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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo
Adriana Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2167 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Dorotea De Stefano, giusta Parte_1
procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in
Villapiana, Via Cavour, 14
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Cosenza, P.zza Loreto, presso la sede dell' , rappresentato e CP_2
difeso dall' avv. M. Carnovale, giusta procura in atti
RESISTENTE Avente ad oggetto: Assegno ex L.222/1984.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 16.6.2023 e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- presentava all' domanda intesa ad ottenere l'assegno ordinario di invalidità CP_1
di cui all'art. 2 della legge 222/1984 e gli veniva riconosciuto;
- in data 25.8.2021 presentava domanda di conferma e l' comunicava che CP_1
l'istanza era stata respinta;
- avverso tale provvedimento proponeva ricorso al Comitato Provinciale
dell' che veniva rigettato;
CP_1
- di essere affetto da patologie di gravità tale da giustificare la concessione giudiziale della prestazione previdenziale richiesta, sussistendone anche tutti i necessari requisiti legali.
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale senza riconoscergli il requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di cui sopra.
Ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. cui seguiva ricorso. Si costituiva il resistente che chiedeva il rigetto del ricorso;
eccepiva altresì la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza,
chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Esaurita la fase istruttoria, con produzione della documentazione in atti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza indicata in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto unitamente alla motivazione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui si dirà.
In materia di previdenza sociale, l'art. 1 della L. n. 222 del 1984 prevede quale requisito indefettibile ai fini del conseguimento del diritto all'assegno di invalidità
la riduzione permanente della capacità lavorativa del soggetto a meno di un terzo del totale.
La riduzione della capacità di lavoro va valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, considerando, cioè, i fattori soggettivi (
sesso, esperienza professionale e così via) che servono a determinare le attitudini del richiedente la pensione e del lavoro precedentemente svolto dal quale deve svilupparsi l'indagine riguardante i lavori affini espletabili.
Nel caso di specie si osserva che la disposta consulenza tecnica, espletata sulla base della documentazione medico-sanitaria prodotta ed all'esito della visita peritale cui
è stato sottoposto il ricorrente, ha illustrato il quadro clinico del medesimo descrivendone le patologie per concludere nel senso della sussistenza sulla sua persona di uno stato di capacità lavorativa ridotta in modo permanente a meno di un terzo a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ossia dal 14.2.2019.
Il CTU nell'elaborato peritale ha accertato che l'odierno ricorrente è affetto da
“Scompenso cardiaco III classe NYHA in ipertensione arteriosa essenziale, ectasia
dell'aorta ascendente, esiti di sostituzione della valvola aortica e plastica della
valvola mitrale”, che determinano la diminuzione della propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo del totale a fara data dal 9.6.2023, ovvero data di aggravamento delle patologie.
I risultati di tale perizia vengono fatti propri dal Giudice atteso l'esauriente,
obiettivo e logico procedimento seguito dal perito e stante la mancanza di rilievi da fare in proposito, reputando così sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per la concessione della prestazione richiesta.
A ciò si aggiunga la ricorrenza degli ulteriori presupposti legali previsti ai fini dell'erogazione della prestazione e consistenti nel requisito contributivo e assicurativo come da documentazione in atti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va accertato e dichiarato il requisito sanitario della ricorrente per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1
della legge 222/1984.
Il riconoscimento del diritto alla richiesta prestazione soltanto da una data successiva agli accertamenti sanitari effettuati in sede amministrativa ma prima della proposizione dell'odierno ricorso costituisce giusto motivo per disporre la compensazione per metà delle spese di giustizia, ponendo l'altra metà a carico dell' . CP_1 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il requisito sanitario in capo alla parte ricorrente per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 della legge 222 del 1984 a decorrere dal 9.6.2023;
- condanna l' al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado di CP_1
giudizio che liquida in complessivi Euro 1.300,00 per compenso professionale da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1
con separato decreto.
Castrovillari, li 15.1.2025
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo