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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 60/2021 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giovanni Riccio, giusta procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza, alla Via del Gallitello, n. 89/A
appellante
e
in persona del l.r.p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Favale, in virtù di procura speciale in calce alla citazione passiva di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Banzi (PZ), alla Via D'Annunzio, n. 36
appellata
OGGETTO: assicurazione contro i danni – appello avverso la sentenza n. 871/2020 del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, pubblicata il 23.11.2020.
1 CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2009 evocava in giudizio la Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento di € 25.850,00. Controparte_1
Esponeva a tale scopo di aver acquistato in data 25.11.2008 presso la
Concessionaria “Certif Car” un'autovettura marca Alfa Romeo modello “Alfa 159 1.9
JtdM 16V Distinctive” targata DS625CL assicurata il 24.11.2009 presso la CP_2
Cont tramite polizza di assicurazione Protezione al Volante” nr. 054880474-9
[...]
con garanzia di incendio e furto con formula “Valore commerciale”.
Deduceva altresì che l'automobile veniva rubata il 26.12.2008 nei pressi di Via
Andina Valla, n. 3 a Potenza e sporgeva denuncia sia in Questura che presso l'agenzia di assicurazione, la quale provvedeva ad aprire la posizione di sinistro, n.
1/7707/5/054980474. Ciononostante, atteso il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Si costituiva in data 30.12.2009 la chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda in quanto infondata e non provata. Evidenziava come l'attore non avesse informato l'assicuratore, al momento della stipula del contratto, che l'auto era stata acquistata già incidentata, come da fattura di vendita del 25.11.2008, n. 349.
L'assicurazione spiegava perciò domanda riconvenzionale tesa alla declaratoria di nullità o inefficacia del contratto di assicurazione per violazione dell'art. 1892 c.c. In subordine, chiedeva la riduzione proporzionale della prestazione.
Il giudizio di primo grado, istruito con produzione documentale, interrogatorio formale di parte attrice ed escussione testi, si è concluso con la sentenza n. 871/2020, con cui il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, ha rigettato sia la domanda attrice che la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite tra le parti.
In sintesi, il giudice di primo grado ha valorizzato la mancanza di prova da parte dell'attore dell'avvenuta riparazione dell'auto, stante la mera allegazione della fattura di un carrozziere, in violazione della regola generale sull'onere della prova di
2 cui all'art. 2697 c.c., documentazione insufficiente a ritenere provato sia l'avvenuto ricondizionamento sia, di conseguenza, l'effettivo valore dell'auto nonché la stessa circostanza del furto.
Del pari è stata rigettata la domanda riconvenzionale attesa la decadenza di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., essendo emerso dall'istruttoria che la compagnia assicuratrice era venuta a conoscenza della condotta reticente già nel giugno 2009 ed avendo invece eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. solo con la comparsa di costituzione depositata il 30.12.2009.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione chiedendone la Parte_1
riforma.
L'appellante ha contestato anzitutto la violazione dell'art. 116 c.p.c., posto che il giudice non avrebbe fornito nessuna argomentazione giustificativa dalla quale ritenere validamente considerate le prove sottoposte al suo esame. Piuttosto, il giudice avrebbe utilizzato valutazioni e ragionamenti deduttivi, pur in presenza di prove c.d. legali.
In secondo luogo, ha lamentato l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove raccolte nel corso del giudizio evidenziando che, al momento dell'acquisto,
l'autovettura veniva trasportata presso un'autocarrozzeria per effettuare i lavori che l'avrebbero resa marciante.
Con riguardo poi alla polizza assicurativa, ne ha rimarcato la validità essendo stata stipulata per il valore dell'auto come acquisito a seguito delle riparazioni e non essendo stato chiesto nulla al circa le condizioni del veicolo in sede di stipula Pt_1
della polizza assicurativa.
Circa l'evento del furto, l'appellante ha sottolineato la presenza della denuncia alla Questura e la testimonianza del teste oltre la mancata contestazione Tes_1
di detto evento da parte della convenuta.
Infine, ha quantificato il valore commerciale del bene in misura pari ad € 25.850,00, così come dichiarato dalla teste e non contestato dalla compagnia Testimone_2
assicurativa.
