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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1237/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2015 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 176/2015” e promossa
DA
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3
di fideiussori della debitrice principale Società (P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., dichiarata fallita con sentenza n. 10/2017, rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppe Barbuto;
-attori opponenti–
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentante e difesa dall'avv. Simone Lo Schiavo;
-convenuto opposto-
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.9.2015, , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
nelle qualità indicate in epigrafe, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2015 emesso, su ricorso della Banca Bcc del Vibonese, in persona del legale rappresentante p.t., in data
4.6.2015, dal Tribunale di Vibo Valentia, con il quale veniva intimato il pagamento, in favore della predetta Banca, della somma di € 354.449,81, quale importo derivante dall'esposizione debitoria ricollegata ai contratti di apertura di conto corrente bancario conclusi dalla società debitrice principale
1 e garantiti dagli odierni opponenti.
A fondamento dell'opposizione proposta, gli istanti deducevano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza dei presupposti di legge in violazione del disposto di cui all'art. 633 c.p.c. e in ogni caso eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il contratto di fideiussione concluso dagli istanti aveva da oggetto un importo inferiore rispetto a quello azionato nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Alla lue di siffatte premesse, gli attori così concludevano: “preliminarmente e nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo poiché illegittimo, ingiusto ed infondato;
in via principale dichiarare la nullità del ricorso e decreto ingiuntivo n. 176 per mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per le ragioni di cui in premessa;
in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'odierno opponente alla
[...]
.” Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2015, si costituiva in giudizio l'opposta in persona del legale rappresentante p.t., deducendo l'assoluta Controparte_2 genericità delle doglianze contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria;
alla luce di quanto esposto parte convenuta rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, considerato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e che il credito opposto è certo, liquido ed esigibile ai sensi degli artt.
633 c.p.c. e ss., Voglia l'Ill.mo Giudice adito concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo nr. 176/2015, R.G. 780/2015, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nella persona del Giudice Dott.sa Rombolà Anna;
- nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le eccezioni formulate dalle odierne parti opponenti in quanto illegittime, inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate nonché temerarie, e pertanto confermare in toto il Decreto Ingiuntivo opposto nr. 176/2015, R.G. 780/2015, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nella persona del
Giudice Dott.sa Anna Rombolà; - sempre nel merito, confermare l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto nr. 176/2015, R.G. 780/2015, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nella persona del
Giudice Dott.sa Anna Rombolà, nei confronti del debitore principale che non ha Controparte_1
presentato formale opposizione al decreto ingiuntivo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto, essendosi opposti al decreto ingiuntivo nr. 176/2015 solamente i fideiussori
IG.ri , e;
- in via istruttoria, considerato che il Parte_4 Parte_5 Parte_6
credito è stato già provato documentalmente nella fase monitoria nonché la sua certezza, liquidità ed esigibilità si evince chiaramente dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta,
Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la richiesta CTU contabile alla quale ci si oppone sin d'ora considerato il carattere meramente dilatorio ed esplorativo della richiesta istruttoria formulata da controparte, vertente su circostanze non contestate e già provate documentalmente. Con vittoria di
2 spese, competenze ed onorari legali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
Con ordinanza del 31.1.2016, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. All'udienza del 13.10.2016, il Tribunale, rigettate le richieste istruttorie formulate nelle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice (in particolare, CTU contabile) e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare (nelle more applicato presso la Sezione penale del Tribunale), all'udienza del 29.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve osservarsi che parte attrice nel corso del giudizio e nella comparsa conclusionale ha eccepito che con sentenza del 30.06.2017, emessa nell'ambito del procedimento fallimentare n. 10/2017, il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia - Ufficio Fallimentare, dichiarava il fallimento della Società (Società in accomandita per azioni, P.IVA ), e Controparte_1 P.IVA_1
successivamente disponeva la chiusura della procedura fallimentare per inesistenza di attivo da ripartire ed autorizzava la chiusura del conto corrente intestato alla stessa. Parte attrice ha richiesto, pertanto, alla luce della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società debitrice principale, che venisse dichiarata l'interruzione del presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, corre l'obbligo di specificare che il giudizio in esame è stato introdotto dai fideiussori , e e non è parte del giudizio, invece, la Parte_4 Parte_5 Parte_6
debitrice principale, dichiarata fallita nelle more del giudizio di opposizione Controparte_4
introdotto dai garanti.
Ancora occorre chiarire, quanto alla costituzione in giudizio di , che si legge Parte_4 nell'atto introduttivo “ costituito in proprio e nella qualità di fideiussore della debitrice Parte_4 principale Società”; l'istante non risulta costituito, dunque, in qualità di legale rappresentante della società poi dichiarata fallita.
Né tanto meno in tal senso è stata conferita la procura alle liti allegata all'atto introduttivo che risulta sottoscritta dai tre opponenti in qualità di fideiussori e senza alcuna menzione della qualità di legale rappresentante della società debitrice principale in capo ad . Parte_4
Ciò del resto è confermato dal contenuto dell'atto di citazione (in cui sono sollevati motivi di opposizioni attinenti la sola posizione degli istanti in qualità di garanti) e della stessa comparsa conclusionale secondo cui: “Avverso il predetto decreto, il IGnor , la IGnora Parte_4 [...]
ed il IGnor , in qualità d fideiussori della società debitrice principale Parte_5 Parte_6
3 proponevano formale opposizione, sostenendo che il provvedimento di cui trattasi è Controparte_1 stato emesso sulla base di un titolo inesistente o comunque assolutamente invalido e, pertanto, nullo.”
È evidente, dunque, che non colpendo l'evento interruttivo una parte del giudizio, alcuna declaratoria di interruzione poteva intervenire nella fattispecie in esame.
Tanto premesso, la posizione dei garanti, scindibile da quella del debitore principale, non solo sotto il profilo sostanziale per le ragioni che di seguito si esporranno, ma anche sotto il processuale – non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario - va indagata separatamente.
In tal senso pare pure utile ribadire che la giurisprudenza di legittimità è da tempo unanime nel ritenere che: “In linea generale, il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306 c.c., comma 2, non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi “(giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 11251 del 1990)”; Cass. Civ., Sez. II, 13.5.2008 n. 11867 (parte motiva): “In applicazione di tale principio, questa Corte del resto ha già avuto modo di precisare che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più debitori solidali acquista efficacia esecutiva nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, efficacia che resta insensibile anche di fronte all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato condebitore solidale (Cass.
n. 7881 del 2003)”; Cass. Civ., Sez. III, 20.5.2003 n. 7881 (parte motiva): “Infatti il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dal creditore nei confronti di più creditori solidali, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'ingiunto, che non proponga opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'accoglimento dell'opposizione proposta da altro intimato (cfr. Cass.
21.12.1990, n. 11251)”; Cass. Civ., Sez. I, 21.11.1990 n. 11251 (parte motiva): “Il ricorso per decreto ingiuntivo a carico di debitori solidali introduce, cumulate in unico procedimento, due cause distinte, in considerazione dell'autonomia dei rapporti fra il creditore ed i singoli coobbligati. Detto provvedimento monitorio, pertanto, al pari della sentenza che rechi condanna all'adempimento di più debitori solidali, acquista definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all'intimato che non faccia opposizione;
effetti insensibili all'eventuale sopravvenienza di una pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta da altro intimato, perché l'invocabilità della sentenza favorevole intervenuta nel rapporto fra il creditore ed un diverso debitore, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ., va negata a chi abbia partecipato al relativo giudizio e lo abbia visto concludere con un giudicato direttamente formatosi nei suoi confronti. Nel ribadirsi le riportate regole in adesione ad univoci indirizzi di questa Corte (v. sentt. n. 4647 del 22 maggio 1987, n. 5591
4 del 26 ottobre 1982, n. 1143 del 25 febbraio 1981, n. 3538 del 28 ottobre 1969), e ricordandosi altresì che la definitività del decreto ingiuntivo rende incontestabile anche l'esistenza del credito (v. Cass.
n. 3175 del 26 ottobre 1974), si deve condividere la sentenza della Corte di Palermo anche nella parte in cui ha escluso l'estensibilità del dibattito alle questioni della validità ed efficacia del contratto fideiussorio”.
