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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10774/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 02/10/2025 da con il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA per mandato Parte_1
allegato al ricorso
e da con il proc. e dom. avv. BELLETTI CATERINA per mandato allegato al Parte_2
ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. omol. dd. 11.04.2022,
n. cronol. 1679/2022 sub R.G. 644/2022);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 21.09.2000), e (10.03.2006), Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MARANO
AG (UD), il 19/06/1999 tra , nata a [...] il Parte_1
07/10/1970, e nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1. dispone, quanto al mantenimento ordinario dei figli, che il SI. continui a Parte_2
versare in favore del figlio € 300,00 al mese in modo tracciato sul conto corrente Per_2
intestato a che manterrà la propria residenza in Carlino (UD), in via Marano Persona_3
n. 34 e, in favore di , € 100,00 al mese con scadenza 20 del mese in modo tracciato Per_1
intestato ad . Gli importi devono ritenersi rivalutabili e secondo gli indici Istat a Persona_4
partire da ottobre 2026; pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli e , con rinvio per la disciplina specifica al Per_2 Per_1
Protocollo Ondif in uso presso il Tribunale di Udine del 2015, e pone ad esclusivo carico del sig. per l'intero percorso universitario del figlio , tutte le spese per tasse Parte_2 Per_2
universitarie;
2. dà atto che contestualmente al deposito del ricorso congiunto, il sig. si è Parte_2
impegnato a versare in modo tracciato (i cui estremi di bonifico sono noti) alla SI.ra
[...]
la somma di Euro 10.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di Parte_1
mantenimento personale con l'intesa che dal mese del deposito del medesimo ricorso congiunto il sig. avrebbe cessato di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
il mantenimento mensile personale di € 400.00 già previsti in sede di separazione;
3. dà atto che la sig.ra si è impegnata a liberare l'immobile casa coniugale Parte_1
entro il 30.09.25;
2 4. dà atto che le parti hanno concordato che la sig.ra avrebbe asportato i Parte_1
seguenti beni dalla casa coniugale, che rimangono alla stessa in proprietà esclusiva: - camera da letto: letto matrimoniale (con materasso), due comodini e cassettiera;
- cabina armadio: n.
2 cassettiere;
- soggiorno: madia rossa;
- ingresso: tavolino in cristallo;
e a fronte della rinuncia alla stufa da parte della sig.ra , il sig. corrisponderà Parte_1 Parte_2
alla stessa la somma di Euro 800,00 al momento del rogito, a mezzo assegno circolare intestato alla SI.ra ; Parte_1
5. dà atto che le parti dichiarano di aver così definito la divisione dei beni oggetto della comunione con l'intesa che tutto quanto non asportato dall'immobile casa coniugale al momento del rogito dovrà intendersi assegnato in proprietà esclusiva al sig. ; Parte_2
6. subordinatamente al perfetto adempimento delle intese contenute nell'accordo trasfuso nel ricorso, dà atto che le parti dichiarano di considerare le intese raggiunte satisfattive delle rispettive aspettative e diritti derivanti dai rapporti di coniugio e di comproprietà, cosi definendo ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi e per l'effetto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra rinunciando a ogni pretesa, azione, difesa o eccezione;
7. spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO AG (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
3
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10774/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 02/10/2025 da con il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA per mandato Parte_1
allegato al ricorso
e da con il proc. e dom. avv. BELLETTI CATERINA per mandato allegato al Parte_2
ricorso, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso Oggetto
e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
DIVORZIO
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (decr. omol. dd. 11.04.2022,
n. cronol. 1679/2022 sub R.G. 644/2022);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 21.09.2000), e (10.03.2006), Per_1 Per_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MARANO
AG (UD), il 19/06/1999 tra , nata a [...] il Parte_1
07/10/1970, e nato a [...] il [...], alle seguenti Parte_2
condizioni:
1. dispone, quanto al mantenimento ordinario dei figli, che il SI. continui a Parte_2
versare in favore del figlio € 300,00 al mese in modo tracciato sul conto corrente Per_2
intestato a che manterrà la propria residenza in Carlino (UD), in via Marano Persona_3
n. 34 e, in favore di , € 100,00 al mese con scadenza 20 del mese in modo tracciato Per_1
intestato ad . Gli importi devono ritenersi rivalutabili e secondo gli indici Istat a Persona_4
partire da ottobre 2026; pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei figli e , con rinvio per la disciplina specifica al Per_2 Per_1
Protocollo Ondif in uso presso il Tribunale di Udine del 2015, e pone ad esclusivo carico del sig. per l'intero percorso universitario del figlio , tutte le spese per tasse Parte_2 Per_2
universitarie;
2. dà atto che contestualmente al deposito del ricorso congiunto, il sig. si è Parte_2
impegnato a versare in modo tracciato (i cui estremi di bonifico sono noti) alla SI.ra
[...]
la somma di Euro 10.000,00 a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno di Parte_1
mantenimento personale con l'intesa che dal mese del deposito del medesimo ricorso congiunto il sig. avrebbe cessato di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
il mantenimento mensile personale di € 400.00 già previsti in sede di separazione;
3. dà atto che la sig.ra si è impegnata a liberare l'immobile casa coniugale Parte_1
entro il 30.09.25;
2 4. dà atto che le parti hanno concordato che la sig.ra avrebbe asportato i Parte_1
seguenti beni dalla casa coniugale, che rimangono alla stessa in proprietà esclusiva: - camera da letto: letto matrimoniale (con materasso), due comodini e cassettiera;
- cabina armadio: n.
2 cassettiere;
- soggiorno: madia rossa;
- ingresso: tavolino in cristallo;
e a fronte della rinuncia alla stufa da parte della sig.ra , il sig. corrisponderà Parte_1 Parte_2
alla stessa la somma di Euro 800,00 al momento del rogito, a mezzo assegno circolare intestato alla SI.ra ; Parte_1
5. dà atto che le parti dichiarano di aver così definito la divisione dei beni oggetto della comunione con l'intesa che tutto quanto non asportato dall'immobile casa coniugale al momento del rogito dovrà intendersi assegnato in proprietà esclusiva al sig. ; Parte_2
6. subordinatamente al perfetto adempimento delle intese contenute nell'accordo trasfuso nel ricorso, dà atto che le parti dichiarano di considerare le intese raggiunte satisfattive delle rispettive aspettative e diritti derivanti dai rapporti di coniugio e di comproprietà, cosi definendo ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi e per l'effetto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra rinunciando a ogni pretesa, azione, difesa o eccezione;
7. spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO AG (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 5, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1999.
Udine, li 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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