TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/04/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 302/2024 del ruolo di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a[...] ed elettivamente domiciliato in Milano, alla Via
Pietro Mascagni n. 2, presso lo Studio dell'Avv. Valeria De Vellis del Foro di Milano (C.F.
), che lo rappresenta e difende, per procura su foglio separato allegata CodiceFiscale_2
al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_1
E
(c.f. ), nata a [...] l'[...], ivi CP_1 CodiceFiscale_3 residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Sant'Agnello (Na), al
Corso Crawford n. 91, presso lo Studio dell'Avv. Marina Gargiulo del Foro di Torre Annunziata
(Na) (C.F. ) che la rappresenta e difende per procura su foglio CodiceFiscale_4
separato allegato al ricorso (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni:
Email_2
RICORRENTI
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024, i procuratori dei ricorrenti hanno dedotto che i coniugi hanno modificato le condizioni della separazione secondo le indicazioni del Tribunale (come da note scritte dagli stessi sottoscritte, con firme autenticate dai difensori, versate in atti recanti la trascrizione integrale degli accordi dalle stesse raggiunti) e hanno insistito nelle proprie richieste.
Il P.M., in data 26.07.2024, ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso congiunto depositato il 16.2.2024, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni ivi indicate ed all'esito del passaggio in giudicato della detta sentenza e decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in RE in data 19.9.2007, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, matrimonio dal quale sono nati tre figli, ancora minorenni, (C.F. ) Persona_1 C.F._5
Per_ nato il [...], (C.F. ), nato il [...] e (C.F. Per_2 C.F._6
), nata il [...]. C.F._7
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno allegato che tra i coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis e si erano verificate oggettive condizioni di improseguibilità della convivenza, hanno altresì dichiarato la loro volontà di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
1.2.- Disposta con decreto la data di udienza e la trattazione della stessa con modalità cartolare ed evidenziata con il medesimo decreto la necessità di integrare le indicazioni relative alle disponibilità reddituali di e di modificare gli accordi relativi alla CP_1
regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli minori poiché non conformi agli interessi di questi ultimi, depositata da ricorrenti documentazione integrativa nonché dichiarazione scritta, dagli stessi sottoscritta con firme dei difensori per autentica, recanti la rimodulazione degli accordi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 17.10.2024 il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2.- La domanda di separazione è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data
l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi
e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare
l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
3.- Tanto premesso in punto di ammissibilità, nel merito ritiene il Collegio che ricorrono le condizioni per omologare la separazione dei coniugi ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, come modificati su rilievo del Tribunale. Dalle allegazioni del ricorso introduttivo è emerso che è uno chef con un reddito Parte_1 lordo annuo pari, per l'anno 2022, a circa euro 69.440,00; non ha beni immobili a sé intestati,
è proprietario di un'autovettura modello Fiat Panda Tg. CN628VZ e di un motociclo modello
, Tg. FA02188, non è titolare di mutui/finanziamenti. CP_2
Nel corso del giudizio, all'esito dei chiarimenti richiesti alle parti, è emerso inoltre che sarebbe stata assunta in concomitanza dell'inizio della stagione estiva 2024 CP_1
quale addetta alle pulizie in una struttura turistica, non ha beni immobili intestati e non ha in essere mutui e/o finanziamenti.
Tanto premesso, preso atto della volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare e, dunque della crisi irreversibile della unione coniugale, ritiene il tribunale che le condizioni concordate - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative e risultando conformi agli interessi della prole, possono essere omologate.
3.- Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data dell'udienza cartolare del 15.10.2024 e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] l'[...], ai seguenti patti e condizioni: CP_1
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita a RE (NA), in Via Degli Aranci n. 37, resterà assegnata alla
NO , in qualità di genitore collocatario dei figli, con tutti gli arredi e corredi CP_1
ivi esistenti. Si dà atto che il Signor trasferitosi a Venezia per motivi di lavoro e Pt_1 precisamente in via Riva Cà di Dio n.21/83, ha già lasciato l'abitazione coniugale e provvederà, previo accordo con la moglie, a completare l'asporto dei propri beni ed effetti personali entro il 31.10.2024.
3. Le parti concordano che la NO , entro 15 giorni dalla sottoscrizione del CP_1
ricorso, subentrerà nei contratti relativi alle utenze domestiche (gas, luce e telefonia/internet) della casa coniugale, contratti attualmente intestati al Signor e Pt_1
si farà carico integralmente dei relativi costi.
Per_
4. I figli minori, e , sono affidati in via condivisa a entrambi Persona_1 Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggiore interesse dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. Tutte le decisioni relative ai figli dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, nel rispetto dei principi dell'affidamento condiviso e conformemente alla volontà dei figli.
Per_
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, e , secondo il Persona_1 Per_2
seguente calendario, salvo diverso e migliore accordo tra le parti:
-a fine settimana alternati, dal venerdì sera con prelievo da casa alle 18.00 o da eventuali attività pomeridiane dei figli, fino alla domenica sera alle ore 21.30;
-durante le vacanze scolastiche estive, per 2 settimane, anche consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo, il padre sceglierà, negli anni pari, entro il 31 maggio di ogni anno, se trascorrere con i figli il periodo dall'1 al 14 agosto o quello dal 15 al 31 agosto di ogni anno, lo stesso varrà per la madre ma negli anni dispari;
- per metà delle vacanze scolastiche natalizie, alternando, di anno in anno, con la madre, il primo e il secondo periodo di vacanza (primo periodo dalla sospensione delle lezioni fino al 31 dicembre mattina e secondo periodo del 31 dicembre mattina, fino alla ripresa delle lezioni scolastiche);
-durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
-durante le vacanze scolastiche di Carnevale, ad anni alterni con la madre e in alternanza alla
Pasqua;
-durante i ponti infrannuali, secondo il criterio dell'alternanza;
-il giorno del compleanno di ciascun figlio sarà festeggiato, qualora possibile, insieme a entrambi i genitori, oppure sarà festeggiato con ciascun genitore ad anni alterni;
-nel giorno della Festa della Mamma e del compleanno materno, i figli staranno con la madre e, parimenti, nel giorno della Festa del Papà e del compleanno paterno i figli staranno con il padre, indipendentemente dal giorno di spettanza.