Tanto chiarito, ad avviso del Tribunale l'opposizione proposta dai garanti è infondata e non merita accoglimento.
Ed infatti, alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta opposta sin dal procedimento monitorio, appare evidente che tra i tre “fideiussori” e la Banca opposta è sorto un rapporto che deve qualificarsi non come fideiussione in senso proprio, bensì quale contratto autonomo di garanzia. In proposito, giova, invero, premettere che, la più recente giurisprudenza della
Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr.
Cass. Civ. 19736/11). In tal modo, invero, la S.C. ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da
Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947. Con tale pronuncia le sezioni unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Venendo al caso oggetto della controversia in esame, può, senza dubbio, sostenersi che la
5 garanzia prestata dagli attori opponenti vada qualificata come autonoma nell'accezione innanzi esposta. In tal senso, infatti, si evidenzia che le lettere di fideiussione contengono una serie di clausole intese chiaramente a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre l'istituto bancario al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.
Invero, la previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale. È palese inoltre la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra richiamata giurisprudenza della
Cassazione.
Orbene, a fronte del complessivo tenore del regolamento negoziale in esame, può sostenersi che nella specie, non si è in presenza di una fideiussione ordinaria, caratterizzata unicamente dalla rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Posta, quindi, la natura autonoma, del contratto di garanzia ne consegue che le doglianze dei “fideiussori” in merito alla pretesa avanzata dalla Banca con il ricorso monitorio non possono trovare ingresso e non sono meritevoli di accoglimento. Nei confronti dei tre ingiunti , e Parte_4 Parte_5 [...]
, la pretesa della banca è fondata e, pertanto, nei loro confronti il D.I. va Parte_6
confermato.
Fermo restando che il garante autonomo al contrario del fideiussore non può opporre eccezioni relative al rapporto principale (nel caso di specie contratto di mutuo) quanto alle condizioni previste in relazione al debito principale, occorre in ogni caso rilevare ad abundantiam che il sostanziale unico motivo di opposizione formulato dai garanti - erronea quantificazione dell'ammontare del credito - oltre ad essere del tutto generico è altresì infondato.
Ed infatti, la fonte del credito garantito si identifica nella specie nel contratto di mutuo fondiario che costituisce anche il titolo (volontario) dell'ipoteca e della fideiussione (cfr. Cass. n.
9101/03, nonché Cass. n. 25412/13). Il predetto contratto di mutuo (All. nr. 8 del fascicolo di parte opposta) contiene espressamente la specificazione degli importi per i quali sarà iscritta ipoteca e per
6 i quali gli odierni opponenti si sono costituiti fideiussori: ne consegue che il credito per cui la garanzia reale e la fideiussione è stata concessa ha ad oggetto il capitale mutuato, gli interessi corrispettivi e moratori. Del resto, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso correttamente nei limiti della somma garantita.
La complessità della questione di diritto sottesa alla controversia in esame, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
e, nei loro confronti, conferma il D.I. n. 176/2015 che acquista definitiva esecutività;
- COMPENSA le spese processuali;
Così deciso in Vibo Valentia, 28.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1237/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2015 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo n. 176/2015” e promossa
DA
(C.F: ), (C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), in qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3
di fideiussori della debitrice principale Società (P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., dichiarata fallita con sentenza n. 10/2017, rappresentati e difesi dall'avv.
Giuseppe Barbuto;
-attori opponenti–
CONTRO
Controparte_2
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_2 rappresentante e difesa dall'avv. Simone Lo Schiavo;
-convenuto opposto-
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.10.2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 3.9.2015, , e Parte_4 Parte_2 Parte_3
nelle qualità indicate in epigrafe, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 176/2015 emesso, su ricorso della Banca Bcc del Vibonese, in persona del legale rappresentante p.t., in data
4.6.2015, dal Tribunale di Vibo Valentia, con il quale veniva intimato il pagamento, in favore della predetta Banca, della somma di € 354.449,81, quale importo derivante dall'esposizione debitoria ricollegata ai contratti di apertura di conto corrente bancario conclusi dalla società debitrice principale
1 e garantiti dagli odierni opponenti.
A fondamento dell'opposizione proposta, gli istanti deducevano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza dei presupposti di legge in violazione del disposto di cui all'art. 633 c.p.c. e in ogni caso eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il contratto di fideiussione concluso dagli istanti aveva da oggetto un importo inferiore rispetto a quello azionato nel decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Alla lue di siffatte premesse, gli attori così concludevano: “preliminarmente e nel merito revocare l'opposto decreto ingiuntivo poiché illegittimo, ingiusto ed infondato;
in via principale dichiarare la nullità del ricorso e decreto ingiuntivo n. 176 per mancanza dei presupposti giuridici e fattuali per le ragioni di cui in premessa;
in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'odierno opponente alla
[...]
.” Controparte_3
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.12.2015, si costituiva in giudizio l'opposta in persona del legale rappresentante p.t., deducendo l'assoluta Controparte_2 genericità delle doglianze contenute nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria;
alla luce di quanto esposto parte convenuta rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, considerato che l'opposizione non risulta fondata su prova scritta e che il credito opposto è certo, liquido ed esigibile ai sensi degli artt.
633 c.p.c. e ss., Voglia l'Ill.mo Giudice adito concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo nr. 176/2015, R.G. 780/2015, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nella persona del Giudice Dott.sa Rombolà Anna;
- nel merito Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le eccezioni formulate dalle odierne parti opponenti in quanto illegittime, inammissibili, infondate in fatto e in diritto, non provate nonché temerarie, e pertanto confermare in toto il Decreto Ingiuntivo opposto nr. 176/2015, R.G. 780/2015, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nella persona del
Giudice Dott.sa Anna Rombolà; - sempre nel merito, confermare l'esecutività del Decreto Ingiuntivo opposto nr. 176/2015, R.G. 780/2015, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia nella persona del
Giudice Dott.sa Anna Rombolà, nei confronti del debitore principale che non ha Controparte_1
presentato formale opposizione al decreto ingiuntivo nel termine di quaranta giorni dalla notifica del suddetto decreto, essendosi opposti al decreto ingiuntivo nr. 176/2015 solamente i fideiussori
IG.ri , e;
- in via istruttoria, considerato che il Parte_4 Parte_5 Parte_6
credito è stato già provato documentalmente nella fase monitoria nonché la sua certezza, liquidità ed esigibilità si evince chiaramente dalla documentazione allegata al fascicolo di parte opposta,
Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare la richiesta CTU contabile alla quale ci si oppone sin d'ora considerato il carattere meramente dilatorio ed esplorativo della richiesta istruttoria formulata da controparte, vertente su circostanze non contestate e già provate documentalmente. Con vittoria di
2 spese, competenze ed onorari legali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.”
Con ordinanza del 31.1.2016, il Tribunale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. All'udienza del 13.10.2016, il Tribunale, rigettate le richieste istruttorie formulate nelle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice (in particolare, CTU contabile) e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e all'assenza del giudice titolare (nelle more applicato presso la Sezione penale del Tribunale), all'udienza del 29.10.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente, deve osservarsi che parte attrice nel corso del giudizio e nella comparsa conclusionale ha eccepito che con sentenza del 30.06.2017, emessa nell'ambito del procedimento fallimentare n. 10/2017, il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia - Ufficio Fallimentare, dichiarava il fallimento della Società (Società in accomandita per azioni, P.IVA ), e Controparte_1 P.IVA_1
successivamente disponeva la chiusura della procedura fallimentare per inesistenza di attivo da ripartire ed autorizzava la chiusura del conto corrente intestato alla stessa. Parte attrice ha richiesto, pertanto, alla luce della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società debitrice principale, che venisse dichiarata l'interruzione del presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, corre l'obbligo di specificare che il giudizio in esame è stato introdotto dai fideiussori , e e non è parte del giudizio, invece, la Parte_4 Parte_5 Parte_6
debitrice principale, dichiarata fallita nelle more del giudizio di opposizione Controparte_4
introdotto dai garanti.
