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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/09/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8485/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 8485/2023, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione” proposto
DA
(P. IVA ) in persona dell'A.U. e legale rapp.te p.t., e per Parte_1 P.IVA_1 essa la mandataria (P.IVA ), in persona del procuratore Parte_2 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario D'Oria e Vittorio D'Oria, giusta procura in atti;
ATTRICE – CREDITRICE PROCEDENTE - OPPOSTA
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to Fabrizio Marte, giusta procura in atti;
CONVENUTA – OPPONENTE
Conclusioni:
Quelle precisate a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 20.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato in data 13.12.2024, ha citato innanzi Parte_3 all'intestato Tribunale introducendo il giudizio di merito relativo Controparte_1 all'opposizione all'esecuzione da quest'ultima spiegata nell'ambito del procedimento esecutivo RGEI n. 223/2022, nel quale il G.E. aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva con provvedimento del 6.6.2023, fatto successivamente oggetto di reclamo da parte dell'odierna attrice, che veniva rigettato con provvedimento del 25.10.2023.
A favore delle proprie pretese ha sostenuto che non vi è (a differenza di quanto l'opponente aveva sostenuto in sede di opposizione) difetto di legittimazione passiva della cessionaria ed ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione per violazione degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B, nonché ha sollevato eccezione di giudicato, in particolare la violazione dell'art. 1909 c.c., l'inopponibilità ex art. 1306 c.c. al fideiussore non opponente della sentenza (nel caso di specie, n. 715/2022 Trib. Lecce, che aveva revocato il decreto ingiuntivo sotteso alla suddetta procedura esecutiva) emessa nel giudizio di opposizione avviato dai coobbligati ed al quale l'opponente era rimasta estranea.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice di voler “1.- rigettare l'opposizione proposta da
con ricorso 07/09/2022, e le domande tutte proposte dall'opponente, Controparte_1 dichiarandole gradatamente improponibili, inammissibili e infondate;
2.- condannare l'opponente convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.”
Si è costituita in giudizio insistendo per l'integrale rigetto delle Controparte_1 domande avverse e concludendo affinché il Tribunale “Voglia provvedere all'integrale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta. Con vittoria di spese e competenze della già espletata fase cautelare - primo e secondo grado di giudizio – nonché della fase di merito”, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 20.5.2025, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
L'infondatezza delle pretese attoree si appalesa tanto nelle motivazioni espresse dal G.E. nell'ordinanza del 6.6.2023 di sospensione della procedura esecutiva, quanto in quelle del
Collegio poste a fondamento del rigetto del reclamo a detta ordinanza proposto dall'odierna attrice;
tali argomentazioni risultano condivisibili e sono idonee a fondare la decisione del giudizio di merito.
pagina 2 di 4 Ed invero, non vi è motivo di discostarsi da esse: quanto alla questione afferente l'esistenza del debito garantito, è certamente condivisibile l'assunto secondo cui “il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito” (Cass. civ., sent. 22954/2015).
Alla luce di tale pronuncia, pertanto, in questa sede è possibile riportarsi, ai fini della prova presuntiva per l'accertamento dell'esistenza o meno del debito garantito, alla pronuncia n.
715/2022 del Tribunale di Lecce nella parte in cui, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal debitore principale e dall'altro fideiussore, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2685/2014, riconoscendo che non vi è alcun saldo debitorio, ma al contrario creditorio, in relazione al conto corrente ordinario n.1141549, limitatamente al quale l'odierna convenuta si era costituita fideiussore.
Ciò premesso, nel caso che oggi ci occupa, la convenuta-opponente ben può utilizzare in sede di opposizione l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato, e ciò sia perché la cessionaria ha partecipato al giudizio in cui tale accertamento è avvenuto, sia perché non sono state opposte al cessionario eccezioni fondate su altri rapporti con il cedente, ma piuttosto il credito azionato è risultato essere inesistente già al momento della cessione, con la conseguenza che l'effetto estintivo, seppur accertato posteriormente, si era verificato ancor prima della cessione, di guisa che il debitore era titolare del potere di eccezione senza che le successive vicende del rapporto potessero influire su di esso.
