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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6908 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Albanese Giovanna
Appellante
E
(c.f. , CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Varlaro Sinisi Arrigo;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 7404/2020 emessa dal Tribunale di in data 20/05/2020.
r.g. n. 1
FATTO E DIRITTO
§1. La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così sinteticamente descritta nella sentenza del Tribunale di Roma impugnata:
<Con atto di citazione per il 25.11.2016, la ditta ha convenuto in CP_1 giudizio la , e premessi contenuti e sviluppo Controparte_2 del contratto di appalto stipulato in data 7.11.2002 di cui era risultata aggiudicataria per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente coperto presso l' del Comune di Cerveteri, ha Parte_2 lamentato l'inadempimento grave della committente alle obbligazioni assunte, meglio precisate nel contenuto dell'atto introduttivo formalizzando le suindicate conclusioni. Le doglianze che giustificavano le conclusioni si appuntavano principalmente nell'estremo ritardo nell'avvio dei lavori di cui al contratto citato:
a fronte di un tempo di esecuzione contrattuale di giorni 116, la committente aveva impiegato 194 giorni prima di convocare l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto di appalto, avvenuta solo in data 7.11.2012. Inoltre, il RUP impiegava 22 giorni per validare il progetto esecutivo in versione definitiva in data 24.06.2013.
La committente, che aveva validato il progetto in data 16.07.2016, impiegava 104 giorni per conferire l'incarico ad un professionista, delegandolo alla presentazione di un'istanza per la presentazione dell'autorizzazione antisismica;
dopo la consegna del progetto al Genio CIvile, riconosciuta l'inadeguatezza della relazione geologica in data 16.11.2014 chiedeva alla committente di ripresentarla, cosa che veniva effettuata dopo 208 giorni dalla richiesta al Genio Civile.
E quindi, alla fine della fiera, alla data del 10.11.2014 erano trascorsi 927 giorni dopo l'aggiudicazione senza che la committente avesse messo l'appaltatore nelle condizioni di poter avviare l'esecuzione dei lavori in oggetto. Il complesso degli avvenimenti aveva quindi determinato un macroscopico dilatamento dei tempi contrattuali per fatti riconducibili alla committente. La condotta di questa era stata contraria ai doveri di cooperazione verso l'appaltatore, che ogni ente committente
è tenuto ad osservare. Quindi, concludeva l'attrice, la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento dell'appaltatrice ai sensi dell'articolo 136 del
D.lgs. 163/2006 -- pronunciata con determinazione del 30.11.2015, ma anticipata già in data 10 marzo -- doveva considerarsi illegittima e quindi il Tribunale avrebbe dovuto liquidare alla il risarcimento dei danni a costei cagionati, CP_1
r.g. n. 2 come sviluppati nelle conclusioni.
Con comparsa di risposta e domanda riconvenzionale si è costituita la
[...]
che ha chiesto il rigetto della domanda proposta dalla parte attrice. CP_2
Ha sostenuto e rilevato che la cronologica dell'appalto e la documentazione evidenziata dalla parte attrice era una partigiana ricostruzione dei fatti che si erano verificati in occasione ed a causa di questo contratto.
Sosteneva che in realtà la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto per fatto e colpa della committente fosse domanda inammissibile, essendo
l'appaltatrice legittimata, semmai, ad esercitare il recesso ai sensi dell'articolo
153 comma 8 del D.lgs. 163/2006, con conseguente ( tuttalpiù) diritto al rimborso delle spese contrattuali e di quelle sostenute e documentate nei limiti indicati dall'art. 157. Peraltro, il ritardo nella stipula del contratto non era stato tempestivamente contestato, con consequenziale acquiescenza della al CP_1 tempo intercorso tra aggiudicazione e stipula. Riteneva inoltre insussistente la dedotta violazione, da parte della committente, dell'obbligo di leale collaborazione: dato che il progetto esecutivo necessitava di approfondimenti a livello di relazione geologica, l'appaltatore stesso avrebbe dovuto provvedere all'invio alla Stazione Appaltante di ogni opportuna notifica, prima della consegna ufficiale, come previsto dall'articolo 169 comma II del DPR 207/2010. La validazione del progetto era in realtà intervenuta in venti giorni, nel pieno rispetto dei termini di cui al Disciplinare di gara. Non si era potuto provvedere all'approvazione del progetto esecutivo in difetto di autorizzazione sismica da part del Genio Civile, che dopo una lunga teoria di vane richieste di integrazione documentale, aveva dovuto poi procedere all'archiviazione della pratica. Nessun compenso era dovuto per il progetto in difetto della necessaria approvazione, in difetto della autorizzazione sismica come prescritto dall'articolo 4 lettera l), che subordinava la corresponsione degli oneri di progettazione alla validazione ed approvazione del P.E.
