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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. MI D'OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5582/2023
Promossa da
, in proprio sia in qualità di titolare firmatario della ditta Parte_1
individuale Sider AL di RI PI, rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al presente ricorso, dall'Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con il quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla via Trappitella n. 16/bis;
-opponente-
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da funzionari allo scopo delegati, Dr.ssa , Dr.ssa Controparte_2 CP_3
e Dr.ssa , Dr.ssa Dr.ssa Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
- opposto-
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19/07/23 l'opponente , sia in Parte_1
proprio che in qualità di titolare firmatario della Sider AL di RI PI,
esponeva che a seguito di accesso compiuto dall' Controparte_1
pagina 1 di 12 presso la sede operativa dell'Azienda sita in Campagna, alla Via Difesa
LE Inferiore, gli veniva notificato il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. SA00000/2021-052-01 in data 29/04/2021 n. prot. 15487, per asserite violazioni di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. 27/12/2017, n. 205
applicando una sanzione amministrativa di € 18.333,37; che avverso tale verbale di accertamento presentava scritti difensivi;
che in data 21/06/2023 gli veniva notificato, in proprio l'ordinanza ingiunzione n. 4651/3733° del
09/05/2023 e alla ditta individuale Sider AL di RI PI identica ordinanza ingiunzione n. 4651/3733B del 09/05/2023 in forza della quale la
ITL di Salerno ingiungeva ad esso ed alternativamente alla ditta Parte_1
Sider AL di RI PI, in qualità di responsabile solidale, il pagamento della somma complessiva di € 11.170,00 determinata nella misura di €
11.150,00 quale sanzione pecuniaria ed € 20,00 per spese di procedura (
importo comprensivo della quota forfettaria di CAD e/o CAN); in particolare veniva contestata 1) la omessa e infedele registrazione sul libro unico ... dei dati
relativi al OR e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti
retributivi, previdenziali o fiscali ... la violazione si riferisce ai seguenti lavoratori:
Senatore ... 2) divieto per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai CP_2
dipendenti attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla
normativa vigente: la violazione si riferisce ai seguenti lavoratori: Persona_1
....
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, deduceva la competenza a conoscere della suddetta questione alla Sezione civile del Tribunale adito;
sempre in via preliminare, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa;
l'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 14 l.
pagina 2 di 12 689/1981 non essendo stato l'atto impugnato notificato nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti dall'accertamento dell'infrazione;
l'inconfigurabilità dell'addebito contestato;
la sospensione dell'atto impugnato per la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni poste a fondamento dell'atto.
Alla luce di tali considerazioni, concludeva: in via preliminare;
a) con decreto,
inaudita altera parte, ovvero, subordinatamente con ordinanza, sospendere l'efficacia esecutiva delle impugnate ordinanze di ingiunzione.
nel merito b) annullare le impugnate ordinanze-ingiunzione dichiarando non dovute le somme in essa richieste;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con decreto del 27/07/2023 veniva fissata l'udienza di comparizione e contestualmente rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa depositata in data 16/04/2024, si costituiva l'
[...]
, deducendo che l'ordinanza ingiunzione, Controparte_1
con la quale risultano ingiunte somme per sanzioni amministrative pari ad €
11.150,00 per violazioni in materia di lavoro, veniva applicata per l'omessa o infedele registrazione sul libro unico del lavoro- fatti salvi i casi di errore meramente materiale- dei dati relativi al OR e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
la violazione si riferisce ai seguenti lavoratori: Senatore nt il Per_2
29/12/1988 periodo da maggio a ottobre 2020: (norme violate : art. 39 co.1 e 2
D.L 25/06/2008 n 112 convertito dalla Legge 06/08/2008 n 133; norme sanzionatorie: art 39 co. 7 D.L n 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008,
modificato dall'art.22 co 5 del D.lgs 14/09/2015; sanzione applicata euro
150,00 (minimo edittale);
pagina 3 di 12 Divieto per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla vigente normativa, la violazione si riferisce ai seguenti lavoratori: Per_1
n 08/03/1995; periodo da novembre 2019 a settembre 2020, n 11
[...]
mensilità; norme violate art 1 co 910 e 911 Legge 27/12/2017 n 205; norme sanzionatorie art 1 c. 913 Legge 27/12/2017 n 205; sanzione applicata euro
1000,00 (minimo edittale per 11 mensilità); nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'illegittimità del verbale di accertamento sotteso alle ordinanze per violazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'inconfigurabilità dell'addebito contestato.