Quanto poi all'eccezione di relativa al fatto che, non avendo l'odierna convenuta Pt_3 opposto il decreto ingiuntivo revocato con la detta sentenza emessa nel giudizio promosso da
, ciò escluderebbe che la pronuncia possa avere forza di giudicato nei Parte_4 confronti della garante non opponente, essa è del pari infondata. Tanto il G.E. quanto il
Collegio hanno compiutamente motivato sul punto, richiamando la disciplina dell'art. 1945
c.c. (a mente del quale “il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità”), dell'art. 1954 (“se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione”) e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, sent.
20844/2021: “il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza pagina 3 di 4 e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto”).
Stante, dunque, la natura dipendente e subordinata della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale, che non può essere esclusa dalla mancata opposizione a D.I. da parte di uno dei fideiussori, poiché ciò porterebbe alla conseguenza che il fideiussore che non ha proposto opposizione si troverebbe a dover pagare per un debito inesistente del soggetto garantito, appare evidente che il titolo esecutivo contestato non è idoneo a supportare il pignoramento oggetto della presente opposizione, in quanto revocato all'esito di un giudizio promosso dal debitore garantito dall'odierna esecutata.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, con Parte_3
l'applicazione dei parametri minimi, ad esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Quanto alla fase cautelare, nulla deve disporsi avendo tanto il G.E. quanto il Collegio compensato le spese per i rispettivi procedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_3
2) accoglie l'opposizione proposta da;
Controparte_1
3) per l'effetto, dichiara l'improcedibilità del procedimento esecutivo n. 223/2022 RGEI
Tribunale di Lecce;
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce di cancellare la trascrizione del pignoramento sui beni immobili di proprietà di trascritto con nota di Controparte_1 trascrizione R.G. n. 25905; R.P. n. 20358; Presentazione n. 99 del 07/07/2022, con esonero da ogni responsabilità;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_3 Controparte_1 del presente giudizio, liquidate in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed
IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Fabrizio Marte, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, 17.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 8485/2023, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione” proposto
DA
(P. IVA ) in persona dell'A.U. e legale rapp.te p.t., e per Parte_1 P.IVA_1 essa la mandataria (P.IVA ), in persona del procuratore Parte_2 P.IVA_2 speciale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario D'Oria e Vittorio D'Oria, giusta procura in atti;
ATTRICE – CREDITRICE PROCEDENTE - OPPOSTA
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'avv.to Fabrizio Marte, giusta procura in atti;
CONVENUTA – OPPONENTE
Conclusioni:
Quelle precisate a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 20.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e diritto
pagina 1 di 4 Con atto di citazione notificato in data 13.12.2024, ha citato innanzi Parte_3 all'intestato Tribunale introducendo il giudizio di merito relativo Controparte_1 all'opposizione all'esecuzione da quest'ultima spiegata nell'ambito del procedimento esecutivo RGEI n. 223/2022, nel quale il G.E. aveva disposto la sospensione della procedura esecutiva con provvedimento del 6.6.2023, fatto successivamente oggetto di reclamo da parte dell'odierna attrice, che veniva rigettato con provvedimento del 25.10.2023.
A favore delle proprie pretese ha sostenuto che non vi è (a differenza di quanto l'opponente aveva sostenuto in sede di opposizione) difetto di legittimazione passiva della cessionaria ed ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione per violazione degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 e dell'art. 58 T.U.B, nonché ha sollevato eccezione di giudicato, in particolare la violazione dell'art. 1909 c.c., l'inopponibilità ex art. 1306 c.c. al fideiussore non opponente della sentenza (nel caso di specie, n. 715/2022 Trib. Lecce, che aveva revocato il decreto ingiuntivo sotteso alla suddetta procedura esecutiva) emessa nel giudizio di opposizione avviato dai coobbligati ed al quale l'opponente era rimasta estranea.
Ha quindi concluso chiedendo al Giudice di voler “1.- rigettare l'opposizione proposta da
con ricorso 07/09/2022, e le domande tutte proposte dall'opponente, Controparte_1 dichiarandole gradatamente improponibili, inammissibili e infondate;
2.- condannare l'opponente convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione.”
Si è costituita in giudizio insistendo per l'integrale rigetto delle Controparte_1 domande avverse e concludendo affinché il Tribunale “Voglia provvedere all'integrale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta. Con vittoria di spese e competenze della già espletata fase cautelare - primo e secondo grado di giudizio – nonché della fase di merito”, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza del 20.5.2025, avendo le parti precisato le rispettive conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
L'infondatezza delle pretese attoree si appalesa tanto nelle motivazioni espresse dal G.E. nell'ordinanza del 6.6.2023 di sospensione della procedura esecutiva, quanto in quelle del
Collegio poste a fondamento del rigetto del reclamo a detta ordinanza proposto dall'odierna attrice;
tali argomentazioni risultano condivisibili e sono idonee a fondare la decisione del giudizio di merito.
pagina 2 di 4 Ed invero, non vi è motivo di discostarsi da esse: quanto alla questione afferente l'esistenza del debito garantito, è certamente condivisibile l'assunto secondo cui “il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito” (Cass. civ., sent. 22954/2015).
Alla luce di tale pronuncia, pertanto, in questa sede è possibile riportarsi, ai fini della prova presuntiva per l'accertamento dell'esistenza o meno del debito garantito, alla pronuncia n.
715/2022 del Tribunale di Lecce nella parte in cui, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal debitore principale e dall'altro fideiussore, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 2685/2014, riconoscendo che non vi è alcun saldo debitorio, ma al contrario creditorio, in relazione al conto corrente ordinario n.1141549, limitatamente al quale l'odierna convenuta si era costituita fideiussore.
Ciò premesso, nel caso che oggi ci occupa, la convenuta-opponente ben può utilizzare in sede di opposizione l'accertamento dell'inesistenza del credito vantato, e ciò sia perché la cessionaria ha partecipato al giudizio in cui tale accertamento è avvenuto, sia perché non sono state opposte al cessionario eccezioni fondate su altri rapporti con il cedente, ma piuttosto il credito azionato è risultato essere inesistente già al momento della cessione, con la conseguenza che l'effetto estintivo, seppur accertato posteriormente, si era verificato ancor prima della cessione, di guisa che il debitore era titolare del potere di eccezione senza che le successive vicende del rapporto potessero influire su di esso.
Quanto poi all'eccezione di relativa al fatto che, non avendo l'odierna convenuta Pt_3 opposto il decreto ingiuntivo revocato con la detta sentenza emessa nel giudizio promosso da
, ciò escluderebbe che la pronuncia possa avere forza di giudicato nei Parte_4 confronti della garante non opponente, essa è del pari infondata. Tanto il G.E. quanto il
Collegio hanno compiutamente motivato sul punto, richiamando la disciplina dell'art. 1945
c.c. (a mente del quale “il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità”), dell'art. 1954 (“se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che ha pagato ha regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione”) e l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. III, sent.
20844/2021: “il principio del giudicato ha la funzione di accertare definitivamente l'esistenza pagina 3 di 4 e l'ammontare del credito nei confronti di uno o più debitori, ma non quella di consentire al creditore di pretendere molteplici pagamenti da tutti i coobbligati una volta che il credito sia già stato soddisfatto”).
Stante, dunque, la natura dipendente e subordinata della garanzia fideiussoria rispetto all'obbligazione principale, che non può essere esclusa dalla mancata opposizione a D.I. da parte di uno dei fideiussori, poiché ciò porterebbe alla conseguenza che il fideiussore che non ha proposto opposizione si troverebbe a dover pagare per un debito inesistente del soggetto garantito, appare evidente che il titolo esecutivo contestato non è idoneo a supportare il pignoramento oggetto della presente opposizione, in quanto revocato all'esito di un giudizio promosso dal debitore garantito dall'odierna esecutata.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, con Parte_3
l'applicazione dei parametri minimi, ad esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Quanto alla fase cautelare, nulla deve disporsi avendo tanto il G.E. quanto il Collegio compensato le spese per i rispettivi procedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da Parte_3
2) accoglie l'opposizione proposta da;
Controparte_1
3) per l'effetto, dichiara l'improcedibilità del procedimento esecutivo n. 223/2022 RGEI
Tribunale di Lecce;
4) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Lecce di cancellare la trascrizione del pignoramento sui beni immobili di proprietà di trascritto con nota di Controparte_1 trascrizione R.G. n. 25905; R.P. n. 20358; Presentazione n. 99 del 07/07/2022, con esonero da ogni responsabilità;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_3 Controparte_1 del presente giudizio, liquidate in € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CAP ed
IVA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Fabrizio Marte, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lecce, 17.09.2025 Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone pagina 4 di 4