E quindi, la risoluzione del contratto di appalto doveva ritenersi legittima alla luce dell'articolo 136 del D.lgs. 163/2006 e dell'articolo 58 del Capitolato Speciale di
Appalto, stante la persistente e grave negligenza dell'appaltatore nel conseguire
l'autorizzazione sismica propedeutici all'approvazione ed alla retribuzione del progetto ed all'esecuzione dei lavori. La segnalazione all'ANAC, poi effettuata e contestata dall'appaltatrice, era un preciso obbligo in caso di risoluzione per
r.g. n. 3 inadempimento ed in ragione delle numerose diffide dell'appaltante mai adempiute da >>. CP_1
All'esito del procedimento, il Tribunale di prime cure ha così concluso:
<<il tribunale di roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. < i>
R.G 51462/2016
A) Riconosciuta e dichiarata l'illegittimità della Determinazione Dirigenziale n.
5715 emessa dalla in data 30 novembre Controparte_2
2015, accoglie conseguentemente la domanda di danni proposta dalla parte attrice
e condanna la al risarcimento del danno Controparte_2 cagionato alla parte attrice che quantifica e liquida nella misura di € 131.092,92 oltre interessi legali e rivalutazione come in parte motiva.
B) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta.
C) Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che quantifica e liquida nella misura di € 15.444,50 (compreso rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A) oltre C.U>>
La ha proposto appello sulla base dei seguenti motivi: a) la Controparte_2 condotta di , dalla conclusione del contratto di appalto alla Parte_1 presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica, era stata tempestiva;
b) Il ritardo nell'acquisizione dell'autorizzazione sismica è integralmente addebitabile alla il cui progettista, Ing. era stato espressamente delegato dalla CP_1 CP_3
a curare la pratica;
c) L'autorizzazione sismica non pervenne a Parte_1 causa della mancata integrazione documentale sollecitata in via reiterata dal Genio
Civile, che infine archiviò la pratica. L'integrazione documentale riguardava sia la relazione geologica, da adeguare alla normativa sopravvenuta di cui al regolamento regionale n. 2 del 7/02/2012, sia documentazione tecnica nella disponibilità di in quanto afferente al progetto esecutivo, e non era stata prodotta;
d) CP_1 erroneità della sentenza per il rigetto della riconvenzionale di pagamento delle spese sostenute dalla per la procedura di autorizzazione antisismica Controparte_2
(€ 2.984,88) ; e) insussistenza dei danni risarcibili, erroneamente quantificati dal tribunale sulla base della ctp allegata dalla per difetto di prova delle spese CP_1 medesime, non essendovi stato allestimento di cantiere ma solo l'esecuzione del
Progetto Esecutivo: pertanto chiedeva l'accoglimento totale dell'appello o in via subordinata il contenimento della condanna nei limiti del costo sostenuto da r.g. n. 4 per il progetto esecutivo di € 23.256,00. CP_1
La , costituitasi, instava per il rigetto dell'appello. CP_1
La causa veniva trattenuta in decisione all'esito di udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini e art. 190 cpc.
§2. L'appello è fondato nei termini che seguono.
Va preliminarmente osservato che il thema decidendum in questa fase procedimentale si compendia, essenzialmente, nella contestazione delle statuizioni della sentenza gravata in tema di responsabilità per il ritardo nell'attuazione del contratto di appalto del 7.11.2012 intercorso tra la e la CP_1 [...]
( per la realizzazione di n impianto sportivo polivalente) Parte_1 accertamento della responsabilità) e sul conseguente danno sofferto dalla CP_1
[... ( attrice in primo grado).
In particolare, è sostanzialmente incontestato tra le parti che il ritardo nell'inizio dei lavori oggetto dell'appalto fosse dovuto all'iniziale mancanza dell'autorizzazione sismica ed ai tempi lunghi per il processamento della relativa pratica presso gli uffici competenti ( Genio Civile Regione ZI).