Concludeva per la conferma delle ordinanze ingiunzione n. 4651/3733 e per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 9
comma 2 del Dlgs n 149/2015 “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1
lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell' e ne integrano le dotazioni finanziarie.>> CP_1
Con ordinanza del 08/04/2024 la causa veniva rinviata per la discussione cui seguiva ulteriore rinvio sempre per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente, occorre evidenziare che, in riferimento alla questione sulla competenza a conoscere dei procedimenti di opposizione ad ordinanza pagina 4 di 12 ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrativi in materia di legislazione sociale e del lavoro, spetti al Tribunale, in qualità di giudice ordinario, e non al Giudice del Lavoro decidere sulla controversia in esame.
L'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, attuativo della delega contenuta nell'art. 54
della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto espressamente l'attribuzione della competenza del Tribunale alle lett. a) e b) del citato articolo.
Ciò che si discute, nel caso di specie, è se la natura della controversia in esame, rientrante tra quelle inerenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 comma 7 della l. n. 689/1981 fosse stata assorbita nell'ambito dell'art. 409
c.p.c. e, quindi, il mutamento del rito fosse causativo del mutamento della natura della controversia che individuava il Tribunale in funzione del giudice del lavoro, il nuovo giudice naturale a decidere in merito.
Tuttavia, diverse pronunce giurisprudenziali, hanno escluso che i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro rientrino tra le controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c., dovendosi fare riferimento al Giudice naturale delle controversie e non al rito applicato.
Individuata la competenza dell'organo giudicante a conoscere della controversia in esame, in via preliminare, si discute sulla ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa.
In primo luogo, è opportuno sottolineare che, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, il processo verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal p.u. rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dallo stesso p.u e delle dichiarazioni dalle parti (Cassazione Sezione Lavoro n. 3973 del 18/04/1998 –
Cassazione Sezione 2 n . 6565 del 20/03/2007).
pagina 5 di 12 Nel caso di specie, l'accertamento dei rapporti di lavoro “in nero” si fonda sul fatto che, a seguito dell'accesso effettuato dagli ispettori, congiuntamente all' presso la sede operativa della società predetta in Campagna (SA) CP_7
alla via Difesa della LE Inferiore, svoltosi in data 14/10/2020, è stato rinvenuto che, a seguito degli esiti dettagliati emersi dal verbale di accertamento, dalle dichiarazioni dei lavoratori presenti e dalla successiva disamina della documentazione aziendale prodotta dal consulente di lavoro della società e dal raffronto della dichiarazione acquisita dalla lavoratrice
Part
con il al mese di maggio a ottobre 2020, sono emerse Parte_2
delle differenze tra le ore dichiarate e quelle riportate sui LUL per complessive 3.968,96 che la società ha recuperato spontaneamente con il LUL
del mese di Novembre
Tale circostanza di fatto così come riportata nel verbale di primo accesso ispettivo dell'8/10/2010, in seguito alla denuncia di infortunio presentata dal
OR dipendente del quale è stata acquisita la Persona_1
dichiarazione spontanea resa presso la sede , ha valenza di prova fino a CP_7
querela di falso.
