Sentenza 1 dicembre 2025
Decreto collegiale 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 01/12/2025, n. 21614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21614 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13241/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13241 del 2021, proposto da Recupero Immobili di Prestigio S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario La Torre, Stefania Scascitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
New Ser Bon Food S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Dario La Torre, Stefania Scascitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua del P.T.P.R. della Regione Lazio approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 pubblicato sul BURL n. 56 del 10.06.2021, supplemento n. 2
Trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Recupero Immobili di Prestigio S.r.l. in liquidazione, conseguente all’opposizione promossa dalla Regione Lazio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. IO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la società ricorrente chiedeva l’annullamento in parte qua del P.T.P.R. della Regione Lazio, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 e pubblicato sul BURL n. 56 del 10.06.2021, supplemento n. 2.
Il ricorso veniva notificato alla Regione Lazio a mezzo p.e.c. in data 6.10.2021 e successivamente spedito con raccomandata a.r., unitamente al fascicolo di parte, al Ministero della Cultura in data 8.10.2021. Con atto notificato in data 15.11.2021, la Regione Lazio proponeva opposizione alla decisione del ricorso in sede amministrativa ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 1199/1971, facendo istanza per la trasposizione e la decisione in sede giurisdizionale dello stesso.
L’originario ricorrente in sede straordinaria, intendendo insistere nel ricorso, riassume qui la causa costituendosi in giudizio ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 1199/1978 e dell’art. 48 c.p.a., riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto e in diritto del ricorso straordinario.
Il mezzo di gravame è affidato a un unico motivo, rubricato Eccesso di potere per palese assenza e/o erroneità dei presupposti normativi da cui è originata la classificazione e conseguenti manifesta illogicità e contraddittorietà fra presupposti stessi e reale stato dei luoghi da salvaguardare. Difetto d’istruttoria.
Si dice che la classificazione di paesaggio naturale di continuità, in cui è stato inserito il fondo di parte ricorrente, inibisce qualsiasi forma edificatoria, a nulla valendo la potenziale edificabilità attribuita ai terreni così classificati dagli strumenti urbanistici generali, in quanto subordinati al P.T.P.R. Si sottolinea che il paesaggio naturale di continuità comprende gli ambiti territoriali che presentano elevati valori di naturalità e seminaturalità, in quanto collocati internamente alle aree dei paesaggi naturali o immediatamente adiacenti ad esse, con i quali concorrono a costituire un complesso ambientale unitario o ne costituiscono irrinunciabile area di protezione (pag. 54 relazione al PTPR).
Si evidenzia che l’area di proprietà della ricorrente è collocata all’interno di una vasta porzione di terreno completamente edificata, pertanto una singola area non potrebbe essere inserita quale paesaggio naturale all’interno o in adiacenza di una zona edificata.
Si dice che trattandosi di un terreno recintato, forzatamente abbandonato, incolto e, come si può notare dalle foto prodotte, contornato oltre che da costruzioni, da contenitori di raccolta dei rifiuti urbani. Ci si trova di fronte, quindi, ad un evidente errore, cui consegue una manifesta illogicità della scelta che si configura come aperta contraddizione con le definizioni attribuite alla classificazione delle zone naturali di continuità, errore, si dice, reiterato anche in sede di controdeduzione all’osservazione, apparendo la risposta di mera routine in rapporto a quanto in essa rappresentato e non recepito immotivatamente. Di qui, il denunciato difetto di istruttoria.
Il 13 marzo 2025 ha spiegato atto di intervento ad adiuvandum la avente causa di parte ricorrente New Ser Bon Food s.r.l.