In merito all' an della responsabilità, si osserva che la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata sul fattore ritardo e sull'imputabilità dello stesso alla committenza ( ) non è pienamente condivisibile per le ragioni di Controparte_2 seguito.
Invero, ai sensi degli artt. 93 e 94 del DPR 380/2001 in tema di edilizia,
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. (…) 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. ( art. 93) e, soprattutto, nelle località sismiche, ad
r.g. n. 5 eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo
83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta. ( art. 94).
Dunque, per quel che rileva nella presente causa, da una lettura piana di tali disposizioni è dato rilevare che: a) la presentazione della richiesta di autorizzazione sismica grava sul committente;
b) essa va eseguita dopo la redazione del progetto esecutivo, il quale costituisce, insieme agli elaborati di calcolo che lo accompagnano, parte del corredo documentale necessario;
c) e fino al rilascio ( ed in assenza) dell'autorizzazione sismica i lavori non possono essere iniziati.
Ed infatti, nel caso di specie, si rileva dagli atti che la pratica per l'autorizzazione sismica è stata avviata il febbraio – marzo 2013, ( v. all. 10 e 12 parte attrice in primo grado) dalla committente , la quale aveva delegato, come Controparte_4 mero professionista e non in quanto rappresentante dell'appaltatrice ( CP_1 benché ne fosse stato il progettista), l'Ing. alla presentazione ed al deposito CP_3 della documentazione necessaria;
infatti, oltre al fatto che non si fa menzione della nell'istanza di autorizzazione sismica avanzata dalla Provincia (nella CP_1 persona del RUP dove appare come soggetto e presentatore delegato al Pt_3 deposito di tutta la documentazione ivi menzionata il professionista Ing. ( CP_3
v. all. 23) , si osserva che nella successiva corrispondenza intercorsa tra la Regione
ZI ( Genio civile ) ed il Comune di Cerveteri e la , per l'avvio Controparte_4 della procedura e le successive richieste istruttorie, il appare figurare in CP_3 quanto referente – delegato del proprietario / committente dell'opera da realizzare
( v. all. 5,6,8).
Inoltre, è dato altresì rilevare che al momento della sua presentazione la pratica era incompleta e la documentazione per la quale la Regione aveva chiesto integrazione documentale - consistente sia in integrazioni alla relazione geologica ( inter alia 2 indagini geofisiche di comprovata affidabilità e sezione geologica e sismica interpretativa) sia in ulteriori elaborati progettuali ( inter alia , calcolo elementi lignei, verifica elementi non strutturali e degli impianti, elaborati esecutivi e di calcolo degli impianti fotovoltaici previsti per lo spogliatoio ( v.all. 5 nota Regione lazio dd 16.4.2014), incongruenze nelle destinazioni d'uso e nelle dimensioni di altri elementi (puntoni ed archi), ( v. all. 6 – Nota Regione ZI dd 7.7.2014)) - era di competenza di entrambe le parti, della proprietaria committente, per tutta la r.g. n. 6 parte geologica (v. art. 26 dpr 207/2010) e dell'appaltatore responsabile della progettazione esecutiva, per tutta la parte relativa agli elaborati, ai calcoli e ad alle parti esecutive ( v. art. 33 e ss. dpr 207/2010); distribuzione di competenze sostanzialmente inferibile anche dagli atti di causa e sostanzialmente incontestata tra le parti ( v. all. 10, 12, mail a firma dd 10.11.2014). Tes_1
Risulta altrettanto pacificamente dagli atti che dopo la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica, la Regione ZI sin dal 16.4.2014 ( v. all. 5) ha chiesto le integrazioni documentali, sia per la parte di competenza della che per CP_4 quella di competenza dell'appaltatore/ progettista esecutivo, evidenziando, poi, con la nota del 10.9.2014 che ancora non erano stati depositati i documenti precedentemente richiesti, da ultimo con la nota del 7.7.2014, e diffidando la ad un deposito nei successivi 60 giorni pena l'archiviazione della pratica. CP_4
Quanto ai seguiti della pratica, alla luce degli atti, è dato osservare che, benché la relazione geotecnica della Provincia risulti approntata e trasmessa al delegato il
10.11.2014, non si hanno elementi in merito alla predisposizione ed eventuale inoltro alla Regione sia di tale relazione geologica integrata che dell'ulteriore documentazione di competenza dell'appaltatore / progettista esecutivo;
per cui risulta assolutamente ragionevole ritenere, con il supporto di alcuni documenti ( v. all. 10 e 12 ), che, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, la Regione abbia poi archiviato la pratica ( v. all. 12).