Invero, a seguito di tale dichiarazione resa dal OR dipendente
[...]
in data 14/10/2020 veniva effettuato un accesso, congiuntamente Persona_1
all' , presso la sede operativa della società predetta in Campagna (Sa), CP_7
dove venivano acquisite le dichiarazioni dei lavoratori presenti Per_3
, e
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
la quale, come risulta dal verbale di dichiarazioni spontanee del Per_7
6/11/2020, ha confermato la circostanza della difformità dell'orario lavorativo dichiarato e quello effettivamente espletato e riportato sul LUL.
Ricorrono pertanto i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato intercorso con i lavoratori irregolari trovati all'accesso, i quali hanno reso nell'occasione sommarie informazioni convergenti.
pagina 6 di 12 Ed infatti le mansioni svolte dai lavoratori, così come risulta dal verbale di primo accesso ispettivo, avendo carattere meramente esecutivo ed essendo tipiche di un profilo professionale privo di qualsiasi autonomia decisionale e gestionale, costituivano, comunque, espressione di un lavoro espletato alle altrui dipendenze, in esecuzione di ordini e direttive ed in conformità
all'assetto organizzativo strutturato dal datore di lavoro e, quindi,
dell'esistenza di un vincolo di subordinazione, a fronte del quale il datore di lavoro era tenuto ad adempimenti di legge, nella specie, non eseguiti.
Infine, nel verbale conclusivo degli accertamenti risulta testualmente riportato: “a seguito della denuncia di infortunio del OR Persona_1
(….) si procedeva ad effettuare un accesso ispettivo nei confronti della società (…) nel
corso dell'accesso ispettivo sono state acquisite le dichiarazioni dei lavoratori presenti;
dalla successiva disamina della documentazione aziendale prodotta dal consulente del
lavoro della società e dal raffronto della dichiarazione acquisita dalla lavoratrice
con il lul dal mese di maggio a ottobre 2020 sono emerse delle Parte_2
differenze tra le ore dichiarate e quelle riportate sul lul per complessive 3.968,96 che
la società ha recuperato spontaneamente. In ordine al OR Persona_1
assunto con contratto di lavoro part-time dal 07/11/2019 al 17/09/2020 la ditta non
ha dato dimostrazione della tracciabilità dei pagamenti effettuati. (…).
Inoltre, la p.a. ha prodotto anche il rapporto, ex art. 17 della l. 689/81 n. 3733
del 14/10/2021; risultano presentati anche gli scritti difensivi, ex art. 18 della l.
689/1981 del 27/05/2021 e risulta prodotto il verbale di audizione del 28/02/23.
Nel caso di specie, non è stata prodotta, da parte del ricorrente,
documentazione di segno contrario rispetto a quanto argomentato e,
pertanto, l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
Non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettata l'eccezione relativa all'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 14 della l.
689/1981.
pagina 7 di 12 In via preliminare, va evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'art. 14 della Legge n. 689/1981, nel riferirsi
all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va inteso nel senso
che il termine di 90 giorni per la contestazione “postuma” comincia a decorrere dal
momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla
eventuale complessità della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare
tutti gli elementi dell'illecito (ex multis v. Cass. Sez. Lav., 2 aprile 2014 n. 7681).
L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento da parte della p.a. delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Nel caso di specie, gli accertamenti si sono conclusi in data 05/04/2021 (come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione n SA00000/2021-
052-01 del 21/04/2021 prot. n.15487) e risulta pertanto rispettato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81, atteso che il verbale di accertamento è stato notificato all'interessato il 29/04/2021.
Il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 limita nel tempo la possibilità di procedere alla notificazione del verbale di accertamento;
la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito, con argomentazioni pienamente condivisibili, che il limite temporale di novanta giorni entro il quale deve procedersi alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito,
dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689 del 1981. Il termine del secondo comma del citato art. 14
decorre, difatti, dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario pagina 8 di 12 all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Non è meritevole di accoglimento ed è infondata l'eccezione relativa all'inconfigurabilità dell'addebito contestato, in virtù della quale parte ricorrente afferma, che nel periodo dal 07/11/2019 al 07/09/2020, di aver pagato le retribuzioni dovute solo ex post, in data 19/01/2021, tramite pagamento sulla carta postepay intestata al OR.
Non si può trascurare in proposito che la Suprema Corte (Cass. 06/09/2018,
n.21699) ha ribadito il principio (originariamente affermato da Cass. n. 1150
del 04/02/1994), secondo cui "l'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dalla
L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della
corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli
elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto
pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto
stesso, ove il OR ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente
erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul OR
soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di
quietanze da parte del dipendente, spettando, in caso diverso, al datore di lavoro la
prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (conf., Cass. 29/05/2001, n. 7310).
Inoltre Cass. 24/06/2016, n. 13150, ha aggiunto che le buste paga, ancorchè
sottoscritte dal OR con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo
della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui
dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione
assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente
percepita dal OR, il quale può provare l'insussistenza del carattere di
quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che
l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento
pagina 9 di 12 della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise,
concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto
risolutivo, significato negoziale (conf. Cass. 14/07/2001, n. 9588 ecc..).
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21699 del 6
settembre 2018, ha stabilito che “le buste paga sottoscritte dal OR attestano
soltanto la loro consegna e non l'effettivo pagamento delle somme in esse contenute, il
cui onere della prova è del datore di lavoro. In questo caso, infatti, ci si trova innanzi
ad una firma per ricevuta e non per quietanza“(in tal senso anche Cass. 2
novembre 2018, n. 28029; Cass. 14 novembre 2018, n. 29367). LA
dimostrazione dell'effettivo pagamento della retribuzione è infatti sempre onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal OR, il quale, a sua volta, può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte sui documenti riportati dal datore di lavoro.
Poiché, infatti, spetta al datore di lavoro provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante pagamenti tracciabili, soltanto laddove ciò non sia stato possibile, questi dovrà, non solo dedurre le ragioni dei
mancati pagamenti secondo le modalità indicate nella legge 205/2017 o le ragioni del
mancata sottoscrizione del prospetto paga per ricevuta , ma anche provare in maniera
rigorosa i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal
OR . (Cass. 6 marzo 1986, n. 1484; Cass. 13 aprile 1992, n. 4512).
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente si è limitato a fornire tale prova con un'articolazione istruttoria formulata in maniera del tutto generica, priva di elementi temporali e di specificità riguardo al luogo del pagamento, agli importi corrisposti, alle modalità di esecuzione.
Alla luce delle anzidette considerazioni, non si può che concludere per il rigetto dell'opposizione e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 10 di 12 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5582/2023 r.g. tra , in proprio sia in Parte_1
qualità di titolare firmatario della ditta individuale Sider AL di RI
PI –opponente- e , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. –opposto- nonché Ispettorato Nazionale del
Lavoro –opposto-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.
4651/3733B del 09/05/2023;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 850,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 17/12/2025.
