Ordinanza cautelare 2 dicembre 2019
Sentenza 31 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00843/2025REG.PROV.COLL.
N. 05915/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5915 del 2021, proposto dalla Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mattia Pani e Andrea Secchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Villaggi Internazionali Vacanza Mare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (sezione seconda) 774/2020, resa nel giudizio per l’annullamento del diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Villaggi Internazionali Vacanza Mare S.r.l. e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalla Regione Sardegna e da Villaggi Internazionali Vacanza Mare S.r.l;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio sono: i) la determinazione n. 910 del 5.08.2019 di diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica adottata dall’assessorato enti locali- servizio tutela paesaggio e vigilanza della Sardegna settentrionale; ii) il parere negativo, acquisito per silenzio ai sensi dell’art. 17 bis l. 241/1990, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro.
2. Villaggi Internazionali Vacanza Mare S.r.l. (d’ora innanzi, VI), proprietaria del campeggio “Pedra e Cupa” nell’abitato del Comune di Budoni, installava in un’area del camping trenta “casette mobili” per le quali, in data 17.10.2018, presentava istanza di sanatoria paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004.
2.1. A seguito di sopralluogo del 22 febbraio 2019, l’assessorato enti locali, servizio tutela del paesaggio e vigilanza della Sardegna settentrionale accertava che per le stesse strutture oggetto dell’istanza di sanatoria era già stato espresso dal medesimo servizio un parere negativo (determina n. 391 del 27 gennaio 2012) nell’ambito del procedimento di condono ex l. 47/1985.
2.2. L’assessorato redigeva, quindi, una relazione tecnica illustrativa, trasmessa alla Soprintendenza ai fini del rilascio del parere obbligatorio e vincolante, esprimendo “ parere negativo ai sensi dell'art. 167 d.lgs 42/2004 al mantenimento delle 30 case mobili in quanto esse incidono negativamente sul contesto oggetto di tutela paesaggistica e il loro mantenimento nella attuale configurazione impedisce la auspicabile riqualificazione del sito ”.
2.3. Sulla proposta di provvedimento negativo si formava il silenzio assenso della Soprintendenza ai sensi dell’art. 17 bis l. 241/1990.
2.4. Con determinazione n. 910 del 5.8.2019, preceduta dal preavviso di diniego n. 27189 del 18.7.2019, veniva, quindi, negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica e veniva ingiunta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
3. VI impugnava il suddetto provvedimento con ricorso al T.a.r. per la Sardegna che, con sentenza n. 774 del 31 dicembre 2020, lo accoglieva, annullando il provvedimento per difetto di motivazione, ad eccezione della parte relativa alla non sanabilità dell’unità n. 30, in quanto collocata in posizione incompatibile con la fascia di tutela dei 300 metri dal mare.
4. La Regione Autonoma Sardegna ha interposto appello, corredato da istanza cautelare, articolando un unico motivo di gravame, relativo all’“ erroneità della sentenza per non aver rilevato i vizi di violazione ”, e deducendo l’adeguatezza e esaustività della motivazione del provvedimento impugnato e della relazione tecnico illustrativa in esso richiamata per relationem .
5. In data 19 luglio 2021 si è costituita in giudizio l’appellata VI che, con successiva memoria del 5 settembre 2021, ha riproposto i motivi di ricorso assorbiti dal T.a.r., relativi alla violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 17 bis l. 241/1990 e all’ eccesso di potere per contraddittorietà .
6. Si è, altresì, costituito il Ministero della Cultura.
7. Con ordinanza n. 4768 del 10 settembre 2021 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
8. In vista dell’udienza di trattazione la Regione Sardegna e VI hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
9. All’udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è fondato, non potendo ravvisarsi, nell’ampia ed esauriente motivazione del diniego impugnato, il deficit motivazionale rilevato dal giudice di primo grado.
