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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/11/2025, n. 3027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3027 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7067/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7067 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] l'[...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Rainone Arturo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Parte_2 convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/11/2022, parte ricorrente Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in data 28/07/2006 in Parte_2 ANAN (NA) (atto di matrimonio n. 90, parte II, serie A, anno 2006), dalla cui unione nascevano tre figli-Abete nata il [...] a [...], nato Per_1 Persona_2 a Nola il 27/03/2011 ed nata a [...] il [...] -chiedeva disporsi la Persona_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altresì: -disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé, regolamentando il regime di frequentazione del genitore non collocatario;
- determinarsi in €600,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno, aumentando detto importo al verificarsi di specifiche condizioni. All'esito della fase presidenziale (in cui veniva ascoltata la parte ricorrente), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10/07/2023, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma
1 provvisoriamente le disposizioni accessorie di cui alla separazione a mezzo di negoziazione assistita […] ammonisce il padre affinché adempia con puntualità l'obbligo di mantenimento”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dal raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal PM in data 13/06/2019, per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento della prole. Orbene, ai sensi dell'art.337 ter c.p.c.: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Nel caso specifico, (quindicenne), (quattordicenne) e ((undicenne), Per_1 Per_2 Per_3 coltivano un buon rapporto, sano ed equilibrato, con entrambi i genitori. Secondo quanto affermato dalla parte ricorrente all'udienza del 17/04/2023, i figli trascorrono volentieri molto tempo in compagnia del padre. Pertanto, appare congruo disporre, in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente, a conferma del provvedimento presidenziale, l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Quanto, invece, al regime di frequentazione del padre con i figli, appurato il rispetto delle condizioni stabilite in sede di separazione, nulla osta al recepimento ed alla conferma delle medesime modalità di espletamento del diritto di visita concordato dalle parti.
*** 4. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno in favore dei figli minori
, e l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere Per_1 Per_2 Per_3 mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, nel ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha rappresentato l'autosufficienza economica di entrambe le parti. Invero, con riferimento alla parte Parte_1 dall'esame della documentazione reddituale è emerso un reddito complessivo - riportato nella dichiarazione dei redditi 2019 versata in atti - corrispondente ad €40.932,00. Tali essendo le risultanze probatoria, il Tribunale ritiene congruo, a conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale, determinare l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole in €600,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. n.556/2021).
2 *** 5. A conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione coniugale, si dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, in qualità di genitore collocatario dei figli minori.
*** 6. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.7067/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_1 ed , contratto in data 28/07/202006 in ANAN (NA) (atto di
[...] Parte_2 matrimonio n. 90, parte II, serie A, anno 2006);
2) assegna la casa coniugale a Parte_1
3) dispone l'affido condiviso dei figli , e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, prevedendo il diritto del padre di vedere e tenere con sé i minori per due settimane al mese, alterne o continuative, occupandosi di tutto quanto necessario. La madre terrà con sé i figli nelle restanti settimane e comunque in modo prevalente, ovvero 3 settimane a prescindere che siano interamente in un mese od a cavallo di mesi consecutivi. Le feste natalizie (24,25,26 e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio) saranno trascorsi dai minori con ogni genitore alternando ogni anno, vigilie e festa con uno e quelli di Capodanno con l'altro e viceversa, previo accordo tra i coniugi. Nelle feste pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternativamente una festa con il padre e l'altra con la madre e viceversa ogni anno. Le vacanze estive sono suddivise in una settimana a testa tra i genitori che potranno avere i figli con sé in modo continuativo nel periodo di agosto, previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno con il padre compleanno, onomastico e festa del papà e viceversa compleanno, onomastico e festa della mamma con la madre.
5) dispone che versi a la somma di € 600,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli , e entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli
, e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale Per_1 Per_2 Per_3 di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ANAN (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di ANAN (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 10/11/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Claudia Ummarino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 7067 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...] l'[...], parte difesa e rappresentata Parte_1 dall'Avv. Rainone Arturo, come da procura in atti;
ricorrente
, nato in [...] il [...]; Parte_2 convenuto contumace NONCHÉ P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: La parte ricorrente ha concluso per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, reiterando le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/11/2022, parte ricorrente Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con in data 28/07/2006 in Parte_2 ANAN (NA) (atto di matrimonio n. 90, parte II, serie A, anno 2006), dalla cui unione nascevano tre figli-Abete nata il [...] a [...], nato Per_1 Persona_2 a Nola il 27/03/2011 ed nata a [...] il [...] -chiedeva disporsi la Persona_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio ed altresì: -disporsi l'affido condiviso della prole, con collocazione prevalente presso di sé, regolamentando il regime di frequentazione del genitore non collocatario;
- determinarsi in €600,00 l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole, oltre la contribuzione in pari misura dei coniugi alle spese extra assegno, aumentando detto importo al verificarsi di specifiche condizioni. All'esito della fase presidenziale (in cui veniva ascoltata la parte ricorrente), il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10/07/2023, pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “conferma
1 provvisoriamente le disposizioni accessorie di cui alla separazione a mezzo di negoziazione assistita […] ammonisce il padre affinché adempia con puntualità l'obbligo di mantenimento”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto si rendeva contumace. Indi, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata assegnata a sentenza per la decisione del collegio.