Il GOP
MI D'OS
pagina 11 di 12 pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, avv. MI D'OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5582/2023
Promossa da
, in proprio sia in qualità di titolare firmatario della ditta Parte_1
individuale Sider AL di RI PI, rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al presente ricorso, dall'Avv. Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con il quale elettivamente domicilia in Ottaviano (NA) alla via Trappitella n. 16/bis;
-opponente-
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da funzionari allo scopo delegati, Dr.ssa , Dr.ssa Controparte_2 CP_3
e Dr.ssa , Dr.ssa Dr.ssa Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
- opposto-
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19/07/23 l'opponente , sia in Parte_1
proprio che in qualità di titolare firmatario della Sider AL di RI PI,
esponeva che a seguito di accesso compiuto dall' Controparte_1
pagina 1 di 12 presso la sede operativa dell'Azienda sita in Campagna, alla Via Difesa
LE Inferiore, gli veniva notificato il Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. SA00000/2021-052-01 in data 29/04/2021 n. prot. 15487, per asserite violazioni di cui all'art. 1, commi 910 e 911, L. 27/12/2017, n. 205
applicando una sanzione amministrativa di € 18.333,37; che avverso tale verbale di accertamento presentava scritti difensivi;
che in data 21/06/2023 gli veniva notificato, in proprio l'ordinanza ingiunzione n. 4651/3733° del
09/05/2023 e alla ditta individuale Sider AL di RI PI identica ordinanza ingiunzione n. 4651/3733B del 09/05/2023 in forza della quale la
ITL di Salerno ingiungeva ad esso ed alternativamente alla ditta Parte_1
Sider AL di RI PI, in qualità di responsabile solidale, il pagamento della somma complessiva di € 11.170,00 determinata nella misura di €
11.150,00 quale sanzione pecuniaria ed € 20,00 per spese di procedura (
importo comprensivo della quota forfettaria di CAD e/o CAN); in particolare veniva contestata 1) la omessa e infedele registrazione sul libro unico ... dei dati
relativi al OR e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti
retributivi, previdenziali o fiscali ... la violazione si riferisce ai seguenti lavoratori:
Senatore ... 2) divieto per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai CP_2
dipendenti attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla
normativa vigente: la violazione si riferisce ai seguenti lavoratori: Persona_1
....
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare, deduceva la competenza a conoscere della suddetta questione alla Sezione civile del Tribunale adito;
sempre in via preliminare, in punto di ripartizione dell'onere probatorio, nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa;
l'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 14 l.
pagina 2 di 12 689/1981 non essendo stato l'atto impugnato notificato nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti dall'accertamento dell'infrazione;
l'inconfigurabilità dell'addebito contestato;
la sospensione dell'atto impugnato per la sussistenza delle gravi e circostanziate ragioni poste a fondamento dell'atto.
Alla luce di tali considerazioni, concludeva: in via preliminare;
a) con decreto,
inaudita altera parte, ovvero, subordinatamente con ordinanza, sospendere l'efficacia esecutiva delle impugnate ordinanze di ingiunzione.
nel merito b) annullare le impugnate ordinanze-ingiunzione dichiarando non dovute le somme in essa richieste;
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con decreto del 27/07/2023 veniva fissata l'udienza di comparizione e contestualmente rigettata l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a controparte.
Con comparsa depositata in data 16/04/2024, si costituiva l'
[...]
, deducendo che l'ordinanza ingiunzione, Controparte_1
con la quale risultano ingiunte somme per sanzioni amministrative pari ad €
11.150,00 per violazioni in materia di lavoro, veniva applicata per l'omessa o infedele registrazione sul libro unico del lavoro- fatti salvi i casi di errore meramente materiale- dei dati relativi al OR e alla prestazione lavorativa, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
la violazione si riferisce ai seguenti lavoratori: Senatore nt il Per_2
29/12/1988 periodo da maggio a ottobre 2020: (norme violate : art. 39 co.1 e 2
D.L 25/06/2008 n 112 convertito dalla Legge 06/08/2008 n 133; norme sanzionatorie: art 39 co. 7 D.L n 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008,
modificato dall'art.22 co 5 del D.lgs 14/09/2015; sanzione applicata euro
150,00 (minimo edittale);
pagina 3 di 12 Divieto per il datore di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti attraverso strumenti di pagamento diversi da quelli previsti dalla vigente normativa, la violazione si riferisce ai seguenti lavoratori: Per_1
n 08/03/1995; periodo da novembre 2019 a settembre 2020, n 11
[...]
mensilità; norme violate art 1 co 910 e 911 Legge 27/12/2017 n 205; norme sanzionatorie art 1 c. 913 Legge 27/12/2017 n 205; sanzione applicata euro
1000,00 (minimo edittale per 11 mensilità); nel merito, eccepiva l'infondatezza dell'illegittimità del verbale di accertamento sotteso alle ordinanze per violazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dell'inconfigurabilità dell'addebito contestato.
