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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14879/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14879/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PERRONE ANNA RITA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marsala, Piazza Piemonte e Lombardo 13, giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Palermo e nei suoi uffici domiciliata,
Parte opposta
Conclusioni parte opponente: accertare e dichiarare la prescrizione del credito ingiunto dall' Controparte_2
alla , con DDG 1574
[...] Parte_1 del 17/10/2023 per l'importo di €.15.760,13; - per l'effetto, ritenere e dichiarare
l'estinzione del credito richiesto dall'amministrazione convenuta. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni parte resistente: nel merito, rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata
pagina 1 di 3 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014
MOTIVI della DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il Parte_1
26.10.2023 dal Controparte_2
, per il pagamento dell'importo
[...] di €. 15.760,13 a titolo di canoni di produzione per gli anni 2014, 2015, 2016 ed interessi eccependo la prescrizione della pretesa e, comunque, l'insussistenza dei presupposti di merito per il pagamento richiesto.
Si è costituito l' Controparte_2 contestando l'avversa opposizione.
In primo luogo, va dato atto che l'Assessorato si è costituito, seppur tardivamente, sicché non può dichiararsene la contumacia e che, comunque, anche a volere ritenere utilizzabile la documentazione depositata, la richiesta di pagamento è senz'altro prescritta: si applica infatti al pagamento dei canoni l'art. 2948 c.c. che ne prevede la prescrizione quinquennale, sicché, nel caso di specie, considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione, è ormai trascorso oltre un quinquennio.
Va sottolineato al riguardo che a nulla rileva che, per la quantificazione del canone, vi siano state diverse pronunce del TAR e della Corte Costituzionale, posto che di quei giudizi, di cui comunque non viene data prova, non risultava parte l'odierna ingiungente, sicché non può nemmeno sostenersi che vi sia stata una sorta di sospensione della prescrizione ovvero che soltanto all'esito dell'iter si sia maturato il diritto alla riscossione del canone. Il canone era comunque dovuto, pur incerto il suo importo, sicché l'Amministrazione avrebbe comunque potuto interrompere la prescrizione con la messa in mora, attendendo poi, per riscuotere il dovuto, l'esito delle varie questioni sottoposte alla giurisdizione amministrativa.
L'asserito atto interruttivo della prescrizione del 2021, poi, non risulta essere stato pagina 2 di 3 notificato alla ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1841,50 di cui € 145,50 per spese (applicati, per lo scaglione di valore, i medi per studio ed introduttiva, i minimi per decisionale, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, annulla l'ordinanza Parte_1
ingiunzione del 17.10.2023; condanna l'Assessorato opposto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 1841,50 di cui € 145,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 26 gennaio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14879/2023 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PERRONE ANNA RITA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Marsala, Piazza Piemonte e Lombardo 13, giusta procura in atti
Parte opponente
Contro
Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Palermo e nei suoi uffici domiciliata,
Parte opposta
Conclusioni parte opponente: accertare e dichiarare la prescrizione del credito ingiunto dall' Controparte_2
alla , con DDG 1574
[...] Parte_1 del 17/10/2023 per l'importo di €.15.760,13; - per l'effetto, ritenere e dichiarare
l'estinzione del credito richiesto dall'amministrazione convenuta. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Conclusioni parte resistente: nel merito, rigettare l'avversa domanda, in quanto infondata
pagina 1 di 3 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014
MOTIVI della DECISIONE ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento notificata il Parte_1
26.10.2023 dal Controparte_2
, per il pagamento dell'importo
[...] di €. 15.760,13 a titolo di canoni di produzione per gli anni 2014, 2015, 2016 ed interessi eccependo la prescrizione della pretesa e, comunque, l'insussistenza dei presupposti di merito per il pagamento richiesto.
Si è costituito l' Controparte_2 contestando l'avversa opposizione.
In primo luogo, va dato atto che l'Assessorato si è costituito, seppur tardivamente, sicché non può dichiararsene la contumacia e che, comunque, anche a volere ritenere utilizzabile la documentazione depositata, la richiesta di pagamento è senz'altro prescritta: si applica infatti al pagamento dei canoni l'art. 2948 c.c. che ne prevede la prescrizione quinquennale, sicché, nel caso di specie, considerata la data di notifica dell'intimazione di pagamento e l'insussistenza di qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione, è ormai trascorso oltre un quinquennio.
Va sottolineato al riguardo che a nulla rileva che, per la quantificazione del canone, vi siano state diverse pronunce del TAR e della Corte Costituzionale, posto che di quei giudizi, di cui comunque non viene data prova, non risultava parte l'odierna ingiungente, sicché non può nemmeno sostenersi che vi sia stata una sorta di sospensione della prescrizione ovvero che soltanto all'esito dell'iter si sia maturato il diritto alla riscossione del canone. Il canone era comunque dovuto, pur incerto il suo importo, sicché l'Amministrazione avrebbe comunque potuto interrompere la prescrizione con la messa in mora, attendendo poi, per riscuotere il dovuto, l'esito delle varie questioni sottoposte alla giurisdizione amministrativa.
L'asserito atto interruttivo della prescrizione del 2021, poi, non risulta essere stato pagina 2 di 3 notificato alla ricorrente.
Il ricorso va quindi accolto con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 1841,50 di cui € 145,50 per spese (applicati, per lo scaglione di valore, i medi per studio ed introduttiva, i minimi per decisionale, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accoglie l'opposizione spiegata da e, per l'effetto, annulla l'ordinanza Parte_1
ingiunzione del 17.10.2023; condanna l'Assessorato opposto al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in € 1841,50 di cui € 145,50 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 26 gennaio 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 3 di 3