Quanto alla rilevanza della suddetta documentazione ai fini dell'autorizzazione, a differenza di quanto statuito nella sentenza gravata, non si rilevano elementi idonei a ritenere che l'incidenza della relazione geologica sull'ottenimento dell'autorizzazione sismica fosse prevalente ed assorbente rispetto all'altra documentazione di competenza dell'appaltatore, dovendosi concludere, quindi, per una pari rilevanza ed incidenza di tutta la documentazione richiesta dalla Regione ai fini del buon esito della pratica.
Quanto, poi, all'individuazione del soggetto tenuto a fornirla, va necessariamente evidenziato che, alla luce della menzionata normativa e dei fatti di causa, il soggetto tenuto alla presentazione dell'istanza sismica era, come poi effettivamente è stato, la Provincia committente, che quindi, era anche l'unico interlocutore dell'ente preposto alla pratica (la Regione); per cui era onere della coinvolgere CP_4
l'appaltatore/ progettista esecutivo per la predisposizione della documentazione integrativa di sua competenza.
r.g. n. 7 Pertanto, il professionista, Ing figurava nel procedimento – e non sono CP_5 emersi in causa elementi di segno contrario (anzi, la testimonianza del RUP Pt_3 ha evidenziato che la nomina del professionista come delegato alla presentazione della pratica regionale era stata dovuta ad una carenza di profili professionali adatti allo scopo ( v. verbale ud. 4.4.2018)) – come delegato della Provincia, soggetto onerato della pratica, e destinatario delle comunicazioni inviate dalla Regione alla
Provincia, non potendosi non rilevare come, comunque, la fosse a CP_1 conoscenza della delega conferita dalla Provincia al ed in qualche modo CP_3 avesse già anticipatamente incaricato l'ing. a provvedere agli adempimenti CP_3 necessari (v. testimonianza in verbale ud. 4.4.2018 – v. all. 14 Nota CP_3
10.11.2015). CP_1
Pertanto, incombeva sulla committente (Provincia) l'interlocuzione con la Regione
e la gestione della pratica, incluso il recupero e l'inoltro della documentazione, anche di quella di competenza dell'appaltatore.
D'altronde, si osserva, la in virtù dell'appalto integrato e quindi del suo CP_1 obbligo contrattuale di fornire una progettazione esecutiva (con relativi annessi) nel suo complesso idonea e funzionale anche all'ottenimento dell'autorizzazione sismica, aveva anche tutto l'interesse al buon esito della pratica, senza la quale – per come visto sopra- non avrebbe potuto iniziare i lavori ( v. all. 14 Nota CP_1
10.11.2015).
Sul punto emerge dagli atti che -secondo quanto dichiarato dall'Ing. in sede CP_3 testimoniale - la era a conoscenza della delega conferitagli dalla Provincia, CP_1 anzi la stessa delega era stata accettata da lui in quanto aveva redatto il progetto per conto della stessa (l'appaltatore) e, quindi, aveva accesso alla CP_1 documentazione relativa alla progettazione (v. verbale 4.4.2018); inoltre, la stessa al fine di ovviare all'inerzia dell'Amministrazione nella gestione della CP_1 pratica presso il Genio Civile, aveva chiesto “al proprio progettista, ing. Per_1
di supplire alle carenze degli Uffici della Provincia, occupandosi di
[...] effettuare gli adempimenti presso il Genio Civile, che la normativa in materia pone
a carico del committente” (. v. all. 14 Nota 10.11.2015) CP_1
Oltre al fatto che il suo progettista, nonché possessore della documentazione relativa alla progettazione esecutiva necessaria per la pratica, era interlocutore ufficiale della Regione ( Genio Civile) per conto della , ricevendone tutte CP_4 le richieste integrative, e delegato della alla cura di tutti gli adempimenti CP_1
r.g. n. 8 necessari alla pratica, si rileva che la stessa risulta essere stata coinvolta CP_1 ed essere stata messa a conoscenza delle integrazioni documentali necessarie – nelle quali ricadeva anche documentazione progettuale di sua pertinenza-, essendovi evidenza quanto meno di una sua partecipazione diretta ad una riunione del
31.10.2014 sulla questione.
