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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3376 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3376/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
MI SO, RE
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18021/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
La Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Del Prete - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259044474705
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1220/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la società Ricorrente_1 srl, in persona del lrpt, assistito e difeso come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata emessa dall'Agenzia delle Entrate NE, notificata a mezzo pec in data 24.09.2025 e quattro sottese cartelle di pagamento, analiticamente indicate in ricorso, relative ad omesso pagamento imposta registro anni 2008-2012 per un importo complessivo di
€. 11.663,83, comprensivo di sanzioni ed interessi, lamentando la mancata notifica degli atti prodromici alla stessa e la prescrizione e/o decadenza delle pretese creditorie., chiedendone, previa sospensione,
l'annullamento, vinte le spese.
In data 24.112025 la Corte, considerato che il ricorrente lamentava la mancata notifica delle prodromiche cartelle, l'onere della cui produzione gravava sulle parti resistenti - regolarmente citate e non costituite - nonché la conseguente prescrizione della pretesa erariale, e ritenuta la sussistenza del periculum in mora, accoglieva l'istanza di sospensiva e compensava le spese, fissando per la trattazione del merito l'udienza
Si costituiva tempestivamente si costituiva a mezzo di avvocato del libero foro l'Agenzia delle Entrate –
NE che ha prodotto le notifiche degli atti prodromici opponendo l'inammissibilità del ricorso a seguito della rituale notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento sottese non impugnate e la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione i cui termini, peraltro, devono ritenersi sospesi in ragione della normativa emergenziale da VI-19 ed, infine, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni formulate in ricorso insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente anche l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che oltre rivendicare la rituale notifica delle cartelle di interesse evidenziava che il ricorrente in data 19.04.2017 presentava istanza di definizione agevolata ai sensi D.L. 193/2016 e abbia anche parzialmente versato il dovuto (con revoca del
22/03/2019), come da dettaglio partita allegato a conferma non solo che la società era a conoscenza della cartella impugnata ma ne ha interrotto anche i termini di prescrizione insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
In data 15.01.2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale eccepiva in particolare la nullità della costituzione dell'Ader a mezzo di avvocato del libero foro e la inammissibilità della documentazione da essa prodotta;
ciò in quanto non è contenuto nell'atto di costituzione dell'AdER o nella procura speciale ad litem alcun riferimento alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio spettante in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate NE nelle liti avanti le Corti tributarie.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione dell'Ader a mezzo di avvocato del libero foro e la inammissibilità della documentazione da essa prodotta. Assume in particolare l'opponente il difetto di legittimazione processuale del difensore, atteso che la possibilità per l'Ufficio di avvalersi dell'opera di liberi professionisti è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, e che non è contenuto nell'atto di costituzione dell'AdER
o nella procura speciale ad litem alcun riferimento alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio spettante in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate NE nelle liti avanti le Corti tributarie.
L'eccezione è infondata.
Osserva, infatti, il Collegio che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–
NE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, si è più di recente espressa anche Cass., Sez. 5^ tributaria, ordinanza n. 16040/2025, ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate–NE (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria., con la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle
Entrate - NE si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d.
n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che l'Agenzia resistente ha prodotto regolare procura alle liti rilasciata dal Responsabile Contenzioso della Direzione Regionale Campania Contenzioso Regionale, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto notarile, i cui estremi sono puntualmente riportati nell'atto.
Nel merito, inoltre, rileva il Collegio come l'atto impugnato faccia espresso riferimento a quattro cartelle di pagamento prodromiche, analiticamente indicate in ricorso, di cui, viceversa, la ricorrente contesta, in primo luogo, l'avvenuta notificazione ed esistenza.
Viceversa, l'Agenzia delle Entrate NE, con la documentazione versata in atti, ha provato di aver ritualmente notificato tali cartelle di pagamento con le quali contestava alla contribuente rispettivamente l'omesso versamento della imposta di registro per gli anni di riferimento;
tali atti risultano, quindi, essere pervenuti al contribuente e non sono stati oggetto di impugnazione da parte del destinatario.
Nello specifico, parte convenuta ha documentato la rituale notifica a mezzo Pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata " "Email_4" corrispondente a quello della ricorrente, di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
Rileva il Collegio che, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, la la notifica a mezzo
PEC - della cartella di pagamento - è pienamente ammessa dal nostro ordinamento e garantisce l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. L'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone, infatti, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Peraltro, parte ricorrente alcun rilievo ha formulato in ordine alla ritualità di tali notifiche.
