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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/06/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
Dott. Francesco Rizzi Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 423/2024, avente ad oggetto: “contratti e obbligazioni varie” – contratto d'opera promossa da:
(CF ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 res. a Chieri (TO) Strada della Giardina 4, elettivamente domiciliato in Chieri (TO) Via delle Orfane n. 5, presso lo studio dell'Avv. Roberta Raone (CF pec C.F._2
che lo rappresenta e difende come da procura in Email_1 atti APPELLANTE contro
(P Iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, Dott. con sede legale in Via Controparte_2 CP_1
Maria Vittoria n. 4, elettivamente domiciliata in Corso Re Umberto n. 71, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Marcello Maria Bossi (pec che Email_2 la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 3.4.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 31.1.2025 Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti negli atti di causa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 433/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, Giudice GOP Dott. Guariglia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 19306/2021, depositata in cancelleria in data 19/23.01.2024, notificata via pec il 26.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i grai di giudizio ovvero liquidazione in regime di Patrocinio a spese dello Stato a favore del sottoscritto difensore.
CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' APPELLATA contenute nelle note conclusive del
31.1.2025
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove per interrogatorio e testi sugli articoli di prova tenorizzati nella seconda memoria ex art. 183, 6 comma C.p.c. n. 2, del 24/24.04.2022, relativa al giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati nonché ammettere l'esponente alla prova in materia contraria sugli articoli di prova eventualmente ammessi alla controparte.
NEL MERITO Accertata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto dal sig. Parte_1
per i motivi tutti esposti nei propri atti di causa,
[...] Respingere l'appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 433/2024 Parte_1 pubblicata il 19/23.01.2024, del Giudice GOP del Tribunale ordinario di Torino, Dott. Diego GUARIGLIA e, per l'effetto, Confermare l'impugnata sentenza n. 433/2024 del Tribunale di Torino;
Rigettare le domande ex adverso proposte.
IN OGNI CASO Condannare parte appellante al pagamento delle spese tutte di lite del presente giudizio, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA nelle misure di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 4789/2021 RG 10366/2021 del
16.6.2021, ingiungeva a di pagare a favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di € 7.564,78, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento
[...] liquidate in € 540,00 per compensi e € 145,50 per esposti oltre spese generali nella misura del 14%, IVA e CPA come per legge.
partecipata della Federazione Coltivatori Diretti di Torino - Controparte_1
TI (Associazione di categoria che raggruppa le imprese del mondo agricolo e fornisce loro un supporto per le attività di natura economica, contabile fiscale e ammnistrativa), deduceva che fosse inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento Parte_1 della fattura n. 13VPR- 00169 del 14.2.2013 dell'importo di € 7.057,26 emessa per
“Assistenza predisp. Doc. Domanda” per ottenere i contributi erogati con la MIS 112, MIS 121 e MIS 311 previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 del Piemonte, oltre al rimborso spese stragiudiziali ex art. 6 comma 1 DLGS 231/2002 pari a € 507,52
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione eccependo Parte_1
l'inesistenza del credito invocato da Controparte_1 L'opponente deduceva di non avere mai beneficiato della prestazione indicata nella fattura azionata con il decreto ingiuntivo;
a conferma di ciò: a) produceva copia dell'estratto conto del 15.4.2013 relativo alla propria posizione debitoria da ritenersi una confessione stragiudiziale dell'inesistenza del credito atteso che l'impiegata di avrebbe apposto la scritta “pagato” € CP_1 Controparte_1
72,25 e la cancellazione a penna delle voci relative al MIS;
b) allegava di non avere mai conferito alcun incarico per l'assistenza e la predisposizione della domanda MIS sostenendo;
da un lato, di essersene occupato personalmente;
dall'altro lato, di avere ricevuto da solo Controparte_1 informazioni e indicazioni sulle modalità operative.
Nel giudizio di opposizione così instaurato, si costituiva la Controparte_1 eccependo la pretestuosità e dilatorietà dell'opposizione. deduceva che fosse socio e associato alla Controparte_1 Parte_1
TI dal 2008 e, quindi, assistito da per il tramite Controparte_1 dell'Ufficio Zona di Chieri.
Deduceva altresì: di avere ricevuto da il mandato per l'assistenza, la Parte_1 preparazione e la presentazione delle richieste di concessione delle agevolazioni finanziarie previste nell'ambito del piano di sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte per ottenere i contributi erogati con la Misura 112, la Misura 121 in data 10.11.2008 (cfr. doc. 5) nonché di avere ricevuto analogo mandato per ottenere i contributi erogati con la Misura 131 in data
1.9.2009 (cfr. doc. 6) e di avere svolto l'intero iter per l'ottenimento di detti contributi nonché i successivi incombenti e le proroghe temporali, a seguito della modifica delle domande. A dimostrazione dell'attività resa, produceva i documenti Controparte_1 relativi: al ricevimento delle domande (cfr. doc. 4), al deposito della domanda integrativa della Misura 112 n. 080000096688 protocollata in data 13.11.2008 (cfr. doc.7), ai successivi incombenti necessari per ottenere le proroghe temporali (doc. 17, 18) a seguito della modifica delle domande (doc. 15), nonché i documenti dimostrativi dell'ammissione al finanziamento (cfr. doc. 8, 16, 19 ter) nonché le richieste di pagamento degli acconti e del saldo (cfr. doc. 10).
Quanto alla dedotta inesistenza del credito fondata sulla produzione dell'estratto conto quietanzato, rilevava come da detto documento emergesse il Controparte_1 pagamento del solo importo di € 72,25 in acconto sulla maggior somma per cui è stata emessa la fattura azionata con il decreto ingiuntivo. La Convenuta opposta concludeva chiedendo: in via preliminare, di concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: in via principale, di respingersi le domande formulate da e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via Parte_1 subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi Parte_1 al pagamento della somma accertata oltre interessi ovvero la maggior o minor
[...] somma accertata.
, con dichiarazione del 1.2.2022, disconosceva le firme apposte in calce Parte_1 ai doc. 4, 5 e 6.
Il Giudice di primo grado respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183
6° comma c.p.c. e disponeva CTU per la verificazione delle firme apposte in calce ai doc. 4,
5 e 6. con la memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 2 precisava come i Parte_1 documenti prodotti facessero riferimento a integrazioni, proroghe e rettifiche delle domande iniziali presentate il 22.1.2008 tuttavia come da non avesse Controparte_1 offerto la prova di avere predisposto dette domande. Con ordinanza del 27.6.2023, dichiarata chiusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice di primo grado rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 433/2024 del 19.1.2024 pubblicata il 23.1.2024, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
rigettate tutte le domande avanzate dall'opponente, lo condannava a pagare a favore della le spese di lite liquidate in € 5.077,00 oltre 15% per spese Controparte_1 generali, IVA e CPA nonché a rimborsare le spese del CTP pari a 1.800,00 oltre oneri di legge e poneva a suo carico le spese di CTU già liquidate.
