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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2024, n. 1648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1648 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
r.g. 3628/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3628/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( ; ( ); C.F._2 Controparte_2 C.F._3
( ); CP_3 C.F._4 Controparte_4
( ;
[...] C.F._5 Parte_2
( ); C.F._6 Parte_3
( ); ( ); C.F._7 Parte_4 C.F._8
); Parte_5 C.F._9 Parte_6
( ); - avv. C.F._10 Controparte_5
( ); C.F._11
RICORRENTI
E
Pagina 1 di 7 r.g. 3628/24
( - avv. PESCE PIERPAOLO CP_6 P.IVA_1
( ); C.F._12
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento in loro favore delle somme analiticamente indicate nell'atto introduttivo, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo.
Esponevano, in particolare, di essere dipendenti a tempo indeterminato e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali.
Per questi ultimi casi, chiedevano l'applicazione dell'art. 29 del ccnl
2016/18, secondo le ore e gli importi di cui ai conteggi, per il periodo intercorso dal 2019 al 2022.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.11.2024, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi precedenti affronti da questo Ufficio, a cui si ritiene dover dare continuità.
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il 20.09.2001) - ora art. 29 cit. - che prevede: “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999
(lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di
Pagina 2 di 7 r.g. 3628/24
volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa.
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo.
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo
Pagina 3 di 7 r.g. 3628/24
per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'art. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. In tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo.
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Tornando al caso che qui occupa, le parti ricorrenti hanno regolarmente percepito unicamente le maggiorazioni di cui all'art. 44 cit. ovvero quelle che competono per il lavoro in turno prestato in coincidenza di giorni festivi e tale circostanza non è stata contestata. Non risulta invece provato, da parte della datrice, su cui ricade l'onere della prova ex art. 2697
Pagina 4 di 7 r.g. 3628/24
comma 2 c.c., che il servizio prestato nel giorno festivo infrasettimanale non possa essere considerato come straordinario, al netto della riduzione di orario prevista per quella settimana causata dalla presenza del giorno festivo, come previsto per gli altri prestatori non turnisti. Peraltro, tale circostanza sarebbe da ritenersi esclusa dallo stesso tenore della memoria difensiva, la quale ha insistito sul fatto che le lavorazioni dedotte ex adverso si sono andate a innestare nel normale orario di lavoro settimanale.
Non può, poi, essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse.
Né, da ultimo, il termine di 30 gg. previsto nella disposizione pattizia può essere considerato una decadenza dal diritto alla maggiorazione retributiva, in quanto non esplicitamente indicato nella norma. Sul punto, una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 36 Cost.
e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la Carta costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva.
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Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, seppure con le precisazioni di cui alla presente motivazione. Sul punto, va rilevato che i conteggi attorei appaiono attendibili e immuni da vizi logici o metodologici, tenuto anche conto che la parte resistente si è genericamente limitata a contestare l'ammontare delle ore complessive senza tuttavia specificare, come fatto invece in ricorso, le singole giornate per ciascuna annualità in cui si sarebbe verificato il turno infrasettimanale festivo.
Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla parte resistente, per le giornate prestate anteriormente a luglio 2019, va osservato che i dipendenti , , Parte_1 CP_3 CP_4
, , e e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 hanno richiesto l'indennità per periodi successivi e che pertanto a loro vanno riconosciuti gli importi di cui in ricorso.
Diversamente, per gli altri dipendenti, le allegate missive non dimostrano l'effettiva ricezione da parte dell'azienda, tenuto conto che le relative Pec sono prive dei file .eml e non provano l'avvenuta allegazione delle svariate lettere di messa in mora. Pertanto:
- si vede prescritte 18,2 ore pari a € 384,74 da CP_1 scomputarsi, per un totale dovuto pari a € 3.785,00;
- si vede prescritte 30,6 ore pari a 646,88 da Controparte_2 scomputarsi, per un totale dovuto pari a € 1.395,39;
- si vede prescritte 32,3 ore nel 2019, pari a € Parte_2
682,82 da scomputarsi dal dovuto, con l'importo finale di € 3.170,44;
- si vede prescritte 16,3 ore nel 2019, pari a € 344,58 Parte_5 da scomputarsi sul dovuto, con l'importo finale di € 1.595,18.
Agli importi suindicati vanno aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. n.
16284/05). Segue la statuizione di condanna della datrice al pagamento degli importi così come individuati e riportati in dispositivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo delle parti ricorrenti.