Concludeva per la conferma delle ordinanze ingiunzione n. 4651/3733 e per il rigetto del ricorso con vittoria di spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 9
comma 2 del Dlgs n 149/2015 “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di CP_1
lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell' e ne integrano le dotazioni finanziarie.>> CP_1
Con ordinanza del 08/04/2024 la causa veniva rinviata per la discussione cui seguiva ulteriore rinvio sempre per la discussione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi della decisione
Preliminarmente, occorre evidenziare che, in riferimento alla questione sulla competenza a conoscere dei procedimenti di opposizione ad ordinanza pagina 4 di 12 ingiunzione irrogativi delle sanzioni amministrativi in materia di legislazione sociale e del lavoro, spetti al Tribunale, in qualità di giudice ordinario, e non al Giudice del Lavoro decidere sulla controversia in esame.
L'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, attuativo della delega contenuta nell'art. 54
della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ha previsto espressamente l'attribuzione della competenza del Tribunale alle lett. a) e b) del citato articolo.
Ciò che si discute, nel caso di specie, è se la natura della controversia in esame, rientrante tra quelle inerenti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 35 comma 7 della l. n. 689/1981 fosse stata assorbita nell'ambito dell'art. 409
c.p.c. e, quindi, il mutamento del rito fosse causativo del mutamento della natura della controversia che individuava il Tribunale in funzione del giudice del lavoro, il nuovo giudice naturale a decidere in merito.
Tuttavia, diverse pronunce giurisprudenziali, hanno escluso che i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro rientrino tra le controversie previste dagli artt. 409 e 442 c.p.c., dovendosi fare riferimento al Giudice naturale delle controversie e non al rito applicato.
Individuata la competenza dell'organo giudicante a conoscere della controversia in esame, in via preliminare, si discute sulla ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa.
In primo luogo, è opportuno sottolineare che, nel giudizio di opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, il processo verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal p.u. rogante come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dallo stesso p.u e delle dichiarazioni dalle parti (Cassazione Sezione Lavoro n. 3973 del 18/04/1998 –
Cassazione Sezione 2 n . 6565 del 20/03/2007).
pagina 5 di 12 Nel caso di specie, l'accertamento dei rapporti di lavoro “in nero” si fonda sul fatto che, a seguito dell'accesso effettuato dagli ispettori, congiuntamente all' presso la sede operativa della società predetta in Campagna (SA) CP_7
alla via Difesa della LE Inferiore, svoltosi in data 14/10/2020, è stato rinvenuto che, a seguito degli esiti dettagliati emersi dal verbale di accertamento, dalle dichiarazioni dei lavoratori presenti e dalla successiva disamina della documentazione aziendale prodotta dal consulente di lavoro della società e dal raffronto della dichiarazione acquisita dalla lavoratrice
Part
con il al mese di maggio a ottobre 2020, sono emerse Parte_2
delle differenze tra le ore dichiarate e quelle riportate sui LUL per complessive 3.968,96 che la società ha recuperato spontaneamente con il LUL
del mese di Novembre
Tale circostanza di fatto così come riportata nel verbale di primo accesso ispettivo dell'8/10/2010, in seguito alla denuncia di infortunio presentata dal
OR dipendente del quale è stata acquisita la Persona_1
dichiarazione spontanea resa presso la sede , ha valenza di prova fino a CP_7
querela di falso.
Invero, a seguito di tale dichiarazione resa dal OR dipendente
[...]
in data 14/10/2020 veniva effettuato un accesso, congiuntamente Persona_1
all' , presso la sede operativa della società predetta in Campagna (Sa), CP_7
dove venivano acquisite le dichiarazioni dei lavoratori presenti Per_3
, e
[...] Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
la quale, come risulta dal verbale di dichiarazioni spontanee del Per_7
6/11/2020, ha confermato la circostanza della difformità dell'orario lavorativo dichiarato e quello effettivamente espletato e riportato sul LUL.
