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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5700 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2029 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ED Migliaccio (C.F. C.F._2
); C.F._3
Appellanti
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._4
TR RO (C.F. ; C.F._5
Appellato
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._6 CP_1
), rappresentate e difese dall'Avv. Barbara Boccia (C.F. C.F._7
); C.F._8
Appellate
pagina 1 di 15 PUBBLICO MINISTERO C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
Intervenuto
Oggetto: Parte_4
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi, e come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data
30.5.2025 e dalla difesa di parte appellata ( ) in data 18.11.2024, Parte_3 nonchè dalla difesa di parte appellata ( e ) in data Controparte_1 CP_1
18.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, - in qualità di comproprietario Parte_3 dell'immobile sito in OL alla via S. ED ZZ n. 1/A, Parco dei Cedri
, composto da due piani fuori terra ed un seminterrato oltre giardino e Parte_5 terrazzi per complessivi 400 mq circa – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Napoli, e per ottenere il rilascio del detto immobile, Parte_1 Parte_2 perché ritenuto occupato senza titolo da questi ultimi, ed il pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di euro 70.000,00, con vittoria di spese del giudizio.
e intervenivano in giudizio quali comproprietarie Controparte_1 CP_1 dell'immobile.
I convenuti restavano contumaci.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30.1.2017 (di cui al giudizio recante RG n.
16117/16), così provvedeva: “• In accoglimento della domanda attorea dichiara che
e occupano senza titolo l'immobile di proprietà della parte Parte_1 Parte_2 ricorrente sito in OL alla via S ED ZZ 134, Parco dei Cedri e, per
l'effetto, li condanna all'immediato rilascio;
• Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione: • Condanna
e a rimborsare le spese di giudizio in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, liquidate in € 415,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso Parte_3 spese generali, IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge. • Condanna
e a rimborsare le spese di giudizio in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
e , liquidate in € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] CP_1
pagina 2 di 15 generali, IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge”.
Avverso detta ordinanza, e proponevano appello ex art. Parte_1 Parte_2
702 quater c.p.c., chiedendo: “In via preliminare sospendere con decreto - attesa la massima urgenza rappresentata dalla preannunciata esecuzione in danno - e successiva conferma con ordinanza a contraddittorio pieno, l'ordinanza civile emessa dal Tribunale di Napoli, sezione IX civile in persona del G.U. dott. Marida Corso nella causa civile iscritta al n. 2016/16117 di cui le parti appellanti non hanno mai ricevuto notizia a causa della nullità della notificazione, e resa all' udienza del 30.1.2017, ovvero fissare con decreto l' udienza di discussione e disporre la sospensione con ordinanza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza civile emessa dal Tribunale di Napoli, sezione IX civile in persona del G.U. dott. Marida
Corso nella causa civile iscritta al n. 2016/16117 di cui le parti appellanti non hanno mai ricevuto notizia a causa della nullità della notificazione, e resa all' udienza del
30.1.2017 stante, per le motivazioni di cui innanzi, la piena sussistenza del fumus boni juris in ordine alle argomentazioni dedotte dall'appellata nonché il requisito del periculum in mora;
in subordine disporre con le medesime modalità la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata "su cauzione" ed imponga l'obbligo ed i termini del deposito della somma ritenuta di giustizia. In via preliminare accertare e dichiarare che la tempestività della presente impugnazione tardiva è giustificata dal concorso dei due presupposti, uno oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l'altro soggettivo (la mancata conoscenza del processo a causa di quella e delle altre nullità) provate in questo grado del giudizio dalla parte ingiustamente ritenuta contumace. Nel merito in riforma della decisione gravata ed in accoglimento del presente gravame: accertare e dichiarare la nullità della notifica, del procedimento e dell' ordinanza civile emessa dal Tribunale di Napoli, sezione IX civile in persona del G.U. dott. Marida Corso nella causa civile iscritta al n. 2016/16117; in riforma della decisione gravata ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in atti che i sigg. ri ed Parte_6 Pt_2
detengono legittimamente il possesso dell' immobile in cui abitano e risiedono
[...] anagraficamente, sito in OL alla via Sac. ED ZZ 134. Interno 2
Parco dei Cedri in quanto con la promessa di vendita in data 6/06/2003 riconosciuta giudizialmente per mancato disconoscimento, e tutt'oggi valida ed efficace, i proprietari
pagina 3 di 15 e coeredi del sig. detto consegnarono contrattualmente il Persona_1 Per_2 possesso dell'immobile alla promissaria acquirente sig. ra;
in Parte_1 riforma della decisione gravata ed in accoglimento del presente gravame, condannare entrambi gli appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge e con condanna ex art. 96 c.p.c. per aver introdotto la lite in via temeraria e con abuso del diritto di agire in giudizio”.
All'udienza di discussione innanzi alla Corte d'Appello veniva formalizzata a verbale querela di falso alla presenza di . Parte_1
In data 2.5.2018, la Corte d'Appello di Napoli sospendeva l'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza, nonché il processo, fissando il termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione della querela di falso innanzi al Tribunale.
Ebbene, alla luce di quanto predetto, con atto di citazione in riassunzione per querela di falso, e convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, , e . Parte_3 Controparte_1 CP_1
In particolare - dopo aver ricostruito analiticamente l'antefatto storico concernente la sussistenza di un contratto preliminare di vendita dell'immobile de quo, siglato in data 6.6.2003 tra i detti attori ed innumerevoli eredi del defunto , detto Persona_1
deducevano che la relata di notifica apposta, in data 5.10.2016, in calce al Per_2 ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'ufficiale giudiziario risultasse falsa CP_2 per una serie di elementi:
-divergenza tra il luogo della notifica e la residenza anagrafica di e Parte_2
; Parte_1
-errata e/o falsa attestazione ex art. 138 cpc per assenza dei destinatari della notifica, dato l'avvenuto rientro della nella propria abitazione alle ore Pt_1
13.30, per poi trattenersi sino a sera inoltrata;
-errata e/o falsa attestazione ex art. 139 c.p.c. per assenza dei destinatari della notifica, data la presenza in loco della figlia convivente e capace Controparte_3 per motivi di studio;
-nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., stante la presenza in loco dei soggetti di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. e mancato ricevimento dell'avviso di raccomandata ex art. 140 c.p.c..