Il Giudice di primo grado, quanto al valore dell'estratto conto, ritenuto che lo stesso non potesse valutarsi alla stregua di una ricevuta di pagamento, né che la semplice cancellazione delle voci relative alle MIS potesse assurgere a confessione stragiudiziale dell'inesistenza del credito, concludeva ritenendo che potesse considerarsi come quietanza del solo importo di € 72,25 (importo, peraltro non oggetto di causa); quanto alle ragioni della pretesa creditoria, rilevava come fossero documentalmente provate le circostanze dedotte da a sostegno del proprio credito Controparte_1 atteso che: a) i contributi richiesti risultavano documentalmente erogati (cfr. doc. 13,19 e 19 ter) e, del resto, non negava la circostanza;
Parte_1 b) l'attività svolta per le domande relative ai contributi 112 e 121, a prescindere dai documenti 4 e 5, risultava dimostrata dai documenti tutti riconducibili alla Società
Convenuta (sportello CAA TI Torino); c) l'attività svolta per la domanda relativa al contributo 311 risultava provata dal conferimento di incarico del 1.9.2009 (cfr. doc. 6), la cui firma era stata ritenuta autografa, e dalle comunicazioni di ammissione al finanziamento. quanto alla verificazione delle firme, rilevava come:
-la firma apposta in calce al doc. 6 fosse stata ritenuta dal CTU autografa col massimo grado di confidenza tecnica;
- le firme apposte in calce ai doc. 4 e 5, a seguito delle osservazioni del CTP, non fossero state ritenute autografe con la massima confidenza se riferite ad un gruppo di firme certe, tuttavia, basandosi sul confronto con la firma A7, che non è stata disconosciuta, anche dette firma dovessero indicare la provenienza alla mano di . Parte_1
Il Giudice di primo grado, ritenuto che i crediti azionati in via monitoria fossero stati dimostrati, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e liquidava le spese di lite in ossequio al principio della soccombenza.
2) ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Quanto all'estratto conto, che per il Giudice di primo grado ha considerato come la quietanza del solo importo di € 72,25 (importo, peraltro non oggetto di causa), l'Appellante ha ribadito che l'addetto della di proprio pugno: Controparte_1
a) avrebbe tracciato righe orizzontali ed oblique sulle voci che avrebbe riconosciuto quali
“non dovute”, b) avrebbe annotato il pagamento della somma di € 72,25 “effettuato seduta stante dall'Appellante”; c) ed infine avrebbe tracciato una linea sull'importo finale apponendo la dicitura “pagato”. Con il primo motivo, l'Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che fosse stato sufficientemente provato, da parte di Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni assunte con le lettere di incarico (doc. 5 e 6).
[...] A parere dell'Appellante, il Giudice di primo grado avrebbe valutato erroneamente il contenuto della documentazione prodotta da contrariamente a Controparte_1 quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, da detta documentazione, a suo dire, non potrebbe trarsi affatto la dimostrazione che detta società abbia curato la predisposizione e la presentazione delle domande di finanziamento. Quanto alle misure 112 e 121, l'Appellante ha dedotto che dai doc. 8) e 16), la data della presentazione delle domande risalirebbe al 22.1.2008 (data del timbro in alto a destra); ossia, ad una data di gran lunga precedente al 10.11.2008 che, nella prospettazione della
[...]
sarebbe la data in cui detta società avrebbe ricevuto gli incarichi. Controparte_1
Onde, a parere dell'Appellante, ne conseguirebbe: da un lato, che Controparte_1 non avrebbe offerto la prova di avere curato la predisposizione e il deposito delle domande di finanziamento per le misure 112 e 121, avendo dimostrato di avere svolto solamente una mera attività di deposito della documentazione integrativa ed accessoria delle domande principali;
a nulla rilevando gli altri documenti che pure non attestano gli adempimenti e l'erogazione dei contributi;
dall'altro lato, che il Giudice di primo grado, avendo erroneamente valutato i documenti, sarebbe incorso nell'errore di ritenere dimostrato il credito vantato da per lo svolgimento dell'incarico di Controparte_1 preparazione e predisposizione delle domande di finanziamento. Quanto alla misura 311 l'Appellante si duole della laconica valutazione del Giudice di primo grado che avrebbe attribuito al doc.19 ter) un contenuto che non avrebbe, atteso che detto documento non dimostra affatto l'erogazione, ma solo la domanda di finanziamento.
Con il secondo motivo, quanto alla verificazione delle firme, limitatamente alle firme apposte in calce ai doc. 4 e 5, dato che quella apposta al doc. 6 è stata ritenuta autografa, l'Appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a richiamare solo alcuni stralci della CTU, senza tenere in conto l'eccezione di inammissibilità già sollevata nel corso del giudizio.
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita la Controparte_1 contestando l'infondatezza delle censure. In particolare: quanto al primo motivo di appello, fondato sul presupposto dell'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dei documenti offerti in atti, la società Appellata ha ribadito che da detti documenti si evince, senza alcun dubbio, l'attività che è stata resa a favore di che non può affatto considerarsi una attività accessoria di mero Parte_1 deposito.
A maggior ragione perché le domande volte a far ottenere a i contributi Parte_1 della Regione Piemonte indicano in modo inequivocabile la dicitura “domanda presentata per il tramite di C.A.A. TI Torino” in quanto è società Controparte_1 controllata da TI Torino;
dal che, l'affermazione dell'Appellante secondo il quale egli avrebbe redatto personalmente, in totale autonomia, le domande di finanziamento, risulterebbe smentita;
quanto al secondo motivo di appello riguardante la verificazione delle firme, la società
Appellata ha richiamato il contenuto della CTU e la motivazione del Giudice di primo grado.
Infine, con riferimento alla doglianza relativo al valore dell'estratto conto, da ritenersi una quietanza del debito complessivo, la società Appellata ha ribadito che, al contrario, trattasi di quietanza dell'importo di € 72,25 pagato e fatturato da ma non CP_1 Controparte_1 certo un riconoscimento di debito.
Il difensore della parte Appellante ha ottemperato alla richiesta di provvedere alla regolarizzazione della procura alle liti per il grado di appello e il 22.10.2024 ha depositato la nota con cui ha formalizzato la dismissione del mandato.
Con le note per l'udienza del 21.11.2024 la società Appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello fondata sul presupposto del rilascio tardivo della procura alle liti. Il 20.11.2024 parte Appellante si è costituita con un nuovo difensore. Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 3.4.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione. Con la comparsa conclusionale, la Appellata ha chiesto di dichiararsi la inammissibilità della produzione di un nuovo documento effettuata irritualmente dal nuovo difensore in occasione della sua costituzione.
3) La dedotta eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da Controparte_1 in occasione del deposito delle note di udienza del 21.11.2024, fondata sul presupposto
[...] che la produzione della procura alle liti per il grado di appello (effettuata a fronte della richiesta del Consigliere Istruttore che aveva rilevato come la procura alle liti del 6.10.2021 fosse stata rilasciata senza una espressa estendibilità del mandato al grado di appello attesa la dicitura “per il presente procedimento”) sarebbe stata sottoscritta e depositata (22.10.2024), in una data successiva alla costituzione in giudizio dell'Appellante, è insuscettibile di essere esaminata atteso che non è stata riproposta in occasione della precisazione delle conclusioni e neppure nelle memorie conclusionali conclusive;
onde, deve ritenersi rinunciata.