3 L' si è costituta chiedendo il rigetto dell'appello principale Controparte_1
e proponendo appello incidentale.
In particolare, ha dedotto la mancanza della prova in ordine alla verificazione del sinistro, non bastando la denuncia presentata all'autorità di polizia né le dichiarazioni dei testi.
In secondo luogo, ha sottolineato le incongruenze sul reale accadimento del fatto storico circa le date oggetto di causa e la pretesa riparazione dell'auto.
Per quanto riguarda l'appello incidentale, ha rimarcato la portata delle dichiarazioni reticenti e inesatte dell'appellante in sede di stipula della polizza assicurativa, con la conseguenza dell'inefficacia del contratto assicurativo. In particolare, attesa la scoperta delle dichiarazioni false solo dopo il furto ne ha inferito l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 1892 c.c., decadenza peraltro non rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte. Ha perciò insistito per l'annullamento del contratto di assicurazione e, in subordine, ha chiesto la riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 2 luglio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello principale è infondato e va pertanto rigettato attesa la fondatezza dell'appello incidentale con correlativa inoperatività del contratto di assicurazione per cui è causa.
Va premesso che l'evento oggetto di assicurazione, ovvero il furto dell'autovettura, è stato contestato dalla compagnia assicuratrice solo in sede di gravame e, pertanto, le argomentazioni del primo giudice in ordine alla mancanza di prova di tale evento non sono fondate attesa la mancata contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
D'altra parte, anche il complesso del materiale istruttorio in atti consente di ritenere provato, anche solo in via presuntiva, il furto dell'autovettura per cui è causa.
4 Soccorrono in tal senso il verbale di ricezione di denuncia di furto presso la
Questura di Potenza prodotto dall'appellante, nonché le dichiarazioni testimoniali di rese all'udienza del 28.06.2011 (“Ho visto mia figlia e mio genero Tes_3
parcheggiare l'auto Alfa Romeo nella strada sotto la mia abitazione, poiché mi trovavo sul balcone a fumare. […] Preciso che i suddetti fatti si sono verificati il 25.12.2008, alle ore 12,00”).
Cionondimeno, è fondato l'appello incidentale e, per l'effetto, la domanda riconvenzionale proposta dalla compagnia assicuratrice.
Emerge documentalmente che la polizza assicurativa è stata stipulata il
24.11.2008, dunque nell'immediatezza dell'acquisto dell'auto e che il valore del bene veniva indicato in € 30.850,00, benché acquistata al minor prezzo di euro 10.000,00 e che nessuna indicazione veniva riferita in ordine allo stato dell'autovettura, la quale, come confermato dal in sede di interrogatorio formale, necessitava di lavori di Pt_1
riparazione.
Dal tenore della polizza, sottoscritta dall'odierno appellante, emerge che nessuna circostanza veniva riferita quanto a precedenti incidenti, anzi, veniva riportato che nessun incidente aveva interessato il veicolo (cfr. p.1 della polizza assicurativa laddove alla voce “n. sinistri” è riportato il numero 0 “zero”).
Ancora, in sede di interrogatorio formale, come detto, il confermava che Pt_1
al momento della stipula del contratto l'auto era danneggiata e non marciante.
Tali circostanze consentono di ritenere che il abbia colpevolmente Pt_1
omesso di riferire elementi utili al momento della conclusione del contratto di assicurazione e scoperti dall'assicuratore solo dopo il verificarsi del sinistro.
Le circostanze omesse e rilevanti nella fase genetica del contratto sono quelle che possono incidere sul sinallagma e tale connotazione riveste la circostanza relativa al valore del bene assicurato ed alla presenza o meno di pregressi sinistri ed incidenti subiti dal veicolo.
Si reputa sussistente inoltre anche la colpa grave dell'assicurato intesa quale consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla
5 conclusione del contratto ed alle sue condizioni attesa la grave negligenza che riveste la mancata informazione circa le reali condizioni del bene assicurato laddove il valore del bene costituisce un presupposto fondamentale ai fini della determinazione dell'indennizzo assicurativo (cfr. Cass. n. 12086/2015 secondo cui “In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art.
1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che
l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni”).