pagina 4 di 15 Ciò dedotto, così concludevano: “accertare e dichiarare la falsità per non rispondenza al vero dei seguenti fatti, che riguardano l'attività svolta direttamente dall' Ufficiale
Giudiziario , o constati da lui personalmente o asseriti come avvenuti in CP_2 sua presenza in data 5 ottobre 2016, in orario imprecisato, in OL alla Via
ED ZZ P.co dei Cedri e precisamente di non aver rinvenuto il destinatario della notificazione né altra persona legittimata a ricevere l'atto ai sensi di legge nell'abitazione dei coniugi e , e di aver affisso avviso alla porta del Pt_1 Pt_2 destinatario sigg.ri e ”. Parte_2 Parte_1
e si costituivano in giudizio. Controparte_1 CP_1
In particolare, deducevano che:
-in via preliminare, la suddetta ordinanza era definitiva, in quanto non impugnata nei termini;
-in ordine a richiamate massime giurisprudenziali, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. risultava essere stato correttamente notificato ex art. 140 c.p.c..
Ragion per cui, le dette convenute chiedevano: “1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la proposta querela di falso;
2) nel merito, rigettare la proposta querela di falso per illegittimità; il tutto con condanna degli odierni attori al pagamento delle spese di lite”. si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità e Parte_3
l'infondatezza della querela di falso.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3358, pubblicata l'11.05.2020, così provvedeva: “1) rigetta la querela di falso;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti convenute liquidate nell'importo di euro 3873,80 per compensi ed euro 50,00 per esborsi in favore di
nonchè euro 3872,80 per compensi ed euro 50,00 per esborsi in Parte_3 favore di e ”. CP_1 Controparte_1
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-rilevato che la relata di notifica poteva essere contestata con querela di falso solo relativamente alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale per realizzare il prescritto meccanismo legale di comunicazione al destinatario dell'atto giudiziale
(come in ordine al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute), non poteva ritenersi fondata la dedotta falsità concernente la divergenza tra il luogo della pagina 5 di 15 notifica e la residenza anagrafica, in quanto l'attestazione della detta divergenza
(frutto di attività meramente informativa) non poteva considerarsi assistita da fede pubblica privilegiata. Per cui, tale circostanza poteva essere dimostrata non corrispondente alla verità in via ordinaria;
-in merito alla dedotta falsità concernente la mancata affissione dell'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., risultava inammissibile quanto querelato, non essendo stato dato atto di alcuna prevista formalità nella relata de qua. Peraltro, a nulla rilevava l'omessa ricezione dell'avviso di raccomandata, trattandosi di circostanza estranea all'attività dell'ufficiale giudiziario;
-in ordine alla dedotta falsità dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario concernente l'assenza dei destinatari della notifica, la prova articolata da parte querelante appariva irrilevante ai fini decisori.
Ragion per cui, alla luce di quanto predetto, il giudice di prime cure riteneva doversi rigettare l'avanzata querela di falso.
B. Giudizio d'appello
e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che – in merito al capo di sentenza individuato alla lettera A) del paragrafo 2.3 – il giudice di prime cure abbia reso un'errata motivazione, atteso che le attestazioni sulla formazione del processo notificatorio presso l'abitazione, o luogo di residenza o dimora, del destinatario svolte dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio della sua attività di identificazione del soggetto notificando vanno contestate con apposita querela di falso. Per cui, rilevato anche quanto allegato, secondo gli appellanti la sentenza impugnata risulterebbe violativa degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c..
Con un secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono la violazione degli artt.
138, 139 e 140 c.p.c., l'errore di fatto sulla prova di cui all'art. 2721 c.c. con conseguente ammissibilità e rilevanza dell'articolazione proposta. Asseriscono gli appellanti che la detta violazione sia stata commessa anche in ordine al capo di sentenza ricapitolato alla lettera C) del paragrafo 2.3. Ed invero, gli stessi rappresentano che - avendo articolato una specifica prova orale risultante pienamente ammissibile e rilevante, dato l'assolto onere di indicazione specifica dei pagina 6 di 15 fatti, tale da dimostrare che nella dimora ed abitazione e nel giorno indicato vi sono sempre state presenti persone di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. e che, oltre ad essere funzionanti gli impianti citofonici ed il campanello, non si è avuto alcun accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'abitazione in questione – il ricorso alla procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. risulti viziato. Per cui, secondo gli appellanti, sarebbero stati, finanche, violati i principi previsti ex art. 2721 c.c..
Con un terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano un'ingiusta condanna alle spese legali, in quanto conseguente ad un'attività processuale pienamente ammissibile ed fondata nel merito.
Ciò dedotto, così concludono:
“In via preliminare formalmente si richiede nuovamente autorizzazione all' integrazione del contraddittorio nel presente giudizio - che origina in riassunzione della causa querela di falso, come da ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, VI^ sezione civile nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 7116/2017 - nei confronti del sig.
Ufficiale giudiziario addetto alla notificazione degli atti presso l' ufficio CP_2 presso la Corte di Appello di Napoli, ed ivi domiciliato nella qualità di cui in atti, CP_4 negata dal Tribunale di prime cure;
in via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi articolata nella Querela di falso e ripetuta in atto di citazione, sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione "vero che" a) "vero che lungo la
Via ED ZZ in OL sono presenti diversi complessi condominiali ed in particolare nelle immediate vicinanze di quello ove è ubicata l'unità immobiliare abitata dai coniugi - ZZ"; b) "vero che Vero che la casa di abitazione e Pt_2 residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED Parte_1 Parte_2
ZZ 134 corrisponde alla seconda vil-letta a partire dall'ingresso, indicata con int. 2; c) Vero che all' interno del complesso condominiale l'immobile con il sub 1) ovviamente corrisponde al primo cespite condominiale, che precede quello dei compa- renti (che ha il sub 2) e che è di pertinenza del sig. , un noto Parte_7 imprenditore che però ha da tempo stabilito fissa dimora in Slovenia.