6. Le parti danno atto che, fino al 30 novembre 2024, il Signor potrà vedere e tenere Pt_1
con sé i figli, secondo quanto indicato al punto che precede, anche per il pernottamento, presso la casa coniugale di RE, Via Degli Aranci n. 37; in tali occasioni, la NO
si trasferirà, per tutta la durata del periodo di frequentazione del padre con i figli, CP_1
in un diverso alloggio, i cui costi verranno sostenuti interamente ed esclusivamente dalla medesima. Dopo tale data, il padre vedrà i figli in una propria, autonoma abitazione.
7. I genitori si obbligano reciprocamente a garantire un contatto telefonico quotidiano dei figli con il genitore che non li ha presso di sé.
8. Ciascun genitore si impegna ad avvisare, almeno una settimana prima, l'altro tutte le volte in cui sarà impossibilitato per impegni lavorativi a tenere con sé i figli minori nei periodi/giorni di propria spettanza. In tali circostanze, il genitore impossibilitato chiederà
Per_ la disponibilità dell'altro a stare con e per tutto il periodo Persona_1 Per_2
di assenza materna/paterna. Nell'ipotesi in cui anche l'altro genitore, in tali occasioni, fosse impossibilitato a occuparsi dei figli, i genitori si accorderanno per trovare la migliore soluzione nell'interesse dei minori, dando la precedenza ai nonni materni nel caso di impossibilità del Signor Pt_1
9. Entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale a ogni evento, anche religioso, che veda protagonista i figli, indipendentemente dai giorni e dai fine settimana di rispettiva spettanza. Ciascun genitore si impegna a rendere note all'altro le eventuali comunicazioni ricevute dagli organi scolastici e non disponibili sui siti internet degli istituti frequentati dai figli e, in particolare, quelle inerenti a colloqui e assemblee in modo che l'altro possa parteciparvi.
10. I genitori si impegnano a mantenere fra loro rapporti di costruttivo dialogo e di reciproca
Per_ collaborazione con specifico riguardo all'educazione di e , Persona_1 Per_2
comunicandosi reciprocamente eventuali problematiche che dovessero riscontrare nei figli, assicurando loro gli adeguati supporti psicologici e sostegni scolastici che si rendessero eventualmente necessari, avendo cura di ascoltare le esigenze, le aspirazioni e i problemi dei figli affinché gli stessi possano crescere serenamente.
11. Il Signor si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli, fino al Parte_1
raggiungimento della autosufficienza economica da parte di ciascuno di essi, con le seguenti modalità: a) versando alla NO , quale contributo al mantenimento ordinario dei figli, in via CP_1 anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e per dodici mensilità all'anno, l'assegno mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), assegno rivalutabile annualmente ex indici Istat costo della vita a far data dal dicembre 2024 (base dicembre 2023); la decorrenza inziale dell'assegno
è concordata a partire dal mese di dicembre 2023;
b) pagando direttamente al locatore il canone di locazione e gli oneri accessori della casa coniugale sita a RE, Via Degli Aranci n. 37, pari a € 900,00 mensili, fino al novembre
2024, e, a decorrere dal mese di dicembre 2024, una parte di essi pari ad euro 500,00 mensili;
c) pagando e/o rimborsando alla NO il 50% delle spese straordinarie dei figli CP_1
preventivamente concordate, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Torre
Annunziata;
d) pagando gli abbonamenti dei telefoni cellulari dei figli, e , con addebito Per_1 Per_2
diretto sul proprio conto corrente personale.
12. A titolo di definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi relativi al pregresso rapporto matrimoniale, nonché a titolo di divisione della comunione legale dei beni, il Signor si impegna a trasferire a titolo gratuito alla NO , che Pt_1 CP_1
accetta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la proprietà dell'autovettura, modello Fiat Panda, targa CN628VZ, nonché del motociclo, modello
SYM SYMPHONY, targa FA02188, facendosi carico di tutti i costi fiscali e notarili del trasferimento, fermo restando che i coniugi chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali previsti dalla legge poiché il trasferimento è stato convenuto in funzione e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi, essendo la relativa pattuizione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
A far data dal trasferimento, tutti i costi, nessuno escluso, dei veicoli suindicati saranno a carico esclusivo della NO . Si dà atto che il Signor ha provveduto unicamente al CP_1 Pt_1 pagamento del premio della polizza assicurativa dell'autovettura con scadenza 21 dicembre
2023.
13. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere ciascuno mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento.
14. I coniugi dichiarano che, con il corretto adempimento delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo, ragione e/o causa, dipendente dal matrimonio, dalla divisione della comunione dei beni e a qualsivoglia altro titolo. 15. Ciascuno dei coniugi terrà a suo carico le spese del proprio legale e i legali sottoscrivono il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, VIII comma, L. 247/2012.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di RE per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 198 parte II, serie
A, dei registri di matrimonio dell'anno 2007);
C. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 19.11.2024.
Il presidente relatore
Dott.ssa Marianna Lopiano