini approvati e di quelli intervenuti con la controparte nel corso della esecuzione delle opere, emetteva le fatture n. 55 del 31.5.2022 di € 21.440,00 CP_1
e n. 64 del 30.6.2022 di € 13.650,00 in relazione al cantiere di AR
VI, nonché la fattura n. 69 del 30.6.2022 di € 4.000,00 in relazione al cantiere di (docc. 7, 8 e 9 di cui al fascicolo monitorio, allegato anche Pt_2
nel presente giudizio dalla convenuta opposta), fatture azionate in sede monitoria per l'importo complessivo di € 39.090,00.
2.2.1 Per quanto riguarda le divergenze tra gli importi preventivati e quelli fatturati, ha esposto che, in relazione al cantiere di AR CP_1
VI, le due fatture sopra citate n. 55/22 e n. 64/22 recavano, per l'attività
di montaggio, la prima l'importo di € 20.000,00, la seconda quello di €
12.400,00, laddove gli ulteriori importi indicati nelle fatture erano stati addebitati, quanto ad € 1.440,00 della fattura n. 55/22, per “maggiori oneri per
getto pilastro 11.05.2022” e, quanto ad € 1.250,00 della fattura n. 64/22, per
“maggiori oneri per inserimento barre su testa pilastro e mensole sbagliate
sulle velette”. Ha proseguito l'odierna convenuta opposta evidenziando che,
rispetto al prezzo preventivato – pari ad € 46.500,00 -, era stato addebitato un minor costo di € 32.400,00 per i lavori effettuati, tra maggio e giugno 2022,
presso il cantiere di AR VI;
che l'ulteriore importo di € 2.690,00 (di cui alle due fatture) riguardava maggiori oneri sostenuti da previa CP_1
autorizzazione di e che la differenza tra l'importo Parte_1
preventivato, di € 46.500,00, e quello fatturato, di € 32.400,00, atteneva alle lavorazioni di montaggio che, previ accordi con la società , Parte_1
erano state eseguite, dal 4 al 9 giugno 2022, da tal DG Montaggi s.r.l. (società
di fiducia di senza ulteriori costi per tanto che, CP_1 Parte_1
nel fatturare i lavori eseguiti, aveva detratto l'importo (di € CP_1
14.100,00) consistente, appunto, nel corrispettivo dovuto alla società DG
Montaggi.
In relazione al cantiere di AR VI, le doglianze poste a fondamento dell'opposizione che ci occupa attengono al fatto che la società CP_1
abbandonò il cantiere cagionando un ritardo di un mese per il quale fu applicata a una penale di € 500,00 al giorno per 22 giorni Parte_1
lavorativi, per un totale di € 11.000,00 di cui viene chiesto il ristoro. L'attrice opponente ha chiesto anche il ristoro per l'aumento dei costi, quantificato in €
2.690,00, pari alla differenza tra l'importo preventivato, di € 46.500,00, e quello pagato a DG Montaggi s.r.l., pari ad € 14.100,00, nonché quello fatturato (ed oggetto di ingiunzione monitoria) pari ad € 35.090,00.
Ciò detto, si deve osservare che le deduzioni svolte dalla società opponente
(cfr. in particolare pag. 5 dell'atto di citazione) non consistono in una contestazione della debenza dell'importo di € 32.400,00, attenendo tali doglianze sostanzialmente ad un aumento di costi (per € 2.690,00) ed all'applicazione di penali (per complessivi € 11.000,00). Va, inoltre, osservato come la ricostruzione dei fatti esposta dalla convenuta opposta circa l'esecuzione di alcuni lavori di montaggio da parte di DG Montaggi s.r.l., abbia trovato sostanziale conferma nella esposizione offerta dall'attrice opponente,
la quale, infatti, non ha lamentato sovrapposizioni tra l'attività oggetto di fatturazione da parte di e l'attività per cui dichiara di avere pagato CP_1
DG Montaggi s.r.l..
Per ciò che concerne il lamentato aumento di costi (quantificato, come detto,
in € 2.690,00), non si può non constatare come tale importo coincida con le voci di cui alle citate fatture n. 55/22 e n. 64/22 che, a detta della convenuta opposta, sarebbero imputabili a lavori non oggetto di preventivo.