Si indicano quali testi sui capi i Sig.ri: 1) , nata a [...]_3
CO il 11.9.1995 e residente in [...]; 2)
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
pagina 7 di 15 ED ZZ, n. 134; 3) nato a [...] il [...] e Controparte_6 domiciliato in Torre del CO al Viale Olimpiadi, n. 3.
d) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 era Parte_1 Parte_2 personalmente presente la destinataria della notifica sig, ra dalle ore Parte_1
00:00 alle ore 8:30, e dalle ore 13:30 sino alle ore 24:00; e) Vero che in data 5 ottobre
2016 nella casa di abitazione e residenza dei coniugi ed Parte_1 Parte_2 in OL alla Via ED ZZ 134 il giorno 5 ottobre 2016 era personalmente presente il destinatario della notifica sig. dalle ore 00:00 Parte_2 alle ore 8:30, e dalle ore 13:30 sino alle ore 15:00 nonché dalle ore 20:00 sino alle ore
24:00; f) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 Parte_1 Parte_2 era personalmente presente la sig.ra dalle ore 00:00 sino alle ore Controparte_3
24:00; g) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 Parte_1 Parte_2 era personalmente presente il sig. dalle ore 9:00 sino alle ore Controparte_6
15:30; h) Vero che in data 5 ottobre 2016 il sig. ha avuto accesso Controparte_6 al-la casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in Parte_1 Parte_2
OL alla Via ED ZZ 134 attraverso il citofono sito all'ingresso del parco ed il campanello sito all'ingresso dell'abitazione, entrambi regolarmente funzionanti;
i) Vero che in data 5 ottobre 2016 negli orari in cui era presente il teste non vi è stato alcun accesso dell'Ufficiale Giudiziario nella casa di abitazione e resi- denza dei coniugi ed in OL alla Via Bene-detto Parte_1 Parte_2
ZZ 134.
Si indicano quali testi sui capi: a) , nata a [...] il Controparte_3
11.9.1995 e residente in [...]; 2)
nato a [...] il [...] e domiciliato in Torre del CO al Viale Controparte_6
Olimpiadi, n. 3.
h) Vero che in data 5 ottobre 2016 alla porta della casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 Parte_1 Parte_2 non è stato rinvenuto affisso alcun avviso di deposito atti giudiziari alla casa comunale;
i) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella cassetta postale sita alla porta della
pagina 8 di 15 ca-sa di abitazione e residenza dei coniugi ed in Er- Parte_1 Parte_2 colano alla Via ED ZZ 134 non è stato rinvenuto alcun avviso di deposito atti giudiziari alla casa comunale;
I) Vero che nella settimana dall' 11 ottobre 2016 al
18 ottobre 2016 nella cassetta postale sita alla porta della casa di abitazione e residenza dei co-niugi ed in OL alla Via ED Parte_1 Parte_2
ZZ 134 non è stato rinvenuto alcun avviso di deposito raccomanda-te all' Ufficio
Postale; m) Vero che la casa di abitazione e residenza dei coniugi ed Parte_1
in OL alla Via ED ZZ 134 corrisponde al-la seconda Parte_2 villetta a partire dall'ingresso, indicata con int. 2; n) Vero che all' interno del complesso condominiale l' immobile con il sub 1) ovviamente corrisponde al primo cespite condominiale, che precede quello dei comparenti (che ha il sub 2) e che è di pertinenza del sig. , un noto imprenditore che però ha da tempo stabilito fissa Parte_7 dimora in Slovenia.
Indicano quali testi sui capi i GG.ri , nata a [...] il Controparte_3
11.9.1995; 2) , nato a [...] il [...] 3) nato CP_5 Controparte_6
a Pompei il 23.12.1992 e domiciliato in Torre del CO al viale Olimpiadi 3
o) Vero che in data 5 ottobre 2016 alla porta della casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 Parte_1 Parte_2 non è stato rinvenuto affisso alcun avviso di deposito atti giudiziari alla casa comunale;
p) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella cassetta postale sita alla porta della casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in Parte_1 Parte_2
OL alla Via ED ZZ 134 non è stato rinvenuto alcun avviso di deposito atti giudiziari alla casa comunale;
q) Vero che nella settimana dall' 11 ottobre
2016 al 18 ottobre 2016 nella cassetta postale sita alla porta della casa di abitazione
e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED Parte_1 Parte_2
ZZ 134 non è stato rinvenuto alcun avviso di deposito raccomandate all' Ufficio
Postale; r) Vero che la casa di abitazione e residenza dei coniugi ed Parte_1
in OL alla Via ED ZZ 134 corrisponde alla seconda Parte_2 villetta a partire dall' ingresso, indicata con int. 2; s) Vero che all' interno del complesso condominiale l' immobile con il sub 1) ovviamente corrisponde al primo cespite condominiale, che precede quello dei comparenti (che ha il sub 2) e che è di
pagina 9 di 15 pertinenza del sig. , un noto imprenditore che però ha da tempo stabilito Parte_7 fissa dimora in Slovenia.
Si indica quali testi sui capi i GG.ri , nata a [...] il Controparte_3
11.9.1995; 2) , nato a [...] il [...]; nato a [...]_6
Pompei il 23.12.1992 e domiciliato in Torre del CO al viale Olimpiadi 3.
Nel merito, in riforma in parte qua della Sentenza n. 3358/2020 emessa in prime cure dal Tribunale di Napoli, sez. IX Civile in composizione collegiale nel giudizio RG n.
17147/2018 ad oggetto , accertare e dichiarare la falsità per non Parte_4 rispondenza al vero dei seguenti fatti, che riguardano l'attività asserita- mente svolta direttamente dall' Ufficiale Giudiziario , o constati da lui CP_2 personalmente o asseriti come avvenuti in sua presenza in data 5 ottobre 2016, in orario imprecisato, in OL alla Via ED ZZ P.co dei Cedri e precisamente di aver acceduto e di non aver rinvenuto il destinatario della notificazione né altra persona legittimata a ricevere l' atto ai sensi di legge nell' abitazione dei coniugi e , e di aver affisso avviso alla porta del Pt_1 Pt_2 destinatario sigg. ri e ”. Parte_2 Parte_1
e si costituiscono in giudizio, reiterando quanto già Controparte_1 CP_1 avanzato in prime cure.
