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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TO IA ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7022/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Messina
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202490013312812000 IRPEF-ALTRO 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202490013312812000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202490013312812000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. impugna ─ nei confronti di: EN delle NT RI (AdER);
EN delle NT, Direzione Provinciale di Messina;
Ministero dell'Economia e delle
Finanze (M.E.F.) ─ l'Intimazione di pagamento n. 29520249013312812, notificatagli in data 19/06/2025, con la quale l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento della somma di complessivi euro 94.747,19 per Irpef, oltre interessi e sanzioni, relativa agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2010.
Deduce a fondamento la prescrizione dei crediti tributari: sostiene al riguardo che, essendo stata l'intimazione, a suo dire, notificata (recte: ritirata presso la casa comunale) in data 19/06/2025, sarebbe decorso, rispetto alle date di notifica delle cartelle presupposte (06/07/2009, 06/10/2010 e 20/06/2014) un lasso temporale di 16, 15 e 11 anni, superiore tanto al termine quinquennale quanto a quello decennale di prescrizione;
invoca, in via principale, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per i crediti tributari asseritamente periodici e, comunque, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., richiamando Cass. Sez. U. n. 23397 del 2016 sul principio della prescrizione successiva alla notifica della cartella.
In particolare, insiste sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, sostenendo che non sarebbero mai stati notificati atti interruttivi intermedi tra le cartelle e l'intimazione impugnata.
2. Costituendosi in giudizio l'EN delle NT, Direzione Provinciale di Messina eccepisce, in via principale, l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 d.lgs.
546/1992.
Evidenzia al riguardo che:
─ l'intimazione di pagamento n. 295202490013312812 è stata posta in notifica già il
4/12/2024 dall'Agente della RI;
─ atteso l'esito negativo della consegna ex art. 139 c.p.c., il messo ha proceduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, al deposito dell'atto presso la casa comunale in data 16/01/2025, all'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e
2 all'invio di raccomandata informativa;
─ la raccomandata informativa è stata spedita l'11/03/2025 e risulta ricevuta dal contribuente il 2/04/2025;
─ sulla base della disciplina combinata di cui all'art. 140 c.p.c. e art. 26 d.P.R.
602/1973, la notifica dell'intimazione si è perfezionata, per il destinatario, alla data del
24/03/2025 (dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata o, comunque, nei termini di legge indicati nelle controdeduzioni);
─ il ricorso è stato notificato il 16/09/2025, oltre il termine di 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica, con conseguente inammissibilità.
3. Nel merito, in via subordinata, contesta la fondatezza delle eccezioni di prescrizione. Rileva che le tre cartelle indicate nel ricorso sono state regolarmente notificate nelle date riportate negli estratti di ruolo, prodotti in giudizio con le relative relate;
Richiama la precedente richiesta del contribuente di definizione agevolata/saldo e stralcio, presentata con “Dichiarazione di adesione” del 29/04/2019, cui ha fatto seguito comunicazione delle somme dovute notificata via p.e.c. in data 24/10/2019 (DAG
29590201900338238 – Fiore Nunzio), evidenziando che tale condotta Banca_1 riconoscimento dei debiti e atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., nonché comportamento incompatibile con la dedotta mancata notifica delle cartelle.
Richiamando giurisprudenza della Cassazione (Cass. 23/10/2024 n. 27504; Cass. n.
16098 del 2018; n. 27672 del 2020; n. 11338 del 2023; n. 3414 del 2024), sostiene che l'istanza di rateizzazione/definizione agevolata vale come riconoscimento del debito, interrompe la prescrizione ed esclude che il contribuente possa utilmente contestare la mancata conoscenza delle cartelle.
4. All'odierna udienza di trattazione il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, dando atto della tardività dello stesso, ma rilevando di essere stato indotto all'errore da AdER (EN delle NT RI), per avere essa
«notificato un'intimazione cumulativa di pagamento riferita anche a cartelle oggi oggetto di discussione». Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Funzionario presente in udienza in rappresentanza dell'ufficio ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Corte, chiedendo in ogni caso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
3 All'esito della discussione la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sussistono i presupposti perché possa accedersi ad una declaratoria di cessata materia del contendere, non risultando alcuna concreta iniziativa delle parti, tanto meno concorde, volta ad risolvere in via conciliativa la controversia relativa all'attuale ed effettiva debenza delle somme oggetto di intimazione.
