Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 612
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità, accertando che la notifica dell'intimazione si è perfezionata in data 24/03/2025, mentre il ricorso è stato notificato il 16/09/2025, oltre il termine di 60 giorni previsto dalla legge.

  • Altro
    Rinuncia al ricorso

    La Corte ha ritenuto inefficace la dichiarazione di rinuncia poiché il difensore non era munito di procura speciale per tale atto e, in assenza di accettazione della controparte, non poteva comportare la chiesta compensazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 612
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 612
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo