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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8958/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dall'avv. De Donno Parte_1
Giovanni
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 04.08.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di assistenza di cui, rispettivamente, agli artt.12 e 13 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, CP_1 contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta una nuova CTU medico- legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' CP_1 sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
1 contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art.
445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
*
Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … CP_1 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12 …».
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre, invece, la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello
Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
2 Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. , nominato per il Persona_1 rinnovo delle operazioni peritali, ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di inabilità lavorativa (80%) tale da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13
L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 07.06.2021) ma solo da dicembre 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 27.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni opposte da parte resistente riguardo la decorrenza della invalidità che andrebbe fatta risalire alla domanda amministrativa del 7.06.2021 e non dal dicembre 2023 come accertato dal
CTU., che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti, in particolare lo stesso nella relazione peritale definitiva evidenzia che “
1. Prima di tutto manca una giustificata correlazione tra percentuale di invalidità indicata e grado di severità della patologia presa in considerazione;
2. L' incidenza funzionale di una malattia non ha la stessa valenza all' esordio e, poi, nella eventuale successiva progressione evolutiva. Prova ne sia che nel caso della la riduzione della capacità lavorativa Parte_1 risultava del 50% nella valutazione della Commissione di Prima Istanza, per risalire al 67% nella CTU del dott.
e, infine per raggiungere il 74% in questa valutazione. In definitiva, è nostro parere che la recente Persona_2 comparsa della patologia circolatoria, risulti dirimente nel caso in discussione”.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.12.2023.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario che dà diritto all'assegno di invalidità civile di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.12.2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
3 - pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato CP_1 decreto in atti.
Lecce li, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.01.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 8958/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti dall'avv. De Donno Parte_1
Giovanni
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Graziuso CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 04.08.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di assistenza di cui, rispettivamente, agli artt.12 e 13 della legge n.118/71 -negato in sede amministrativa- e la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni, CP_1 contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, disposta una nuova CTU medico- legale e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dall' CP_1 sul presupposto della ritenuta violazione del comma 6 dell'art. 445-bis c.p.c. (
6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della
1 contestazione), in quanto, dalla documentazione in atti, il presente ricorso risulta depositato tempestivamente nei termini di legge.
Ancora in via preliminare, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di condanna formulata da parte ricorrente. In proposito, ritiene il giudicante di aderire all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte che di recente ha ripetutamente affermato che: “… 37. il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico, anche se favorevoli al riconoscimento delle condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione cui era finalizzato il ricorso per a.t.p.o. (…). 38. l'inappellabilità della decisione -espressamente delimitata al giudizio previsto dall'art.
445 bis, comma 6- conferma l'introduzione di un procedimento giurisdizionale preventivo di accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per un diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, lasciando impregiudicato l'ordinario giudizio, ex art. 442 c.p.c., deciso con sentenza soggetta agli ordinari mezzi di gravame;
39. la pronuncia sul solo requisito sanitario, e dunque la declaratoria che riconosca il diritto al beneficio preteso ricorrendone le condizioni sanitarie previste dalla legge, lascia impregiudicato, in futuro, l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria;
(…) 42. ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo;
(…)” (cfr. Cass. n. 19267/2019 e, in senso conforme, Cass. n. 9876/2019, n. 9755/2019).
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Venendo al merito, il ricorso è parzialmente fondato.
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … CP_1 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
12 …».
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre, invece, la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello
Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
2 Nel caso di specie, il consulente tecnico d'ufficio dott. , nominato per il Persona_1 rinnovo delle operazioni peritali, ha riconosciuto in capo a parte ricorrente la sussistenza di uno stato di inabilità lavorativa (80%) tale da dar diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13
L. cit. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 07.06.2021) ma solo da dicembre 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 27.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Ritiene il Giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche la genericità delle contestazioni opposte da parte resistente riguardo la decorrenza della invalidità che andrebbe fatta risalire alla domanda amministrativa del 7.06.2021 e non dal dicembre 2023 come accertato dal
CTU., che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Pertanto, la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti, in particolare lo stesso nella relazione peritale definitiva evidenzia che “
1. Prima di tutto manca una giustificata correlazione tra percentuale di invalidità indicata e grado di severità della patologia presa in considerazione;
2. L' incidenza funzionale di una malattia non ha la stessa valenza all' esordio e, poi, nella eventuale successiva progressione evolutiva. Prova ne sia che nel caso della la riduzione della capacità lavorativa Parte_1 risultava del 50% nella valutazione della Commissione di Prima Istanza, per risalire al 67% nella CTU del dott.
e, infine per raggiungere il 74% in questa valutazione. In definitiva, è nostro parere che la recente Persona_2 comparsa della patologia circolatoria, risulti dirimente nel caso in discussione”.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di assistenza di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.12.2023.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico dell' in presenza della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.CP_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario che dà diritto all'assegno di invalidità civile di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 01.12.2023;
- compensa tra le parti le spese processuali;
3 - pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato CP_1 decreto in atti.
Lecce li, 22.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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