Pertanto, posto che, per come sopra evidenziato, non vi sono elementi per ritenere che la documentazione relativa al progetto esecutivo fosse meno rilevante e funzionale al buon esito della pratica di quella geologica di pertinenza della
, si deve necessariamente ritenere che la condotta dell'appaltatore (e del CP_4 suo progettista) abbia comunque concorso all'esito negativo della pratica ed al vano decorso del tempo di durata del procedimento autorizzatorio.
Inoltre, considerato che la domanda di risoluzione avanzata dall'appaltatore fonda l'inadempimento della controparte nell'indebito decorso del tempo dalla conclusione del contratto senza che i lavori iniziassero, ed in particolare per la fase destinata al conseguimento della prodromica autorizzazione sismica, non può non evidenziarsi come al decorso del tempo di questa fase senza il conseguimento del suo esito positivo abbiano sostanzialmente concorso fattori imputabili ad entrambe le parti.
Quanto poi alla specifica doglianza di parte appellata in merito al decorso dell'intero termine contrattuale di adempimento dalla consegna dei lavori ( 116 giorni dalla consegna dei lavori) e a ad una valutazione più ampia della gestione dei tempi contrattuali, non può non evidenziarsi una concomitante incidenza della condotta di entrambe le parti anche nell'allungamento dei tempi di attuazione della fase antecedente, necessariamente prodromica alla procedura di autorizzazione sismica.
Invero, -come già visto sopra- una prima consegna parziale dei lavori era stata tempestivamente eseguita il 17.12.2012 da parte della (per come CP_4 ammesso dall'appellata stessa ( v. p. 2 atto di citazione)) per la realizzazione del progetto esecutivo, che poi l'appaltatore appellato aveva depositato poco più di 6 mesi dopo (il 24.6.2013 ( v. all.2 )); a seguire, la successiva fase di richiesta di autorizzazione sismica, come detto necessaria per il successivo avvio dei lavori, incombeva sulla committente ( Provincia), anche per la parte di individuazione ed assunzione del professionista delegato ( Ing. , ed era stata avviata tra il CP_3
10.2.2014 ( v. all. 10) ed il 27.3.2014 ( v. all. 23), quindi anche per questa fase si r.g. n. 9 erano impiegati svariati mesi ( tra più di 7 ed i 9 mesi).
Volendo interpretare il contratto in maniera coerente con il contenuto delle prestazioni dovute dall'appaltatore e la necessaria consequenzialità tra le differenti fasi esecutive, è ragionevole ritenere, anche alla luce delle difese di entrambe le parti ( che consideravano la consegna dei lavori per il progetto esecutivo come
“parziale”), che anche la “consegna dei lavori” da parte dell'appaltante, come dies
a quo per il computo dei tempi di esecuzione dell'appalto contrattualmente fissati (
116 giorni dalla consegna de lavori), fosse da intendersi articolata in fasi, la prima
– già compiuta – prodromica alla predisposizione del progetto esecutivo, la seconda prodromica alla fase di costruzione ma mai compiuta per effetto del mancato completamento della fase precedente. In una tale opzione interpretativa, ai sensi dell'art. 154 dpr 207/2010, La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
Ma nel caso di specie, la consegna finale dei lavori, da cui fa decorrere il termine contrattuale per la successiva fase di esecuzione delle opere, non appare esservi neppure stata.
Pertanto, quanto al decorso del termine di esecuzione contrattualmente previsto (v. contratto di appalto punto n. 4- 116 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla consegna dei lavori) , ove da intendersi riferito alla complessiva prestazione dovuta dall'appaltatore, come sembrerebbero voler prospettare le difese di parte appellata
( attrice in primo grado), è dato osservare che tale lasso temporale si era completamente esaurito già solo nella prima fase di predisposizione del progetto esecutivo (consegnato 6 mesi dopo la consegna dei lavori), cui si era aggiunto l'ulteriore tempo di approntamento dell'avvio della procedura sismica alla Regione da parte della committente . CP_4
Dunque, al ritardo accumulatosi nella prima fase prodromica si era aggiunto l'ulteriore ritardo accumulatosi nel corso ed a causa della procedura sismica, sulle cui lungaggini e responsabilità concorrenti si richiama quanto già esposto sopra.