In ogni caso, è dirimente l'indicazione della Suprema Corte che, in un caso analogo, laddove l'appellante ha eccepito la declaratoria di inammissibilità fondata sul presupposto di difetto di rappresentanza riconducibile alla inidoneità della procura (procura conferita con riferimento al “giudizio”) a superare la presunzione di cui all'art. 83 4° comma c.p.c., ha chiarito che: “qualora la procura alle liti sia stata rilasciata con riferimento al “giudizio”
[formula equipollente a: “per il presente giudizio;
“presente processo”; “presente procedimento” (come indicato nella procura 6.10.2021) “presente controversia”] ove non sussistano ulteriori elementi limitativi ... è manifesta di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado” (Cass. civile ordinanza n. 27298 del 24.10.2019). Nel caso di specie, l'assenza di elementi limitativi nella procura del 6.10.2021 è confermata dalla produzione e dal deposito della procura per il grado di appello, seppur nell'incertezza della data del suo rilascio.
4) Regolata la questione preliminare, la Corte ritiene, dapprima, di valutare il contenuto dell'estratto conto (cfr. doc.1) e se da esso possa trarsi evidenza del riconoscimento, da parte di dell'inesistenza del credito azionato in sede monitoria. Controparte_1
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la semplice cancellazione dall'estratto conto delle voci relative al MIS e il totale di € 7.244,51 da parte di una impiegata di CP_1
che avrebbe altresì apposto la scritta “pagato 15.4.2013 € 72,25”, non essendo
[...] accompagnata da espressioni chiare ed univoche circa il riconoscimento che le voci relative al MIS in effetti non fossero dovute, non consenta di ritenere il contenuto del documento alla stregua di una confessione stragiudiziale dell'inesistenza del credito complessivo.
La Corte ritiene di condividere la motivazione del Giudice di primo grado che, ad onor del vero, non è stata neppure validamente censurata dall'Appellante. L'Appellante si è difatti limitato a ribadire che l'impiegata di Controparte_1 avrebbe cancellato dall'estratto conto le voci non dovute e, ricevuto “seduta stante” il pagamento di € 72,25, avrebbe apposto in calce la dicitura “pagato”, senza ulteriormente argomentare o dedurre;
tanto meno, senza eccepire l'errata valutazione del documento da parte del Giudice di primo grado.
Il documento, come ha già statuito il Giudice di primo grado, deve dunque intendersi una quietanza, ai sensi dell'art. 2735 c.c., del solo importo di € 72,25; importo, peraltro, non oggetto di causa e regolarmente fatturato da (cfr. doc. 20). Controparte_1
5) Spetta quindi alla Corte esaminare i motivi di appello.
La Corte ritiene che i motivi di appello meritino disamina congiunta essendo strettamente connessi fra loro in quanto entrambi fondati sull'errata valutazione e il travisamento del contenuto delle risultanze istruttorie (documenti e CTU) che avrebbe condotto il Giudice di primo grado - erroneamente - a ritenere che avesse provato di Controparte_1 avere adempiuto alle obbligazioni assunte a seguito degli incarichi ricevuti;
dunque, che fosse fondata la pretesa creditoria azionata.
5.a) ha dedotto di avere redatto e predisposto in totale autonomia le Parte_1 domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi (MIS 112,121 e 311) previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte e ha contestato l'invocata pretesa creditoria di posto che detta società avrebbe svolto solamente una mera Controparte_1 attività di deposito della documentazione integrativa ed accessoria delle domande principali;
a fronte di detta allegazione ha dedotto di non aver conferito alcun incarico alla società e ha disconosciuto le firme apposte sui documenti 4, 5 e 6 relativi ai conferimenti di incarico.
A prescindere dal profilo dell'autenticità delle firme, a parere dell'Appellante la conferma che non avrebbe predisposto e presentato le domande iniziali di Controparte_1 finanziamento, ma che della predisposizione delle domande si sarebbe occupato personalmente discenderebbe dal documento di ammissione al Parte_1 finanziamento della Mis. 121 del 22.2.2010 (cfr. doc. 16) e quello di ammissione della Mis.
112 del 18.6.2009 (doc. 8) che riportano in alto a destra la data di presentazione delle rispettive domande riconducendole al 22.1.2008; ossia, una data antecedente a quella del conferimento a dell'incarico per la predisposizione delle Controparte_1 domande di agevolazione finanziaria della Mis 121 e 112 (cfr. doc. 5) sottoscritto il
10.11.2008.
L'argomentazione dell'Appellante a sostegno della censura non coglie nel segno. In primo luogo, la Corte ritiene che l'argomentazione debba rimanere confinata nell'ambito delle allegazioni atteso che, anche a voler ritenere che della predisposizione della domanda di finanziamento iniziale si fosse occupato personalmente il la parte non ha prodotto Pt_1 alcun documento che lo confermi (ad es. la ricevuta di deposito telematico protocollata dall'Ente con l'attestazione della provenienza). In secondo luogo, per quanto possa apparire accattivante, l'argomentazione fondata sulla discrepanza delle date è in contraddizione con le attuali modalità operative di accesso ai servizi on line degli Enti della Pubblica Amministrazione;
basti solo rammentare che la
TI, per il tramite della controllata (cfr. doc. 2) ha istituito Controparte_1 al suo interno 2 organismi: il CAF (Centro Fiscale) e i CP_3 Controparte_4
) che si occupano, rispettivamente di normativa fiscale e di assistenza tecnica
[...] agricola;
in particolare, proprio i CAA sono abilitati a fare da intermediari con gli Enti
Pubblici, a certificare i requisiti delle aziende agricole per ottenere le contribuzioni e a presentare agli Enti, in via telematica, i modelli dichiarativi e le istanze delle aziende agricole. E' quindi verosimile, e del resto la veste grafica delle istanze (cfr. doc. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19bis) lo conferma (non fosse altro perché in esse è indicato: “domanda presentata per il tramite di CAA TI Torino”), che il deposito delle domande delle Aziende agricole possa avvenire esclusivamente a cura dei Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) i quali procedono alla predisposizione e alla compilazione dei format telematici pubblicati nel portale dell'Ente all'esito della valutazione della sussistenza, o meno, dei requisiti delle Aziende per ottenere le contribuzioni.
In ogni caso, a tutto voler concedere, deve ritenersi dirimente il fatto che la data del conferimento dell'incarico è in effetti irrilevante atteso che quand'anche si voglia credere (ma così non è) che la predisposizione delle domande originarie volte ad ottenere la concessione delle Mis 121,112 e 133 sia stata curata direttamente dal vi sono Pt_1 comunque elementi precisi e univoci che conducono la Corte a ritenere che l'intero iter amministrativo per l'accoglimento di dette domande - e non solo la mera attività di deposito
- sia stato effettivamente svolto da Controparte_1
Più nello specifico la Corte rileva:
- con riferimento alla concessione della misura 112, ha prodotto Controparte_1 la “domanda n. 08000096688 con documentazione completa, ai sensi della Determinazione
Dirigenziale 218 DA 1100 8.4.2008, ad integrazione della domanda n. 0800000359 (22.1.2008)” presentata il 5.11.2008 (cfr. doc. 7), la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta.
Pertanto, quand'anche la domanda originaria n. 0800000359 del 22.1.2008 sia stata elaborata dal è pacifico che si siano resi necessari l'assistenza e l'intervento di Pt_1 CP_1 che ha depositato il 5.11.2008 la domanda n. 08000096688 ad integrazione di
[...] quella del 22.1.2008 per ottenerne l'accoglimento. ha difatti prodotto: Controparte_1
- la comunicazione di ammissione al finanziamento per € 38.000,00 (cfr. doc.8).
- la richiesta di proroga di fine lavori alla data del 18.12.2010 con sottoscrizione del Pt_1
(cfr. doc. 9);
- la richiesta di pagamento dell'acconto (cfr. doc. 10) con sottoscrizione del in Pt_1 allegato alla quale è stata trasmessa la copia del contratto di affitto fondi rustici del 17.9.2009 stipulato dal stessa;
Pt_1
- la propria missiva indirizzata alla Provincia (cfr. doc. 11) con cui, riconoscendo di avere commesso un errore di imputazione dati durante la preparazione della domanda, ha chiesto di corrispondersi al un acconto ridotto (cfr. doc. 11); Pt_1
- la domanda di pagamento del saldo (cfr. doc. 13).
Detti documenti, peraltro non contestati dall'Appellante, smentiscono l'allegazione del secondo il quale si sarebbe limitata a curare solamente i Pt_1 Controparte_1 meri depositi telematici e, di contro, confermano come la Appellata abbia seguito l'intero iter amministrativo;
se così non fosse stato, non si sarebbe fatta carico di comunicare alla Provincia l'errore di imputazione dati commesso, chiedendo la riduzione del contributo a titolo di acconto e, soprattutto, non avrebbe avuto la disponibilità materiale dei documenti, sottoscritti dal (cfr. doc. 22 e 23), che lei stessa ha inoltrato all'Ente e ha poi Pt_1 prodotto in giudizio con la ricevuta di protocollo dell'Ente medesimo.
- con riferimento alla misura 121, l'Appellante sostiene che mancherebbe la prova attestante la predisposizione e la presentazione della domanda di finanziamento depositata il 22.1.2008
e quindi per tale contributo mancherebbe la prova dello svolgimento dell'attività di assistenza.
La doglianza non coglie nel segno e risulta smentita dalla domanda di pagamento del saldo del finanziamento ottenuto (doc. 19), depositata per il tramite di TI, a cui è allegata una dichiarazione sottoscritta dal mai contestata, con cui lo stesso Appellante Pt_1 fornisce alla Provincia chiarimenti in merito alla domanda.
- con riferimento alla misura 311, l'Appellante sostiene che non Controparte_1 avrebbe documentato l'attività di cui al conferimento dell'incarico atteso che il doc. 19bis) non sarebbe neppure riferibile alla misura 311 e non avrebbe offerto la prova dell'effettiva erogazione dei contributi che rappresenterebbe la condizione necessaria per invocare il pagamento del corrispettivo per l'attività svolta. La Corte non può non rilevare la pretestuosità dell'argomentazione e quanto sia inconferente;
difatti: da un lato, l'Appellante si è limitato a ribadire le eccezioni formulate in primo grado già disattese dal Giudice senza in effetti censurare la motivazione resa con riferimento alla valutazione del doc. 19 bis;
dall'altro lato, che la corresponsione del corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico non è subordinata all'erogazione del finanziamento ma all'accoglimento della domanda. A tal proposito, è rilevante il fatto che il non ha mai negato di avere ottenuto Pt_1 l'ammissione al finanziamento (doc. 8 ammissione finanziamento mis 112; doc. 16 ammissione finanziamento mis 121; doc. 19 ter ammissione finanziamento 311).
Per quanto precede, la Corte ritiene che non vi sia alcuna ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado che ha concluso ritenendo sufficientemente provato l'adempimento, da parte di delle obbligazioni assunte da detta Controparte_1 società con le lettere di incarico (cfr. doc. 5, 6).
5.b) A proposito delle lettere di incarico e della verificazione delle sottoscrizioni, l'Appellante ha ribadito che le firme non gli appartengono dolendosi altresì della laconicità con cui il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a richiamare stralci della CTU giungendo a disattendere le conclusioni del Consulente d'ufficio. L'eccezione non coglie nel segno e la motivazione con cui il Giudice di primo grado ha recepito la CTU è da ritenersi tutt'altro che laconica. In primo luogo, la Corte rileva che, quanto alla lettera 1.9.2009 con cui il ha Pt_1 conferito a l'incarico di preparare e presentare la richiesta di Controparte_1 agevolazione finanziaria per la mis. 311 (cfr. doc. 6), il CTU ha concluso ritenendo che la sottoscrizione fosse autografa con il massimo grado di confidenza e, pertanto, non vi è alcuna ragione per mettere in discussione tale conclusione.
Quanto alla lettera 10.11.2008 con cui il ha conferito a Pt_1 Controparte_1 l'incarico di preparare e presentare le richieste di agevolazione finanziaria per la mis. 112 e 121 (cfr. doc. 5) la Corte rileva che a seguito delle osservazioni del CTP, il CTU ha concluso dichiarando di non aver rinvenuto la “necessaria confidenza tecnica” della firma in calce al documento, se rapportato però al gruppo di confronto utilizzato, tuttavia, che detta firma indicherebbe la provenienza alla mano del se messa a confronti con la firma apposta Pt_1 in calce al documento 7.
Il Giudice di primo grado ha quindi ritenuto che poiché la firma apposta in calce al documento 7) non è stata disconosciuta e detto documento è stato prodotto in originale, non vi fosse alcuna ragione per non attribuirgli pari valore rispetto agli altri documenti autografi utilizzati;
a maggior ragione rilevato che il CTU stesso ha riscontrato “un ampio spazio di diversificazione e pochi elementi costanti” nel gruppo delle firme di confronto utilizzato.
Per quanto precede non c'è alcuna ragione per censurare la decisione del Giudice di primo, opportunamente e diffusamente motivata;
onde, la Corte ritiene di ricondurre al Pt_1 anche la firma della lettera di incarico conferito a per l'assistenza Controparte_1
e la predisposizione delle domande di finanziamento per la mis 112 e 121.
Analoga motivazione per la firma in calce al doc. 4).
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022
e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (ossia da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 433/2024 Parte_1 resa dal Tribunale di Torino il 19.1.2024 e pubblicata il 23.1.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuto e condanna a pagare le spese del presente grado Parte_1 del giudizio a favore di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
SEZIONE 3° CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
Dott. Francesco Rizzi Consigliere
Dott.ssa Laura Boni Consigliere Relatore Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. RG 423/2024, avente ad oggetto: “contratti e obbligazioni varie” – contratto d'opera promossa da:
(CF ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 res. a Chieri (TO) Strada della Giardina 4, elettivamente domiciliato in Chieri (TO) Via delle Orfane n. 5, presso lo studio dell'Avv. Roberta Raone (CF pec C.F._2
che lo rappresenta e difende come da procura in Email_1 atti APPELLANTE contro
(P Iva ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, Dott. con sede legale in Via Controparte_2 CP_1
Maria Vittoria n. 4, elettivamente domiciliata in Corso Re Umberto n. 71, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Marcello Maria Bossi (pec che Email_2 la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATA
UDIENZA di rimessione al Collegio ex art. 352 c.p.c. del 3.4.2025
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE contenute nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 31.1.2025 Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti negli atti di causa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 433/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, Giudice GOP Dott. Guariglia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 19306/2021, depositata in cancelleria in data 19/23.01.2024, notificata via pec il 26.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi esposti. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i grai di giudizio ovvero liquidazione in regime di Patrocinio a spese dello Stato a favore del sottoscritto difensore.
