Articolo 2 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 maggio 1975
Art. 2.
Nel quarto comma dell'articolo 62 e nel primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , la parola: "cinque" e' sostituita dalla parola: "tre".
Dopo il primo comma dell'articolo 64 e' aggiunto il seguente comma: "Le tesi contenute in detto elenco, che non possono superare il numero di 150, sono divise in tre gruppi di argomenti, da ciascuno dei quali viene sorteggiata una tesi".
Entrata in vigore il 20 maggio 1975