Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 06.03.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 23571 / 2024
TRA
(Torre del Greco 30.01.1974; Cf: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,
[...] dall'avvocato Orazio Abbamonte (C.F. ), presso il cui C.F._2 indirizzo pec elettivamente domicilia fax Email_1
0811902810 ; Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t. ing. , con sede in alla via Comunale del CP_2 CP_1
Principe n. 13/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva, nonché delibera di incarico n. 384 del 17/02/2025, dall'avv. Arturo Testa (C.F. unitamente al quale elettivamente domicilia C.F._3 in alla via dei Mille n. 47; CP_1
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: impugnativa di trasferimento.
1
2 Ebbene, a fronte della risoluzione di ogni contrasto, non sussiste più interesse alla controversia, con conseguente declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, nella fattispecie è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Per la natura della pronuncia e l'esame a cura della ricorrente delle relazioni istruttorie e delle dichiarazioni degli informatori solo nel presente giudizio, all'esito del deposito a cura della convenuta e nonostante la richiesta stragiudiziale di accesso agli atti, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite. Napoli, 06.03.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La lite introdotta il 4.11.24 verte sull'impugnativa del trasferimento disposto con delibera datoriale n. 126 del 17.05.2024. In particolare, la ricorrente, dipendente dell' con Controparte_1 qualifica di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, ha rivestito dal