A ciò va anche aggiunto - e non è elemento di minor rilievo nella valutazione delle doglianze di parte attrice- che, come contestato dalla , l'appaltatore, CP_4 anche quando il ritardo rispetto ai termini contrattuali poteva dirsi già cristallizzato, ancora prima della consegna definitiva dei lavori di costruzione, non aveva sollevato contestazioni all'appaltante, procedendovi solo con la lettera dell'1.9.2014 (v. all. 7 fasc. I grado parte appellata ), né aveva esercitato la sua r.g. n. 10 facoltà di recesso ex art 153 dpr 207/2010.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve, quindi, concludersi che la protrazione dei tempi senza l'avvio dei lavori era sostanzialmente ascrivibile ad entrambe le parti, con la conseguenza che il segmento di inadempimento ascrivibile all'appaltatore non era l'unico elemento alla base della mancata esecuzione del contratto e, quindi, non era idoneo a giustificare l'adozione della determina di risoluzione del contratto da parte della , la cui illegittimità va, quindi, confermata anche in questa CP_4 sede.
Tuttavia, l'inadempimento ascrivibile alla , proprio in quanto non CP_4 esclusivo ma concomitante e concorrente con quello dell'appaltatore, non poteva ritenersi grave in misura tale da essere giustificativo di una risoluzione contrattuale.
Tuttavia, il concomitante inadempimento di entrambe le parti, con reciproca richiesta di risoluzione contrattuale ed assenza di prova di una reciproca volontà di proseguire nel rapporto negoziale, giustifica una pronuncia di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti, in ossequio al principio per cui Quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all'altro la condotta inadempiente, il giudice deve comunque dichiarare la risoluzione dello stesso, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso negoziale risolutorio, sono tuttavia, in considerazione delle premesse contrastanti, dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (v. Cass. civ. n. 19706/2020).
Quanto al danno, si osserva che la concorrente responsabilità di entrambe le parti esclude la sussistenza di un nesso di causalità tra i danni lamentati da entrambe le parti e gli inadempimenti lamentati.
Sotto altro autonomo profilo, è dato anche osservare che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza gravata – che ha fondato le argomentazioni risarcitorie in favore della essenzialmente sulla sola relazione prodotta dalla parte- non CP_1 vi è prova di spese sostenute, come richiesto secondo la logica dell'azione di inadempimento contrattuale, quale quella proposta, e neppure secondo la ratio dell'art. 157 dpr 207/2010 ( in tema di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna imputabile all'appaltante) - cui si fa riferimento per mera completezza benché inapplicabile alla presente fattispecie-, secondo cui le spese rimborsabili sono solo quelle effettivamente sostenute e rimborsate. D'altronde, è
r.g. n. 11 assolutamente pacifico tra le parti, ed in un certo senso inferibile dalla stessa evoluzione della fase esecutiva dell'appalto in questione, che non si era dato ancora avvio ai lavori ( v. in tal senso lettera legale el 1.9.2014 - all. 7 ) , per cui CP_1
è più che ragionevole ritenere, per altra via ed in assenza di elementi si segno contrario, che, senza la preventiva autorizzazione sismica, effettivamente ancora non si fosse avviata la fase successiva dei lavori di costruzione.
Quanto al rimborso delle spese di progetto, si osserva che nulla è dovuto a tale titolo versandosi in un'ipotesi di atto inidoneo allo scopo, come inferibile dalle plurime richieste di integrazione formulate dalla Regione (Genio civile) che ne avevano evidenziato le carenze, da ritenersi, in assenza di elementi si segno contrario, autonome ed indipendenti rispetto quelle ascritte alla committenza;
cosa che, peraltro, risponde anche alla logica sottesa all'art. 157 dpr 207/2010 ( sulla portata della norma nella presente causa v. sopra ) secondo cui nell'appalto integrato il progetto realizzato dall'appaltatore non va rimborsato se non approvato dall'appaltante secondo cui l'inadeguatezza del progetto o la sua mancata approvazione per tale ragione potevano costituire presupposto di scioglimento del contratto da parte dell'appaltante).
Ne consegue che la domanda originaria è infondata anche sotto il profilo risarcitorio e l'appello deve essere accolto.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che il vieppiù limitato accoglimento della domanda di ne giustifichi la compensazione integrale per entrambi i gradi CP_1 di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la dichiarazione di illegittimità della Determinazione Dirigenziale n. 5715 emessa dalla Controparte_2 in data 30 novembre 2015, di cui al capo A) del dispositivo della
[...] sentenza impugnata, e rigetta ogni altra domanda;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 12