Pagina 6 di 7 r.g. 3628/24
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, per i titoli di cui in ricorso, delle seguenti somme oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo:
- € 1.271,15; Parte_1
- € 3.785,00; CP_1
- € 1.395,39; Controparte_2
- € 4.488,35; CP_3
- € 1.781,19; Controparte_4
- € 3.170,44; Parte_2
- € 2.536,18; Parte_3
- € 1.901,16; Parte_4
- € 1.595,18; Parte_5
- € 2.107,12; Parte_6
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 3.153,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 28.11.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 28.11.2024, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3628/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 CP_1
( ; ( ); C.F._2 Controparte_2 C.F._3
( ); CP_3 C.F._4 Controparte_4
( ;
[...] C.F._5 Parte_2
( ); C.F._6 Parte_3
( ); ( ); C.F._7 Parte_4 C.F._8
); Parte_5 C.F._9 Parte_6
( ); - avv. C.F._10 Controparte_5
( ); C.F._11
RICORRENTI
E
Pagina 1 di 7 r.g. 3628/24
( - avv. PESCE PIERPAOLO CP_6 P.IVA_1
( ); C.F._12
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di condannare la datrice pubblica al pagamento in loro favore delle somme analiticamente indicate nell'atto introduttivo, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo.
Esponevano, in particolare, di essere dipendenti a tempo indeterminato e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali.
Per questi ultimi casi, chiedevano l'applicazione dell'art. 29 del ccnl
2016/18, secondo le ore e gli importi di cui ai conteggi, per il periodo intercorso dal 2019 al 2022.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 06.11.2024, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, così come già deciso in altri analoghi precedenti affronti da questo Ufficio, a cui si ritiene dover dare continuità.
La domanda è incentrata sulla applicazione dell'articolo 9 dell'accordo integrativo al ccnl comparto sanità del 7 aprile 1999 (siglato il 20.09.2001) - ora art. 29 cit. - che prevede: “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del ccnl 1° settembre 1995 e 34 del ccnl 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
È, dunque, testuale il riferimento di quest'ultima disposizione contrattuale, di carattere integrativo, al contenuto ed all'ambito applicativo degli articoli 20 del ccnl 1995 (riposi settimanali) e 34 del ccnl del 1999
(lavoro straordinario); si tratta, all'evidenza, di una chiara manifestazione di
Pagina 2 di 7 r.g. 3628/24
volontà finalizzata ad integrare la preesistente disciplina pattizia dei riposi e del lavoro straordinario, attraverso la regolamentazione dell'ipotesi in cui il dipendente sia chiamato a prestare l'attività lavorativa in giorno festivo con evidente carattere di straordinarietà rispetto alla normale organizzazione lavorativa.
Ciò detto, non può dirsi che la disciplina dell'espletamento dell'attività lavorativa in giorno festivo, secondo le ordinarie cadenze di turni avvicendati, sarebbe oggetto specifico ed esclusivo della regolamentazione di cui all'art. 44 del comma 12 del ccnl 01.09.1995, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L.
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore.
Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
Ad ogni modo, quest'ultima disposizione non sembra essere stata superata dal citato articolo 9 dell'accordo integrativo del settembre 2001, né può fondatamente escludersi che entrambe le norme trovino applicazione sulla base del medesimo presupposto, sancendosi una astratta incumulabilità che peraltro non è stata espressamente prevista dalle parti sociali in nessuna delle due fattispecie. Invero, partendo dal presupposto che le norme devono avere entrambe un senso, appare chiaro che le stesse vanno a remunerare due fondamenti logico-giuridici diversi, ovvero, nel primo caso (art. 44), il disagio del turno cadente in giorno festivo infrasettimanale e, nel secondo (art. 9), il superamento di orario normale coincidente con il servizio prestato in giorno festivo.
Ciò detto, non è revocabile in dubbio che le due fonti contrattuali possano essere in cumulo tra loro, come argutamente statuito dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 1505/21, secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del ccnl 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del ccnl 20.9.2001, di godere del riposo compensativo
Pagina 3 di 7 r.g. 3628/24
per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. L'art. 9 cit., secondo il giudice di legittimità, che riconosce il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e, solo in alternativa, il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. In tali casi, la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
In altri termini, se è pur vero che, per l'applicazione dell'art. 9 cit., si presuppone che l'attività turnista sia stata straordinariamente resa in giorno festivo, ciò non esclude che, quando ci sia un giorno festivo infrasettimanale, anche il lavoratore turnista abbia diritto a quella riduzione di orario che sarebbe spettata al lavoratore non assoggettato a turni, con la diretta conseguenza che, in assenza di tale riduzione oraria, il lavoro del turnista in giorno festivo va automaticamente a considerarsi come supplemento di orario normale e remunerato come straordinario festivo.
Né, come detto, è possibile escludere la cumulabilità dei due istituti giuridici, attesa sia la mancata espressa previsione di onnicomprensibilità di ognuna delle norme regolatrici delle fattispecie e sia i diversi presupposti logico-giuridici che si vanno a regolamentare. Sotto quest'ultimo aspetto, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1367 c.c., nel dubbio, le clausole del contratto devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
Tornando al caso che qui occupa, le parti ricorrenti hanno regolarmente percepito unicamente le maggiorazioni di cui all'art. 44 cit. ovvero quelle che competono per il lavoro in turno prestato in coincidenza di giorni festivi e tale circostanza non è stata contestata. Non risulta invece provato, da parte della datrice, su cui ricade l'onere della prova ex art. 2697
Pagina 4 di 7 r.g. 3628/24
comma 2 c.c., che il servizio prestato nel giorno festivo infrasettimanale non possa essere considerato come straordinario, al netto della riduzione di orario prevista per quella settimana causata dalla presenza del giorno festivo, come previsto per gli altri prestatori non turnisti. Peraltro, tale circostanza sarebbe da ritenersi esclusa dallo stesso tenore della memoria difensiva, la quale ha insistito sul fatto che le lavorazioni dedotte ex adverso si sono andate a innestare nel normale orario di lavoro settimanale.
