Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 22 maggio 2025)
All'esito della camera di consiglio il giudice decide la causa come da provvedimento che segue, di cui viene data lettura alle parti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Manuela Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1140/2024 trattenuta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Bloise;
Parte_1
opponente
E
, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Alessandro Gastaldi;
opposta
Oggetto: opposizione a precetto;
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al precetto Parte_1
notificatogli in data 28 marzo 2024 da , in forza della sentenza n. Controparte_1
885/2023 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 22.5.2023 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 761/2020, con la quale il , revocato il decreto ingiuntivo, veniva Parte_1
condannato al pagamento della minor somma di euro 58.574,19 oltre spese e competenze di giudizio in favore della società oggi opposta.
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Tanto premesso, concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecuzione del titolo e nel merito la declaratoria di inefficacia del precetto, con vittoria di spese e competenze.
, Succursale per l'Italia, resisteva alla opposizione eccependone l'assoluta infondatezza, CP_1
avendo essa creditrice notificato al debitore l'atto di precetto unitamente alla sentenza integrata dall'ordinanza di correzione di errore materiale, completa di attestazione di conformità all'originale.
Concludeva chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensiva e nel merito il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'esito della prima udienza del 5.12.2024, disattesa la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ed in assenza di richieste di prova costituenda, il giudice rinviava la causa per la decisione all'udienza del 22.5.2025.
All'udienza odierna, dopo la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., la causa viene decisa come da dispositivo di seguito motivato.
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L'opposizione è infondata.
Invero, con unico motivo di opposizione, ha dedotto la nullità del precetto per vizi Parte_1
formali ex art. 480 comma 2 c.p.c., contestando in primo luogo che il titolo esecutivo (sentenza n.
885/23 del Tribunale di Cosenza del 22.5.2023) sarebbe stato notificato senza attestazione di conformità della copia all'originale, come prescritto dagli artt. 474 ultimo comma e 475 c.p.c. nuova formulazione, quindi che lo stesso titolo notificato mancherebbe dell'ordinanza di correzione errore materiale successivamente emessa dal Tribunale in data 13.6.2023.
Argomentava l'attore che, a seguito della riforma cd Cartabia, la nullità del precetto prima correlata alla mancata notificazione del titolo “in forma esecutiva” sarebbe oggi conseguenza della mancata notificazione del titolo “in copia attestata conforme all'originale”, che non costituisce una mera formalità ma bensì la prova del possesso del titolo esecutivo da parte del creditore, quest'ultimo presupposto processuale dell'azione esecutiva.
D'altro canto, la incompleta notificazione del titolo esecutivo si sostanzierebbe nella omessa notificazione del titolo esecutivo.
pagina 2 di 3 A sostegno dell'opposizione, produceva copia dell'atto di precetto notificato unitamente alla Pt_1
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 885/23 effettivamente priva di attestazione di conformità all'originale, cui seguiva un foglio recante uno stralcio dell'ordinanza di correzione errore materiale.
Le allegazioni dell'opponente e le prove offerte a sostegno sono resistite dalla produzione documentale della creditrice opposta, che ha allegato tempestivamente alla comparsa di costituzione e risposta l'atto di precetto completo della sentenza n. 885/23 del 22.5.2023, dell'ordinanza di correzione errore materiale del 13.6.2023 e dell'attestazione di conformità della copia cartacea della sentenza all'originale estratto dal fascicolo informatico del procedimento monitorio n. 2635/20 R.G., con prova Part dell'avvenuta notifica a mezzo raccomandata come da avviso di ricevimento del 28.3.2024 che attesta, fino a querela di falso, la consegna dell'atto nelle mani del destinatario . Parte_1
Alla luce delle evidenze documentali di cui sopra, l'opposizione deve essere dunque rigettata con condanna del alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, liquidate in dispositivo Pt_1
applicando le tariffe dello scaglione di valore di riferimento nei minimi avuto riguardo alla natura documentale del giudizio ed alla semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
28.3.2024 da Succursale per l'Italia; CP_1
2) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Cosenza, 22 maggio 2025
Il giudice dott.ssa Manuela Gallo
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