Ricorrono pertanto i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato intercorso con i lavoratori irregolari trovati all'accesso, i quali hanno reso nell'occasione sommarie informazioni convergenti.
pagina 6 di 12 Ed infatti le mansioni svolte dai lavoratori, così come risulta dal verbale di primo accesso ispettivo, avendo carattere meramente esecutivo ed essendo tipiche di un profilo professionale privo di qualsiasi autonomia decisionale e gestionale, costituivano, comunque, espressione di un lavoro espletato alle altrui dipendenze, in esecuzione di ordini e direttive ed in conformità
all'assetto organizzativo strutturato dal datore di lavoro e, quindi,
dell'esistenza di un vincolo di subordinazione, a fronte del quale il datore di lavoro era tenuto ad adempimenti di legge, nella specie, non eseguiti.
Infine, nel verbale conclusivo degli accertamenti risulta testualmente riportato: “a seguito della denuncia di infortunio del OR Persona_1
(….) si procedeva ad effettuare un accesso ispettivo nei confronti della società (…) nel
corso dell'accesso ispettivo sono state acquisite le dichiarazioni dei lavoratori presenti;
dalla successiva disamina della documentazione aziendale prodotta dal consulente del
lavoro della società e dal raffronto della dichiarazione acquisita dalla lavoratrice
con il lul dal mese di maggio a ottobre 2020 sono emerse delle Parte_2
differenze tra le ore dichiarate e quelle riportate sul lul per complessive 3.968,96 che
la società ha recuperato spontaneamente. In ordine al OR Persona_1
assunto con contratto di lavoro part-time dal 07/11/2019 al 17/09/2020 la ditta non
ha dato dimostrazione della tracciabilità dei pagamenti effettuati. (…).
Inoltre, la p.a. ha prodotto anche il rapporto, ex art. 17 della l. 689/81 n. 3733
del 14/10/2021; risultano presentati anche gli scritti difensivi, ex art. 18 della l.
689/1981 del 27/05/2021 e risulta prodotto il verbale di audizione del 28/02/23.
Nel caso di specie, non è stata prodotta, da parte del ricorrente,
documentazione di segno contrario rispetto a quanto argomentato e,
pertanto, l'ordinanza ingiunzione deve essere confermata.
Non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, rigettata l'eccezione relativa all'illegittimità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 14 della l.
689/1981.
pagina 7 di 12 In via preliminare, va evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'art. 14 della Legge n. 689/1981, nel riferirsi
all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va inteso nel senso
che il termine di 90 giorni per la contestazione “postuma” comincia a decorrere dal
momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla
eventuale complessità della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare
tutti gli elementi dell'illecito (ex multis v. Cass. Sez. Lav., 2 aprile 2014 n. 7681).
L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma con il compimento da parte della p.a. delle indagini e delle valutazioni necessarie per riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.
Nel caso di specie, gli accertamenti si sono conclusi in data 05/04/2021 (come si evince dal verbale unico di accertamento e notificazione n SA00000/2021-
052-01 del 21/04/2021 prot. n.15487) e risulta pertanto rispettato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 L. 689/81, atteso che il verbale di accertamento è stato notificato all'interessato il 29/04/2021.
Il secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 limita nel tempo la possibilità di procedere alla notificazione del verbale di accertamento;
la giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, chiarito, con argomentazioni pienamente condivisibili, che il limite temporale di novanta giorni entro il quale deve procedersi alla contestazione dell'illecito amministrativo a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento delle relative sanzioni, come stabilito dall' art. 14 della L. n. 689 del 1981, è collegato all'esito del procedimento di accertamento e non alla data di commissione dell'illecito,
dalla quale decorre il solo termine di prescrizione previsto dall' art. 28 della citata L. n. 689 del 1981. Il termine del secondo comma del citato art. 14
decorre, difatti, dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario pagina 8 di 12 all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Non è meritevole di accoglimento ed è infondata l'eccezione relativa all'inconfigurabilità dell'addebito contestato, in virtù della quale parte ricorrente afferma, che nel periodo dal 07/11/2019 al 07/09/2020, di aver pagato le retribuzioni dovute solo ex post, in data 19/01/2021, tramite pagamento sulla carta postepay intestata al OR.