2. Nemmeno può darsi rilievo effettuale alla dichiarazione di rinuncia resa a verbale dal difensore della ricorrente, non risultando che lo stesso sia stato a tal fine munito ─ come richiesto dall'art. 44 d. lgs .n. 546 del 1992 ─ di procura speciale che tale potere gli abbia conferito, tale potere non essendo compreso tra quelli attribuitigli con la iniziale procura conferita per il ricorso.
In ogni caso, in mancanza di accettazione della controparte, da tale dichiarazione non sarebbe potuta comunque derivare la chiesta compensazione delle spese, le quali, dunque, avrebbero dovuto comunque essere liquidate e poste a carico della parte ricorrente (art. 44, comma 2, d. lgs. cit.).
3. Ciò premesso, non resta che rilevare la fondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso (del resto, come detto, riconosciuta in udienza anche dalla difesa del ricorrente).
Dalla documentazione prodotta dall'EN delle NT, Direzione Provinciale di
Messina, e dall'Agente della riscossione risulta che:
─ l'Agente della riscossione ha emesso l'avviso di intimazione n. 295 2024 90133128
12000, documento n. 29520249013312812000, in data 06/08/2024;
─ in data 04/12/2024 l'atto è stato avviato in notifica al contribuente all'indirizzo di residenza in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Indirizzo_1;
─ constatata la temporanea assenza del destinatario e l'impossibilità di consegna a soggetti qualificati ex art. 139 c.p.c., il messo notificatore ha proceduto, in data
16/01/2025, al deposito del plico in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, nonché all'affissione, alla porta dell'abitazione, dell'avviso di deposito in analoga busta chiusa e sigillata;
─ ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è stata quindi inviata al contribuente raccomandata informativa dell'avvenuto deposito;
─ la relativa documentazione prodotta in atti attesta l'invio in data 14/03/2025 e la 4 ricezione da parte del destinatario in data 02/04/2025.
In applicazione dei principi consolidati in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., come richiamati, in materia di riscossione, dall'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la notificazione dell'atto si perfeziona per il destinatario al momento della ricezione della raccomandata informativa ovvero, in difetto, con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della medesima.
Nel caso di specie, essendo stata documentata la spedizione della raccomandata informativa in data 14/3/2025 e la sua ricezione in data 2/04/2025, deve ritenersi che la notifica dell'avviso di intimazione n. 29520249013312812000 si sia perfezionata, nei confronti del contribuente, il 24/03/2025. A fronte di tale documentazione, assistita da pubblica fede fino a querela di falso, non può essere condivisa l'iniziale tesi del ricorrente che àncora la decorrenza del termine di impugnazione alla data del 19/06/2025, coincidente con il successivo ritiro materiale del plico presso la Casa Comunale.
Come sopra evidenziato, il perfezionamento della notifica non è subordinato al ritiro effettivo dell'atto depositato in Comune, essendo sufficiente il compimento, da parte dell'organo notificatore, di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., inclusa la spedizione e la ricezione (o il decorso di dieci giorni dalla spedizione: Corte cost. n. 3 del
2010) della raccomandata informativa.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso l'avviso di intimazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto.
Considerato che la notifica si è perfezionata, per il contribuente, al più tardi in data
24/03/2025, il termine di 60 giorni è venuto a scadenza nel mese di giugno 2025, mentre il ricorso risulta notificato solo in data 16/09/2025.
Non sono state dedotte, né emergono dagli atti, circostanze idonee a giustificare una rimessione in termini o comunque a paralizzare gli effetti decadenziali della scadenza del termine per proporre ricorso.
Ne consegue che il ricorso è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
4. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'EN delle entrate, Direzione Provinciale di Messina, liquidate in € 2.600,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
EM LO MA NZ La RE
6
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LA TO IA ENZA, Presidente IANNELLO EMILIO, Relatore CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7022/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Messina
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Messina
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202490013312812000 IRPEF-ALTRO 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202490013312812000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295202490013312812000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_11. impugna ─ nei confronti di: EN delle NT RI (AdER);
EN delle NT, Direzione Provinciale di Messina;
Ministero dell'Economia e delle
Finanze (M.E.F.) ─ l'Intimazione di pagamento n. 29520249013312812, notificatagli in data 19/06/2025, con la quale l'agente della riscossione ha richiesto il pagamento della somma di complessivi euro 94.747,19 per Irpef, oltre interessi e sanzioni, relativa agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2010.
Deduce a fondamento la prescrizione dei crediti tributari: sostiene al riguardo che, essendo stata l'intimazione, a suo dire, notificata (recte: ritirata presso la casa comunale) in data 19/06/2025, sarebbe decorso, rispetto alle date di notifica delle cartelle presupposte (06/07/2009, 06/10/2010 e 20/06/2014) un lasso temporale di 16, 15 e 11 anni, superiore tanto al termine quinquennale quanto a quello decennale di prescrizione;
invoca, in via principale, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per i crediti tributari asseritamente periodici e, comunque, la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., richiamando Cass. Sez. U. n. 23397 del 2016 sul principio della prescrizione successiva alla notifica della cartella.
In particolare, insiste sulla prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, sostenendo che non sarebbero mai stati notificati atti interruttivi intermedi tra le cartelle e l'intimazione impugnata.
2. Costituendosi in giudizio l'EN delle NT, Direzione Provinciale di Messina eccepisce, in via principale, l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 d.lgs.
546/1992.
Evidenzia al riguardo che:
─ l'intimazione di pagamento n. 295202490013312812 è stata posta in notifica già il
4/12/2024 dall'Agente della RI;
─ atteso l'esito negativo della consegna ex art. 139 c.p.c., il messo ha proceduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, al deposito dell'atto presso la casa comunale in data 16/01/2025, all'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e
2 all'invio di raccomandata informativa;
─ la raccomandata informativa è stata spedita l'11/03/2025 e risulta ricevuta dal contribuente il 2/04/2025;
─ sulla base della disciplina combinata di cui all'art. 140 c.p.c. e art. 26 d.P.R.
602/1973, la notifica dell'intimazione si è perfezionata, per il destinatario, alla data del
24/03/2025 (dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata o, comunque, nei termini di legge indicati nelle controdeduzioni);
─ il ricorso è stato notificato il 16/09/2025, oltre il termine di 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica, con conseguente inammissibilità.
3. Nel merito, in via subordinata, contesta la fondatezza delle eccezioni di prescrizione. Rileva che le tre cartelle indicate nel ricorso sono state regolarmente notificate nelle date riportate negli estratti di ruolo, prodotti in giudizio con le relative relate;
Richiama la precedente richiesta del contribuente di definizione agevolata/saldo e stralcio, presentata con “Dichiarazione di adesione” del 29/04/2019, cui ha fatto seguito comunicazione delle somme dovute notificata via p.e.c. in data 24/10/2019 (DAG
29590201900338238 – Fiore Nunzio), evidenziando che tale condotta Banca_1 riconoscimento dei debiti e atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., nonché comportamento incompatibile con la dedotta mancata notifica delle cartelle.
Richiamando giurisprudenza della Cassazione (Cass. 23/10/2024 n. 27504; Cass. n.
16098 del 2018; n. 27672 del 2020; n. 11338 del 2023; n. 3414 del 2024), sostiene che l'istanza di rateizzazione/definizione agevolata vale come riconoscimento del debito, interrompe la prescrizione ed esclude che il contribuente possa utilmente contestare la mancata conoscenza delle cartelle.
4. All'odierna udienza di trattazione il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, dando atto della tardività dello stesso, ma rilevando di essere stato indotto all'errore da AdER (EN delle NT RI), per avere essa
«notificato un'intimazione cumulativa di pagamento riferita anche a cartelle oggi oggetto di discussione». Ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Funzionario presente in udienza in rappresentanza dell'ufficio ha dichiarato di rimettersi alla decisione della Corte, chiedendo in ogni caso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
3 All'esito della discussione la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sussistono i presupposti perché possa accedersi ad una declaratoria di cessata materia del contendere, non risultando alcuna concreta iniziativa delle parti, tanto meno concorde, volta ad risolvere in via conciliativa la controversia relativa all'attuale ed effettiva debenza delle somme oggetto di intimazione.