Ne consegue, per le stesse ragioni, la considerazione dell'importanza che tale informazione riveste per l'assicuratore sì da renderla determinante ai fini della conclusione del contratto e delle condizioni dello stesso (cfr. dichiarazioni teste
. Tes_4
Quanto alla decadenza riscontrata dal primo giudice, come condivisibilmente sottolineato dall'appellante incidentale, si tratta di eccezione che potrebbe al più essere sollevata dalla parte.
D'altronde, nessun termine decadenziale opera nel caso di specie.
Come precisato in sede di legittimità, infatti, “In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere
6 dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass. n. 1166/2020).
Sul punto, come statuito anche dalla sentenza impugnata, non attinta sotto tale profilo da censure di sorta, è emerso che la compagnia assicuratrice veniva a conoscenza del reale stato del veicolo solo nel giugno 2009 e, pertanto, non opera il termine decadenziale di cui all'art. 1892 c.c. ritenuto dal primo giudice.
Né può rilevare in senso opposto la prova dei pretesi lavori di riparazione dell'autovettura tenuto conto del fatto che le argomentazioni che precedono sono tali da invalidare il contratto assicurativo in quanto attinenti alla fase genetica di formazione dell'accordo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, atteso l'accoglimento dell'appello incidentale, è assorbita la disamina degli ulteriori motivi articolati dall'appellante principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia della polizza incendio e furto n. 054880474-9;
3. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 4.560,90, oltre esborsi, spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
7 4. dichiara l'obbligo a carico dell' appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
8
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- Avv.to Salvatore Guzzi Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 60/2021 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Giovanni Riccio, giusta procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Potenza, alla Via del Gallitello, n. 89/A
appellante
e
in persona del l.r.p.t. (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Favale, in virtù di procura speciale in calce alla citazione passiva di primo grado ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Banzi (PZ), alla Via D'Annunzio, n. 36
appellata
OGGETTO: assicurazione contro i danni – appello avverso la sentenza n. 871/2020 del Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, pubblicata il 23.11.2020.
1 CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21.10.2009 evocava in giudizio la Parte_1 [...]
per sentirla condannare al pagamento di € 25.850,00. Controparte_1
Esponeva a tale scopo di aver acquistato in data 25.11.2008 presso la
Concessionaria “Certif Car” un'autovettura marca Alfa Romeo modello “Alfa 159 1.9
JtdM 16V Distinctive” targata DS625CL assicurata il 24.11.2009 presso la CP_2
Cont tramite polizza di assicurazione Protezione al Volante” nr. 054880474-9
[...]
con garanzia di incendio e furto con formula “Valore commerciale”.
Deduceva altresì che l'automobile veniva rubata il 26.12.2008 nei pressi di Via
Andina Valla, n. 3 a Potenza e sporgeva denuncia sia in Questura che presso l'agenzia di assicurazione, la quale provvedeva ad aprire la posizione di sinistro, n.
1/7707/5/054980474. Ciononostante, atteso il mancato pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia assicuratrice si vedeva costretto ad agire in giudizio.
Si costituiva in data 30.12.2009 la chiedendo il rigetto della Controparte_2
domanda in quanto infondata e non provata. Evidenziava come l'attore non avesse informato l'assicuratore, al momento della stipula del contratto, che l'auto era stata acquistata già incidentata, come da fattura di vendita del 25.11.2008, n. 349.
L'assicurazione spiegava perciò domanda riconvenzionale tesa alla declaratoria di nullità o inefficacia del contratto di assicurazione per violazione dell'art. 1892 c.c. In subordine, chiedeva la riduzione proporzionale della prestazione.
Il giudizio di primo grado, istruito con produzione documentale, interrogatorio formale di parte attrice ed escussione testi, si è concluso con la sentenza n. 871/2020, con cui il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, ha rigettato sia la domanda attrice che la domanda riconvenzionale, compensando le spese di lite tra le parti.
In sintesi, il giudice di primo grado ha valorizzato la mancanza di prova da parte dell'attore dell'avvenuta riparazione dell'auto, stante la mera allegazione della fattura di un carrozziere, in violazione della regola generale sull'onere della prova di
2 cui all'art. 2697 c.c., documentazione insufficiente a ritenere provato sia l'avvenuto ricondizionamento sia, di conseguenza, l'effettivo valore dell'auto nonché la stessa circostanza del furto.