*** 2.Il Tribunale ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta, sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1/12/1970 n. 898. Di fatto, la separazione protrattasi ininterrottamente dal raggiungimento dell'accordo di negoziazione assistita, autorizzato dal PM in data 13/06/2019, per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita da parte convenuta alcuna interruzione della separazione.
*** 3. Nel merito occorre pronunciarsi, anzitutto, sul regime di affidamento della prole. Orbene, ai sensi dell'art.337 ter c.p.c.: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.” Nel caso specifico, (quindicenne), (quattordicenne) e ((undicenne), Per_1 Per_2 Per_3 coltivano un buon rapporto, sano ed equilibrato, con entrambi i genitori. Secondo quanto affermato dalla parte ricorrente all'udienza del 17/04/2023, i figli trascorrono volentieri molto tempo in compagnia del padre. Pertanto, appare congruo disporre, in conformità a quanto richiesto dalla parte ricorrente, a conferma del provvedimento presidenziale, l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Quanto, invece, al regime di frequentazione del padre con i figli, appurato il rispetto delle condizioni stabilite in sede di separazione, nulla osta al recepimento ed alla conferma delle medesime modalità di espletamento del diritto di visita concordato dalle parti.
*** 4. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento paterno in favore dei figli minori
, e l'art. 315-bis c.c. stabilisce, che "il figlio ha diritto di essere Per_1 Per_2 Per_3 mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni" e l'art. 316-bis c.c. disciplina, quindi, il concorso dei genitori negli oneri relativi. Nel caso in esame, nel ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente ha rappresentato l'autosufficienza economica di entrambe le parti. Invero, con riferimento alla parte Parte_1 dall'esame della documentazione reddituale è emerso un reddito complessivo - riportato nella dichiarazione dei redditi 2019 versata in atti - corrispondente ad €40.932,00. Tali essendo le risultanze probatoria, il Tribunale ritiene congruo, a conferma di quanto disposto con ordinanza presidenziale, determinare l'assegno di mantenimento paterno in favore della prole in €600,00, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la corresponsione del 50% fra i coniugi delle spese extra-assegno, da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola (Prot. n.556/2021).
2 *** 5. A conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione coniugale, si dispone l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, in qualità di genitore collocatario dei figli minori.
*** 6. Le spese di giudizio, stante la natura della causa, vengono dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n.7067/2022, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_1 ed , contratto in data 28/07/202006 in ANAN (NA) (atto di
[...] Parte_2 matrimonio n. 90, parte II, serie A, anno 2006);
2) assegna la casa coniugale a Parte_1
3) dispone l'affido condiviso dei figli , e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione prevalente presso la madre;
4) regolamenta il regime di frequentazione padre-figli, prevedendo il diritto del padre di vedere e tenere con sé i minori per due settimane al mese, alterne o continuative, occupandosi di tutto quanto necessario. La madre terrà con sé i figli nelle restanti settimane e comunque in modo prevalente, ovvero 3 settimane a prescindere che siano interamente in un mese od a cavallo di mesi consecutivi. Le feste natalizie (24,25,26 e 31 dicembre e 1 e 6 gennaio) saranno trascorsi dai minori con ogni genitore alternando ogni anno, vigilie e festa con uno e quelli di Capodanno con l'altro e viceversa, previo accordo tra i coniugi. Nelle feste pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo alternativamente una festa con il padre e l'altra con la madre e viceversa ogni anno. Le vacanze estive sono suddivise in una settimana a testa tra i genitori che potranno avere i figli con sé in modo continuativo nel periodo di agosto, previo accordo entro il 30 maggio di ogni anno. I minori trascorreranno con il padre compleanno, onomastico e festa del papà e viceversa compleanno, onomastico e festa della mamma con la madre.
5) dispone che versi a la somma di € 600,00 a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli , e entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3 mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative ai figli
, e (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale Per_1 Per_2 Per_3 di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola N.556/2021);
7) dichiara irripetibili le spese di giudizio relative alla parte ricorrente;
8) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di ANAN (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di ANAN (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 10/11/2025
Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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