Orbene, così concludono: “1) rigettare l'atto di appello per illegittimità ed infondatezza
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3358/2020 del Tribunale di
Napoli. IX Sezione Civile;
2) condannare degli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite.”
si costituisce in giudizio, ribadendo – in base a richiamati principi Parte_3 giurisprudenziali - l'inammissibilità della detta querela di falso e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato.
Ed invero, così conclude: “Che l'adita Corte voglia preliminarmente, con ordinanza, alla stregua degli artt. 348 bis e ter c.p.c., dichiarare inammissibile il gravame per
l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento della censura priva dei requisiti di verosimiglianza e rispondenza al diritto ed agli orientamenti giurisprudenziali esistenti. Voglia altresì la Corte di Appello dichiarare
l'inammissibilità dell'appello in forza del disposto di cui agli art. 342 ess. C.p.c.
pagina 10 di 15 (mancanza di idonea motivazione del gravame ed evidente suo contrasto con i principi giurisprudenziali esistenti in materia). Nel merito dichiarare l'appello infondato
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di giustizio ed al versamento del valore pari al doppio del contributo unificato dovuto”.
Con ordinanza depositata il 29.6.2013, la Corte, rilevato che la presente controversia verte in tema di querela di falso, atteso che la pendenza della stessa in grado di appello non è mai stata comunicata alla presso la Corte di Appello Parte_8 di Napoli, risultando dagli atti soltanto la notificazione dell'atto d'impugnazione alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, posto che non emerge che parte appellante abbia provveduto ad inoltrare copia dell'atto d'impugnazione alla suindicata considerato che, come insegna la Suprema Corte, Parte_8 detta omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della sentenza definitiva dello stesso (cfr., tra le altre, Cass. 4/12/2023, n. 33743; Cass. 26/1/2016, n. 860;
Cass. 3/9/2015, n. 17542¸ Cass. 9/10/2007, n. 21092), ha ritenuto di rimettere la causa sul ruolo, con conseguente comunicazione della presente ordinanza al P.G. presso la Corte di Appello di Napoli, fissando, per l'effetto, l'udienza del 3/6/2025.
Effettuata l'apposizione del visto del PM in data 30.5.2025, con decreto presidenziale del 7.5.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del 3.6.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta alla detta udienza del 3.6.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione, con ordinanza del 6.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite in data 9.6.2025), previa concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Passando all'esame dell'appello proposto la Corte rileva che lo stesso è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Infondato è invero il primo motivo di appello proposto dagli appellanti inerente l'erronea motivazione in ordine alle attestazioni sulla formazione del processo pagina 11 di 15 notificatorio presso l'abitazione, o luogo di residenza o dimora, del destinatario svolte dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio della sua attività di identificazione del soggetto notificando che vanno contestate – secondo l'appellante- con apposita querela di falso.
Correttamente il Tribunale ha affermato sul punto che, rilevato che la relata di notifica poteva essere contestata con querela di falso solo relativamente alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale per realizzare il prescritto meccanismo legale di comunicazione al destinatario dell'atto giudiziale (come in ordine al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute) e che non poteva ritenersi fondata la dedotta falsità concernente la divergenza tra il luogo della notifica e la residenza anagrafica, in quanto l'attestazione della detta divergenza (frutto di attività meramente informativa) non poteva considerarsi assistita da fede pubblica privilegiata, per cui, tale circostanza poteva essere dimostrata non corrispondente alla verità in via ordinaria.
Deve, infatti, osservarsi che “in tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (cfr. Cassazione civile,
Sez. 1, Sentenza n. 19021 del 08/08/2013).
La relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (cfr. Cassazione civile,
Sez. 3, Sentenza n. 4590 del 11/04/2000).
Anche il secondo motivo di appello inerente la violazione degli artt. 138, 139 e 140
c.p.c., l'errore di fatto sulla prova di cui all'art. 2721 c.c. con conseguente ammissibilità e rilevanza dell'articolazione proposta, è infondato e deve essere rigettato.
pagina 12 di 15 La Corte, ritiene, invero che non vi sia stata la lamentata violazione degli artt. 138,
139 e 140 c.p.c. né il dedotto errore di fatto sulla prova di cui all'art. 2721 c.c., condividendosi il giudizio di irrilevanza della prova testimoniale articolata da parte appellante in primo grado, atteso che ciò che rileva, nella fattispecie in esame, è la circostanza che presso l'abitazione dei coniugi e quale luogo della Pt_2 Pt_1 notifica nessuno apriva la porta all'ufficiale giudiziario addetto alla notifica e non le circostanze indicate dall'appellante nelle richieste istruttorie.
Il terzo motivo di gravame inerente l'ingiusta condanna alle spese legali, viene assorbito dal rigetto dei primi due motivi di appello.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto da Parte_9
deve essere rigettato.
[...]
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la Parte_9 condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore delle due parti appellati costituite da un lato e Parte_3
e dall'altro, in virtù del principio della Controparte_1 CP_1 soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a ogni parte appellata costituita vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche
pagina 13 di 15 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da Parte_9 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3358 pubblicata in data 11.5.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello promosso da e, per Parte_9
l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara tenuti e condanna gli appellanti E Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento nei confronti di Pt_2 Parte_3
delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 4.000,00
[...] per i compensi professionali del presente grado;
3) dichiara tenuti e condanna gli appellanti E Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento nei confronti di Pt_2 CP_1
e delle spese di lite che liquida complessivamente in
[...] CP_1 euro 4.000,00 per i compensi professionali del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 12.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Francesca Sicilia Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 2029 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. ED Migliaccio (C.F. C.F._2
); C.F._3
Appellanti
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_3 C.F._4
TR RO (C.F. ; C.F._5
Appellato
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._6 CP_1
), rappresentate e difese dall'Avv. Barbara Boccia (C.F. C.F._7
); C.F._8
Appellate
pagina 1 di 15 PUBBLICO MINISTERO C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
Intervenuto
Oggetto: Parte_4
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi, e come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellante in data
30.5.2025 e dalla difesa di parte appellata ( ) in data 18.11.2024, Parte_3 nonchè dalla difesa di parte appellata ( e ) in data Controparte_1 CP_1
18.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis cpc, - in qualità di comproprietario Parte_3 dell'immobile sito in OL alla via S. ED ZZ n. 1/A, Parco dei Cedri
, composto da due piani fuori terra ed un seminterrato oltre giardino e Parte_5 terrazzi per complessivi 400 mq circa – conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Napoli, e per ottenere il rilascio del detto immobile, Parte_1 Parte_2 perché ritenuto occupato senza titolo da questi ultimi, ed il pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di euro 70.000,00, con vittoria di spese del giudizio.
e intervenivano in giudizio quali comproprietarie Controparte_1 CP_1 dell'immobile.
I convenuti restavano contumaci.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30.1.2017 (di cui al giudizio recante RG n.
16117/16), così provvedeva: “• In accoglimento della domanda attorea dichiara che
e occupano senza titolo l'immobile di proprietà della parte Parte_1 Parte_2 ricorrente sito in OL alla via S ED ZZ 134, Parco dei Cedri e, per
l'effetto, li condanna all'immediato rilascio;
• Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di condanna al pagamento della indennità di occupazione: • Condanna
e a rimborsare le spese di giudizio in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
, liquidate in € 415,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso Parte_3 spese generali, IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge. • Condanna
e a rimborsare le spese di giudizio in favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
e , liquidate in € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese
[...] CP_1
pagina 2 di 15 generali, IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge”.
Avverso detta ordinanza, e proponevano appello ex art. Parte_1 Parte_2
702 quater c.p.c., chiedendo: “In via preliminare sospendere con decreto - attesa la massima urgenza rappresentata dalla preannunciata esecuzione in danno - e successiva conferma con ordinanza a contraddittorio pieno, l'ordinanza civile emessa dal Tribunale di Napoli, sezione IX civile in persona del G.U. dott. Marida Corso nella causa civile iscritta al n. 2016/16117 di cui le parti appellanti non hanno mai ricevuto notizia a causa della nullità della notificazione, e resa all' udienza del 30.1.2017, ovvero fissare con decreto l' udienza di discussione e disporre la sospensione con ordinanza ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza civile emessa dal Tribunale di Napoli, sezione IX civile in persona del G.U. dott. Marida
Corso nella causa civile iscritta al n. 2016/16117 di cui le parti appellanti non hanno mai ricevuto notizia a causa della nullità della notificazione, e resa all' udienza del
30.1.2017 stante, per le motivazioni di cui innanzi, la piena sussistenza del fumus boni juris in ordine alle argomentazioni dedotte dall'appellata nonché il requisito del periculum in mora;
in subordine disporre con le medesime modalità la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza impugnata "su cauzione" ed imponga l'obbligo ed i termini del deposito della somma ritenuta di giustizia. In via preliminare accertare e dichiarare che la tempestività della presente impugnazione tardiva è giustificata dal concorso dei due presupposti, uno oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l'altro soggettivo (la mancata conoscenza del processo a causa di quella e delle altre nullità) provate in questo grado del giudizio dalla parte ingiustamente ritenuta contumace. Nel merito in riforma della decisione gravata ed in accoglimento del presente gravame: accertare e dichiarare la nullità della notifica, del procedimento e dell' ordinanza civile emessa dal Tribunale di Napoli, sezione IX civile in persona del G.U. dott. Marida Corso nella causa civile iscritta al n. 2016/16117; in riforma della decisione gravata ed in accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare per le motivazioni di cui in atti che i sigg. ri ed Parte_6 Pt_2
detengono legittimamente il possesso dell' immobile in cui abitano e risiedono
[...] anagraficamente, sito in OL alla via Sac. ED ZZ 134. Interno 2
Parco dei Cedri in quanto con la promessa di vendita in data 6/06/2003 riconosciuta giudizialmente per mancato disconoscimento, e tutt'oggi valida ed efficace, i proprietari
pagina 3 di 15 e coeredi del sig. detto consegnarono contrattualmente il Persona_1 Per_2 possesso dell'immobile alla promissaria acquirente sig. ra;
in Parte_1 riforma della decisione gravata ed in accoglimento del presente gravame, condannare entrambi gli appellati al pagamento delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori come per legge e con condanna ex art. 96 c.p.c. per aver introdotto la lite in via temeraria e con abuso del diritto di agire in giudizio”.
All'udienza di discussione innanzi alla Corte d'Appello veniva formalizzata a verbale querela di falso alla presenza di . Parte_1
In data 2.5.2018, la Corte d'Appello di Napoli sospendeva l'efficacia esecutiva della suddetta ordinanza, nonché il processo, fissando il termine perentorio di 30 giorni per la riassunzione della querela di falso innanzi al Tribunale.
Ebbene, alla luce di quanto predetto, con atto di citazione in riassunzione per querela di falso, e convenivano in giudizio, dinanzi al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Napoli, , e . Parte_3 Controparte_1 CP_1
In particolare - dopo aver ricostruito analiticamente l'antefatto storico concernente la sussistenza di un contratto preliminare di vendita dell'immobile de quo, siglato in data 6.6.2003 tra i detti attori ed innumerevoli eredi del defunto , detto Persona_1
deducevano che la relata di notifica apposta, in data 5.10.2016, in calce al Per_2 ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'ufficiale giudiziario risultasse falsa CP_2 per una serie di elementi:
-divergenza tra il luogo della notifica e la residenza anagrafica di e Parte_2
; Parte_1
-errata e/o falsa attestazione ex art. 138 cpc per assenza dei destinatari della notifica, dato l'avvenuto rientro della nella propria abitazione alle ore Pt_1
13.30, per poi trattenersi sino a sera inoltrata;
-errata e/o falsa attestazione ex art. 139 c.p.c. per assenza dei destinatari della notifica, data la presenza in loco della figlia convivente e capace Controparte_3 per motivi di studio;
-nullità della notifica ex art. 140 c.p.c., stante la presenza in loco dei soggetti di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. e mancato ricevimento dell'avviso di raccomandata ex art. 140 c.p.c..
pagina 4 di 15 Ciò dedotto, così concludevano: “accertare e dichiarare la falsità per non rispondenza al vero dei seguenti fatti, che riguardano l'attività svolta direttamente dall' Ufficiale
Giudiziario , o constati da lui personalmente o asseriti come avvenuti in CP_2 sua presenza in data 5 ottobre 2016, in orario imprecisato, in OL alla Via
ED ZZ P.co dei Cedri e precisamente di non aver rinvenuto il destinatario della notificazione né altra persona legittimata a ricevere l'atto ai sensi di legge nell'abitazione dei coniugi e , e di aver affisso avviso alla porta del Pt_1 Pt_2 destinatario sigg.ri e ”. Parte_2 Parte_1
e si costituivano in giudizio. Controparte_1 CP_1
In particolare, deducevano che:
-in via preliminare, la suddetta ordinanza era definitiva, in quanto non impugnata nei termini;
-in ordine a richiamate massime giurisprudenziali, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. risultava essere stato correttamente notificato ex art. 140 c.p.c..
