Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01946/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4632 del 2025, proposto da
RO DE, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 299/2025 emessa in data 5 marzo 2025 dal Tribunale di Monza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. FA CE CO e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
La ricorrente riferisce di aver prestato servizio, negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, quale docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine.
Riferisce inoltre che, con sentenza n. 299/2025 emessa in data 5 marzo 2025, il Tribunale di Monza ha dichiarato la sussistenza del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, e ciò mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La stessa sentenza ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale dichiara che, dopo la proposizione del presente ricorso, l’Amministrazione ha dato esecuzione alla suindicata sentenza provvedendo al pagamento di quanto dovuto,
Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.
Per quanto concerne le spese, si osserva che l’esecuzione tardiva avrebbe potuto indurre il Collegio a porre le stesse a carico dell’Amministrazione. Tuttavia, siccome la ricorrente ha depositato in giudizio una procura generica che avrebbe potuto giustificare una pronuncia di inammissibilità del ricorso, appare più opportuno disporre la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GA IA, Presidente
FA CE CO, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| FA CE CO | GA IA |
IL SEGRETARIO