11. Più nel dettaglio, il provvedimento impugnato e la relazione illustrativa in esso richiamata recano:
a) la descrizione delle opere abusive, costituite da “case mobili”, con la precisazione che esse “ dispongono di ruote per la movimentazione (nel Corso del sopralluogo si è potuta verificarne la presenza solo per alcune), per garantire la stabilità durante l'utilizzo da parte degli occupanti ” e che “ sono state messe a livello e poggiate su dei "tacchi" realizzati in blocchetti di cls, posizionati sui vertici ” (doc.2 fascicolo primo grado regione, pag. 3, sez. 8);
b) la puntualizzazione che si tratta delle medesime strutture già oggetto di un precedente parere negativo, reso su un’istanza di condono, le quali sono state prima rimosse e poi collocate in posizione planimetricamente identica, come risulta dal confronto tra le tavole di “planimetria generale” allegate, rispettivamente, all’istanza di condono (tav. B) e all’accertamento di compatibilità (tav. 2) e dalle foto allegate alle due istanze (punto a) del provvedimento impugnato);
c) la constatazione che le case mobili si inseriscono negativamente nel contesto caratterizzato da importanti valori ambientali (sistema litoraneo spiaggia - dune con presenza diffusa di vegetazione) in quanto: c.1) la disposizione all’interno dell’area del campeggio determina una barriera tra la parte più prossima alla strada e la pineta, interrompendo la continuità degli spazi e la visuale verso il mare; c.2) l’unità n. 30 è collocata in posizione incompatibile con la fascia di tutela dei 300 metri dal mare ed è in contrasto con quanto già previsto nel progetto oggetto di condono ex l.r. 4/2004 che prevedeva la demolizione delle strutture in tale posizione; c.3) le case mobili presentano un degrado oggettivo e necessitano di una riqualificazione per quanto riguarda forme, materiali e strutture annesse (verande e aree di ombreggio); c.4) le sistemazioni di raccordo delle singole unità (sentieri, verde, impianti di allaccio) devono garantire il rispetto degli elementi naturali presenti e operare la valorizzazione del contesto (punti da a) a d) pag. 2 del provvedimento);
d) l’analitico esame delle controdeduzioni presentate dall’interessata e l’illustrazione delle ragioni del loro mancato accoglimento (pag. 3 e 4 del provvedimento), atteso che “ dall'esame delle planimetrie dell'area emerge con evidenza che le strutture sono collocate in continuità l'una con l'altra, secondo allineamenti disposti parallelamente alla linea di costa che tagliano in due l'area del campeggio ”, e che “ i manufatti sono collocati in un'area alberata, priva di edifici e posta in continuità con la fascia vegetata litoranea citata nelle motivazioni del provvedimento di notevole interesse pubblico (DM 13 novembre 1967) ex L 1497/1939: "territorio costiero di particolare pregio per ...le spiagge sabbiose ove si alternano tratti di selvaggia bellezza con altri resi assai dolci dalla vegetazione naturale e da quella modificata per opera dell'uomo", contesto riferibile alla parte del campeggio più prossima al mare ”;
e) l’ulteriore specificazione che “ il progetto dell’intervento deve contemplare anche tutti quegli elementi (sentieri, vere, impianti) che raccordano funzionalmente i manufatti e che devono rispettare i valori naturali e il contesto evitando valori di degrado quali allacci volanti, canalette pompe di calore, antenne e così via ” (pag. 4).
12. Il provvedimento impugnato illustra con dovizia di particolari le ragioni della valutazione di non compatibilità paesaggistica delle strutture in questione, tenuto conto delle caratteristiche, della collocazione e del valore ambientale del contesto: si tratta di un giudizio tecnico discrezionale che non appare inficiato da manifesta illogicità o irragionevolezza.
13. Per tali ragioni, l’appello deve essere accolto, con conseguente necessità di esaminare i motivi di ricorso assorbiti dal T.a.r. e riproposti da VI - con memoria del 5 settembre 2021, oltre il termine di decadenza sancito dall’art. 101 c.p.a.- con riguardo all’omessa acquisizione del parere della Soprintendenza sulle osservazioni presentate in riscontro al preavviso di diniego e all’eccesso di potere per contraddittorietà con quanto indicato dalla stessa regione sul sito internet istituzionale.
14. Le doglianze sono infondate, circostanza che consente di prescindere dal profilo di inammissibilità sopra rilevato.
15. Al riguardo, è sufficiente osservare che: i) al momento della presentazione delle osservazioni (29 luglio 2019), il sub procedimento che fa capo alla Soprintendenza si era già concluso con la formazione per silentium del parere negativo, in conformità con la proposta formulata dalla Regione; ii) l’art. 167, comma 5, d.lgs 42/2004, nel sancire che il parere della Soprintendenza deve intervenire nel termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, non contempla alcuna ipotesi di riapertura del termine o di proroga del medesimo; iii) le osservazioni sono state rese in riscontro al preavviso di diniego prot. 27189 del 18 luglio 2019, trasmesso -non dalla Soprintendenza ma- dalla Regione nell’ambito del procedimento di compatibilità paesaggistica che deve essere concluso nel termine perentorio di centottanta giorni dalla richiesta, ai sensi del citato art. 167 comma 5 d.lgs 42/2004; iv) l’Autorità procedente che ha emanato l’atto impugnato è la Regione Sardegna, sicché non ha pregio la pretesa del ricorrente di ottenere il preavviso ex art. 10 bis L. 241/1990 anche in merito al parere della Soprintendenza, che rappresenta un atto interno al procedimento, autonomamente impugnabile se direttamente lesivo (come difatti è avvenuto, essendo stato anche detto parere impugnato), mentre il prefato preavviso fa riferimento all’atto conclusivo del procedimento.
16. Quanto, infine, alla prassi regionale, segnalata dall’appellante, di trasmettere alla Soprintendenza le controdeduzioni del privato ai fini della conferma del parere negativo da essa precedentemente emesso, essa non solo è irrilevante ai fini della legittimità dell’atto, ma nemmeno si attaglia al caso di specie, ove nessun parere espresso è stato adottato dalla Soprintendenza, essendosi formato il silenzio assenso sulla proposta regionale, per cui alcuna contraddittorietà può ravvisarsi tra la richiamata normativa nazionale sulla partecipazione procedimentale e il sito istituzionale della Regione Sardegna.
17. I motivi devono, quindi, essere respinti.
18. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere integralmente respinto il ricorso di primo grado (n.r.g. 758 del 2019), ivi compresi i motivi dichiarati assorbiti e riproposti ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
19. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore della Regione appellante e a carico di VI, mentre possono essere compensate, stante la omogeneità delle posizioni processuali, tra la Regione e il Ministero della Cultura.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado (n.r.g. 758 del 2019), ivi compresi i motivi dichiarati assorbiti e riproposti ai sensi dell’art. 101 c.p.a.
Condanna VI s.r.l. al pagamento, a favore della Regione Autonoma della Sardegna, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Spese compensate con il Ministero della Cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO