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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/04/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9902/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 30/04/2025 ad ore 12:40 innanzi alla dott.ssa Francesca Maria Ferruta, sono comparsi:
per il ricorrente l'Avv. Alessandra ROSSARI;
per il resistente: nessuno compare.
Il Giudice pronuncia l'allegata Sentenza.
Il Giudice dott.ssa Francesca Maria Ferruta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale,
nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Maria Ferruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 9902/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dalla Avv. Alessandra ROSSARI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Milano viale Bianca Maria nr. 19;
PARTE RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Etiopia),
anagraficamente residente a [...];
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: occupazione senza titolo.
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente: come da processo verbale di udienza in data 27.3.2025, da intendersi qui trascritto nella parte contenente le conclusioni;
per parte resistente: /;
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Giudice, rivisti i processi verbali delle udienze in data 22.5.2024, 1.7.2024, 30.10.2024, 8.1.2025
e 27.3.2025, osserva:
- la parte ricorrente ha agito per ottenere dal resistente il rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in Via Marco Aurelio nr. 64 a Milano, al piano terreno (appartamento composto da ingresso, cucina/soggiorno con soppalco non abitabile, camera e bagno, ammobiliata come da separato elenco;
contrassegnato al N.C.E.U. del Comune di Milano dai seguenti dati: Foglio nr. 200,
Mappale nr. 224, Subalterno nr. 720, Z.C. 2, Cat. A/3, Classe 3, Vani 2.5, sup. 37,50 mq., escluse aree scoperte), nonché il pagamento della indennità conseguente all'occupazione senza titolo, protrattasi dal 31.12.2023 sino ad oggi;
- il resistente è rimasto contumace e, pertanto, non ha fornito alcun contributo processuale;
ritenuto in diritto che:
- l'istruzione documentale ha confermato che:
le parti, in data 1.3.2022 ebbero a stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo, di natura transitoria (regolarmente registrato), stante la necessità del resistente di abitare nell'immobile sopra indicato per motivi di lavoro per nr. 6 mesi, con scadenza 31.8.2022 (cfr. doc. nr. 2); su richiesta del conduttore, stante il persistere delle esigenze lavorative sopra indicate, il contratto di locazione veniva prorogato di ulteriori nr. 6 mesi, con scadenza il 28.2.2023 (cfr. doc. nr. 2); a seguito della richiesta del conduttore di poter rilasciare più tardi il bene immobile, avendo stipulato un contratto preliminare di compravendita di una unità immobiliare, con termine per il rogito fissato il
31.12.2023, le parti in data 1.3.2023 (cfr. doc. nr. 4) stipulavano una scrittura privata nella quale il
OR concedeva al OR un termine massimo di nr. 10 mesi Parte_1 Controparte_1
(ovvero sino al 31.12.2023) per il rilascio della suddetta unità immobiliare, convenendo la corresponsione della somma di Euro 750,00 mensili a titolo di indennità di occupazione, oltre ad
Euro 100,00 mensili per il rimborso degli oneri accessori, salvo eventuale conguaglio;
-il testimone OR , incaricato dal ricorrente di gestire la locazione del Testimone_1
bene immobile, ha confermato che il resistente occupa ancora lo stesso, nonostante il fatto che avesse riferito al ricorrente che avrebbe acquistato un bene immobile a Cassano d' Adda, ove sarebbe andato ad abitare, con rogito da fissarsi entro e non oltre il g. 31.12.2023; che lo stesso, a partire dal mese di Settembre 2023, ha omesso di versare gli importi concordati per indennità di occupazione e per rimborso oneri accessori;
che lo stesso, a partire da tale data, ha impedito all'immobiliarista medesimo di fare accesso al bene immobile per esperire il sopralluogo richiesto dal proprietario;
- il resistente, pertanto, occupa allo stato il bene immobile per cui è causa, nonostante la scadenza del termine (31.12.2023) convenuto nella scrittura privata del 1.3.2023, e, quindi, non ha alcun titolo per permanervi: dunque, lo stesso deve essere condannato all'immediato rilascio del bene immobile, libero da persone, da animali e da cose;
- il ricorrente ha dato atto dei versamenti della indennità e degli accessori effettuati, nella misura concordata, dal resistente, ma solo sino al mese di Agosto 2023;
- in relazione al periodo per cui si è protratta l'occupazione del bene immobile senza il versamento di corrispettivo alcuno (ovvero dal mese di Settembre 2023 sino al mese di Marzo 2025 compreso), il resistente deve essere condannato a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di Euro 16.150,00 (risultante dalla moltiplicazione dello importo della indennità mensile convenuta di Euro 750,00 per numero 26 mesi e dello importo degli oneri accessori nella misura mensile convenuta di Euro 100,00 per numero 26 mesi), oltre agli interessi legali dalla fine dell'occupazione al saldo;
- le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa al momento della sua instaurazione e della complessità della attività svolta, secondo la vigente tabella professionale (D.M. nr. 147/2022).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in contumacia del resistente, ogni diversa domanda o istanza rigettata, così decide:
1) accerta e dichiara che il OR occupa senza titolo il Controparte_1
bene immobile di proprietà del ricorrente, sito in Via Marco Aurelio nr. 64 a Milano, al piano terreno (appartamento composto da ingresso, cucina/soggiorno con soppalco non abitabile, camera e bagno, ammobiliato come da separato elenco;
contrassegnato al
N.C.E.U. del Comune di Milano dai seguenti dati: Foglio nr. 200, Mappale nr. 224,
Subalterno nr. 720, Z.C. 2, Cat. A/3, Classe 3, Vani 2.5, sup. 37,50 mq., escluse aree scoperte):
2) condanna il OR a rilasciare immediatamente il Controparte_1
bene immobile suddetto, libero da persone, da animali e da cose, in favore della parte ricorrente;
3) condanna il OR a versare alla parte ricorrente la Controparte_1
somma di € 16.150,00, oltre agli interessi legali, dalla fine della occupazione al saldo.
4) condanna, inoltre, il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Milano, così deciso in data 30.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta