Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2024, n. 23462
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Sentenza 12 aprile 2024

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La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'intervenuta declaratoria di inammissibilità dell'appello, al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dalla sua assistita in sede di identificazione e poi ribadita nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e durante l'esame reso in udienza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 12/04/2024, n. 23462
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23462
    Data del deposito : 12 aprile 2024

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