Del pari è stata rigettata la domanda riconvenzionale attesa la decadenza di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c., essendo emerso dall'istruttoria che la compagnia assicuratrice era venuta a conoscenza della condotta reticente già nel giugno 2009 ed avendo invece eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. solo con la comparsa di costituzione depositata il 30.12.2009.
Avverso detta pronuncia ha proposto impugnazione chiedendone la Parte_1
riforma.
L'appellante ha contestato anzitutto la violazione dell'art. 116 c.p.c., posto che il giudice non avrebbe fornito nessuna argomentazione giustificativa dalla quale ritenere validamente considerate le prove sottoposte al suo esame. Piuttosto, il giudice avrebbe utilizzato valutazioni e ragionamenti deduttivi, pur in presenza di prove c.d. legali.
In secondo luogo, ha lamentato l'erronea valutazione dei fatti di causa e delle prove raccolte nel corso del giudizio evidenziando che, al momento dell'acquisto,
l'autovettura veniva trasportata presso un'autocarrozzeria per effettuare i lavori che l'avrebbero resa marciante.
Con riguardo poi alla polizza assicurativa, ne ha rimarcato la validità essendo stata stipulata per il valore dell'auto come acquisito a seguito delle riparazioni e non essendo stato chiesto nulla al circa le condizioni del veicolo in sede di stipula Pt_1
della polizza assicurativa.
Circa l'evento del furto, l'appellante ha sottolineato la presenza della denuncia alla Questura e la testimonianza del teste oltre la mancata contestazione Tes_1
di detto evento da parte della convenuta.
Infine, ha quantificato il valore commerciale del bene in misura pari ad € 25.850,00, così come dichiarato dalla teste e non contestato dalla compagnia Testimone_2
assicurativa.
3 L' si è costituta chiedendo il rigetto dell'appello principale Controparte_1
e proponendo appello incidentale.
In particolare, ha dedotto la mancanza della prova in ordine alla verificazione del sinistro, non bastando la denuncia presentata all'autorità di polizia né le dichiarazioni dei testi.
In secondo luogo, ha sottolineato le incongruenze sul reale accadimento del fatto storico circa le date oggetto di causa e la pretesa riparazione dell'auto.
Per quanto riguarda l'appello incidentale, ha rimarcato la portata delle dichiarazioni reticenti e inesatte dell'appellante in sede di stipula della polizza assicurativa, con la conseguenza dell'inefficacia del contratto assicurativo. In particolare, attesa la scoperta delle dichiarazioni false solo dopo il furto ne ha inferito l'inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 1892 c.c., decadenza peraltro non rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte. Ha perciò insistito per l'annullamento del contratto di assicurazione e, in subordine, ha chiesto la riduzione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 1893 c.c.
Il giudizio d'appello è stato istruito solo documentalmente ed è stato trattenuto in decisione in data 2 luglio 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appello principale è infondato e va pertanto rigettato attesa la fondatezza dell'appello incidentale con correlativa inoperatività del contratto di assicurazione per cui è causa.
Va premesso che l'evento oggetto di assicurazione, ovvero il furto dell'autovettura, è stato contestato dalla compagnia assicuratrice solo in sede di gravame e, pertanto, le argomentazioni del primo giudice in ordine alla mancanza di prova di tale evento non sono fondate attesa la mancata contestazione dello stesso ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
D'altra parte, anche il complesso del materiale istruttorio in atti consente di ritenere provato, anche solo in via presuntiva, il furto dell'autovettura per cui è causa.
4 Soccorrono in tal senso il verbale di ricezione di denuncia di furto presso la
Questura di Potenza prodotto dall'appellante, nonché le dichiarazioni testimoniali di rese all'udienza del 28.06.2011 (“Ho visto mia figlia e mio genero Tes_3
parcheggiare l'auto Alfa Romeo nella strada sotto la mia abitazione, poiché mi trovavo sul balcone a fumare. […] Preciso che i suddetti fatti si sono verificati il 25.12.2008, alle ore 12,00”).
Cionondimeno, è fondato l'appello incidentale e, per l'effetto, la domanda riconvenzionale proposta dalla compagnia assicuratrice.
Emerge documentalmente che la polizza assicurativa è stata stipulata il
24.11.2008, dunque nell'immediatezza dell'acquisto dell'auto e che il valore del bene veniva indicato in € 30.850,00, benché acquistata al minor prezzo di euro 10.000,00 e che nessuna indicazione veniva riferita in ordine allo stato dell'autovettura, la quale, come confermato dal in sede di interrogatorio formale, necessitava di lavori di Pt_1
riparazione.
Dal tenore della polizza, sottoscritta dall'odierno appellante, emerge che nessuna circostanza veniva riferita quanto a precedenti incidenti, anzi, veniva riportato che nessun incidente aveva interessato il veicolo (cfr. p.1 della polizza assicurativa laddove alla voce “n. sinistri” è riportato il numero 0 “zero”).
Ancora, in sede di interrogatorio formale, come detto, il confermava che Pt_1
al momento della stipula del contratto l'auto era danneggiata e non marciante.
Tali circostanze consentono di ritenere che il abbia colpevolmente Pt_1
omesso di riferire elementi utili al momento della conclusione del contratto di assicurazione e scoperti dall'assicuratore solo dopo il verificarsi del sinistro.
Le circostanze omesse e rilevanti nella fase genetica del contratto sono quelle che possono incidere sul sinallagma e tale connotazione riveste la circostanza relativa al valore del bene assicurato ed alla presenza o meno di pregressi sinistri ed incidenti subiti dal veicolo.
Si reputa sussistente inoltre anche la colpa grave dell'assicurato intesa quale consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla
5 conclusione del contratto ed alle sue condizioni attesa la grave negligenza che riveste la mancata informazione circa le reali condizioni del bene assicurato laddove il valore del bene costituisce un presupposto fondamentale ai fini della determinazione dell'indennizzo assicurativo (cfr. Cass. n. 12086/2015 secondo cui “In tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art.
1892 cod. civ., non è necessario, al fine di integrare l'elemento soggettivo del dolo, che
l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell'importanza dell'informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni”).
Ne consegue, per le stesse ragioni, la considerazione dell'importanza che tale informazione riveste per l'assicuratore sì da renderla determinante ai fini della conclusione del contratto e delle condizioni dello stesso (cfr. dichiarazioni teste
. Tes_4
Quanto alla decadenza riscontrata dal primo giudice, come condivisibilmente sottolineato dall'appellante incidentale, si tratta di eccezione che potrebbe al più essere sollevata dalla parte.
D'altronde, nessun termine decadenziale opera nel caso di specie.
Come precisato in sede di legittimità, infatti, “In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere, imposto dall'art. 1892 c.c. all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l'assicuratore sia venuto a sapere dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo, esistente a carico dell'assicurato, di rendere
6 dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (Cass. n. 1166/2020).
Sul punto, come statuito anche dalla sentenza impugnata, non attinta sotto tale profilo da censure di sorta, è emerso che la compagnia assicuratrice veniva a conoscenza del reale stato del veicolo solo nel giugno 2009 e, pertanto, non opera il termine decadenziale di cui all'art. 1892 c.c. ritenuto dal primo giudice.
Né può rilevare in senso opposto la prova dei pretesi lavori di riparazione dell'autovettura tenuto conto del fatto che le argomentazioni che precedono sono tali da invalidare il contratto assicurativo in quanto attinenti alla fase genetica di formazione dell'accordo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, atteso l'accoglimento dell'appello incidentale, è assorbita la disamina degli ulteriori motivi articolati dall'appellante principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il tenore della decisione inoltre comporta l'obbligo a carico dell'appellante principale di versare un ulteriore importo -pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione da lui proposta- a norma dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia della polizza incendio e furto n. 054880474-9;
3. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata che si liquidano in complessivi euro 4.560,90, oltre esborsi, spese generali,
I.V.A. e C.A.P. come per legge;
7 4. dichiara l'obbligo a carico dell' appellante principale di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato, dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13comma 1 quater d.P.R. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 marzo 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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