CONCLUSIONI PER LA SOCIETA' APPELLATA contenute nelle note conclusive del
31.1.2025
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia la Corte d'Appello Ill.ma adita, IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove per interrogatorio e testi sugli articoli di prova tenorizzati nella seconda memoria ex art. 183, 6 comma C.p.c. n. 2, del 24/24.04.2022, relativa al giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati nonché ammettere l'esponente alla prova in materia contraria sugli articoli di prova eventualmente ammessi alla controparte.
NEL MERITO Accertata l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello proposto dal sig. Parte_1
per i motivi tutti esposti nei propri atti di causa,
[...] Respingere l'appello proposto dal sig. contro la sentenza n. 433/2024 Parte_1 pubblicata il 19/23.01.2024, del Giudice GOP del Tribunale ordinario di Torino, Dott. Diego GUARIGLIA e, per l'effetto, Confermare l'impugnata sentenza n. 433/2024 del Tribunale di Torino;
Rigettare le domande ex adverso proposte.
IN OGNI CASO Condannare parte appellante al pagamento delle spese tutte di lite del presente giudizio, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA nelle misure di legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1) Il Tribunale di Torino, con decreto ingiuntivo n. 4789/2021 RG 10366/2021 del
16.6.2021, ingiungeva a di pagare a favore di Parte_1 Controparte_1 la somma di € 7.564,78, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento
[...] liquidate in € 540,00 per compensi e € 145,50 per esposti oltre spese generali nella misura del 14%, IVA e CPA come per legge.
partecipata della Federazione Coltivatori Diretti di Torino - Controparte_1
TI (Associazione di categoria che raggruppa le imprese del mondo agricolo e fornisce loro un supporto per le attività di natura economica, contabile fiscale e ammnistrativa), deduceva che fosse inadempiente rispetto all'obbligazione di pagamento Parte_1 della fattura n. 13VPR- 00169 del 14.2.2013 dell'importo di € 7.057,26 emessa per
“Assistenza predisp. Doc. Domanda” per ottenere i contributi erogati con la MIS 112, MIS 121 e MIS 311 previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 del Piemonte, oltre al rimborso spese stragiudiziali ex art. 6 comma 1 DLGS 231/2002 pari a € 507,52
Avverso il decreto ingiuntivo, proponeva opposizione eccependo Parte_1
l'inesistenza del credito invocato da Controparte_1 L'opponente deduceva di non avere mai beneficiato della prestazione indicata nella fattura azionata con il decreto ingiuntivo;
a conferma di ciò: a) produceva copia dell'estratto conto del 15.4.2013 relativo alla propria posizione debitoria da ritenersi una confessione stragiudiziale dell'inesistenza del credito atteso che l'impiegata di avrebbe apposto la scritta “pagato” € CP_1 Controparte_1
72,25 e la cancellazione a penna delle voci relative al MIS;
b) allegava di non avere mai conferito alcun incarico per l'assistenza e la predisposizione della domanda MIS sostenendo;
da un lato, di essersene occupato personalmente;
dall'altro lato, di avere ricevuto da solo Controparte_1 informazioni e indicazioni sulle modalità operative.
Nel giudizio di opposizione così instaurato, si costituiva la Controparte_1 eccependo la pretestuosità e dilatorietà dell'opposizione. deduceva che fosse socio e associato alla Controparte_1 Parte_1
TI dal 2008 e, quindi, assistito da per il tramite Controparte_1 dell'Ufficio Zona di Chieri.
Deduceva altresì: di avere ricevuto da il mandato per l'assistenza, la Parte_1 preparazione e la presentazione delle richieste di concessione delle agevolazioni finanziarie previste nell'ambito del piano di sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte per ottenere i contributi erogati con la Misura 112, la Misura 121 in data 10.11.2008 (cfr. doc. 5) nonché di avere ricevuto analogo mandato per ottenere i contributi erogati con la Misura 131 in data
1.9.2009 (cfr. doc. 6) e di avere svolto l'intero iter per l'ottenimento di detti contributi nonché i successivi incombenti e le proroghe temporali, a seguito della modifica delle domande. A dimostrazione dell'attività resa, produceva i documenti Controparte_1 relativi: al ricevimento delle domande (cfr. doc. 4), al deposito della domanda integrativa della Misura 112 n. 080000096688 protocollata in data 13.11.2008 (cfr. doc.7), ai successivi incombenti necessari per ottenere le proroghe temporali (doc. 17, 18) a seguito della modifica delle domande (doc. 15), nonché i documenti dimostrativi dell'ammissione al finanziamento (cfr. doc. 8, 16, 19 ter) nonché le richieste di pagamento degli acconti e del saldo (cfr. doc. 10).
Quanto alla dedotta inesistenza del credito fondata sulla produzione dell'estratto conto quietanzato, rilevava come da detto documento emergesse il Controparte_1 pagamento del solo importo di € 72,25 in acconto sulla maggior somma per cui è stata emessa la fattura azionata con il decreto ingiuntivo. La Convenuta opposta concludeva chiedendo: in via preliminare, di concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: in via principale, di respingersi le domande formulate da e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
in via Parte_1 subordinata, nell'ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannarsi Parte_1 al pagamento della somma accertata oltre interessi ovvero la maggior o minor
[...] somma accertata.
, con dichiarazione del 1.2.2022, disconosceva le firme apposte in calce Parte_1 ai doc. 4, 5 e 6.
Il Giudice di primo grado respingeva la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183
6° comma c.p.c. e disponeva CTU per la verificazione delle firme apposte in calce ai doc. 4,
5 e 6. con la memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. n. 2 precisava come i Parte_1 documenti prodotti facessero riferimento a integrazioni, proroghe e rettifiche delle domande iniziali presentate il 22.1.2008 tuttavia come da non avesse Controparte_1 offerto la prova di avere predisposto dette domande. Con ordinanza del 27.6.2023, dichiarata chiusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice di primo grado rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con la sentenza n. 433/2024 del 19.1.2024 pubblicata il 23.1.2024, il Tribunale di Torino rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto;
rigettate tutte le domande avanzate dall'opponente, lo condannava a pagare a favore della le spese di lite liquidate in € 5.077,00 oltre 15% per spese Controparte_1 generali, IVA e CPA nonché a rimborsare le spese del CTP pari a 1.800,00 oltre oneri di legge e poneva a suo carico le spese di CTU già liquidate.
Il Giudice di primo grado, quanto al valore dell'estratto conto, ritenuto che lo stesso non potesse valutarsi alla stregua di una ricevuta di pagamento, né che la semplice cancellazione delle voci relative alle MIS potesse assurgere a confessione stragiudiziale dell'inesistenza del credito, concludeva ritenendo che potesse considerarsi come quietanza del solo importo di € 72,25 (importo, peraltro non oggetto di causa); quanto alle ragioni della pretesa creditoria, rilevava come fossero documentalmente provate le circostanze dedotte da a sostegno del proprio credito Controparte_1 atteso che: a) i contributi richiesti risultavano documentalmente erogati (cfr. doc. 13,19 e 19 ter) e, del resto, non negava la circostanza;
Parte_1 b) l'attività svolta per le domande relative ai contributi 112 e 121, a prescindere dai documenti 4 e 5, risultava dimostrata dai documenti tutti riconducibili alla Società
Convenuta (sportello CAA TI Torino); c) l'attività svolta per la domanda relativa al contributo 311 risultava provata dal conferimento di incarico del 1.9.2009 (cfr. doc. 6), la cui firma era stata ritenuta autografa, e dalle comunicazioni di ammissione al finanziamento. quanto alla verificazione delle firme, rilevava come:
-la firma apposta in calce al doc. 6 fosse stata ritenuta dal CTU autografa col massimo grado di confidenza tecnica;
- le firme apposte in calce ai doc. 4 e 5, a seguito delle osservazioni del CTP, non fossero state ritenute autografe con la massima confidenza se riferite ad un gruppo di firme certe, tuttavia, basandosi sul confronto con la firma A7, che non è stata disconosciuta, anche dette firma dovessero indicare la provenienza alla mano di . Parte_1
Il Giudice di primo grado, ritenuto che i crediti azionati in via monitoria fossero stati dimostrati, rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e liquidava le spese di lite in ossequio al principio della soccombenza.
2) ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Quanto all'estratto conto, che per il Giudice di primo grado ha considerato come la quietanza del solo importo di € 72,25 (importo, peraltro non oggetto di causa), l'Appellante ha ribadito che l'addetto della di proprio pugno: Controparte_1
a) avrebbe tracciato righe orizzontali ed oblique sulle voci che avrebbe riconosciuto quali
“non dovute”, b) avrebbe annotato il pagamento della somma di € 72,25 “effettuato seduta stante dall'Appellante”; c) ed infine avrebbe tracciato una linea sull'importo finale apponendo la dicitura “pagato”. Con il primo motivo, l'Appellante ha censurato la sentenza laddove il Giudice di primo grado ha ritenuto che fosse stato sufficientemente provato, da parte di Controparte_1
l'adempimento delle obbligazioni assunte con le lettere di incarico (doc. 5 e 6).
[...] A parere dell'Appellante, il Giudice di primo grado avrebbe valutato erroneamente il contenuto della documentazione prodotta da contrariamente a Controparte_1 quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, da detta documentazione, a suo dire, non potrebbe trarsi affatto la dimostrazione che detta società abbia curato la predisposizione e la presentazione delle domande di finanziamento. Quanto alle misure 112 e 121, l'Appellante ha dedotto che dai doc. 8) e 16), la data della presentazione delle domande risalirebbe al 22.1.2008 (data del timbro in alto a destra); ossia, ad una data di gran lunga precedente al 10.11.2008 che, nella prospettazione della
[...]
sarebbe la data in cui detta società avrebbe ricevuto gli incarichi. Controparte_1
Onde, a parere dell'Appellante, ne conseguirebbe: da un lato, che Controparte_1 non avrebbe offerto la prova di avere curato la predisposizione e il deposito delle domande di finanziamento per le misure 112 e 121, avendo dimostrato di avere svolto solamente una mera attività di deposito della documentazione integrativa ed accessoria delle domande principali;
a nulla rilevando gli altri documenti che pure non attestano gli adempimenti e l'erogazione dei contributi;
dall'altro lato, che il Giudice di primo grado, avendo erroneamente valutato i documenti, sarebbe incorso nell'errore di ritenere dimostrato il credito vantato da per lo svolgimento dell'incarico di Controparte_1 preparazione e predisposizione delle domande di finanziamento. Quanto alla misura 311 l'Appellante si duole della laconica valutazione del Giudice di primo grado che avrebbe attribuito al doc.19 ter) un contenuto che non avrebbe, atteso che detto documento non dimostra affatto l'erogazione, ma solo la domanda di finanziamento.
Con il secondo motivo, quanto alla verificazione delle firme, limitatamente alle firme apposte in calce ai doc. 4 e 5, dato che quella apposta al doc. 6 è stata ritenuta autografa, l'Appellante si duole del fatto che il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a richiamare solo alcuni stralci della CTU, senza tenere in conto l'eccezione di inammissibilità già sollevata nel corso del giudizio.
Nel procedimento di appello così instaurato, si è costituita la Controparte_1 contestando l'infondatezza delle censure. In particolare: quanto al primo motivo di appello, fondato sul presupposto dell'erronea valutazione da parte del Giudice di primo grado dei documenti offerti in atti, la società Appellata ha ribadito che da detti documenti si evince, senza alcun dubbio, l'attività che è stata resa a favore di che non può affatto considerarsi una attività accessoria di mero Parte_1 deposito.
A maggior ragione perché le domande volte a far ottenere a i contributi Parte_1 della Regione Piemonte indicano in modo inequivocabile la dicitura “domanda presentata per il tramite di C.A.A. TI Torino” in quanto è società Controparte_1 controllata da TI Torino;
dal che, l'affermazione dell'Appellante secondo il quale egli avrebbe redatto personalmente, in totale autonomia, le domande di finanziamento, risulterebbe smentita;
quanto al secondo motivo di appello riguardante la verificazione delle firme, la società
Appellata ha richiamato il contenuto della CTU e la motivazione del Giudice di primo grado.
Infine, con riferimento alla doglianza relativo al valore dell'estratto conto, da ritenersi una quietanza del debito complessivo, la società Appellata ha ribadito che, al contrario, trattasi di quietanza dell'importo di € 72,25 pagato e fatturato da ma non CP_1 Controparte_1 certo un riconoscimento di debito.
Il difensore della parte Appellante ha ottemperato alla richiesta di provvedere alla regolarizzazione della procura alle liti per il grado di appello e il 22.10.2024 ha depositato la nota con cui ha formalizzato la dismissione del mandato.
Con le note per l'udienza del 21.11.2024 la società Appellata ha eccepito la inammissibilità dell'appello fondata sul presupposto del rilascio tardivo della procura alle liti. Il 20.11.2024 parte Appellante si è costituita con un nuovo difensore. Le parti hanno precisato le conclusioni, depositato le memorie conclusionali, le repliche e le note per l'udienza del 3.4.2025, fissata ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo di trattenersi la causa in decisione. Con la comparsa conclusionale, la Appellata ha chiesto di dichiararsi la inammissibilità della produzione di un nuovo documento effettuata irritualmente dal nuovo difensore in occasione della sua costituzione.
3) La dedotta eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata da Controparte_1 in occasione del deposito delle note di udienza del 21.11.2024, fondata sul presupposto
[...] che la produzione della procura alle liti per il grado di appello (effettuata a fronte della richiesta del Consigliere Istruttore che aveva rilevato come la procura alle liti del 6.10.2021 fosse stata rilasciata senza una espressa estendibilità del mandato al grado di appello attesa la dicitura “per il presente procedimento”) sarebbe stata sottoscritta e depositata (22.10.2024), in una data successiva alla costituzione in giudizio dell'Appellante, è insuscettibile di essere esaminata atteso che non è stata riproposta in occasione della precisazione delle conclusioni e neppure nelle memorie conclusionali conclusive;
onde, deve ritenersi rinunciata.
In ogni caso, è dirimente l'indicazione della Suprema Corte che, in un caso analogo, laddove l'appellante ha eccepito la declaratoria di inammissibilità fondata sul presupposto di difetto di rappresentanza riconducibile alla inidoneità della procura (procura conferita con riferimento al “giudizio”) a superare la presunzione di cui all'art. 83 4° comma c.p.c., ha chiarito che: “qualora la procura alle liti sia stata rilasciata con riferimento al “giudizio”
[formula equipollente a: “per il presente giudizio;
“presente processo”; “presente procedimento” (come indicato nella procura 6.10.2021) “presente controversia”] ove non sussistano ulteriori elementi limitativi ... è manifesta di volontà della parte di estendere l'efficacia e la validità della procura anche al secondo grado” (Cass. civile ordinanza n. 27298 del 24.10.2019). Nel caso di specie, l'assenza di elementi limitativi nella procura del 6.10.2021 è confermata dalla produzione e dal deposito della procura per il grado di appello, seppur nell'incertezza della data del suo rilascio.