2. Nemmeno può darsi rilievo effettuale alla dichiarazione di rinuncia resa a verbale dal difensore della ricorrente, non risultando che lo stesso sia stato a tal fine munito ─ come richiesto dall'art. 44 d. lgs .n. 546 del 1992 ─ di procura speciale che tale potere gli abbia conferito, tale potere non essendo compreso tra quelli attribuitigli con la iniziale procura conferita per il ricorso.
In ogni caso, in mancanza di accettazione della controparte, da tale dichiarazione non sarebbe potuta comunque derivare la chiesta compensazione delle spese, le quali, dunque, avrebbero dovuto comunque essere liquidate e poste a carico della parte ricorrente (art. 44, comma 2, d. lgs. cit.).
3. Ciò premesso, non resta che rilevare la fondatezza della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso (del resto, come detto, riconosciuta in udienza anche dalla difesa del ricorrente).
Dalla documentazione prodotta dall'EN delle NT, Direzione Provinciale di
Messina, e dall'Agente della riscossione risulta che:
─ l'Agente della riscossione ha emesso l'avviso di intimazione n. 295 2024 90133128
12000, documento n. 29520249013312812000, in data 06/08/2024;
─ in data 04/12/2024 l'atto è stato avviato in notifica al contribuente all'indirizzo di residenza in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Indirizzo_1;
─ constatata la temporanea assenza del destinatario e l'impossibilità di consegna a soggetti qualificati ex art. 139 c.p.c., il messo notificatore ha proceduto, in data
16/01/2025, al deposito del plico in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale di
Barcellona Pozzo di Gotto, nonché all'affissione, alla porta dell'abitazione, dell'avviso di deposito in analoga busta chiusa e sigillata;
─ ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è stata quindi inviata al contribuente raccomandata informativa dell'avvenuto deposito;
─ la relativa documentazione prodotta in atti attesta l'invio in data 14/03/2025 e la 4 ricezione da parte del destinatario in data 02/04/2025.
In applicazione dei principi consolidati in tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., come richiamati, in materia di riscossione, dall'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la notificazione dell'atto si perfeziona per il destinatario al momento della ricezione della raccomandata informativa ovvero, in difetto, con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della medesima.
Nel caso di specie, essendo stata documentata la spedizione della raccomandata informativa in data 14/3/2025 e la sua ricezione in data 2/04/2025, deve ritenersi che la notifica dell'avviso di intimazione n. 29520249013312812000 si sia perfezionata, nei confronti del contribuente, il 24/03/2025. A fronte di tale documentazione, assistita da pubblica fede fino a querela di falso, non può essere condivisa l'iniziale tesi del ricorrente che àncora la decorrenza del termine di impugnazione alla data del 19/06/2025, coincidente con il successivo ritiro materiale del plico presso la Casa Comunale.
Come sopra evidenziato, il perfezionamento della notifica non è subordinato al ritiro effettivo dell'atto depositato in Comune, essendo sufficiente il compimento, da parte dell'organo notificatore, di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., inclusa la spedizione e la ricezione (o il decorso di dieci giorni dalla spedizione: Corte cost. n. 3 del
2010) della raccomandata informativa.
Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il ricorso avverso l'avviso di intimazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto.
Considerato che la notifica si è perfezionata, per il contribuente, al più tardi in data
24/03/2025, il termine di 60 giorni è venuto a scadenza nel mese di giugno 2025, mentre il ricorso risulta notificato solo in data 16/09/2025.
Non sono state dedotte, né emergono dagli atti, circostanze idonee a giustificare una rimessione in termini o comunque a paralizzare gli effetti decadenziali della scadenza del termine per proporre ricorso.
Ne consegue che il ricorso è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992.
4. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.
5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'EN delle entrate, Direzione Provinciale di Messina, liquidate in € 2.600,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Messina il 14 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
EM LO MA NZ La RE
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