Non si può trascurare in proposito che la Suprema Corte (Cass. 06/09/2018,
n.21699) ha ribadito il principio (originariamente affermato da Cass. n. 1150
del 04/02/1994), secondo cui "l'obbligo, previsto a carico del datore di lavoro dalla
L. 5 gennaio 1953, n. 4, art. 1, di consegnare ai lavoratori dipendenti all'atto della
corresponsione della retribuzione un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli
elementi costitutivi della retribuzione, non attiene alla prova dell'avvenuto
pagamento, per la quale non sono sufficienti le annotazioni contenute nel prospetto
stesso, ove il OR ne contesti la corrispondenza alla retribuzione effettivamente
erogata, l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul OR
soltanto in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e del rilascio di
quietanze da parte del dipendente, spettando, in caso diverso, al datore di lavoro la
prova rigorosa dei pagamenti in effetti eseguiti (conf., Cass. 29/05/2001, n. 7310).
Inoltre Cass. 24/06/2016, n. 13150, ha aggiunto che le buste paga, ancorchè
sottoscritte dal OR con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo
della loro avvenuta consegna, ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui
dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione
assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente
percepita dal OR, il quale può provare l'insussistenza del carattere di
quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte, fermo restando che
l'accettazione senza riserve della liquidazione da parte di quest'ultimo al momento
pagina 9 di 12 della risoluzione del rapporto può assumere, in presenza di altre circostanze precise,
concordanti ed obiettivamente concludenti dell'intenzione di accettare l'atto
risolutivo, significato negoziale (conf. Cass. 14/07/2001, n. 9588 ecc..).
A tal proposito, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21699 del 6
settembre 2018, ha stabilito che “le buste paga sottoscritte dal OR attestano
soltanto la loro consegna e non l'effettivo pagamento delle somme in esse contenute, il
cui onere della prova è del datore di lavoro. In questo caso, infatti, ci si trova innanzi
ad una firma per ricevuta e non per quietanza“(in tal senso anche Cass. 2
novembre 2018, n. 28029; Cass. 14 novembre 2018, n. 29367). LA
dimostrazione dell'effettivo pagamento della retribuzione è infatti sempre onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto da esse risulta e la retribuzione effettivamente percepita dal OR, il quale, a sua volta, può provare l'insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte sui documenti riportati dal datore di lavoro.
Poiché, infatti, spetta al datore di lavoro provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante pagamenti tracciabili, soltanto laddove ciò non sia stato possibile, questi dovrà, non solo dedurre le ragioni dei
mancati pagamenti secondo le modalità indicate nella legge 205/2017 o le ragioni del
mancata sottoscrizione del prospetto paga per ricevuta , ma anche provare in maniera
rigorosa i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti vantati dal
OR . (Cass. 6 marzo 1986, n. 1484; Cass. 13 aprile 1992, n. 4512).
Nel caso di specie, infatti, il ricorrente si è limitato a fornire tale prova con un'articolazione istruttoria formulata in maniera del tutto generica, priva di elementi temporali e di specificità riguardo al luogo del pagamento, agli importi corrisposti, alle modalità di esecuzione.
Alla luce delle anzidette considerazioni, non si può che concludere per il rigetto dell'opposizione e per la conferma dell'ordinanza ingiunzione.
pagina 10 di 12 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5582/2023 r.g. tra , in proprio sia in Parte_1
qualità di titolare firmatario della ditta individuale Sider AL di RI
PI –opponente- e , in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. –opposto- nonché Ispettorato Nazionale del
Lavoro –opposto-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.
4651/3733B del 09/05/2023;
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € 850,00 oltre accessori come per legge.
Salerno, lì 17/12/2025.
Il GOP
MI D'OS
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