Ancora occorre chiarire, quanto alla costituzione in giudizio di , che si legge Parte_4 nell'atto introduttivo “ costituito in proprio e nella qualità di fideiussore della debitrice Parte_4 principale Società”; l'istante non risulta costituito, dunque, in qualità di legale rappresentante della società poi dichiarata fallita.
Né tanto meno in tal senso è stata conferita la procura alle liti allegata all'atto introduttivo che risulta sottoscritta dai tre opponenti in qualità di fideiussori e senza alcuna menzione della qualità di legale rappresentante della società debitrice principale in capo ad . Parte_4
Ciò del resto è confermato dal contenuto dell'atto di citazione (in cui sono sollevati motivi di opposizioni attinenti la sola posizione degli istanti in qualità di garanti) e della stessa comparsa conclusionale secondo cui: “Avverso il predetto decreto, il IGnor , la IGnora Parte_4 [...]
ed il IGnor , in qualità d fideiussori della società debitrice principale Parte_5 Parte_6
3 proponevano formale opposizione, sostenendo che il provvedimento di cui trattasi è Controparte_1 stato emesso sulla base di un titolo inesistente o comunque assolutamente invalido e, pertanto, nullo.”
È evidente, dunque, che non colpendo l'evento interruttivo una parte del giudizio, alcuna declaratoria di interruzione poteva intervenire nella fattispecie in esame.
Tanto premesso, la posizione dei garanti, scindibile da quella del debitore principale, non solo sotto il profilo sostanziale per le ragioni che di seguito si esporranno, ma anche sotto il processuale – non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario - va indagata separatamente.
In tal senso pare pure utile ribadire che la giurisprudenza di legittimità è da tempo unanime nel ritenere che: “In linea generale, il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell'opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall'art. 1306 c.c., comma 2, non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi “(giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass., sez. 1^, sentenza n. 11251 del 1990)”; Cass. Civ., Sez. II, 13.5.2008 n. 11867 (parte motiva): “In applicazione di tale principio, questa Corte del resto ha già avuto modo di precisare che il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di più debitori solidali acquista efficacia esecutiva nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione, efficacia che resta insensibile anche di fronte all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato condebitore solidale (Cass.
n. 7881 del 2003)”; Cass. Civ., Sez. III, 20.5.2003 n. 7881 (parte motiva): “Infatti il decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto dal creditore nei confronti di più creditori solidali, acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'ingiunto, che non proponga opposizione e la relativa efficacia resta insensibile all'accoglimento dell'opposizione proposta da altro intimato (cfr. Cass.
21.12.1990, n. 11251)”; Cass. Civ., Sez. I, 21.11.1990 n. 11251 (parte motiva): “Il ricorso per decreto ingiuntivo a carico di debitori solidali introduce, cumulate in unico procedimento, due cause distinte, in considerazione dell'autonomia dei rapporti fra il creditore ed i singoli coobbligati. Detto provvedimento monitorio, pertanto, al pari della sentenza che rechi condanna all'adempimento di più debitori solidali, acquista definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all'intimato che non faccia opposizione;
effetti insensibili all'eventuale sopravvenienza di una pronuncia di accoglimento dell'opposizione proposta da altro intimato, perché l'invocabilità della sentenza favorevole intervenuta nel rapporto fra il creditore ed un diverso debitore, ai sensi dell'art. 1306 secondo comma cod. civ., va negata a chi abbia partecipato al relativo giudizio e lo abbia visto concludere con un giudicato direttamente formatosi nei suoi confronti. Nel ribadirsi le riportate regole in adesione ad univoci indirizzi di questa Corte (v. sentt. n. 4647 del 22 maggio 1987, n. 5591
4 del 26 ottobre 1982, n. 1143 del 25 febbraio 1981, n. 3538 del 28 ottobre 1969), e ricordandosi altresì che la definitività del decreto ingiuntivo rende incontestabile anche l'esistenza del credito (v. Cass.
n. 3175 del 26 ottobre 1974), si deve condividere la sentenza della Corte di Palermo anche nella parte in cui ha escluso l'estensibilità del dibattito alle questioni della validità ed efficacia del contratto fideiussorio”.
