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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4392 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. PICCOLO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. PICCOLO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/03/2025 e , premettendo Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio in Napoli il 01/05/2002, che dall'unione coniugale era nato il figlio
( nato a [...] il [...] ), rappresentavano la volontà di separarsi in Persona_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ - autorizzare i coniugi sigg.ri e a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Parte_1 CP_1
pronunciare la separazione personale consensuale dei coniugi ai seguenti patti e condizioni:-
l'abitazione familiare, condotta in locazione dai ricorrenti, sita in Napoli alla via Nicola
Fragianni n.49, int.527, Is. 25, Sc.A, viene assegnata alla sig.ra , la quale CP_1 continuerà ad abitare nella stessa unitamente al minore , con l'uso gratuito del Persona_1
mobilio ivi esistente;
- al fine di adempiere all'obbligo di mantenimento nei confronti della propria OG , coniuge economicamente più debole, il sig. si CP_1 Parte_1
impegna ed obbliga a versare la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento della stessa;
- il sig. si impegna ed obbliga a versare, altresì, la Parte_1
somma mensile di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a titolo di mantenimento mensile del figlio minorenne ed ovviamente non economicamente autosufficiente, oltre alla Per_1
compartecipazione al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolatiche, sportive, ricreative etc, sostenute nell'interesse del figlio, secondo la modalità regolamentata nel protocollo d'intesa sottoscritto dai Magistrati del Tribunale di Napoli e gli avvocati del Consiglio dell'Ordine di Napoli in data 07.03.2018 e successive modificazioni. A tale riguardo si precisa che le spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche) saranno da intendersi preventivamente concordate, con richiesta da farsi per iscritto e sulla quale l'altra parte non avrà espresso dissenso entro dieci giorni dalla comunicazione e dovranno essere debitamente documentate, fatte salve le spese mediche urgenti o quelle ritenute necessarie dal medico di base.
In particolare, le parti concorderanno espressamente le spese relative alle tasse scolastiche, alle eventuali rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private. Per le spese extrascolastiche, i ricorrenti concorderanno i corsi di istruzione, le attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ad abbigliamento;
le spese relative a viaggi e vacanze trascorse autonomamente dai figli;
le spese relative ai centri ricreativi estivi e gruppi estivi;
i soggiorni estivi, di studio, sportivi e stage sportivi;
- gli importi suindicati a titolo di assegno di mantenimento mensile saranno versato entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a mezzo bonifico bancario alle coordinate Iban [...] del C/C di Controparte_2
intestato alla sig.ra , salvo diversa comunicazione scritta e/o inviate anche
[...] CP_1
tramite e mail o messaggio whatsapp;
- la sig.a si impegna ed obbliga a versare il CP_1
canone di locazione della casa familiare a lei assegnata;
- l'assegno unico percepito dal sig.
2 sarà ripartito in parti uguali nella misura del 50% tra i coniugi, ognuno dei quali Parte_1 si riserva di farne espresso richiesta all'ente competente;
- il sig. sin dalla Parte_1
sottoscrizione del presente ricorso, si impegna ed obbliga a lasciare definitivamente la casa coniugale, trasferendo sin da subito altrove la propria residenza, senza attendere l'udienza di comparizione delle parti;
- il minore, , seppur con domicilio prevalente presso Persona_1
la madre in Napoli alla via Nicola Fragianni n.49, int.527, Is. 25, Sc.A, viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da consentire allo stesso di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori e ricevere tutte le cure, l'educazione e l'istruzione del caso. La responsabilità genitoriale verrà, pertanto, esercitata dai genitori, i quali assumeranno di comune intesa le decisioni di maggiore interesse per il minore, relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni personali, garantendo allo stesso la conservazione dei rapporti più significativi con gli ascendenti e con i parenti di entrambi i genitori;
- il sig. avrà facoltà di avere Parte_1
con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana dalle ore 18,00 alle ore 20,30 e, comunque, in due fine settimana al mese, dalle ore 19,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica con pernottamento. La facoltà sopra specificata del sig. andrà sempre coniugata Parte_1
con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e culturali del minore. Eventuali impedimenti o ritardi del padre e/o della madre andranno sempre tempestivamente comunicati ed i genitori, secondo buon senso, concorderanno modifiche e possibili recuperi;
- il sig. Parte_1
inoltre, avrà con sé il bambino per un periodo di almeno due settimane consecutive del mese di agosto, da concordarsi con l'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno o, in mancanza di accordi, ad anni alterni dal 1 al 15 di agosto o dal 16 al 31 agosto. Nel periodo estivo ciascuna parte dovrà comunicare all'altra il luogo dove condurrà il figlio, assicurandone quanto meno i contatti telefonici con l'altro genitore/coniuge; - per quanto concerne le vacanze natalizie, ad anni alterni, il minore trascorrerà i giorni del 24, 25 e 26 dicembre con un genitore, mentre il giorno del 31 dicembre, quelli seguenti del Capodanno e dell'Epifania con l'altro genitore, salvo preventivo e diverso accordo anche verbale tra i coniugi;
- il minore trascorrerà il periodo che va dal giovedì santo alla sera del lunedì in Albis con ciascun genitore ad anni alterni;
- il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con un genitore e quello del proprio onomastico con l'altro, con il meccanismo dell'alternanza tra gli stessi e salvo diverso accordo tra i coniugi;
- il minore, salvo diverso accordo tra le parti, trascorrerà il giorno dell'onomastico e del compleanno di ciascun genitore proprio con quello a cui tale specifica ricorrenza si riferisce, sebbene la stessa cada in un giorno di esercizio del diritto di visita dell'altro genitore;
le parti dichiarano innanzi al difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in
3 senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal Presidente f.f. del Tribunale;
- spese di causa compensate tra le parti processuali.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.15 ,parte II , S. A , Ufficio 12, reg. Atti Matrimonio anno 2002) ;
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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