Dalla documentazione depositata dalle parti resistenti si evince, dunque, l'avvenuta regolare notifica degli atti prodromici, per cui, attesa l'omessa impugnativa degli stessi, le pretese ivi contenute sono divenute definitive.
La rituale notifica delle cartelle prodromiche, quali validi atti interruttivi, hanno, altresì, impedito la maturazione della prescrizione decennale (avendo ad oggetto tributi erariali) trattandosi di cartelle notificate tra il
08/08/2013 ed il 22/12/2016 mentre la intimazione oggetto di causa è stata notificata il 24.09.2025.
L'ente riscossore ha, infatti, versato in atti la documentazione dalla quale emerge che dopo la notifica delle citate cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e prima della notifica di quest'ultima, risulta notificata alla ricorrente, sempre a mezzo pec, in data 26/11/2015 (doc.9-10) richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28-ter n. 07128201500002785000, in data 13/10/2014 (doc.10-11) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201400000963000 ed, infine, in data 10/02/2016 il Pignoramento presso terzi ex. Art.72bis n. 07184201600002770001.
In tale ottica va rilevato che deve, altresì, tenersi conto dell'operatività della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da VI -19 introdotta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Infine, rileva il Collegio che, come documentato dall'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, la società, con riferimento alla cartella nr. 07120160099880131 abbia presentato il 19/04/2017 una richiesta di definizione agevolata ai sensi D.L. 193/2016 e abbia anche parzialmente versato il dovuto (con revoca del 22/03/2019), come da dettaglio partita allegato a dimostrazione che non che la società era a conoscenza della cartella impugnata ma ne interrompe anche i termini di prescrizione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo e sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M. n. 55 del 2014 e s.m. e i. e parametri contenuti in Tab. n. 23).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite che liquida in complessivi E. 1000,00 spese generali comprese oltre oneri accessori se spettanti
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
MI SO, RE
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18021/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
La Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Del Prete - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259044474705
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1220/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la società Ricorrente_1 srl, in persona del lrpt, assistito e difeso come in atti, impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata emessa dall'Agenzia delle Entrate NE, notificata a mezzo pec in data 24.09.2025 e quattro sottese cartelle di pagamento, analiticamente indicate in ricorso, relative ad omesso pagamento imposta registro anni 2008-2012 per un importo complessivo di
€. 11.663,83, comprensivo di sanzioni ed interessi, lamentando la mancata notifica degli atti prodromici alla stessa e la prescrizione e/o decadenza delle pretese creditorie., chiedendone, previa sospensione,
l'annullamento, vinte le spese.
In data 24.112025 la Corte, considerato che il ricorrente lamentava la mancata notifica delle prodromiche cartelle, l'onere della cui produzione gravava sulle parti resistenti - regolarmente citate e non costituite - nonché la conseguente prescrizione della pretesa erariale, e ritenuta la sussistenza del periculum in mora, accoglieva l'istanza di sospensiva e compensava le spese, fissando per la trattazione del merito l'udienza
Si costituiva tempestivamente si costituiva a mezzo di avvocato del libero foro l'Agenzia delle Entrate –
NE che ha prodotto le notifiche degli atti prodromici opponendo l'inammissibilità del ricorso a seguito della rituale notifica a mezzo pec delle cartelle di pagamento sottese non impugnate e la notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione i cui termini, peraltro, devono ritenersi sospesi in ragione della normativa emergenziale da VI-19 ed, infine, l'infondatezza delle ulteriori eccezioni formulate in ricorso insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente anche l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che oltre rivendicare la rituale notifica delle cartelle di interesse evidenziava che il ricorrente in data 19.04.2017 presentava istanza di definizione agevolata ai sensi D.L. 193/2016 e abbia anche parzialmente versato il dovuto (con revoca del
22/03/2019), come da dettaglio partita allegato a conferma non solo che la società era a conoscenza della cartella impugnata ma ne ha interrotto anche i termini di prescrizione insistendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.
In data 15.01.2026 il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale eccepiva in particolare la nullità della costituzione dell'Ader a mezzo di avvocato del libero foro e la inammissibilità della documentazione da essa prodotta;
ciò in quanto non è contenuto nell'atto di costituzione dell'AdER o nella procura speciale ad litem alcun riferimento alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio spettante in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate NE nelle liti avanti le Corti tributarie.
