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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore - Presidente
Dott.ssa Francesca Caputo - Giudice est.
Dott. Alessandro Carra - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5258/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Junior Martinese, come Parte_1 da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 29.4.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.8.2024 la deduceva di aver contratto matrimonio Pt_1 civile con il in data 3.10.2009 e di aver generato con il medesimo due figli, CP_1 nati, rispettivamente, in data 9.11.2009 e in data 18.3.2016; evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con decreto n. 10678/2022 del 20.7.2022 R.G. 4197/2022 il Tribunale dei Lecce avesse omologato la separazione consensuale della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, alle condizioni già previste in sede di separazione.
All'udienza del 29.4.2025 compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente e non essendo state formulate istanze istruttorie, la causa veniva immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era la separazione della coppia era stata omologata ed erano già decorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione;
in ossequio alle deduzioni della ricorrente e del disinteresse manifestato dal resistente per le sorti del presente procedimento, deve ritenersi che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata e che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi, siccome venuta meno definitivamente, si palesi insuscettibile di ricostituzione.
In ordine ai rapporti tra la prole ed il padre, giovi osservare come debba trovare conferma l'affido condiviso dei figli minori;
si rileva, in proposito come non sia evincibile alcuna condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere tale modalità in concreto pregiudizievole per il minore (cfr.
Cass. Civ. sent. n. 26587/2012); questi avranno collocazione prevalente presso la madre, con cui risiedono dall'epoca della separazione e potranno frequentare il padre alle condizioni concordate in sede di separazione.
Ancora, le condizioni già stabilite in sede di separazione quanto ai profili economici tra padre e prole risultano tuttora consone;
in particolare, la somma di € 175,00 per ciascun figlio, ivi contemplata, appare adeguata in considerazione dell'assenza di riscontri attuali in ordine alla capacità economica del resistente;
tale somma, da corrispondersi anticipatamente il giorno 5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice istat.
Il dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative CP_1 ai due figli, intendendosi tali gli esborsi, indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del protocollo vigente presso il Tribunale di
Lecce.
Le spese di lite, stante la mancata opposizione del resistente, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico
Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 3.10.2009 in
Tricase (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di detto Comune dell'anno 2009, atto n. 12, P. I Ufficio 1, alle condizioni delineate in motivazione;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Lecce, 23.5.2025.
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)