4) Regolata la questione preliminare, la Corte ritiene, dapprima, di valutare il contenuto dell'estratto conto (cfr. doc.1) e se da esso possa trarsi evidenza del riconoscimento, da parte di dell'inesistenza del credito azionato in sede monitoria. Controparte_1
Il Giudice di primo grado ha ritenuto che la semplice cancellazione dall'estratto conto delle voci relative al MIS e il totale di € 7.244,51 da parte di una impiegata di CP_1
che avrebbe altresì apposto la scritta “pagato 15.4.2013 € 72,25”, non essendo
[...] accompagnata da espressioni chiare ed univoche circa il riconoscimento che le voci relative al MIS in effetti non fossero dovute, non consenta di ritenere il contenuto del documento alla stregua di una confessione stragiudiziale dell'inesistenza del credito complessivo.
La Corte ritiene di condividere la motivazione del Giudice di primo grado che, ad onor del vero, non è stata neppure validamente censurata dall'Appellante. L'Appellante si è difatti limitato a ribadire che l'impiegata di Controparte_1 avrebbe cancellato dall'estratto conto le voci non dovute e, ricevuto “seduta stante” il pagamento di € 72,25, avrebbe apposto in calce la dicitura “pagato”, senza ulteriormente argomentare o dedurre;
tanto meno, senza eccepire l'errata valutazione del documento da parte del Giudice di primo grado.
Il documento, come ha già statuito il Giudice di primo grado, deve dunque intendersi una quietanza, ai sensi dell'art. 2735 c.c., del solo importo di € 72,25; importo, peraltro, non oggetto di causa e regolarmente fatturato da (cfr. doc. 20). Controparte_1
5) Spetta quindi alla Corte esaminare i motivi di appello.
La Corte ritiene che i motivi di appello meritino disamina congiunta essendo strettamente connessi fra loro in quanto entrambi fondati sull'errata valutazione e il travisamento del contenuto delle risultanze istruttorie (documenti e CTU) che avrebbe condotto il Giudice di primo grado - erroneamente - a ritenere che avesse provato di Controparte_1 avere adempiuto alle obbligazioni assunte a seguito degli incarichi ricevuti;
dunque, che fosse fondata la pretesa creditoria azionata.
5.a) ha dedotto di avere redatto e predisposto in totale autonomia le Parte_1 domande volte ad ottenere l'erogazione dei contributi (MIS 112,121 e 311) previsti dal Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte e ha contestato l'invocata pretesa creditoria di posto che detta società avrebbe svolto solamente una mera Controparte_1 attività di deposito della documentazione integrativa ed accessoria delle domande principali;
a fronte di detta allegazione ha dedotto di non aver conferito alcun incarico alla società e ha disconosciuto le firme apposte sui documenti 4, 5 e 6 relativi ai conferimenti di incarico.
A prescindere dal profilo dell'autenticità delle firme, a parere dell'Appellante la conferma che non avrebbe predisposto e presentato le domande iniziali di Controparte_1 finanziamento, ma che della predisposizione delle domande si sarebbe occupato personalmente discenderebbe dal documento di ammissione al Parte_1 finanziamento della Mis. 121 del 22.2.2010 (cfr. doc. 16) e quello di ammissione della Mis.
112 del 18.6.2009 (doc. 8) che riportano in alto a destra la data di presentazione delle rispettive domande riconducendole al 22.1.2008; ossia, una data antecedente a quella del conferimento a dell'incarico per la predisposizione delle Controparte_1 domande di agevolazione finanziaria della Mis 121 e 112 (cfr. doc. 5) sottoscritto il
10.11.2008.
L'argomentazione dell'Appellante a sostegno della censura non coglie nel segno. In primo luogo, la Corte ritiene che l'argomentazione debba rimanere confinata nell'ambito delle allegazioni atteso che, anche a voler ritenere che della predisposizione della domanda di finanziamento iniziale si fosse occupato personalmente il la parte non ha prodotto Pt_1 alcun documento che lo confermi (ad es. la ricevuta di deposito telematico protocollata dall'Ente con l'attestazione della provenienza). In secondo luogo, per quanto possa apparire accattivante, l'argomentazione fondata sulla discrepanza delle date è in contraddizione con le attuali modalità operative di accesso ai servizi on line degli Enti della Pubblica Amministrazione;
basti solo rammentare che la
TI, per il tramite della controllata (cfr. doc. 2) ha istituito Controparte_1 al suo interno 2 organismi: il CAF (Centro Fiscale) e i CP_3 Controparte_4
) che si occupano, rispettivamente di normativa fiscale e di assistenza tecnica
[...] agricola;
in particolare, proprio i CAA sono abilitati a fare da intermediari con gli Enti
Pubblici, a certificare i requisiti delle aziende agricole per ottenere le contribuzioni e a presentare agli Enti, in via telematica, i modelli dichiarativi e le istanze delle aziende agricole. E' quindi verosimile, e del resto la veste grafica delle istanze (cfr. doc. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 19bis) lo conferma (non fosse altro perché in esse è indicato: “domanda presentata per il tramite di CAA TI Torino”), che il deposito delle domande delle Aziende agricole possa avvenire esclusivamente a cura dei Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) i quali procedono alla predisposizione e alla compilazione dei format telematici pubblicati nel portale dell'Ente all'esito della valutazione della sussistenza, o meno, dei requisiti delle Aziende per ottenere le contribuzioni.
In ogni caso, a tutto voler concedere, deve ritenersi dirimente il fatto che la data del conferimento dell'incarico è in effetti irrilevante atteso che quand'anche si voglia credere (ma così non è) che la predisposizione delle domande originarie volte ad ottenere la concessione delle Mis 121,112 e 133 sia stata curata direttamente dal vi sono Pt_1 comunque elementi precisi e univoci che conducono la Corte a ritenere che l'intero iter amministrativo per l'accoglimento di dette domande - e non solo la mera attività di deposito
- sia stato effettivamente svolto da Controparte_1
Più nello specifico la Corte rileva:
- con riferimento alla concessione della misura 112, ha prodotto Controparte_1 la “domanda n. 08000096688 con documentazione completa, ai sensi della Determinazione
Dirigenziale 218 DA 1100 8.4.2008, ad integrazione della domanda n. 0800000359 (22.1.2008)” presentata il 5.11.2008 (cfr. doc. 7), la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta.
Pertanto, quand'anche la domanda originaria n. 0800000359 del 22.1.2008 sia stata elaborata dal è pacifico che si siano resi necessari l'assistenza e l'intervento di Pt_1 CP_1 che ha depositato il 5.11.2008 la domanda n. 08000096688 ad integrazione di
[...] quella del 22.1.2008 per ottenerne l'accoglimento. ha difatti prodotto: Controparte_1
- la comunicazione di ammissione al finanziamento per € 38.000,00 (cfr. doc.8).