L'effettiva esecuzione dei lavori extra in questione è stata confermata dai testi escussi all'udienza del 20 febbraio 2024 , e CP_2 Tes_1
dalle cui deposizioni è emerso che i lavori di “casseratura” e Testimone_2
di “getto di completamento” erano ulteriori rispetto agli accordi originari e che si trattava di lavorazioni necessarie per poter stabilizzare gli elementi prefabbricati (cfr. verbale udienza del 20.2.2024).
I testi e , dipendenti di hanno Tes_1 Testimone_2 CP_1
confermato l'effettiva esecuzione delle lavorazioni in questione e conferma è
stata data anche dal teste , il quale ha dichiarato di avere lui CP_2
stesso autorizzato tali lavorazioni extra contratto quale “responsabile dei
montaggi per conto di , ma si è visto come (cfr. precedente Parte_3
punto 2.1) i “responsabili” (di vari settori – cfr. ing. e ing. ) del CP_3 CP_2
“gruppo Mengato” interloquissero anche per le società appartenenti a quel gruppo, tra cui l'odierna attrice opponente.
Le voci relative a tali lavorazioni vanno, dunque, riconosciute in favore dell'odierna convenuta opposta.
Per quanto riguarda il supposto danno consistente nella penale di €
11.000,00, si osserva che nessuna prova è stata offerta in relazione non solo in ordine all'applicazione, ma soprattutto al pagamento di detto importo. Va rilevato che del tutto irrilevanti sono i documenti dimessi dalla società
attorea a comprova di tale supposto danno, giacché il documento 9 è un mero prospetto al quale, all'evidenza, non può essere attribuita alcuna valenza e giacché il documento n. 10 contiene un insieme di fatture – peraltro quasi tutte riferite ad altri cantieri - in ordine alle quali non è dato sapere, perché non esplicitato, in che modo possano incidere a supporto della voce di danno di cui si controverte.
Del tutto generica, oltre che valutativa, è la prova orale (diretta) che l'odierna opponente aveva sul punto articolato, cosicché va confermata la decisione di non darvi corso.
2.2.2 Passando ad esaminare il cantiere di , nessuna contestazione è Pt_2
stata sollevata in ordine al fatto che i 4.000,00 euro oggetto della fattura n.
69/22 corrispondano all'importo spettante per le lavorazioni eseguite da
[...]
CP_ nei giorni dal 12 al 14 maggio 2022; infatti le doglianze di Sant'Agostino
attengono al fatto che, a fronte di un preventivo di € 20.500,00, furono sborsati
€ 48.939,60 con una differenza di € 28.438,00 di cui è stato chiesto il ristoro.
In relazione a tale danno, mette conto osservare che l'attrice opponente non ha fornito adeguata prova: non mediante l'articolata prova testimoniale perché
i capitoli formulati su tale aspetto (cfr. capp. 5 e 6 memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c.) non potevano essere ammessi in quanto assolutamente generici,
cosicché, come già detto, va confermata la decisione di non ammetterli;
non la documentazione versata in atti: vanno ribadite le perplessità già esposte con riguardo ai documenti n. 9 e n. 10 attorei: si tratta, in un caso, di un mero prospetto, nell'altro caso di un insieme di fatture, per lo più riferite ad altri cantieri, in ordine alle quali non è dato sapere, perché non esplicitato, in che modo possano fornire la prova del danno di cui si controverte. In definitiva, essendo risultato provato l'intero credito preteso da ed CP_1
essendo, per converso, risultata infondata la domanda riconvenzionale svolta da , vanno rigettate tutte le domande svolte da quest'ultima Parte_1
società.
3.1 Le pese di lite seguono la soccombenza e vengo o liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per tutte le fasi del giudizio avuto riguardo allo scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 3596/2023 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1273/2023 emesso dal Tribunale di Padova;
2) rigetta le domande riconvenzionali svolte da Parte_1
3) condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 CP_1
si liquidano in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 24 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa NU BU