Ragion per cui, le dette convenute chiedevano: “1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la proposta querela di falso;
2) nel merito, rigettare la proposta querela di falso per illegittimità; il tutto con condanna degli odierni attori al pagamento delle spese di lite”. si costituiva in giudizio deducendo l'inammissibilità e Parte_3
l'infondatezza della querela di falso.
Conclusa l'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3358, pubblicata l'11.05.2020, così provvedeva: “1) rigetta la querela di falso;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti convenute liquidate nell'importo di euro 3873,80 per compensi ed euro 50,00 per esborsi in favore di
nonchè euro 3872,80 per compensi ed euro 50,00 per esborsi in Parte_3 favore di e ”. CP_1 Controparte_1
In motivazione, il Tribunale affermava che:
-rilevato che la relata di notifica poteva essere contestata con querela di falso solo relativamente alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale per realizzare il prescritto meccanismo legale di comunicazione al destinatario dell'atto giudiziale
(come in ordine al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute), non poteva ritenersi fondata la dedotta falsità concernente la divergenza tra il luogo della pagina 5 di 15 notifica e la residenza anagrafica, in quanto l'attestazione della detta divergenza
(frutto di attività meramente informativa) non poteva considerarsi assistita da fede pubblica privilegiata. Per cui, tale circostanza poteva essere dimostrata non corrispondente alla verità in via ordinaria;
-in merito alla dedotta falsità concernente la mancata affissione dell'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c., risultava inammissibile quanto querelato, non essendo stato dato atto di alcuna prevista formalità nella relata de qua. Peraltro, a nulla rilevava l'omessa ricezione dell'avviso di raccomandata, trattandosi di circostanza estranea all'attività dell'ufficiale giudiziario;
-in ordine alla dedotta falsità dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario concernente l'assenza dei destinatari della notifica, la prova articolata da parte querelante appariva irrilevante ai fini decisori.
Ragion per cui, alla luce di quanto predetto, il giudice di prime cure riteneva doversi rigettare l'avanzata querela di falso.
B. Giudizio d'appello
e hanno proposto appello. Parte_1 Parte_2
Con un primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che – in merito al capo di sentenza individuato alla lettera A) del paragrafo 2.3 – il giudice di prime cure abbia reso un'errata motivazione, atteso che le attestazioni sulla formazione del processo notificatorio presso l'abitazione, o luogo di residenza o dimora, del destinatario svolte dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio della sua attività di identificazione del soggetto notificando vanno contestate con apposita querela di falso. Per cui, rilevato anche quanto allegato, secondo gli appellanti la sentenza impugnata risulterebbe violativa degli artt. 138, 139 e 140 c.p.c..
Con un secondo motivo di gravame, gli appellanti deducono la violazione degli artt.
138, 139 e 140 c.p.c., l'errore di fatto sulla prova di cui all'art. 2721 c.c. con conseguente ammissibilità e rilevanza dell'articolazione proposta. Asseriscono gli appellanti che la detta violazione sia stata commessa anche in ordine al capo di sentenza ricapitolato alla lettera C) del paragrafo 2.3. Ed invero, gli stessi rappresentano che - avendo articolato una specifica prova orale risultante pienamente ammissibile e rilevante, dato l'assolto onere di indicazione specifica dei pagina 6 di 15 fatti, tale da dimostrare che nella dimora ed abitazione e nel giorno indicato vi sono sempre state presenti persone di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. e che, oltre ad essere funzionanti gli impianti citofonici ed il campanello, non si è avuto alcun accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'abitazione in questione – il ricorso alla procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. risulti viziato. Per cui, secondo gli appellanti, sarebbero stati, finanche, violati i principi previsti ex art. 2721 c.c..
Con un terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano un'ingiusta condanna alle spese legali, in quanto conseguente ad un'attività processuale pienamente ammissibile ed fondata nel merito.
Ciò dedotto, così concludono:
“In via preliminare formalmente si richiede nuovamente autorizzazione all' integrazione del contraddittorio nel presente giudizio - che origina in riassunzione della causa querela di falso, come da ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, VI^ sezione civile nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale 7116/2017 - nei confronti del sig.
Ufficiale giudiziario addetto alla notificazione degli atti presso l' ufficio CP_2 presso la Corte di Appello di Napoli, ed ivi domiciliato nella qualità di cui in atti, CP_4 negata dal Tribunale di prime cure;
in via istruttoria, si chiede di essere ammessi alla prova per testi articolata nella Querela di falso e ripetuta in atto di citazione, sulle seguenti circostanze di fatto precedute dalla locuzione "vero che" a) "vero che lungo la
Via ED ZZ in OL sono presenti diversi complessi condominiali ed in particolare nelle immediate vicinanze di quello ove è ubicata l'unità immobiliare abitata dai coniugi - ZZ"; b) "vero che Vero che la casa di abitazione e Pt_2 residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED Parte_1 Parte_2
ZZ 134 corrisponde alla seconda vil-letta a partire dall'ingresso, indicata con int. 2; c) Vero che all' interno del complesso condominiale l'immobile con il sub 1) ovviamente corrisponde al primo cespite condominiale, che precede quello dei compa- renti (che ha il sub 2) e che è di pertinenza del sig. , un noto Parte_7 imprenditore che però ha da tempo stabilito fissa dimora in Slovenia.
Si indicano quali testi sui capi i Sig.ri: 1) , nata a [...]_3
CO il 11.9.1995 e residente in [...]; 2)
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
pagina 7 di 15 ED ZZ, n. 134; 3) nato a [...] il [...] e Controparte_6 domiciliato in Torre del CO al Viale Olimpiadi, n. 3.
d) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 era Parte_1 Parte_2 personalmente presente la destinataria della notifica sig, ra dalle ore Parte_1
00:00 alle ore 8:30, e dalle ore 13:30 sino alle ore 24:00; e) Vero che in data 5 ottobre
2016 nella casa di abitazione e residenza dei coniugi ed Parte_1 Parte_2 in OL alla Via ED ZZ 134 il giorno 5 ottobre 2016 era personalmente presente il destinatario della notifica sig. dalle ore 00:00 Parte_2 alle ore 8:30, e dalle ore 13:30 sino alle ore 15:00 nonché dalle ore 20:00 sino alle ore
24:00; f) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 Parte_1 Parte_2 era personalmente presente la sig.ra dalle ore 00:00 sino alle ore Controparte_3
24:00; g) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 Parte_1 Parte_2 era personalmente presente il sig. dalle ore 9:00 sino alle ore Controparte_6
15:30; h) Vero che in data 5 ottobre 2016 il sig. ha avuto accesso Controparte_6 al-la casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in Parte_1 Parte_2
OL alla Via ED ZZ 134 attraverso il citofono sito all'ingresso del parco ed il campanello sito all'ingresso dell'abitazione, entrambi regolarmente funzionanti;
i) Vero che in data 5 ottobre 2016 negli orari in cui era presente il teste non vi è stato alcun accesso dell'Ufficiale Giudiziario nella casa di abitazione e resi- denza dei coniugi ed in OL alla Via Bene-detto Parte_1 Parte_2
ZZ 134.
Si indicano quali testi sui capi: a) , nata a [...] il Controparte_3
11.9.1995 e residente in [...]; 2)
nato a [...] il [...] e domiciliato in Torre del CO al Viale Controparte_6
Olimpiadi, n. 3.
h) Vero che in data 5 ottobre 2016 alla porta della casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 Parte_1 Parte_2 non è stato rinvenuto affisso alcun avviso di deposito atti giudiziari alla casa comunale;
i) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella cassetta postale sita alla porta della
pagina 8 di 15 ca-sa di abitazione e residenza dei coniugi ed in Er- Parte_1 Parte_2 colano alla Via ED ZZ 134 non è stato rinvenuto alcun avviso di deposito atti giudiziari alla casa comunale;
I) Vero che nella settimana dall' 11 ottobre 2016 al
18 ottobre 2016 nella cassetta postale sita alla porta della casa di abitazione e residenza dei co-niugi ed in OL alla Via ED Parte_1 Parte_2
ZZ 134 non è stato rinvenuto alcun avviso di deposito raccomanda-te all' Ufficio
Postale; m) Vero che la casa di abitazione e residenza dei coniugi ed Parte_1
in OL alla Via ED ZZ 134 corrisponde al-la seconda Parte_2 villetta a partire dall'ingresso, indicata con int. 2; n) Vero che all' interno del complesso condominiale l' immobile con il sub 1) ovviamente corrisponde al primo cespite condominiale, che precede quello dei comparenti (che ha il sub 2) e che è di pertinenza del sig. , un noto imprenditore che però ha da tempo stabilito fissa Parte_7 dimora in Slovenia.
Indicano quali testi sui capi i GG.ri , nata a [...] il Controparte_3
11.9.1995; 2) , nato a [...] il [...] 3) nato CP_5 Controparte_6
a Pompei il 23.12.1992 e domiciliato in Torre del CO al viale Olimpiadi 3
o) Vero che in data 5 ottobre 2016 alla porta della casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED ZZ 134 Parte_1 Parte_2 non è stato rinvenuto affisso alcun avviso di deposito atti giudiziari alla casa comunale;
p) Vero che in data 5 ottobre 2016 nella cassetta postale sita alla porta della casa di abitazione e residenza dei coniugi ed in Parte_1 Parte_2
OL alla Via ED ZZ 134 non è stato rinvenuto alcun avviso di deposito atti giudiziari alla casa comunale;
q) Vero che nella settimana dall' 11 ottobre
2016 al 18 ottobre 2016 nella cassetta postale sita alla porta della casa di abitazione
e residenza dei coniugi ed in OL alla Via ED Parte_1 Parte_2
ZZ 134 non è stato rinvenuto alcun avviso di deposito raccomandate all' Ufficio
Postale; r) Vero che la casa di abitazione e residenza dei coniugi ed Parte_1
in OL alla Via ED ZZ 134 corrisponde alla seconda Parte_2 villetta a partire dall' ingresso, indicata con int. 2; s) Vero che all' interno del complesso condominiale l' immobile con il sub 1) ovviamente corrisponde al primo cespite condominiale, che precede quello dei comparenti (che ha il sub 2) e che è di
pagina 9 di 15 pertinenza del sig. , un noto imprenditore che però ha da tempo stabilito Parte_7 fissa dimora in Slovenia.
Si indica quali testi sui capi i GG.ri , nata a [...] il Controparte_3
11.9.1995; 2) , nato a [...] il [...]; nato a [...]_6
Pompei il 23.12.1992 e domiciliato in Torre del CO al viale Olimpiadi 3.
Nel merito, in riforma in parte qua della Sentenza n. 3358/2020 emessa in prime cure dal Tribunale di Napoli, sez. IX Civile in composizione collegiale nel giudizio RG n.
17147/2018 ad oggetto , accertare e dichiarare la falsità per non Parte_4 rispondenza al vero dei seguenti fatti, che riguardano l'attività asserita- mente svolta direttamente dall' Ufficiale Giudiziario , o constati da lui CP_2 personalmente o asseriti come avvenuti in sua presenza in data 5 ottobre 2016, in orario imprecisato, in OL alla Via ED ZZ P.co dei Cedri e precisamente di aver acceduto e di non aver rinvenuto il destinatario della notificazione né altra persona legittimata a ricevere l' atto ai sensi di legge nell' abitazione dei coniugi e , e di aver affisso avviso alla porta del Pt_1 Pt_2 destinatario sigg. ri e ”. Parte_2 Parte_1
e si costituiscono in giudizio, reiterando quanto già Controparte_1 CP_1 avanzato in prime cure.
