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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2751/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE N. 13 LECCO presso lo studio dell'avv. POSSENTI MARCO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
Ricorrenti
CONTRO
IN PERSONA DEL PROPRIO AMMINISTRATORE DI CP_1
SOSTEGNO C.F. ) CP_2 CP_3 C.F._2
pagina 1 di 3 Resistente
rilevato che:
-il difensore dei ricorrenti indicati in epigrafe ha depositato, in data 24.10.2024, dichiarazione di rinuncia all'appello (più esattamente rinuncia all'impugnazione del lodo), dando atto del raggiungimento di un'intesa transattiva con la controparte e chiedendo l'estinzione del giudizio;
all'udienza del 12.2.2025 nessuno è comparso davanti al Consigliere istruttore designato, che ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di estinzione ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio risulti regolare, in quanto risulta sottoscritta dalla parte personalmente;
-non sia necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione debba essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 12.2.2025
pagina 2 di 3 Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2751/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliati in CORSO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE N. 13 LECCO presso lo studio dell'avv. POSSENTI MARCO, che li rappresenta e difende come da delega in atti
Ricorrenti
CONTRO
IN PERSONA DEL PROPRIO AMMINISTRATORE DI CP_1
SOSTEGNO C.F. ) CP_2 CP_3 C.F._2
pagina 1 di 3 Resistente
rilevato che:
-il difensore dei ricorrenti indicati in epigrafe ha depositato, in data 24.10.2024, dichiarazione di rinuncia all'appello (più esattamente rinuncia all'impugnazione del lodo), dando atto del raggiungimento di un'intesa transattiva con la controparte e chiedendo l'estinzione del giudizio;
all'udienza del 12.2.2025 nessuno è comparso davanti al Consigliere istruttore designato, che ha rimesso la causa al Collegio per la pronuncia di estinzione ritenuto che:
-la rinuncia agli atti del giudizio risulti regolare, in quanto risulta sottoscritta dalla parte personalmente;
-non sia necessaria l'accettazione della controparte, posto che, ai fini della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è richiesta soltanto quando vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
-ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio, nulla dovendosi statuire sulle spese di lite (v. Cass. 23620/17);
-la declaratoria di estinzione debba essere pronunciata con sentenza, in quanto trattasi di statuizione che definisce il giudizio, decidendo su questione pregiudiziale attinente al processo (v. Cass. 11434/07; id.12537/03)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Milano il 12.2.2025
pagina 2 di 3 Il Presidente est.
Rossella Milone
pagina 3 di 3