- la richiesta di proroga di fine lavori alla data del 18.12.2010 con sottoscrizione del Pt_1
(cfr. doc. 9);
- la richiesta di pagamento dell'acconto (cfr. doc. 10) con sottoscrizione del in Pt_1 allegato alla quale è stata trasmessa la copia del contratto di affitto fondi rustici del 17.9.2009 stipulato dal stessa;
Pt_1
- la propria missiva indirizzata alla Provincia (cfr. doc. 11) con cui, riconoscendo di avere commesso un errore di imputazione dati durante la preparazione della domanda, ha chiesto di corrispondersi al un acconto ridotto (cfr. doc. 11); Pt_1
- la domanda di pagamento del saldo (cfr. doc. 13).
Detti documenti, peraltro non contestati dall'Appellante, smentiscono l'allegazione del secondo il quale si sarebbe limitata a curare solamente i Pt_1 Controparte_1 meri depositi telematici e, di contro, confermano come la Appellata abbia seguito l'intero iter amministrativo;
se così non fosse stato, non si sarebbe fatta carico di comunicare alla Provincia l'errore di imputazione dati commesso, chiedendo la riduzione del contributo a titolo di acconto e, soprattutto, non avrebbe avuto la disponibilità materiale dei documenti, sottoscritti dal (cfr. doc. 22 e 23), che lei stessa ha inoltrato all'Ente e ha poi Pt_1 prodotto in giudizio con la ricevuta di protocollo dell'Ente medesimo.
- con riferimento alla misura 121, l'Appellante sostiene che mancherebbe la prova attestante la predisposizione e la presentazione della domanda di finanziamento depositata il 22.1.2008
e quindi per tale contributo mancherebbe la prova dello svolgimento dell'attività di assistenza.
La doglianza non coglie nel segno e risulta smentita dalla domanda di pagamento del saldo del finanziamento ottenuto (doc. 19), depositata per il tramite di TI, a cui è allegata una dichiarazione sottoscritta dal mai contestata, con cui lo stesso Appellante Pt_1 fornisce alla Provincia chiarimenti in merito alla domanda.
- con riferimento alla misura 311, l'Appellante sostiene che non Controparte_1 avrebbe documentato l'attività di cui al conferimento dell'incarico atteso che il doc. 19bis) non sarebbe neppure riferibile alla misura 311 e non avrebbe offerto la prova dell'effettiva erogazione dei contributi che rappresenterebbe la condizione necessaria per invocare il pagamento del corrispettivo per l'attività svolta. La Corte non può non rilevare la pretestuosità dell'argomentazione e quanto sia inconferente;
difatti: da un lato, l'Appellante si è limitato a ribadire le eccezioni formulate in primo grado già disattese dal Giudice senza in effetti censurare la motivazione resa con riferimento alla valutazione del doc. 19 bis;
dall'altro lato, che la corresponsione del corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico non è subordinata all'erogazione del finanziamento ma all'accoglimento della domanda. A tal proposito, è rilevante il fatto che il non ha mai negato di avere ottenuto Pt_1 l'ammissione al finanziamento (doc. 8 ammissione finanziamento mis 112; doc. 16 ammissione finanziamento mis 121; doc. 19 ter ammissione finanziamento 311).
Per quanto precede, la Corte ritiene che non vi sia alcuna ragione per discostarsi dalla decisione del Giudice di primo grado che ha concluso ritenendo sufficientemente provato l'adempimento, da parte di delle obbligazioni assunte da detta Controparte_1 società con le lettere di incarico (cfr. doc. 5, 6).
5.b) A proposito delle lettere di incarico e della verificazione delle sottoscrizioni, l'Appellante ha ribadito che le firme non gli appartengono dolendosi altresì della laconicità con cui il Giudice di primo grado si sarebbe limitato a richiamare stralci della CTU giungendo a disattendere le conclusioni del Consulente d'ufficio. L'eccezione non coglie nel segno e la motivazione con cui il Giudice di primo grado ha recepito la CTU è da ritenersi tutt'altro che laconica. In primo luogo, la Corte rileva che, quanto alla lettera 1.9.2009 con cui il ha Pt_1 conferito a l'incarico di preparare e presentare la richiesta di Controparte_1 agevolazione finanziaria per la mis. 311 (cfr. doc. 6), il CTU ha concluso ritenendo che la sottoscrizione fosse autografa con il massimo grado di confidenza e, pertanto, non vi è alcuna ragione per mettere in discussione tale conclusione.
Quanto alla lettera 10.11.2008 con cui il ha conferito a Pt_1 Controparte_1 l'incarico di preparare e presentare le richieste di agevolazione finanziaria per la mis. 112 e 121 (cfr. doc. 5) la Corte rileva che a seguito delle osservazioni del CTP, il CTU ha concluso dichiarando di non aver rinvenuto la “necessaria confidenza tecnica” della firma in calce al documento, se rapportato però al gruppo di confronto utilizzato, tuttavia, che detta firma indicherebbe la provenienza alla mano del se messa a confronti con la firma apposta Pt_1 in calce al documento 7.
Il Giudice di primo grado ha quindi ritenuto che poiché la firma apposta in calce al documento 7) non è stata disconosciuta e detto documento è stato prodotto in originale, non vi fosse alcuna ragione per non attribuirgli pari valore rispetto agli altri documenti autografi utilizzati;
a maggior ragione rilevato che il CTU stesso ha riscontrato “un ampio spazio di diversificazione e pochi elementi costanti” nel gruppo delle firme di confronto utilizzato.
Per quanto precede non c'è alcuna ragione per censurare la decisione del Giudice di primo, opportunamente e diffusamente motivata;
onde, la Corte ritiene di ricondurre al Pt_1 anche la firma della lettera di incarico conferito a per l'assistenza Controparte_1
e la predisposizione delle domande di finanziamento per la mis 112 e 121.
Analoga motivazione per la firma in calce al doc. 4).
Per tutte le ragioni che precedono, che assorbono e superano ogni altra questione eventualmente non esaminata, ed escludono ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ritenuto superfluo, l'appello viene dunque respinto per manifesta infondatezza, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante, con liquidazione effettuata a norma del D.M. 55/14, aggiornato ex D.M. 147/22 entrato in vigore il 23.10.2022
e applicabile ai giudizi la cui difesa non si è esaurita entro tale data, mediante richiamo dei parametri medi per lo scaglione di valore corrispondente alla domanda (ossia da € 5.201,00 a
€ 26.000,00) per le fasi di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (nulla per la fase istruttoria non essendo stata celebrata), come da dispositivo.
Si rileva, infine, che a norma dell'art.13 del TU DPR 30.5.2002 n. 115, come modificato a seguito dell'introduzione, da parte dell'art. 17 della legge 24.12.2012 n.228 del comma 1 quater, in vigore per i procedimenti di impugnazione iniziati dal 31.1.2013 cfr. art. 18 L 228 cit.), “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Si dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Tale disposizione di legge non pare dare adito ad una valutazione discrezionale in ordine alla natura e causa dell'improcedibilità, inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni principali o incidentali. Occorre pertanto dare atto che sussiste il presupposto per l'applicazione di tale obbligo di pagamento a carico della parte Appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 433/2024 Parte_1 resa dal Tribunale di Torino il 19.1.2024 e pubblicata il 23.1.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
dichiara tenuto e condanna a pagare le spese del presente grado Parte_1 del giudizio a favore di in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate pro-tempore, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
a carico della parte Appellante. Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino, svolta in via telematica, a mezzo Teams, in data 15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Rossana Zappasodi
Il Consigliere Estensore Ausiliario
Dott.ssa Laura Boni