Orbene, così concludono: “1) rigettare l'atto di appello per illegittimità ed infondatezza
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 3358/2020 del Tribunale di
Napoli. IX Sezione Civile;
2) condannare degli odierni appellanti al pagamento delle spese di lite.”
si costituisce in giudizio, ribadendo – in base a richiamati principi Parte_3 giurisprudenziali - l'inammissibilità della detta querela di falso e chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato.
Ed invero, così conclude: “Che l'adita Corte voglia preliminarmente, con ordinanza, alla stregua degli artt. 348 bis e ter c.p.c., dichiarare inammissibile il gravame per
l'insussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento della censura priva dei requisiti di verosimiglianza e rispondenza al diritto ed agli orientamenti giurisprudenziali esistenti. Voglia altresì la Corte di Appello dichiarare
l'inammissibilità dell'appello in forza del disposto di cui agli art. 342 ess. C.p.c.
pagina 10 di 15 (mancanza di idonea motivazione del gravame ed evidente suo contrasto con i principi giurisprudenziali esistenti in materia). Nel merito dichiarare l'appello infondato
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di giustizio ed al versamento del valore pari al doppio del contributo unificato dovuto”.
Con ordinanza depositata il 29.6.2013, la Corte, rilevato che la presente controversia verte in tema di querela di falso, atteso che la pendenza della stessa in grado di appello non è mai stata comunicata alla presso la Corte di Appello Parte_8 di Napoli, risultando dagli atti soltanto la notificazione dell'atto d'impugnazione alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, posto che non emerge che parte appellante abbia provveduto ad inoltrare copia dell'atto d'impugnazione alla suindicata considerato che, come insegna la Suprema Corte, Parte_8 detta omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della sentenza definitiva dello stesso (cfr., tra le altre, Cass. 4/12/2023, n. 33743; Cass. 26/1/2016, n. 860;
Cass. 3/9/2015, n. 17542¸ Cass. 9/10/2007, n. 21092), ha ritenuto di rimettere la causa sul ruolo, con conseguente comunicazione della presente ordinanza al P.G. presso la Corte di Appello di Napoli, fissando, per l'effetto, l'udienza del 3/6/2025.
Effettuata l'apposizione del visto del PM in data 30.5.2025, con decreto presidenziale del 7.5.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia per l'udienza del 3.6.2025 si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta alla detta udienza del 3.6.2025 la causa
è stata trattenuta in decisione, con ordinanza del 6.6.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite in data 9.6.2025), previa concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Passando all'esame dell'appello proposto la Corte rileva che lo stesso è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Infondato è invero il primo motivo di appello proposto dagli appellanti inerente l'erronea motivazione in ordine alle attestazioni sulla formazione del processo pagina 11 di 15 notificatorio presso l'abitazione, o luogo di residenza o dimora, del destinatario svolte dall'ufficiale giudiziario nell'esercizio della sua attività di identificazione del soggetto notificando che vanno contestate – secondo l'appellante- con apposita querela di falso.
Correttamente il Tribunale ha affermato sul punto che, rilevato che la relata di notifica poteva essere contestata con querela di falso solo relativamente alle operazioni compiute dal pubblico ufficiale per realizzare il prescritto meccanismo legale di comunicazione al destinatario dell'atto giudiziale (come in ordine al contenuto estrinseco delle dichiarazioni da lui ricevute) e che non poteva ritenersi fondata la dedotta falsità concernente la divergenza tra il luogo della notifica e la residenza anagrafica, in quanto l'attestazione della detta divergenza (frutto di attività meramente informativa) non poteva considerarsi assistita da fede pubblica privilegiata, per cui, tale circostanza poteva essere dimostrata non corrispondente alla verità in via ordinaria.
Deve, infatti, osservarsi che “in tema di notificazioni, la relata di notifica non fa fede fino a querela di falso circa l'attestazione che il luogo di notifica corrisponda a quello di residenza del destinatario (cfr. Cassazione civile,
Sez. 1, Sentenza n. 19021 del 08/08/2013).
La relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco;
non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, tuttavia tali attestazioni sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (cfr. Cassazione civile,
Sez. 3, Sentenza n. 4590 del 11/04/2000).
Anche il secondo motivo di appello inerente la violazione degli artt. 138, 139 e 140
c.p.c., l'errore di fatto sulla prova di cui all'art. 2721 c.c. con conseguente ammissibilità e rilevanza dell'articolazione proposta, è infondato e deve essere rigettato.
pagina 12 di 15 La Corte, ritiene, invero che non vi sia stata la lamentata violazione degli artt. 138,
139 e 140 c.p.c. né il dedotto errore di fatto sulla prova di cui all'art. 2721 c.c., condividendosi il giudizio di irrilevanza della prova testimoniale articolata da parte appellante in primo grado, atteso che ciò che rileva, nella fattispecie in esame, è la circostanza che presso l'abitazione dei coniugi e quale luogo della Pt_2 Pt_1 notifica nessuno apriva la porta all'ufficiale giudiziario addetto alla notifica e non le circostanze indicate dall'appellante nelle richieste istruttorie.
Il terzo motivo di gravame inerente l'ingiusta condanna alle spese legali, viene assorbito dal rigetto dei primi due motivi di appello.
Per le considerazioni sopra esposte, l'appello proposto da Parte_9
deve essere rigettato.
[...]
D. Le spese processuali
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la Parte_9 condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio in favore delle due parti appellati costituite da un lato e Parte_3
e dall'altro, in virtù del principio della Controparte_1 CP_1 soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
In particolare, i compensi professionali spettanti a ogni parte appellata costituita vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra minimi e medi per tutte le fasi ad esclusione della fase istruttoria di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM
147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche
pagina 13 di 15 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da Parte_9 avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3358 pubblicata in data 11.5.2020, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta l'appello promosso da e, per Parte_9
l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) dichiara tenuti e condanna gli appellanti E Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento nei confronti di Pt_2 Parte_3
delle spese di lite che liquida complessivamente in euro 4.000,00
[...] per i compensi professionali del presente grado;
3) dichiara tenuti e condanna gli appellanti E Parte_1 [...]
in solido tra loro, al pagamento nei confronti di Pt_2 CP_1
e delle spese di lite che liquida complessivamente in
[...] CP_1 euro 4.000,00 per i compensi professionali del presente grado, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il procedimento di appello, ai sensi dell'art. 13, comma
1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 12.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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