Non può, poi, essere accolta la tesi secondo cui, in presenza di debito orario, la prestazione resa in giorno infrasettimanale festivo non possa essere comunque retribuita a titolo di straordinario. Invero, è proprio la norma pattizia che prevede tale fictio, ovvero che il lavoro turnista espletato in giorno infrasettimanale festivo venga retribuito sempre con l'aliquota dello straordinario, anche qualora non ci fosse un surplus orario. Appare chiara, in tal senso, la lettera della disposizione contrattuale, secondo cui
“l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo…al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione…”, a dimostrazione del fatto che tale prestazione va normalmente rimunerata prendendo l'incremento per lo straordinario come parametro retributivo, a prescindere se, in concreto, il lavoratore abbia o meno superato l'orario canonico di lavoro. In altri termini, la prestazione infrasettimanale festiva non è considerata tecnicamente uno straordinario, ma va retribuita come se lo fosse.
Né, da ultimo, il termine di 30 gg. previsto nella disposizione pattizia può essere considerato una decadenza dal diritto alla maggiorazione retributiva, in quanto non esplicitamente indicato nella norma. Sul punto, una interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 36 Cost.
e alla tutela della retribuzione proporzionata alla quantità del lavoro prestato impone senza dubbio di non far ricadere sul prestatore l'onere di chiedere entro un così breve termine il proprio giusto compenso, ma unicamente la possibilità di ottenere il riposo compensativo. Pertanto, detta disposizione, se non vuole ritenersi in contrasto con la Carta costituzionale, va interpretata nel senso che, in caso di lavoro festivo infrasettimanale, il lavoratore può chiedere entro 30 gg il riposo compensativo, fermo restando il proprio diritto alla maggiorazione retributiva.
Pagina 5 di 7 r.g. 3628/24
Ne deriva la condanna della parte resistente al pagamento delle conseguenziali differenze retributive, seppure con le precisazioni di cui alla presente motivazione. Sul punto, va rilevato che i conteggi attorei appaiono attendibili e immuni da vizi logici o metodologici, tenuto anche conto che la parte resistente si è genericamente limitata a contestare l'ammontare delle ore complessive senza tuttavia specificare, come fatto invece in ricorso, le singole giornate per ciascuna annualità in cui si sarebbe verificato il turno infrasettimanale festivo.
Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla parte resistente, per le giornate prestate anteriormente a luglio 2019, va osservato che i dipendenti , , Parte_1 CP_3 CP_4
, , e e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_6 hanno richiesto l'indennità per periodi successivi e che pertanto a loro vanno riconosciuti gli importi di cui in ricorso.
Diversamente, per gli altri dipendenti, le allegate missive non dimostrano l'effettiva ricezione da parte dell'azienda, tenuto conto che le relative Pec sono prive dei file .eml e non provano l'avvenuta allegazione delle svariate lettere di messa in mora. Pertanto:
- si vede prescritte 18,2 ore pari a € 384,74 da CP_1 scomputarsi, per un totale dovuto pari a € 3.785,00;
- si vede prescritte 30,6 ore pari a 646,88 da Controparte_2 scomputarsi, per un totale dovuto pari a € 1.395,39;
- si vede prescritte 32,3 ore nel 2019, pari a € Parte_2
682,82 da scomputarsi dal dovuto, con l'importo finale di € 3.170,44;
- si vede prescritte 16,3 ore nel 2019, pari a € 344,58 Parte_5 da scomputarsi sul dovuto, con l'importo finale di € 1.595,18.
Agli importi suindicati vanno aggiunti i soli interessi legali, maturati dal dovuto sino al saldo effettivo, senza rivalutazione monetaria (Cass. n.
16284/05). Segue la statuizione di condanna della datrice al pagamento degli importi così come individuati e riportati in dispositivo.
Le spese processuali sono regolamentate secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del cumulo soggettivo delle parti ricorrenti.
Pagina 6 di 7 r.g. 3628/24
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, per i titoli di cui in ricorso, delle seguenti somme oltre interessi legali maturati dal dovuto al saldo:
- € 1.271,15; Parte_1
- € 3.785,00; CP_1
- € 1.395,39; Controparte_2
- € 4.488,35; CP_3
- € 1.781,19; Controparte_4
- € 3.170,44; Parte_2
- € 2.536,18; Parte_3
- € 1.901,16; Parte_4
- € 1.595,18; Parte_5
- € 2.107,12; Parte_6
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 3.153,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, 28.11.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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