Tanto chiarito, ad avviso del Tribunale l'opposizione proposta dai garanti è infondata e non merita accoglimento.
Ed infatti, alla luce della documentazione contrattuale prodotta dalla convenuta opposta sin dal procedimento monitorio, appare evidente che tra i tre “fideiussori” e la Banca opposta è sorto un rapporto che deve qualificarsi non come fideiussione in senso proprio, bensì quale contratto autonomo di garanzia. In proposito, giova, invero, premettere che, la più recente giurisprudenza della
Cassazione, afferma ormai pacificamente il principio per cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr.
Cass. Civ. 19736/11). In tal modo, invero, la S.C. ha fatto applicazione dell'orientamento espresso da
Cass., sez. un., 18 febbraio 2010 n. 3947. Con tale pronuncia le sezioni unite hanno chiarito che il contratto autonomo di garanzia (c.d. "Garantievertrag"), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore,
l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Venendo al caso oggetto della controversia in esame, può, senza dubbio, sostenersi che la
5 garanzia prestata dagli attori opponenti vada qualificata come autonoma nell'accezione innanzi esposta. In tal senso, infatti, si evidenzia che le lettere di fideiussione contengono una serie di clausole intese chiaramente a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre l'istituto bancario al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.
Invero, la previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'articolo 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale. È palese inoltre la differenza rispetto al regime della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'articolo 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Al contrario, la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti il debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla sopra richiamata giurisprudenza della
Cassazione.
Orbene, a fronte del complessivo tenore del regolamento negoziale in esame, può sostenersi che nella specie, non si è in presenza di una fideiussione ordinaria, caratterizzata unicamente dalla rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Posta, quindi, la natura autonoma, del contratto di garanzia ne consegue che le doglianze dei “fideiussori” in merito alla pretesa avanzata dalla Banca con il ricorso monitorio non possono trovare ingresso e non sono meritevoli di accoglimento. Nei confronti dei tre ingiunti , e Parte_4 Parte_5 [...]
, la pretesa della banca è fondata e, pertanto, nei loro confronti il D.I. va Parte_6
confermato.
Fermo restando che il garante autonomo al contrario del fideiussore non può opporre eccezioni relative al rapporto principale (nel caso di specie contratto di mutuo) quanto alle condizioni previste in relazione al debito principale, occorre in ogni caso rilevare ad abundantiam che il sostanziale unico motivo di opposizione formulato dai garanti - erronea quantificazione dell'ammontare del credito - oltre ad essere del tutto generico è altresì infondato.
Ed infatti, la fonte del credito garantito si identifica nella specie nel contratto di mutuo fondiario che costituisce anche il titolo (volontario) dell'ipoteca e della fideiussione (cfr. Cass. n.
9101/03, nonché Cass. n. 25412/13). Il predetto contratto di mutuo (All. nr. 8 del fascicolo di parte opposta) contiene espressamente la specificazione degli importi per i quali sarà iscritta ipoteca e per
6 i quali gli odierni opponenti si sono costituiti fideiussori: ne consegue che il credito per cui la garanzia reale e la fideiussione è stata concessa ha ad oggetto il capitale mutuato, gli interessi corrispettivi e moratori. Del resto, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso correttamente nei limiti della somma garantita.
La complessità della questione di diritto sottesa alla controversia in esame, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
e, nei loro confronti, conferma il D.I. n. 176/2015 che acquista definitiva esecutività;
- COMPENSA le spese processuali;
Così deciso in Vibo Valentia, 28.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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