All'udienza odierna, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
In via preliminare, il ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione dell'Ader a mezzo di avvocato del libero foro e la inammissibilità della documentazione da essa prodotta. Assume in particolare l'opponente il difetto di legittimazione processuale del difensore, atteso che la possibilità per l'Ufficio di avvalersi dell'opera di liberi professionisti è subordinata all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, e che non è contenuto nell'atto di costituzione dell'AdER
o nella procura speciale ad litem alcun riferimento alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio spettante in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate NE nelle liti avanti le Corti tributarie.
L'eccezione è infondata.
Osserva, infatti, il Collegio che ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–
NE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d.
n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia
e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.) (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019).
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, si è più di recente espressa anche Cass., Sez. 5^ tributaria, ordinanza n. 16040/2025, ha chiarito che l'Agenzia delle Entrate–NE (come l'Agenzia delle entrate) si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario atteso che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria., con la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle
Entrate - NE si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.d.
n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, rileva il Collegio che l'Agenzia resistente ha prodotto regolare procura alle liti rilasciata dal Responsabile Contenzioso della Direzione Regionale Campania Contenzioso Regionale, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto notarile, i cui estremi sono puntualmente riportati nell'atto.
Nel merito, inoltre, rileva il Collegio come l'atto impugnato faccia espresso riferimento a quattro cartelle di pagamento prodromiche, analiticamente indicate in ricorso, di cui, viceversa, la ricorrente contesta, in primo luogo, l'avvenuta notificazione ed esistenza.
Viceversa, l'Agenzia delle Entrate NE, con la documentazione versata in atti, ha provato di aver ritualmente notificato tali cartelle di pagamento con le quali contestava alla contribuente rispettivamente l'omesso versamento della imposta di registro per gli anni di riferimento;
tali atti risultano, quindi, essere pervenuti al contribuente e non sono stati oggetto di impugnazione da parte del destinatario.
Nello specifico, parte convenuta ha documentato la rituale notifica a mezzo Pec, all'indirizzo di posta elettronica certificata " "Email_4" corrispondente a quello della ricorrente, di tutte le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata.
Rileva il Collegio che, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte, la la notifica a mezzo
PEC - della cartella di pagamento - è pienamente ammessa dal nostro ordinamento e garantisce l'integrità del contenuto e degli eventuali allegati. L'art. 26 del D.p.r. n. 602/1973 dispone, infatti, che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.p.r. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.
Peraltro, parte ricorrente alcun rilievo ha formulato in ordine alla ritualità di tali notifiche.
Dalla documentazione depositata dalle parti resistenti si evince, dunque, l'avvenuta regolare notifica degli atti prodromici, per cui, attesa l'omessa impugnativa degli stessi, le pretese ivi contenute sono divenute definitive.
La rituale notifica delle cartelle prodromiche, quali validi atti interruttivi, hanno, altresì, impedito la maturazione della prescrizione decennale (avendo ad oggetto tributi erariali) trattandosi di cartelle notificate tra il
08/08/2013 ed il 22/12/2016 mentre la intimazione oggetto di causa è stata notificata il 24.09.2025.
L'ente riscossore ha, infatti, versato in atti la documentazione dalla quale emerge che dopo la notifica delle citate cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata e prima della notifica di quest'ultima, risulta notificata alla ricorrente, sempre a mezzo pec, in data 26/11/2015 (doc.9-10) richiesta di compensazione ai sensi dell'articolo 28-ter n. 07128201500002785000, in data 13/10/2014 (doc.10-11) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176201400000963000 ed, infine, in data 10/02/2016 il Pignoramento presso terzi ex. Art.72bis n. 07184201600002770001.
In tale ottica va rilevato che deve, altresì, tenersi conto dell'operatività della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da VI -19 introdotta dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Infine, rileva il Collegio che, come documentato dall'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, la società, con riferimento alla cartella nr. 07120160099880131 abbia presentato il 19/04/2017 una richiesta di definizione agevolata ai sensi D.L. 193/2016 e abbia anche parzialmente versato il dovuto (con revoca del 22/03/2019), come da dettaglio partita allegato a dimostrazione che non che la società era a conoscenza della cartella impugnata ma ne interrompe anche i termini di prescrizione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo e sulla base delle tariffe professionali vigenti (D.M. n. 55 del 2014 e s.m. e i. e parametri contenuti in Tab. n. 23).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite che liquida in complessivi E. 1000,00 spese generali comprese oltre oneri accessori se spettanti