Il 9 luglio 2025 si è costituita in resistenza la Regione Lazio. Nella memoria ex art. 73 c.p.a. depositata il 13 ottobre 2025 la resistente ha dedotto che “ L’area oggetto del ricorso risultava ricadere nel PTP 10 “Latina”, classificata come zona C2-2 e disciplinata dall’art. 41 delle NTA “che interessa l'insediamento a media e bassa densità con residenze prevalentemente unifamiliari, dotate di verde privato, sviluppatesi nei Comuni di Ardea e Anzio (Tav. E 3.2. ). Nelle aree ancora libere da edificazione il progetto edilizio dovrà contenere una qualificazione dell'area, con piantumazioni di essenze arboree nel rapporto almeno di un albero ogni 50 mc.; fatte salve le aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche. Il 50% della superficie dei lotti, in aggiunta a quanto prescritto dal P.R.G., dovrà essere lasciato libero da edificare e recuperato all'uso pubblico per dotazione di verde pubblico o parcheggi, con la conseguente riduzione del 50% della cubatura prevista dai P.R.G., sempre che la residua parte edificabile risulti pari almeno a 600 mq.. Nel caso di più lotti contigui liberi saranno definiti, nei modi ritenuti più opportuni dalle Amministrazioni Comunali e prima del rilascio delle Concessioni, gli accorpamenti delle aree libere e delle aree edificabili col fine di costituire significative unità di aree pubbliche, nonché sarà definito un progetto unitario di qualificazione del verde con piantumazioni in essenze arboree caratteristiche del luogo”. La classificazione sulla Tavola A del PTPR approvato, in Paesaggio naturale di continuità, dell’area oggetto del ricorso, è stata effettuata coerentemente alla zonizzazione di PTP sopradetta e da quanto riportato sulla US (Carta Uso del Suolo edizione 2000), che classificava l’area in questione come “Aree verdi urbane”. Sul punto si richiamano le considerazioni di cui alla sentenza 15513/25 di codesto Ecc.mo Tar. Tale attribuzione è stata confermata nel PTPR e tutelata al fine di preservare gli spazi ancora liberi dall’edificazione lungo la fascia costiera, per la dotazione di verde pubblico in un contesto urbanizzato consolidato, privo di aree libere … il Comune stesso potrà evidenziare si potrà procedere, come previsto anche dalle norme finali del PTPR, in base alle indicazioni fornite dai comuni (art. 65 NTA, in particolare comma 8, e 5 5 art. 67 e segg.), in sede di primo aggiornamento di piano a valutare la possibilità di riclassificare l’area con un diverso paesaggio, previa intesa con il MiC”.
Dopo lo scambio delle repliche e la discussione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 14 novembre 2025.
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni seguenti.
Va rilevato che la Regione ha asseritamente basato la sua scelta, in tema di classificazione dell’area in discussione, sulle previsioni del PTP pre esistente, che indicavano per l’immobile di parte ricorrente una prescrizione per il 50% a verde pubblico e la classificavano come zona C2-2, disciplinata dall’art. 41 delle NTA, prevedendo, seppur con stringenti condizioni, la possibilità di edificare nel lotto in parola.
L’area in rilievo, per effetto dell’approvazione del PTPR, diventa viceversa totalmente inedificabile in quanto inserita in “paesaggio naturale di continuità”.
Non può, dunque, dirsi che il PTPR abbia semplicemente recepito le previsioni urbanistiche pre esistenti (PTP 10 “Latina”).
Sotto tale profilo non offre garanzie di soddisfazione dell’interesse di parte ricorrente, la previsione dell’art. 65 comma 8 e art. 67 e segg. NTA PTPR che in sede di primo aggiornamento di piano, prevedono la possibilità di riclassificare l’area con un diverso paesaggio, essendo tale possibilità meramente eventuale e richiedendo, comunque, un accordo con il Ministero per la Cultura.
Devono, poi, considerarsi le foto allegate al ricorso e la perizia di parte depositata il 3 ottobre 2025, la quale contiene foto ancor più eloquenti, che portano a dedurre che il contesto reale ed effettivo odierno in cui è inserito il lotto, non è affatto un paesaggio naturale, né tale tipo di paesaggio è in prossimità di esso, in quanto tra il lotto e l’area naturale/agricola, esiste un consistente abitato/edificato (per lo più vilette unifamiliari e viabilità) all’interno del quale, completamente circondato, come una sorta di isola, si trova il piccolo lotto in parola.
Nella specie è, quindi, ravvisabile un travisamento in fatto, tradottosi in difetto istruttorio e di motivazione, che ha portato la Regione a fornire all’area di parte ricorrente una classificazione paesaggistica del tutto avulsa dalla realtà concreta esistente sulla particolare porzione di territorio qui in rilievo.
Il meritorio fine, manifestato in memoria dalla Regione, “ di preservare gli spazi ancora liberi dall’edificazione lungo la fascia costiera, per la dotazione di verde pubblico in un contesto urbanizzato consolidato, privo di aree libere ” (a conferma che il contesto di cui si discute è del tutto urbanizzato) non può, tuttavia, essere raggiunto fingendo l’esistenza di un “ paesaggio naturale di continuità ”, viceversa inesistente.
L’incremento di dotazione di verde pubblico, quale fine di interesse generale, pare, nel caso di specie, debba più opportunamente essere ricondotto alla ordinaria pianificazione urbanistica, piuttosto che forzando le rappresentazioni e finalità di quella paesaggistica.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto, con annullamento in parte qua del PTPR impugnato, nella parte in cui qualifica l’area controversa “ paesaggio naturale di continuità”.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la resistente P.A. alla refusione delle spese di lite in favore, in solido tra loro, della ricorrente e della interveniente ad adiuvandum , che si quantificano in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL IZ, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
IO RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RI | EL IZ |
IL SEGRETARIO